Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 854/2024 RG (e 855/24 RG) avente ad
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive;
impugnativa di licenziamento vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. Parte_1
Stefania Esposito, elett.te dom.te c/o il difensore, in via per Nola n. 11, San Paolo Bel Sito
RICORRENTI
E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in via I Controparte_1
Traversa Divisione Siena n.1
CONTUMACE
NONCHE' semplificata, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Piazza Giacomo Matteotti CP_2
n. 7
CONTUMACE NONCHE'
Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati il 05/02/2024 e poi riuniti, le ricorrenti in epigrafe premettevano di aver prestato la propria attività lavorativa, senza regolarizzazione contributiva, alle dipendenze delle parti convenute dal 20-10-2022 e fino al 27-10-2023, data in cui venivano licenziate oralmente, svolgendo mansioni di addette alle pulizie presso le unità locali delle società convenute site in Nola (“Bar e Pasticceria Carraturo Vittorio” e “Pizzeria Vincenzo Capuano Nola”); di aver osservato un orario di lavoro articolato, dal lunedì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 09:00/09:30 e, allorquando erano stati effettuati i lavori di pitturazione della
di aver percepito a titolo di retribuzione, durante l'intercorso rapporto di lavoro, la somma di € 150,00 a settimana in contanti;
di essere state sottoposte nel corso del rapporto di lavoro al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, signor e, in assenza di questi, Controparte_1 del direttore Salvatore.
Tutto ciò premesso, le ricorrenti concludevano nei seguenti termini:
“1. Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex Art 2094 c.c. a tempo indeterminato della Sig.ra alle dipendenze delle società Parte_2
e Licar s.r.l. semplificata dal 20 ottobre 2022 fino al 27 ottobre Controparte_1
2023 e/o per il periodo che sarà accertato in corso di causa;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento disposto oralmente dalle società CP_1 [...]
e Sig. nei confronti della ricorrente in data Controparte_1 CP_2 Controparte_1
27.10.2023; 3. Per l'effetto condannare le società e e e Sig. CP_1 Controparte_1 CP_2 [...]
a reintegrare immediatamente la ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al CP_1 pagamento del conseguente risarcimento del danno e/o indennità risarcitoria in favore della ricorrente, in misura pari ad un'indennità risarcitoria per il danno subito non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
4. Previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, e stante l'inquadramento della ricorrente al sesto livello del CCNL di categoria e/o a quello ritenuto spettante da parte dell'On. Giudice adito in ragione delle mansioni effettivamente svolte, condannare i convenuti, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 6.353,25 o altra somma maggiore o minore che vorrà l'On. Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c. nonché condannare la convenuta società al pagamento dei contributi previdenziali corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestate”. Dichiarata la contumacia delle parti convenute all'udienza del 23/05/2024, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviate le cause per discussione e disposta la riunione dei procedimenti, all'udienza del 27-5-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Oggetto del presente giudizio è, innanzitutto, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si sarebbe svolto senza regolare inquadramento tra le parti (“a nero”), atteso che solo in caso di esito positivo di tale indagine potrebbero essere accolte le rivendicazioni retributive avanzate, se fondate, e potrebbe in astratto configurarsi un licenziamento.
Ebbene va in limine rilevato che le patti ricorrenti hanno convenuto in giudizio tre soggetti diversi, due società aventi il medesimo amministratore ( ) e quest'ultimo quale Controparte_1 persona fisica, senza allegare la sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro con utilizzazione contemporanea ed indistinta delle lavoratici da parte di essi, ipotesi in cui soltanto opererebbe la presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c. tra tutti i fruitori della prestazione (codatorialità). Ne deriva che, in caso di accoglimento, potrebbe al più ritenersi sussistente un mero collegamento economico-funzionale che non fa venir meno l'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e che non determina, di per sé, l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, come d'altraparte confermerebbe il fatto che nelle conclusioni le parti non hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido.
Nel merito, va in linea generale ricordato come pur potendo ogni attività umana, economicamente rilevante, essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, è necessario individuare alcuni criteri distintivi che possano ricondurre ogni contratto all'uno o all'altro tipo di rapporto. L'elemento tipico che contraddistingue la subordinazione è costituito dalla disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.
In aggiunta a ciò ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. Venendo all'accertamento da compiere appare utile riportare, di seguito, le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria. All'udienza del 08/10/2024, veniva escusso il teste comune ad entrambe le ricorrenti
[...]
che dichiarava “Adr: Indifferente. Adr: lavoro come colf presso 2-3 famiglie Tes_1
e il sabato e domenica presso una paninoteca, Asterix a Nola, ciò vale anche per il periodo
2022-2023. Adr: sono amica della ricorrente e della sorella, andavo spesso a trovarle presso il bar che si trova a Nola di fronte la guardia di finanza, da ottobre 2022 ad ottobre CP_1
2023. Adr: le conoscevo già da prima perché abitiamo vicine. Adr: le andavo a trovare o di mattina verso le 8 e mi fermavo a prendere un caffè oppure di pomeriggio verso le 15:30-16, in queste occasioni le trovavo o fuori a pulire con la pompa o nel laboratorio che si trova alle spalle del bar. Adr: preciso che la pizzeria Capuano è attaccata al bar e che a volte le vedevo lavorare nella pizzeria ciò per tutto il periodo che ho riferito. Adr: c'era una persona che era il direttore che diceva alla ricorrente cosa doveva fare, dove doveva prendere i detersivi ecc, ma anche il proprietario diceva cosa doveva fare. Adr: ho saputo dalla ricorrente che CP_1 il rapporto era finito perché il signor non aveva voluto inquadrarla e non aveva voluto CP_1 darle l'aumento e quindi se ne era andata. Adr: so che la mattina iniziava a lavorare alle 6 o alle 7 e terminava alle 9-9:30, il pomeriggio andava 2 volte a settimana a pulire il laboratorio dalle 15 alle 17, non erano sempre gli stessi giorni ma si potevano organizzare loro. Adr: non so riferire i nomi di altri dipendenti che lavoravano lì, se non di un barista che si chiamava
. Adr: A fine settembre inizio ottobre 2023 vennero fatti lavori di pitturazione alla Per_1 pizzeria e la ricorrente e sua sorella dovevano pulire i locali per cui non riuscivano a finire alle 9 ma finivano alle 11. Adr: I giorni lavorativi andavano dal lunedì al sabato. Adr: ho assistito al pagamento della retribuzione talvolta da parte del signor e talvolta da parte CP_1 del direttore che ammontava ad euro 300 in contanti da dividere a metà tra la ricorrente e la sorella”. All'udienza del 14/01/2025 veniva escusso il teste intimato da Testimone_2
che riferiva: “Adr: Indifferente. Adr: Sono marito della ricorrente in Parte_1 regime di comunione dei beni. Adr: nel 2022-2023 io ero carpentiere a volte in proprio e a volte con una ditta. Adr: mia moglie a ottobre 2022 iniziò a lavorare da pasticceria CP_1 sula nazionale 7 bis. Adr: la accompagnavo tutte le mattine alle 6 e la riprendeva mia nipote o mia figlia o tornava a piedi. Adr: Rientravano due volte a settimana di pomeriggio. Adr: nelle ultime 2-3 settimane lavoravano tutti i pomeriggi perché c'erano stati lavori ai locali senza percepire un compenso ulteriore. Adr: lavorava sia nel bar che nella pizzeria. Adr: lavorava anche con la sorella. Adr: non abitiamo vicino a mia cognata. Adr: mia moglie mi ha detto che non hanno più voluto lavorare perché volevano dare 300,00 euro ciascuna con il rientro due volte a settimana” Infine, nel al giudizio recante RG 855/24, veniva escusso il teste che Testimone_3 dichiarava: “Adr: “Indifferente. Adr: Sono il compagno convivente dal 1998. Adr: Io lavoro presso la e già lavoravo nel periodo 2022-2023. Adr. La portavo tutte le Parte_3 mattine a lavoro alle 6-6,15, da inizio ottobre 2022 per un anno. Adr. La lasciavo al bar
, portavo solo lei. Adr: non la rilevavo. Adr: qualche volta sono entrato quando ero CP_1 di passaggio ma non alle 6 di mattina. Adr. Faceva le pulizie sia nel bar che nella pizzeria.
Adr: non conosco il titolare né lo ho mai visto. Adr: nel bar lavoravano vari ragazzi, ma non so
i nomi. Adr: la portavo anche il sabato. Adr: non accompagnavo la sorella, sarà capitato solo un paio di volte. Adr: quando lei tornava a casa io ero a lavoro. Adr. quando fecero lavori alla pizzeria so che andava pure il pomeriggio e in tali occasioni la accompagnava mia figlia o qualche volta anche io alle 14,30 perché io poi dovevo andare a lavoro quindi non so se lei iniziava a quell'ora o un po' dopo”. Ad avviso del Giudice dal complessivo tenore di tali dichiarazioni non si ricavano elementi univoci atti a dimostrare la natura subordinata dei rapporti lavorativi anche alla luce di alcune contraddizioni emerse tra le allegazioni contenute nei ricorsi introduttivi, le dichiarazioni rese dalle stesse ricorrenti in sede di libero interrogatorio e le deposizioni testimoniali. Innanzitutto si rileva come, in ordine all'esercizio del potere di eterodirezione, nei ricorsi introduttivi si legge che le direttive erano impartite dal sig. e solo in caso di Controparte_1 suo impedimento dal direttore , salvo poi, in sede di libero interrogatorio, avere CP_3 Per_ entrambe le ricorrenti dichiarato di avere avuto a che fare solo con , il direttore, e che era presente qualche volta, ma non dava le direttive direttamente in quanto era Controparte_1 solo il direttore ad impartirle.
A tale primo elemento di discrasia, vanno ad aggiungersi una serie di divergenze in merito all'orario di lavoro che in ricorso viene descritto come articolato dalle ore 6 alle ore 9,00.-9,30 salvo il periodo, di circa 10 giorni, di pitturazione della pizzeria nel quale lo stesso si protraeva per altre due ore e mezza dalle ore 10,30 alle 13,00.
A fronte di tale tipo di allegazione, confermata in sede di libero interrogatorio da Parte_1
di contro precisava che lavoravano tutte le mattine esclusa la
[...] Parte_1 domenica dalle 6 alle 9,30-10,00 e che allorquando a ottobre 2023 iniziarono i lavori per rinnovare la pizzeria, in aggiunta al lavoro presso il bar, lavoravano anche dalle 12 alle 14,00-
14,30 presso la pizzeria.
La teste , dal suo canto, riferiva che andava a trovare le ricorrenti Testimone_1 di mattina verso le 8 oppure di pomeriggio verso le 15:30-16, ciò per tutto il periodo, atteso che le stesse avevano due rientri pomeridiani per la pulizia del laboratorio e che allorquando a ottobre 2023 vennero fatti lavori di pitturazione alla pizzeria le stesse “non riuscivano a finire alle 9 ma finivano alle 11”; il teste riferiva di due rientri di Testimone_2 pomeriggio nelle ultime 2-3 settimane, laddove la stessa coniuge chiariva che anche nel periodo della pitturazione della pizzeria l'attività si protraeva sino alle 13,00 (e non dunque che vi fosse un rientro pomeridiano); infine il teste riferiva che quando fecero i lavori alla Tes_3 pizzeria la compagna andava pure il pomeriggio e in tali occasioni la accompagnavano lui o la figlia alle ore 14,30. Anche quanto alla durata del periodo nel quale vi sarebbe stato questo surplus di ore di lavoro dettato dall'esigenza di pulire i locali della pizzeria in ristrutturazione vi è confusione atteso che in ricorso viene circoscritto a 10 giorni, mentre in sede di libero interrogatorio le ricorrenti hanno fatto riferimento all'intero mese di ottobre 2023.
Infine non può tacersi il fatto che tutti i testi escussi sono soggetti estranei al contesto lavorativo, la cui frequentazione del luogo di lavoro era per loro stessa ammissione sporadica nella frequenza e limitata nella durata, il più delle volte circoscritta al ruolo di meri accompagnatori, anche a voler tacere che, quanto al , trattasi di coniuge in regime di Tes_2 comunione dei beni con una delle ricorrenti e dunque di soggetto che secondo un orientamento della giurisprudenza sarebbe addirittura incapace a testimoniare e, quanto al di Tes_3 compagno convivente (da oltre un ventennio) dell'altra, il ché impone una valutazione particolarmente rigorosa dell'attendibilità dello stesso. D'altraparte in ricorso parte ricorrente ha indicato la presenza sul luogo di lavoro di altri numerosi dipendenti, i cui nominativi non sono stati tuttavia inseriti nella lista testi e che di contro avrebbero potuto fornire dichiarazioni maggiormente rilevanti ai fini che occupano in quanto intranei al contesto lavorativo e verosimilmente scevri da legami di parentela e/o affinità con le parti in causa.
Pur non ignorando che la giurisprudenza ammette una prova attenuata della subordinazione nei casi in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, tali da non richiedere un costante controllo da parte datoriale, il giudicante ritiene che un quadro contraddittorio e farraginoso come quello emerso in corso di causa, unitamente alla assenza di specifici elementi sintomatici della sussistenza della subordinazione, non consente di ritenere assolto da parte ricorrente l'onere probatorio che sulla stessa incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c. In conclusione il ricorso va rigettato per insufficienza e contraddittorietà della prova. Per completezza va rilevato che, quanto all'impugnativa di licenziamento, a prescindere dall'accertamento negativo del sottostante rapporto di lavoro subordinato, la domanda sarebbe stata nondimeno da respingere alla luce delle dichiarazioni rese dalle ricorrenti in sede di libero interrogatorio, nel corso del quale le stesse dichiaravano apertamente di essersi dimesse.
Nulla per le spese attesa la contumacia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta i ricorsi;
nulla per le spese di lite. Si comunichi.
Nola, 27-5-2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci