Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41976/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 28 novembre 2023 promossa da:
(CF: , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Fabio Deorsola e Cecilia Fraccaroli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nato il [...]) e (nato il [...]), rappresentati dalla CURATRICE CP_2 CP_3
SPECIALE AVV. MARINA SCOTTI nominata con provvedimento del 8 maggio 2024, costituitasi con memoria depositata in data 10 giugno 2024.
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 11
22.01.2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso per separazione giudiziale iscritto a ruolo in data 28 novembre 2023, , premesso di Parte_2 aver contratto matrimonio in data 29 agosto 2020 in VI (Portogallo) (in seguito trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Savona, Anno 2021, Atto n.232, Parte II, Serie C), in regime di separazione dei beni con successivo atto, con dalla cui unione sono nati i figli minori (nato il Controparte_1 CP_2
05.08.2021) e (nato il [...]), chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione CP_3 personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, che venisse disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla medesima della casa familiare, tempi di frequentazione paterna come in atti specificati e con la progressione ivi indicata e che venisse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli un contributo nella misura di € 950,00 al mese inclusivo delle spese abitative oltre al 50% delle spese straordinarie, importo da ridurre a € 400,00 al mese qualora emergesse che la moglie non debba pagare nulla a titolo di locazione oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva in giudizio la parte convenuta che chiedeva anche ella la separazione personale dei coniugi, con sentenza parziale e, previo espletamento di CTU psicologica, dichiarare la separazione addebitabile al marito, disporre l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre, tempi di frequentazione paterna come in atti indicati con la progressione temporale specificata;
chiedeva, altresì, di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 2.000,00 complessivi oltre al 80% delle spese straordinarie con costi della baby sitter al 50%. Ai sensi poi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorsi i termini di legge, chiedeva emettersi sentenza declaratoria degli effetti civili del matrimonio alle medesime conclusioni sopra rassegnate
Con decreto del 5.12.2023 veniva fissata udienza di prima comparizione per il 7 maggio 2024, assegnando i termini per l'integrazione del contraddittorio.
A seguito di istanza della parte attrice di anticipazione dell'udienza il Giudice, in data 29 gennaio 2024, così provvedeva:
“Vista l'istanza depositata dalla parte attrice che chiede l'anticipazione dell'udienza già fissata per il 7 maggio
2024, allegando che la madre attui comportamenti ostruzionisti per il padre per il mantenimento di una relazione stabile con i figli, con anche intervento a dicembre 2023 nella casa del padre delle Forze dell'Ordine, che avrebbero poi allertato la Procura Minori;
pagina 2 di 11 Richiamato il decreto di fissazione dell'udienza del 5.12.2023 con l'assegnazione dei vari termini per il rispetto del contraddittorio e del pieno esercizio del diritto della difesa di entrambe le parti, che deve essere garantito e che, in difetto anche della prova della regolarità della notifica, potrebbe rischiare di essere compresso e limitato,
Osservato peraltro come l'agenda di questo giudice e il ruolo dell'ufficio, non consentirebbe comunque un'anticipazione in tempi consistenti sì da non essere utile;
Osservato peraltro come lo stesso attore abbia chiesto nel ricorso l'affido condivo e il collocamento prevalente presso la madre;
Osservato pertanto che l'istanza di anticipazione non possa essere accolta nei termini chiesti;
Rilevato di dover comunque invitare i genitori ad assumere comportamenti tutelanti per i minori, potendo il
Tribunale desumere da condotte eventualmente inadeguate elementi per la valutazione in ordine all'effettiva e concreta idoneità genitoriale di uno o di entrambe le parti,
Ritenuto, infine, di dover, a tutela dei figli minori, peraltro molto piccoli, nelle more dell'udienza, atteso che a seguito dell'intervento della Procura minori, sono stati investiti i Servizi Sociali, disporre che i medesimi Servizi
Sociali trasmettano una relazione sul nucleo familiare e sugli interventi eventualmente già avviati, riservandosi ogni altra determinazione e valutazione all'esito dell'udienza;
PER QUESTI MOTIVI
1) RIGETTA l'istanza, confermando la data dell'udienza di prima comparizione già fissata, riservandosi all'esito ogni determinazione e valutazione;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano inviino all'Ufficio una relazione di aggiornamento entro il 30 aprile 2024, in relazione al nucleo familiare composto da Controparte_1
(madre) e (padre) ed alla prole minorenne ( nato il [...] e
[...] Parte_1 CP_3 CP_2 nato il [...]) , residenti in [...], per cui è già intervenuta la Procura Minori, dando conto della situazione del nucleo, eventuali interventi avviati con segnalazione di eventuali situazione di pregiudizio.”
Dopo lo svolgimento di udienze davanti al Gop delegato in data 26 marzo e 12 aprile 2024 al fine di acquisire elementi utili, depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con le relative istanze e domande, si perveniva alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 7 maggio 2024.
A tale udienza il Giudice Delegato procedeva a sentire le parti congiuntamente, le quali confermavano le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato alle udienze suddette, dando peraltro atto che stavano proseguendo nel percorso intrapreso di mediazione presso il Gea con il dott. e si esaminava la relazione Per_1 pervenuta dai Servizi incaricati. Le parti venivano, pertanto, ampiamente sentite e dopo la precisazione delle rispettive domande ed istanze da parte dei difensori, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava.
Con l'ordinanza emessa il 8 maggio 2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il Giudice così provvedeva:
pagina 3 di 11 “Sentite le parti con i rispettivi difensori;
Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa e le memorie depositate;
all'esito della discussione in udienza, così provvede
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Ritenuto che allo stato, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti anche davanti al Giudice onorario delegato dott.ssa e delle ulteriori risultanze anche tenuto conto del contenuto della relazione dei Servizi Sociali Per_2 del 29 aprile 2024 (cfr. relazione in atti), pur essendo emerse delle serie difficoltà di comunicazione tra le parti con accuse reciproche di inidoneità in specie da parte della signora verso il padre in relazione CP_1 anche ad un episodio in cui il figlio minore ha accusato delle problematiche di salute asseritamente sottovalutate, a fronte di comportamenti materni asseritamente ostruzionistici e ostacolanti della relazione del padre con i figli - in mancanza al momento di elementi concreti e specifici circa l'inidoneità genitoriale dei genitori o di uno di essi, atteso peraltro che le parti stanno apprezzabilmente avviando un percorso di mediazione presso il Gea con il dott. (in specie del padre) - possa essere disposto l'affido condiviso dei Per_1 CP_ figli minori nato il [...] e nato il [...], come peraltro chiesto in udienza in questa fase CP_3 anche da parte convenuta, trattandosi del regime privilegiato previsto dal Legislatore, con collocamento prevalente, su cui entrambi concordano, presso la madre presso cui i minori hanno vissuto dopo l'allontanamento del padre dalla casa familiare, fatta salva ogni diversa valutazione in punto di responsabilità genitoriale all'esito della valutazione psicodiagnostica rimessa al Servizio Sociale competente che dovrà essere disposta come in dispositivo, su entrambe le parti, apparendo a questo punto oltremodo necessaria con l'attivazione sin d'ora di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni anche al fine della vigilanza e dell'intervento di rimodulazione della relazione tra il padre e i figli minori al fine di ampliarla e renderla più stabile e continuativa e con attività di verifica e monitoraggio meglio di seguito indicata.
Osservato come al collocamento prevalente presso la madre consegua l'assegnazione alla medesima della ex casa coniugale ex art. 337 sexies c.c., come da domande congiunte delle parti medesime.
Ritenuto che, quanto alla frequentazione dei figli con il padre, uno dei punti nodali della vicenda, tenuto conto dei tempi come già finora attuati, tenuto conto della età dei minori e delle loro abitudini di vita, essendo oltremodo necessaria una gradualità anche nell'inserimento del pernottamento come anche indicato dai Servizi, possano essere disposte le frequentazioni come in parte proposte dal giudice onorario e meglio specificate in dispositivo, partendo dalle frequentazioni attuali ampliando però i giorni e anche l'orario e con ulteriore progressivo graduale ampliamento con anche l'inserimento del pernottamento, a partire dalla fine della frequenza scolastica, pur nel necessario rispetto delle abitudini di vita dei minori (che hanno infatti finora conservato abitudini anglosassoni che dovranno essere necessariamente rimodulate a variate anche in vista del prossimo periodo estivo) e delle loro necessità di riadattamento, tenuto conto della loro tenera età (in specie per
), con immediato incarico ai Servizi Sciali di vigilanza in ordine alla regolarità e serenità della CP_3 frequentazione e altresì di intervento e rimodulazione come indicato, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei minori e considerato gli esiti dei percorsi.
pagina 4 di 11 Rilevato, altresì, che tenuto conto del quadro precario evidenziato, con difficoltà di rapporti e diverse ricostruzioni offerte della vita coniugale, deve essere necessariamente demandato ai Servizi di prendere in carico l'intero nucleo familiare, demandando agli stessi di avviare tutti gli interventi di supporto per i genitori e per i minori, in stretto coordinamento anche con quelli eventualmente già avviati (in specie percorso di mediazione presso il Gea) nonché, in caso di interruzione o chiusura del percorso presso il Gea, di supporto alla genitorialità per i genitori.
Ritenuto che i Servizi Sociali incaricati dovranno poi - a fronte delle deduzioni delle parti e tenuto conto del quadro familiare non rassicurante emerso - svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST sulla qualità della relazione dei figli minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di fornire tutti gli elementi utili al
Tribunale al fine di verificare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei figli ovvero se debbano essere apportate modifiche (anche con l'intervento di un Ente terzo) e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il genitore non collocatario con calendario da stilare e con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo e ulteriore termine per depositare una memoria di replica.
Ritenuto che deve essere sin d'ora nominato ai minori, come anche da richiesta di parte attrice, un curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis. 8, II comma c.p.c. apparendo i genitori al momento non in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi dei figli, il quale assumerà il compito di rappresentare e tutelare gli stessi e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti in specie garantendo la regolarità e l'ampliamento dei tempi di frequentazioni paterni con tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi qui delegati ad opera dei Servizi incaricati, con delega al curatore di raccogliere le opinioni e i desideri dei figli minori ai sensi dell'art. 315 bis c.c. tenuto conto dell'età degli stessi;
quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato MARINA SCOTTI del Foro di Milano - dovrà rappresentare i minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale, con assegnazione di un termine per la sua costituzione.
Rilevato che con riferimento al contributo economico, altra questione controversa e spinosa tra le parti, risulta che il dott. laureato in Economia e finanza, lavora per la società da settembre 2021, con Pt_1 CP_4 qualifica di quadro nel ruolo si strategy and operation;
ha un contratto full time con orario lavorativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 indicativamente, abbastanza flessibile, da gennaio 2024 lavora un giorno alla settimana di smart working (il venerdì); ha riferito di guadagnare uno stipendio netto di circa € 6.200/6.300,00, godendo egli, essendo rientrato dall'estero nell'anno 2021 (da UK) delle agevolazioni fiscali previste per legge, per 5 anni quindi sino al 2026 (con successiva graduale riduzione); percepisce anche la tredicesima e la quattordicesima;
gode di un bonus annuale legato alla performance, equivalente quando concesso al 100% dell'importo di tre mensilità, ha appena ricevuto ad aprile 2024 un bonus pari a € 15.000 netti;
ha circa
160.000 euro di risparmi, ha acquistato l'anno scorso dei buoni del tesoro, parte degli investimenti sono un sito
Mony farm gli altri sono sul conto corrente;
ha un solo conto corrente in Italia con banca Intesa San Paolo;
poi pagina 5 di 11 due conti correnti nel Regno Unito uno con SA ed uno con OY con somma liquida che utilizza per le spese dell'immobile in comproprietà con la signora a Londra, in vendita, con rata di mutuo di circa 1.615,00 euro mensili oltre alle spese condominiali di 190,00 mensili che ha riferito di aver ultimamente pagato lui pur essendo il mutuo è cointestato;
da quando dal mese di agosto 2023 la casa non è stata affittata;
abita a Milano in un immobile condotto in locazione dal mese di ottobre 2023, per cui paga un canone di locazione di euro
1.800,00 comprensivo delle spese condominiali;
ha pagato fino al settembre 2023 una parte della locazione della casa ex coniugale (casa intestata alla di lui suocera), con canone di € 2400, di cui per alcuni mesi ha pagato per il 70% procedendo a calcoli percentuali in base al reddito percepito anche dalla moglie in relazione alla sua maternità; si è allontanato dalla casa coniugale ad ottobre 2023; dall'estate 2023 sino a dicembre ha fatto la spesa a settimane alternate e da gennaio 2024 ha iniziato a versare un contributo alla made autodeterminato in 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per i bambini e ha pagato finora per intero le spese dell'asilo per euro 650, 00 mensili (€ 500 per il figlio grande e € 150,00 per il secondo con agevolazioni). Nel 2020 risulta aver percepito un reddito annuo lordo pari a 113.719 sterline;
nel 2021 di
53.137 e 47.701 sterline;
nel 2022 in Italia (CU 2023) risulta aver percepito un reddito lordo di € 106.638. La dott.ssa anche ella laureata, in psicologia, lavora per la società Klarna dall'1 febbraio 2022, CP_1 con contratto full time;
lavora da casa in smart working dal lunedì al venerdì; non gode nè di bonus né di benefits particolari;
ha riferito di percepire uno stipendio mensile di circa 5.000,00 euro mensili, usufruendo anche la signora delle agevolazioni fiscali del rientro “dei cervelli dall'estero”; ha la tredicesima e la quattordicesima;
l'azienda le ha però da ultimo proposto una buonauscita consensuale con una somma di €
40.000 per cui attualmente sta svolgendo vari colloqui, pur non essendo facilmente ricollocabile in Italia con le sue competenze;
nel 2020 risulta aver percepito un reddito annuo lordo pari a 45.803 sterline;
nel 2021 di
50.338 sterline;
nel 2022 (CU 2023) in Italia risulta aver percepito un reddito lordo di € 64.823; abita nella ex casa coniugale di proprietà della di lei madre con contratto di locazione con canone attualizzato di € 2400 al mese, con relativa registrazione, per cui, come ha spiegato in udienza, il marito calcolava differenti percentuale di partecipazione, attualmente paga per intero il canone alla madre, pur procedendo spesso a compensazioni varie, anticipandole la mamma alcune spese;
la di lei madre abita nello stesso condominio nel piano di sopra in una casa di cui la convenuta ha la nuda proprietà mentre la madre l'usufrutto; ha venduto nel dicembre 2023 la casa a Londra di cui era proprietaria ricavando 467.000 sterline, asseritamente inferiore al prezzo di acquisito, somma che riferisce di non aver ancora investito;
è proprietaria al 50% della casa di Londra dove le parti hanno vissuto con mutuo cui in effetti non ha da ultimo provveduto per la sua quota in relazione al quale nulla deve provvedere il Tribunale, ricordando come si debbano applicare i principi di diritto comune contrattuale, tale casa è stata in precedenza anche affittata e attualmente è in vendita;
ha un conto a Londra presso Lloyd
Bank dove al 3171272023 vi era un saldo di sterline 481,1338 e uno in Italia Unicredit con saldo di 186.399; ha assunto da ottobre una baby sitter con contratto e orario dalle 9 alle 19,00 (con due pomeriggi liberi) dal lunedì al venerdì che si occupa solo dei bambini, della cucina e dell'abbigliamento degli stessi, anche quando i bambini sono all'asilo, la sua retribuzione è 1400 € al mese.; il padre si è dichiarato disponibile ad avvalersi pagina 6 di 11 eventualmente della stessa baby sitter ma con un contratto autonomo, non potendosi pertanto imputare al padre, come richiesto da parte convenuta, il 50% della retribuzione attualmente sostenuta dalla madre per un monte ore peraltro sovrabbondante rispetto alle reali esigenze dei bimbi.
Osservato pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto di quanto emerso e documentato, considerate le rispettive attuali situazioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra evidenziate, anche nelle componenti variabili come da ultimo ricevute da e considerato le proprietà immobiliari a Londra Pt_1
(una casa cointestata e un'altra invece venduta dalla signora con relativo ricavo), tenuto conto degli oneri locativi sostenuti da entrambi nelle rispettive somme e dell'esborso della signora relativamente alla baby sitter, che come detto può essere imputato solo per una parte, considerati i tempi di frequentazioni del padre con i figli che vanno ad ampliarsi, si ritiene congruo e equo di porre a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli nella somma di € 1.400,00 mensili tale da coprire tutte le esigenze dei figli comprensive anche della baby sitter di cui usufruisce la madre oltre ad una percentuale del 70% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, comprensive anche dell'asilo nido presso cui i minori sono iscritti, tenuto conto della maggiore capacità patrimoniale di Pt_1
ISTANZE ISTRUTTORIE
Ritenuto allo stato di riservarsi sulla consulenza psicodiagnostica richiesta da entrambe le parti, avendo disposto un accertamento psicodiagnostico per il tramite dei Servizi sociali su entrambe le parti, riservandosi nel prosieguo ove gli accertamenti fossero insufficienti e/o non completi e/o non esaustivi, di disporla, anche attivando i poteri d'ufficio ex art. 473 bis. 2 c.p.c del giudice.
Osservato come parte attrice si è riservata di insistere nel prosieguo nella richiesta di esibizione ex art. 213
c.p.c. della relazione di intervento delle FFOO il 26 dicembre 2023 presso la casa del sig, e di ritenere Pt_1 superata la richiesta di produzione del contratto di locazione registrato.
Ritenuto, altresì, di non ammettere le prove orali articolate da parte convenuta in quanto non superino la soglia di ammissibilità e rilevanza essendo attinenti a circostanze tutte inconferenti ed irrilevanti, formulate genericamente e in parte anche dal contenuto valutativo con conseguente rigetto delle prove a contrario di parte attrice;
Ritenuto che parte attrice non ha insistito sulle richieste di esibizione e di accertamenti tributari sulla base della documentazione poi prodotta da controparte, da intendersi pertanto istanze superate;
Osservato che entrambe le parti si sono dichiarate disponibili a produrre la movimentazione bancaria dei conti correnti dal gennaio 2024 fino alla data di deposito;
Ritenuto di riservarsi all'esito l'attivazione dei poteri d'ufficio del Giudice ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c.;
Ritenuto quindi fissare udienza per esame delle relazioni e della documentazione acquisita e per ogni ulteriore determinazione, con riserva di ulteriore trattazione.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
pagina 7 di 11 CP_ 1) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nato il [...] in [...] condivisa ad entrambi i CP_3 genitori, disponendo che gli stessi siano collocati, anche a fini anagrafici, presso la madre in Milano viale Piave
n. 8;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati il sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00, quando il padre andrà a prenderli e li riporterà a casa della madre;
ogni settimana il mercoledì dall'uscita dall'asilo (12,45 o 15,30) fino alle ore 19,00 con riaccompagnamento a casa della madre e nei periodi di sospensione scolastica dalle ore 13,00 alle 19,00; nelle settimane con il weekend di competenza della madre anche il venerdì dall'uscita dall'asilo (12,45 o 15,30) fino alle ore 19,00 con riaccompagnamento a casa della madre e nei periodi di sospensione scolastica dalle ore
13,00 alle 19,00, con possibilità di graduale ed auspicabile ampliamento con anche inserimento del pernottamento come da incarico ai Servizi Sociali meglio di seguito specificato;
3) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano (luogo di residenza del minore) di prendere in carico la situazione dei minori e del nucleo familiare, demandando agli stessi, in collaborazione con i Servizi Specialistici
ASST e in stretto coordinamento con la curatrice speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni paterne disposte e attuate con specifico immediato potere di intervento e di diversa rimodulazione dei tempi e delle modalità con ulteriore progressivo graduale ampliamento con anche l'inserimento del pernottamento, a partire dalla fine della frequenza scolastica, tenuto conto delle condizioni psicoemotive dei minori, nel necessario rispetto delle abitudini di vita dei minori e delle loro necessità di riadattamento in rapporto anche all'età e considerati gli esiti dei percorsi avviati dalle parti, con l'elaborazione di un calendario anche per le festività e per il prossimo periodo estivo;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per i genitori, in stretto coordinamento con i professionisti che li hanno già in carico (GEA con il dott. e, in Per_1 caso di interruzione o conclusione del percorso di mediazione, un supporto alla genitorialità mirato all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita dei minori nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale dei genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei medesimi e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto in responsabilità genitoriale, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto
(eventualmente con l'intervento dell'Ente terzo) con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). entro e non oltre il 20 SETTEMBRE
2024 e con termine alle parti fino al 15 OTTOBRE 2024 per il deposito di memorie, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
pagina 8 di 11 4) ASSEGNA la casa ex coniugale di Milano viale Piave n. 8, con tutti gli arredi, alla madre sig.ra
Controparte_1 CP_ 5) NOMINA ai sensi dell'art. 473 bis. 8 lett. c) c.p.c. in favore dei figli minori ed Persona_3
, individuata nella persona dell'avvocato MARINA SCOTTI iscritta all'albo degli Avvocati di Milano,
[...] con delega alla medesima di raccogliere le opinioni e i desideri dei figli minori ai sensi dell'art. 315 bis c.c. tenuto conto dell'età degli stessi, la quale avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel corso degli incarichi conferiti ai Servizi, di gestire nell'interesse dei minori i rapporti con i genitori supportando il padre nell'ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli dei nonché con gli operatori dei Servizi Sociali e dei
Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse dei medesimi;
6) ASSEGNA alla curatrice speciale termine fino al 10 GIUGNO 2024 per il deposito di memoria difensiva;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dal mese di maggio 2024, al Parte_2 mantenimento dei figli mediante versamento a entro il 5 di Controparte_1 ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 1.400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
(comprensive anche delle spese della baby sitter sopportate dalla madre) oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate, comprensive della retta dell'asilo nido frequentato dai bimbi;
8) SI RISERVA di decidere sulla richiesta di CTU richiesta da entrambe le parti all'esito degli accertamenti qui delegati ai Servizi;
9) RIGETTA le istanze istruttorie orali di parte convenuta per quanto in motivazione;
10) PRENDE ATTO della rinuncia/riserva delle parti alle ulteriori istanze istruttorie;
11) ORDINA ad entrambe le parti, come da loro impegno, di integrare entro il 5 settembre 2024 la documentazione bancaria, con la movimentazione bancaria completa dei rispettivi conti in Italia e all'estero di cui siano titolati o contitolari dal gennaio 2024 fino alla data di deposito;
12) FISSA per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 6 NOVEMBRE 2024 (ore 12,00), riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione e trattazione del giudizio anche ai sensi dell'art. 473 bis. 28. c.p.c..”
In data 10 giugno 2024 si costituiva la curatrice speciale dei minori con memoria in atti.
Con successivo provvedimento del 25 ottobre 2024 il Giudice delegato, letta l'istanza congiunta delle parti di differimento dell'udienza in precedenza fissata ex art. 127 ter c.p.c. (6.11.2024) essendo ancora in corso gli accertamenti dei Servizi Sociali (che avevano peraltro fissato un nuovo incontro con i genitori e la curatrice per il 14.11.2024), differiva, per i medesimi incombenti già previsti, l'udienza in precedenza fissata ex art. 127 ter pagina 9 di 11 c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 22 gennaio 2025, con termine alle parti fino al 20 dicembre 2024 per osservazioni sulle relazioni dei Servizi.
Con provvedimento del 22 gennaio 2025 il Giudice Delegato, lette le note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e con le conclusioni, lette, altresì, le relazioni pervenute in atti dai Servizi incaricati, rilevato che le parti hanno anche chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status di separazione, rimetteva subito la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di separazione personale, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza con cui la causa sarebbe stata rimessa in istruttoria la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande con ulteriori incarichi da conferire ai Servizi Sociali già intervenuti.
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio in Parte_2 Controparte_1 data 29 agosto 2020 in VI (Portogallo) (in seguito trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
Savona, Anno 2021, Atto n.232, Parte II, Serie C), in regime di separazione dei beni con successiva convenziona matrimoniale.
Dalla loro unione sono nati i figli minori (nato il [...]) ed (nato il [...]) CP_2 CP_3
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti, la domanda di addebito, le ulteriori allegazioni e deduzioni di entrambe le parti, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti.
pagina 10 di 11 Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per provvedere alle ulteriori domande delle parti e a conferire nuova delega ai Servizi già incaricati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, NON definendo il giudizio, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale di e che hanno contratto Parte_2 Controparte_1 matrimonio in data 29 agosto 2020 in VI (Portogallo) (in seguito trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Savona, Anno 2021, Atto n.232, Parte II, Serie C);
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savona, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 29 gennaio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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