TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2675/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOACHIN Parte_1 C.F._1 SA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOACHIN SA
ATTRICE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'avv. SPAGNOLO SANTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in c/o Avv. Alessandra Gissara Via Colautti, 1 20125 MILANO presso il difensore avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice: Per tali motivi, parte attrice CHIEDE ai sensi degli artt. 270 e 107 c.p.c di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio chiamando in causa il terzo
c. - (P.IVA – C.F. ) , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in 20121 Milano – Piazza San Babila 1 affinché risponda in solido con l'attuale convenuta dei danni patiti dalla sig.ra nel Parte_1 sinistro occorso alla sig.ra in data 04/02/2022 all'interno dello store sito in 2013 Parte_1 GA (VA) Viale Milano 99 Freestand. Tanto premesso, si precisano le conclusione come segue: pagina 1 di 5 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità di on Socio Unico (P.IVA – C.F. Controparte_1 P.IVA_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e amministrativa in P.IVA_1 Via Furlanelli, 69 – 20843 Verano Brianza (MB) in relazione al sinistro occorso alla sig..ra in data 04/02/2022 all'interno dello store sito in 2013 GA (VA) Viale Milano 99 Parte_1 Freestand e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, quantificati in € 37.632,55 (di cui € 35.168,50 per danno non patrimoniale ed € 2.464,05 per danno patrimoniale) o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, somma maggiorata della rivalutazione ed interessi legali dal verificarsi del danno al saldo;
Sempre nel merito in via principale: In caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
- divisione Apple Incl. - (P.IVA – C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, avente sede legale in 20121 Milano – Piazza San Babila 1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità di on Controparte_1 Socio Unico (P.IVA – C.F. ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 P.IVA_1 tempore, con sede legale e amministrativa in Via Furlanelli, 69 – 20843 Verano Brianza (MB) in solido con - (P.IVA – C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in 20121 Milano – Piazza San Babila 1 in relazione al sinistro occorso alla sig..ra in data 04/02/2022 all'interno dello store sito in Parte_1 2013 GA (VA) Viale Milano 99 Freestand e per l'effetto condannarle in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, quantificati in € 37.632,55 (di cui € 35.168,50 per danno non patrimoniale ed € 2.464,05 per danno patrimoniale) o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, somma maggiorata della rivalutazione ed interessi legali dal verificarsi del danno al saldo;
In ogni caso:
- Respingere tutte le domande avanzate dalla convenuta opposta.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria come in atti
per la convenuta: Chiede che l'Ill. mo Tribunale adito voglia, rigettate tutte le domande e conclusioni avversarie:
- ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, in fatto ed in diritto, e l'assenza di responsabilità dell'odierna comparente;
- in subordine ridurre il danno a quello rigorosamente provato ed accertato, tenuto conto ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., del prevalente concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo e della quota di responsabilità di Controparte_1
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attore escludere il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la ut CP_1 sopra, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito della caduta occorsa a causa dell'attrito realizzatosi tra la suola della propria calzatura e la presunta “insidia” costituita dalla canalina coprifilo posta attorno ad una pedana espositiva presso il negozio sito in GA (VA) 2013, Viale Milano n.99. CP_1 si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea, poiché CP_1 infondata in fatto e in diritto, rilevando che competeva all'attrice provare il fatto storico, il danno, il nesso di causalità e l'elemento della colpa in capo al preteso danneggiante, assumendo comunque l'inesistenza dell'affermata insidia e, in ogni caso, l'assenza di responsabilità della CP_1 rispetto ai fatti per cui è causa.
Espletati gli incombenti di rito, esperito vanamente il tentativo di conciliazione ed esaurita l'istruttoria, la causa viene decisa con sentenza
Chiamata causa del terzo
In seguito alla fissazione dell'udienza per la rimessione della causa a sentenza, parte attrice ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , ut sopra, essendo emerso in sede istruttoria CP_3 che l'aerea espositiva ove era avvenuto il fatto era stata concessa in uso ad la quale utilizzava CP_3
e curava l'intera installazione (format, materiali, manutenzione) con proprio personale (“dunque, una sorta di “negozio nel negozio” con piena autonomia di per i suoi allestimenti, ferma restando la CP_3 responsabilità comunque dell'attuale convenuta nella sua qualità di proprietaria dei locali commerciali e dell'area di vendita concessa in uso ad Motivo per il quale si deve ritenere che CP_3 sia l'attuale convenuta che divisione - sono corresponsabili in solido per CP_3 CP_3 CP_3 la caduta da cui sono derivati i danni patrimoniali e non patrimoniali che ha riportato parte attrice”, così nella nota di PC deposita da parte attrice).
Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto tardiva (art. 171 ter, n. 1), cpc).
In ogni caso, vertendosi in una situazione di responsabilità solidale, l'estensione del contraddittorio non è necessaria ai fini del procedimento e nel caso di specie non è giustificata tenuto conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo essendo la causa principale ormai in fase decisoria (“al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ.”, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 23 febbraio 2010 n. 4309; nello stesso senso Cass. 3692/2020 e n. 9570/2015).
Dinamica dell'infortunio
Come ribadito anche nella propria conclusionale, non ha riconosciuto la dinamica del CP_1 sinistro, ribadendo che “parte attrice non ha assolto all'onere probatorio posto ex lege a suo carico, non avendo fornito adeguata prova né della oggettiva pericolosità propria della res (c.d. insidiosità) né del nesso di causalità tra quest'ultima e il danno lamentato”.
Ciò premesso, osserva lo scrivente che “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici “ (Cass. Sez. III, sent. n. pagina 3 di 5 7125 del 21/3/2013).
Nel caso di specie l'assunto di parte attrice non è stato dimostrato.
Non è stato dimostrato cioè che la sua caduta all'interno del negozio sia avvenuta in quanto quest'ultima, camminando all'interno e posando “un piede sulla canalina coprifilo posta a terra attorno ad una pedana espositiva”, veniva proiettata in avanti a causa del blocco causato dall'impatto della suola della scarpa con la “canalina coprifilo”, che non le consentiva di scivolare, impattando con la spalla destra contro un bancone.
Tale dinamica infatti non è stata confermata in sede istruttoria posto che i dipendenti presenti nel negozio - gli unici possibili testimoni al fatto - o non si sono avveduti dell'accaduto o hanno avuto contezza della caduta successivamente prestando i soccorsi del caso.
Al fine di acquisire tale prova sono stati sentiti, oltre ai testi indicati da parte attrice, anche quelli la cui possibile presenza nell'esercizio, nelle circostanze di tempo indicate da parte attrice, è stata riferita dal teste
, direttore di MEDIAMAKET filiale di GA dal 2020 (e cioè , Tes_1 Testimone_2 Per_1
, ).
[...] Persona_2
Come detto, tuttavia, nessuno di questi ha assistito all'accaduto, taluni riferendo di avere saputo soltanto di una caduta avvenuta nell'area APPLE ( o più genericamente di una caduta ( . Per_1 Per_2
La richiesta attorea di estendere l'istruttoria “previa acquisizione dei nominativi del personale di
Controparte_1 presente al momento dei fatti” non è accoglibile per le ss. ragioni.
In primo luogo, trattandosi di un ordine di esibizione (afferente al foglio presenze di parte convenuta alla data del fatto), l'istanza è subordinata alle condizioni previste dall'art. 210 cpc, che richiama a sua l'art. 118 cpc.
La Cassazione ha chiarito al riguardo che “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.“ (Cass. sez. II, Ord. n. 31251 del 3/11/2021).
Ne discende che l'istante, al fine di ottenere l'esibizione giudiziale, avrebbe dovuto dimostrare di avere tentato vanamente, prima del giudizio, di ottenere tale informazione dalla convenuta (mentre nulla è stato dedotto al riguardo).
In secondo luogo, tale richiesta, antecedente al giudizio, si imponeva anche al fine di effettuare un vaglio preliminare di massima, se e nei limiti del possibile, di coloro che avrebbero potuto fornire informazioni utili e ciò per esigenze di economia e di speditezza del giudizio.
Ne consegue che, mancando la dimostrazione della dinamica della caduta, non può affermarsi nemmeno la responsabilità della convenuta (sia ai sensi dell'art. 2051 cc che, ovviamente, dell'art. 2043 cc).
Il chè rende superfluo approfondire l'aspetto antinfortunistico (avendo la convenuta sostenuto che “la presenza della canalina coprifilo svolgeva una funzione di raccordo, costituendo una fascia antisdrucciolevole che agevolava il passaggio tra il pavimento e la pedana e preveniva il rischio di caduta” essendo la canalina “conforme alle norme di legge. Nello specifico, ai sensi del d.lgs. 81/2008, punto 1.3.2.
“I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli” (all.2)” e l'attrice affermato per contro che, in base alla normativa infortunistica, la canalina era irregolare non essendo utilizzabili “piani inclinati pericolosi”).
Per tali ragioni la domanda attorea non può trovare accoglimento. pagina 4 di 5 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste interamente a carico di parte ricorrente nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la richiesta di chiamata del terzo svolta dall'attrice;
2) Rigetta la domanda svolta da quest'ultima nei confronti della convenuta;
3) Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2675/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOACHIN Parte_1 C.F._1 SA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOACHIN SA
ATTRICE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'avv. SPAGNOLO SANTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in c/o Avv. Alessandra Gissara Via Colautti, 1 20125 MILANO presso il difensore avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice: Per tali motivi, parte attrice CHIEDE ai sensi degli artt. 270 e 107 c.p.c di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio chiamando in causa il terzo
c. - (P.IVA – C.F. ) , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in 20121 Milano – Piazza San Babila 1 affinché risponda in solido con l'attuale convenuta dei danni patiti dalla sig.ra nel Parte_1 sinistro occorso alla sig.ra in data 04/02/2022 all'interno dello store sito in 2013 Parte_1 GA (VA) Viale Milano 99 Freestand. Tanto premesso, si precisano le conclusione come segue: pagina 1 di 5 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità di on Socio Unico (P.IVA – C.F. Controparte_1 P.IVA_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e amministrativa in P.IVA_1 Via Furlanelli, 69 – 20843 Verano Brianza (MB) in relazione al sinistro occorso alla sig..ra in data 04/02/2022 all'interno dello store sito in 2013 GA (VA) Viale Milano 99 Parte_1 Freestand e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, quantificati in € 37.632,55 (di cui € 35.168,50 per danno non patrimoniale ed € 2.464,05 per danno patrimoniale) o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, somma maggiorata della rivalutazione ed interessi legali dal verificarsi del danno al saldo;
Sempre nel merito in via principale: In caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
- divisione Apple Incl. - (P.IVA – C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, avente sede legale in 20121 Milano – Piazza San Babila 1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità di on Controparte_1 Socio Unico (P.IVA – C.F. ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 P.IVA_1 tempore, con sede legale e amministrativa in Via Furlanelli, 69 – 20843 Verano Brianza (MB) in solido con - (P.IVA – C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in 20121 Milano – Piazza San Babila 1 in relazione al sinistro occorso alla sig..ra in data 04/02/2022 all'interno dello store sito in Parte_1 2013 GA (VA) Viale Milano 99 Freestand e per l'effetto condannarle in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, quantificati in € 37.632,55 (di cui € 35.168,50 per danno non patrimoniale ed € 2.464,05 per danno patrimoniale) o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, somma maggiorata della rivalutazione ed interessi legali dal verificarsi del danno al saldo;
In ogni caso:
- Respingere tutte le domande avanzate dalla convenuta opposta.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria come in atti
per la convenuta: Chiede che l'Ill. mo Tribunale adito voglia, rigettate tutte le domande e conclusioni avversarie:
- ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, in fatto ed in diritto, e l'assenza di responsabilità dell'odierna comparente;
- in subordine ridurre il danno a quello rigorosamente provato ed accertato, tenuto conto ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., del prevalente concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo e della quota di responsabilità di Controparte_1
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attore escludere il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la ut CP_1 sopra, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito della caduta occorsa a causa dell'attrito realizzatosi tra la suola della propria calzatura e la presunta “insidia” costituita dalla canalina coprifilo posta attorno ad una pedana espositiva presso il negozio sito in GA (VA) 2013, Viale Milano n.99. CP_1 si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea, poiché CP_1 infondata in fatto e in diritto, rilevando che competeva all'attrice provare il fatto storico, il danno, il nesso di causalità e l'elemento della colpa in capo al preteso danneggiante, assumendo comunque l'inesistenza dell'affermata insidia e, in ogni caso, l'assenza di responsabilità della CP_1 rispetto ai fatti per cui è causa.
Espletati gli incombenti di rito, esperito vanamente il tentativo di conciliazione ed esaurita l'istruttoria, la causa viene decisa con sentenza
Chiamata causa del terzo
In seguito alla fissazione dell'udienza per la rimessione della causa a sentenza, parte attrice ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , ut sopra, essendo emerso in sede istruttoria CP_3 che l'aerea espositiva ove era avvenuto il fatto era stata concessa in uso ad la quale utilizzava CP_3
e curava l'intera installazione (format, materiali, manutenzione) con proprio personale (“dunque, una sorta di “negozio nel negozio” con piena autonomia di per i suoi allestimenti, ferma restando la CP_3 responsabilità comunque dell'attuale convenuta nella sua qualità di proprietaria dei locali commerciali e dell'area di vendita concessa in uso ad Motivo per il quale si deve ritenere che CP_3 sia l'attuale convenuta che divisione - sono corresponsabili in solido per CP_3 CP_3 CP_3 la caduta da cui sono derivati i danni patrimoniali e non patrimoniali che ha riportato parte attrice”, così nella nota di PC deposita da parte attrice).
Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto tardiva (art. 171 ter, n. 1), cpc).
In ogni caso, vertendosi in una situazione di responsabilità solidale, l'estensione del contraddittorio non è necessaria ai fini del procedimento e nel caso di specie non è giustificata tenuto conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo essendo la causa principale ormai in fase decisoria (“al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ.”, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 23 febbraio 2010 n. 4309; nello stesso senso Cass. 3692/2020 e n. 9570/2015).
Dinamica dell'infortunio
Come ribadito anche nella propria conclusionale, non ha riconosciuto la dinamica del CP_1 sinistro, ribadendo che “parte attrice non ha assolto all'onere probatorio posto ex lege a suo carico, non avendo fornito adeguata prova né della oggettiva pericolosità propria della res (c.d. insidiosità) né del nesso di causalità tra quest'ultima e il danno lamentato”.
Ciò premesso, osserva lo scrivente che “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma non anche che esso sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici “ (Cass. Sez. III, sent. n. pagina 3 di 5 7125 del 21/3/2013).
Nel caso di specie l'assunto di parte attrice non è stato dimostrato.
Non è stato dimostrato cioè che la sua caduta all'interno del negozio sia avvenuta in quanto quest'ultima, camminando all'interno e posando “un piede sulla canalina coprifilo posta a terra attorno ad una pedana espositiva”, veniva proiettata in avanti a causa del blocco causato dall'impatto della suola della scarpa con la “canalina coprifilo”, che non le consentiva di scivolare, impattando con la spalla destra contro un bancone.
Tale dinamica infatti non è stata confermata in sede istruttoria posto che i dipendenti presenti nel negozio - gli unici possibili testimoni al fatto - o non si sono avveduti dell'accaduto o hanno avuto contezza della caduta successivamente prestando i soccorsi del caso.
Al fine di acquisire tale prova sono stati sentiti, oltre ai testi indicati da parte attrice, anche quelli la cui possibile presenza nell'esercizio, nelle circostanze di tempo indicate da parte attrice, è stata riferita dal teste
, direttore di MEDIAMAKET filiale di GA dal 2020 (e cioè , Tes_1 Testimone_2 Per_1
, ).
[...] Persona_2
Come detto, tuttavia, nessuno di questi ha assistito all'accaduto, taluni riferendo di avere saputo soltanto di una caduta avvenuta nell'area APPLE ( o più genericamente di una caduta ( . Per_1 Per_2
La richiesta attorea di estendere l'istruttoria “previa acquisizione dei nominativi del personale di
Controparte_1 presente al momento dei fatti” non è accoglibile per le ss. ragioni.
In primo luogo, trattandosi di un ordine di esibizione (afferente al foglio presenze di parte convenuta alla data del fatto), l'istanza è subordinata alle condizioni previste dall'art. 210 cpc, che richiama a sua l'art. 118 cpc.
La Cassazione ha chiarito al riguardo che “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.“ (Cass. sez. II, Ord. n. 31251 del 3/11/2021).
Ne discende che l'istante, al fine di ottenere l'esibizione giudiziale, avrebbe dovuto dimostrare di avere tentato vanamente, prima del giudizio, di ottenere tale informazione dalla convenuta (mentre nulla è stato dedotto al riguardo).
In secondo luogo, tale richiesta, antecedente al giudizio, si imponeva anche al fine di effettuare un vaglio preliminare di massima, se e nei limiti del possibile, di coloro che avrebbero potuto fornire informazioni utili e ciò per esigenze di economia e di speditezza del giudizio.
Ne consegue che, mancando la dimostrazione della dinamica della caduta, non può affermarsi nemmeno la responsabilità della convenuta (sia ai sensi dell'art. 2051 cc che, ovviamente, dell'art. 2043 cc).
Il chè rende superfluo approfondire l'aspetto antinfortunistico (avendo la convenuta sostenuto che “la presenza della canalina coprifilo svolgeva una funzione di raccordo, costituendo una fascia antisdrucciolevole che agevolava il passaggio tra il pavimento e la pedana e preveniva il rischio di caduta” essendo la canalina “conforme alle norme di legge. Nello specifico, ai sensi del d.lgs. 81/2008, punto 1.3.2.
“I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli” (all.2)” e l'attrice affermato per contro che, in base alla normativa infortunistica, la canalina era irregolare non essendo utilizzabili “piani inclinati pericolosi”).
Per tali ragioni la domanda attorea non può trovare accoglimento. pagina 4 di 5 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vanno poste interamente a carico di parte ricorrente nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la richiesta di chiamata del terzo svolta dall'attrice;
2) Rigetta la domanda svolta da quest'ultima nei confronti della convenuta;
3) Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5