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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1621/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1621/2024, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI ALESSANDRO parte ricorrente
contro
C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ALESSANDRO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - la casa coniugale sita nel Comune di Borgomanero (NO), Via Novara n° 258, di proprietà esclusiva della rimarrà nella disponibilità e godimento della stessa con facoltà, Pt_1
Pag. 1 comunque, per il di asportare i propri beni per trasferirli nella nuova casa in cui andrà ad abitare entro CP_1
30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la residenza anagrafica e dimora abituale della madre;
- dichiarare che la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive dei figli minori e Per_1 verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_2 aspirazioni degli stessi. I genitori, in ogni caso, si impegneranno a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante i figli delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figli/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché gli stessi soggiornino con l'altro;
- le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura dei minori saranno adottate separatamente dai due coniugi;
- la sig.ra terrà con sé il figlio dal lunedì al sabato mattina sino alle ore 10.00, orario Parte_1 Per_2 in cui verrà prelevato dal padre, e la domenica dopo le ore 21:00, orario in cui il padre lo riporterà alla madre;
- il sig. pertanto, terrà con sé il minore dalle ore 10.00 del sabato, sino alle ore 21.00 Controparte_1 Per_2 della domenica sera, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- il papà, durante la settimana, recupererà dalla casa materna e, dopo averlo portato agli allenamenti ed Per_2 alle partite di calcio, lo riporterà a casa della mamma, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- la sig.ra terrà con sé a figlia dal lunedì al venerdì; nel weekend, invece, la minore Parte_1 Per_1 trascorrerà una notte (venerdì o sabato) a casa del padre il quale la riporterà, comunque, dalla madre entro le 21.00 del giorno successivo, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- la mamma, altresì, durante la settimana e nel weekend, si occuperà di accompagnare agli allenamenti Per_1 ed alle partite di pallavolo mentre il papà andrà a riprendere la minore dall'attività sportiva due volte a settimana per poi riportarla a casa della madre, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- il sig. pertanto, terrà con sé la minore a dormire il venerdì o il sabato sera presso la Controparte_1 Per_1 sua abitazione e, altresì, due volte a settimana, recupererà la figlia agli allentamenti di pallavolo, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- qualora uno dei due genitori, per motivi di lavoro o di salute, fosse impossibilitato, nei giorni di propria spettanza, ad accompagnare i minori a scuola ed a prelevarli al termine delle lezioni, sarà l'altro genitore a farsi carico di detti incombenti
- eventuali imprevisti verranno tempestivamente comunicati tra i coniugi;
- le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro reciproci;
- durante il periodo di chiusura delle scuole (da giugno a settembre) i coniugi concorderanno l'eventuale partecipazione dei minori a centri estivi o ad altre attività ricreative, sopportando il relativo costo per la quota di metà ciascuno;
- per le vacanze estive ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé e per recarsi in località Per_1 Per_2 turistica per un periodo non superiore a 15 giorni, anche non consecutivi. Il suddetto periodo di ferie dovrà essere previamente concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo in cui trascorreranno i periodi di vacanza estiva con i figli, consentendo l'uno all'altro di sentire telefonicamente i minori almeno una volta al giorno e, in ogni caso, ogni volta in cui gli stessi ne faranno espressa richiesta;
Pag.
2 - i minori, inoltre, trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la mamma nonché, sempre con il criterio dell'alternanza, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore salvo, comunque, diverso accordo tra i coniugi;
- e trascorreranno il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta con la madre o con il padre in Per_1 Per_2 modo alternato tra loro, dalle ore 9,00 del mattino sino alle ore 20.30 del medesimo giorno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- il medesimo criterio dell'alternanza sarà seguito per le altre festività (a titolo meramente esemplificativo: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio), compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi;
- e potranno, in ogni caso, vedere la madre ed il padre ogniqualvolta ne faranno espressa Per_1 Per_2 richiesta, compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici ed extrascolastici e con quelli lavorativi dei genitori;
- entrambi i genitori si impegnano nell'interesse dei figli minori a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione di residenza, dimora e/o domicilio;
- verserà alla quale contributo economico per il mantenimento di ciascun figlio, la somma di CP_1 Pt_1
€ 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, ossia spese mediche non mutuabili, dentistiche, scolastiche, sportive, ludiche-ricreative (si richiama, comunque, sul punto il Protocollo d'intesa redatto presso il Tribunale di Torino che si intende qui integralmente riscritto);
- la somma, quindi, di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli dovrà essere versata dal sig. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra in via anticipata Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT nella misura del 75%;
- il padre continuerà a pagare, in via esclusiva, anche per l'anno prossimo (2024/2025) la retta della scuola media frequentata dal minore Per_2
- l'Assegno Unico nella misura del 100% continuerà ad essere percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni Pt_1 fiscali saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
- i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e risolto, salvo quanto previsto in atti, ogni altro aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendente, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente;
- gli stessi, infine, prestano sin da ora reciproco assegno al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente ai figli minori.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Maggiate Superiore in data 7 luglio 2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2007.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Borgomanero, 29/11/2008) e Per_1 Per_2
(Borgomanero, 05/01/2012), ancora minorenni.
Con sentenza n. 11/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni da loro concordate e la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Su richiesta delle parti, l'udienza è stata sostituita con le note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c.
***
Pag. 3 La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 1172025. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Il Collegio ritiene di dover confermare tutte le condizioni di separazione, essendo conformi al principio della bigenitorialità e alle norme di legge.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 contratto in Maggiate Superiore in data 7 luglio 2007 con atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2007;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione, sopra riportate;
Pag. 4 4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 5
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1621/2024, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI ALESSANDRO parte ricorrente
contro
C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ALESSANDRO parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - la casa coniugale sita nel Comune di Borgomanero (NO), Via Novara n° 258, di proprietà esclusiva della rimarrà nella disponibilità e godimento della stessa con facoltà, Pt_1
Pag. 1 comunque, per il di asportare i propri beni per trasferirli nella nuova casa in cui andrà ad abitare entro CP_1
30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la residenza anagrafica e dimora abituale della madre;
- dichiarare che la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive dei figli minori e Per_1 verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_2 aspirazioni degli stessi. I genitori, in ogni caso, si impegneranno a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante i figli delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figli/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché gli stessi soggiornino con l'altro;
- le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura dei minori saranno adottate separatamente dai due coniugi;
- la sig.ra terrà con sé il figlio dal lunedì al sabato mattina sino alle ore 10.00, orario Parte_1 Per_2 in cui verrà prelevato dal padre, e la domenica dopo le ore 21:00, orario in cui il padre lo riporterà alla madre;
- il sig. pertanto, terrà con sé il minore dalle ore 10.00 del sabato, sino alle ore 21.00 Controparte_1 Per_2 della domenica sera, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- il papà, durante la settimana, recupererà dalla casa materna e, dopo averlo portato agli allenamenti ed Per_2 alle partite di calcio, lo riporterà a casa della mamma, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- la sig.ra terrà con sé a figlia dal lunedì al venerdì; nel weekend, invece, la minore Parte_1 Per_1 trascorrerà una notte (venerdì o sabato) a casa del padre il quale la riporterà, comunque, dalla madre entro le 21.00 del giorno successivo, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- la mamma, altresì, durante la settimana e nel weekend, si occuperà di accompagnare agli allenamenti Per_1 ed alle partite di pallavolo mentre il papà andrà a riprendere la minore dall'attività sportiva due volte a settimana per poi riportarla a casa della madre, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- il sig. pertanto, terrà con sé la minore a dormire il venerdì o il sabato sera presso la Controparte_1 Per_1 sua abitazione e, altresì, due volte a settimana, recupererà la figlia agli allentamenti di pallavolo, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- qualora uno dei due genitori, per motivi di lavoro o di salute, fosse impossibilitato, nei giorni di propria spettanza, ad accompagnare i minori a scuola ed a prelevarli al termine delle lezioni, sarà l'altro genitore a farsi carico di detti incombenti
- eventuali imprevisti verranno tempestivamente comunicati tra i coniugi;
- le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro reciproci;
- durante il periodo di chiusura delle scuole (da giugno a settembre) i coniugi concorderanno l'eventuale partecipazione dei minori a centri estivi o ad altre attività ricreative, sopportando il relativo costo per la quota di metà ciascuno;
- per le vacanze estive ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé e per recarsi in località Per_1 Per_2 turistica per un periodo non superiore a 15 giorni, anche non consecutivi. Il suddetto periodo di ferie dovrà essere previamente concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo in cui trascorreranno i periodi di vacanza estiva con i figli, consentendo l'uno all'altro di sentire telefonicamente i minori almeno una volta al giorno e, in ogni caso, ogni volta in cui gli stessi ne faranno espressa richiesta;
Pag.
2 - i minori, inoltre, trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la mamma nonché, sempre con il criterio dell'alternanza, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore salvo, comunque, diverso accordo tra i coniugi;
- e trascorreranno il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta con la madre o con il padre in Per_1 Per_2 modo alternato tra loro, dalle ore 9,00 del mattino sino alle ore 20.30 del medesimo giorno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- il medesimo criterio dell'alternanza sarà seguito per le altre festività (a titolo meramente esemplificativo: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio), compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi;
- e potranno, in ogni caso, vedere la madre ed il padre ogniqualvolta ne faranno espressa Per_1 Per_2 richiesta, compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici ed extrascolastici e con quelli lavorativi dei genitori;
- entrambi i genitori si impegnano nell'interesse dei figli minori a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione di residenza, dimora e/o domicilio;
- verserà alla quale contributo economico per il mantenimento di ciascun figlio, la somma di CP_1 Pt_1
€ 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, ossia spese mediche non mutuabili, dentistiche, scolastiche, sportive, ludiche-ricreative (si richiama, comunque, sul punto il Protocollo d'intesa redatto presso il Tribunale di Torino che si intende qui integralmente riscritto);
- la somma, quindi, di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli dovrà essere versata dal sig. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra in via anticipata Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT nella misura del 75%;
- il padre continuerà a pagare, in via esclusiva, anche per l'anno prossimo (2024/2025) la retta della scuola media frequentata dal minore Per_2
- l'Assegno Unico nella misura del 100% continuerà ad essere percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni Pt_1 fiscali saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
- i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e risolto, salvo quanto previsto in atti, ogni altro aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendente, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente;
- gli stessi, infine, prestano sin da ora reciproco assegno al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente ai figli minori.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Maggiate Superiore in data 7 luglio 2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2007.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Borgomanero, 29/11/2008) e Per_1 Per_2
(Borgomanero, 05/01/2012), ancora minorenni.
Con sentenza n. 11/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni da loro concordate e la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Su richiesta delle parti, l'udienza è stata sostituita con le note scritte ex art. 473 bis.51 c.p.c.
***
Pag. 3 La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 1172025. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Il Collegio ritiene di dover confermare tutte le condizioni di separazione, essendo conformi al principio della bigenitorialità e alle norme di legge.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 contratto in Maggiate Superiore in data 7 luglio 2007 con atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2007;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione, sopra riportate;
Pag. 4 4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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