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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa IE D'RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25285/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione in data 15 aprile 2025 e vertente
TRA
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'Avvocato Francesco Scardaccione
ATTORI
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Giorgio Grasso Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo su Polizza Infortuni
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 189 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sullo svolgimento del processo
e rispettivamente nella qualità di contraente e Parte_1 Parte_2
beneficiario del contratto assicurativo, hanno convenuto in giudizio Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo – quantificato complessivamente in
Euro 195.132,00 – dovuto in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 28.03.2021.
1 Gli attori hanno dedotto che:
- la sig.ra in data 24.01.2021, aveva sottoscritto con la Parte_1 Controparte_1
polizza n. 10001631732 denominata le cui condizioni venivano Controparte_2 richiamate nell'allegato Mod. 101.2 Ed. Novembre 2020, individuando quale Assicurato il sig.
di professione medico;
Parte_2
- in data 28.03.2021 il Dott. mentre si trovava in servizio di guardia Parte_2
medica presso la struttura sanitaria ASL RM 2, Casa della Salute Tenuta di Torrenova, in Via della Tenuta di Torrenova n.138, rientrando da una visita domiciliare, verso le ore 15,00, aveva subito un infortunio sul lavoro, cadendo rovinosamente al suolo;
- il Dott. era stato trasportato al Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata Dea, Pt_2
per essere sottoposto a visita, con diagnosi di "caduta accidentale durante attività lavorativa, trauma cranico non commotivo contusivo del volto frattura ossa nasali, contusione caviglia e ginocchio destro" e anamnesi: "infortunio sul lavoro caduta accidentale trauma facciale con epistassi non in atto, trauma gomito dx e ginocchio e caviglia dx";
- dopo essere stato sottoposto a vari esami, tra cui RX e RMN (i quali avevano evidenziato lesioni capsulo legamentose e frattura scomposta alle ossa proprie del naso) era stata formulata una prognosi di giorni 30 s.c., con ricovero consigliato che il paziente aveva rifiutato;
- la sig.ra aveva presentato, qualche giorno dopo, la denuncia del sinistro alla Parte_1
ma, aperto il sinistro numero N.2021.01PRS. e nominato un Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore ed un medico legale, l'assicurazione aveva comunicato che “non è possibile ritenere provato il fatto storico e… in assenza di prova certa e circostanziata sulla verificazione dell'evento, non è possibile ritenere accertato il nesso causale tra riferito evento e lamentate lesioni”;
- il Dott. era assicurato, per il tramite dell' , anche con Pt_2 Controparte_3 CP_4 [...]
la quale aveva avviato un autonomo procedimento di liquidazione ed effettuato, CP_5 in data 22.09.2022, un'offerta di indennizzo pari ad Euro 48.000,00;
- il dott. aveva inoltre sostenuto Euro 13.208,00 per spese mediche conseguenti Pt_2 all'infortunio.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, contestandone la Controparte_1
fondatezza.
In particolare, ha dedotto che:
- gli attori non avevano provveduto a descrivere in maniera chiara e precisa il fatto posto a sostegno della richiesta di indennizzo;
2 - per far luce sulla dinamica del sinistro e sui soggetti coinvolti, la Compagnia aveva incaricato la società investigativa San Michele s.r.l. al fine di effettuare degli accertamenti in merito alla vicenda in esame. Dalle risultanze di tali accertamenti erano emerse criticità che avevano indotto la Compagnia a negare l'indennizzabilità del sinistro;
- ne conseguiva l'integrale contestazione della domanda;
- peraltro, la quantificazione formulata da parte attrice (33-35%) era priva di qualsivoglia riscontro probatorio, oltre che basata su una perizia di parte;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, avrebbe comunque dovuto tenersi contro della condotta negligente del sig. rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.; Pt_2
- il sig. aveva già percepito la somma di € 48.000,00, accettata a titolo di acconto, da Pt_2
e, pertanto, l'ulteriore liquidazione da parte di , Controparte_6 Controparte_1
con riferimento allo stesso sinistro, avrebbe determinato un inammissibile cumulo dell'indennizzo;
- la copertura assicurativa era comunque operante, dopo l'applicazione della franchigia, entro i limiti del massimale (IP: € 500.000,00, Spese mediche € 20.000,00) e dello scoperto di Polizza.
Assunta prova testimoniale ed espletata CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda di indennizzo
La domanda, come proposta, deve essere respinta.
È infatti noto che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
Trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI,
07/11/2022, n.32637).
Ne deriva che parte attrice era onerata della prova dell'infortunio, siccome asseritamente verificatosi in 28.3.2021.
E tuttavia, sotto tale profilo, la prova offerta è del tutto inidonea a ritenere assolto il relativo onere.
Al riguardo, infatti, il teste sentito all'udienza del 4.3.2025, sig. ha affermato Testimone_1 di aver assistito all'infortunio, narrando che egli, in data 28.3.2021, di domenica, era andato a prendere a casa il dott. e lo aveva accompagnato davanti ai locali della guardia medica Pt_2 ove il predetto dott. avrebbe dovuto prendere servizio. Parcheggiata l'auto, il teste ed il Pt_2
3 dott. sarebbero scesi dal mezzo, per andare a prendere un caffè insieme prima dell'inizio Pt_2 dell'attività lavorativa dell'assicurato, quando questi sarebbe caduto in strada, su via Terranova.
Tale narrazione è del tutto incompatibile rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni a firma dell'assicurato (cfr. “acquisizione dichiarazione assicurato”, pag 126 della relazione investigativa depositata dalla compagnia assicurativa al momento della costituzione in giudizio), nelle quali il dott. afferma “ero in servizio di guardia medica ed avevo già Pt_2
fatto un intervento e stavo rientrando in postazione per prendere un altro incarico.
Piovigginava, avevo in mano un ombrello e la borsa nell'altra mano, quando nello scendere gli scalini dopo aver varcato il primo cancelletto ho messo un piede in fallo e sono cascato a faccia a terra”.
A fronte dell'incompatibilità tra le dichiarazioni dell'assicurato e le affermazioni del teste (vuoi quanto al luogo del preteso infortunio – scalini o strada – vuoi quanto al fatto che il dott. Pt_2 sia caduto prima dell'inizio dell'espletamento dell'attività lavorativa, ovvero dopo, in una pausa tra due interventi), non può ritenersi raggiunta la prova di cui era onerata la parte.
Fermo quanto sopra, la domanda sarebbe comunque da respingere anche per le ragioni che seguono:
- premesso che, quanto al ginocchio destro ed alla caviglia destra, le RM non hanno evidenziato lesioni traumatiche recenti né postumi permanenti cronologicamente compatibili con l'epoca del sinistro, quanto al trauma facciale, le conseguenze del medesimo sono state valutate dal
CTU nella misura del 2% con riferimento alle tabelle , con spese mediche, documentate CP_7
e ritenute congrue, di euro 200,00;
- peraltro, a fronte delle conclusioni rassegnate nella consulenza medico legale, la difesa attorea
(che pure non faceva pervenire osservazioni critiche al CTU) nelle proprie memorie conclusionali non argomenta critiche sul piano tecnico – scientifico, limitandosi a svolgere considerazioni circa gli asseriti dissapori tra la parte ed il Dr. la diversa valutazione CP_8 del danno effettuata da e l'utilizzo di informazioni relative ai Controparte_6
pregressi sinistri che avrebbero interessato il Dott. circostanze che evidentemente nulla Pt_2
hanno a che vedere con il procedimento di valutazione dei distretti anatomici interessati dall'infortunio, con gli esami diagnostici effettuati, con l'esame del paziente e con la successiva quantificazione dei reliquati postumi invalidanti;
- deve, comunque, in primo luogo rilevarsi che, quanto ai rapporti interpersonali tra il dott. ed CTU il dott. questo giudice si è già pronunciato in occasione della istanza Pt_2 CP_8
di ricusazione, rilevando come la stessa fosse generica e non suffragata da elementi di riscontro;
4 - relativamente alla elencazione dei pregressi sinistri, emersi nel corso delle operazioni peritali, la questione non ha avuto incidenza sulle valutazioni conclusive del CTU;
- dal referto rilasciato, a seguito anche di indagini diagnostiche, il giorno stesso del sinistro dal
P.S. dell'Ospedale S. Giovanni di Roma, si ricava che il dott. riportò, in esito Pt_2 all'incidente, la contusione del volto con la frattura delle ossa nasali e la contusione di caviglia e ginocchio destro: dal referto, dunque, non risulta alcuna frattura o altro tipo di compromissione del ginocchio o della caviglia destra (evidenza del tutto congruente con la valutazione dell'ausiliario Dott. P. che, come sopra riportato, ha escluso la sussistenza Per_1
di qualsivoglia lesione traumatica recente, cronologicamente compatibile con il sinistro, interessante la caviglia ed il ginocchio destri);
- all'assicurato, quindi, avrebbe potuto, in ipotesi, liquidarsi il solo danno da invalidità permanente siccome accertata dalla CTU nella misura del 2% e la somma di Euro 200,00 a titolo di rimborso delle spese mediche giudicate congrue, sicché - tenuto conto del massimale di polizza stipulato per la Invalidità Permanente (Euro 500.000,00) - al danneggiato sarebbe spettato, a titolo di indennizzo, l'importo di Euro 10.000,00 (5.000,00x2), oltre 200,00 euro per spese mediche;
- ed, infatti la polizza prevedeva tra i rischi assicurati: Caso Morte, Invalidità Permanente da
Infortunio, Rimborso Spese Mediche e Diaria da Infortunio, meglio specificata come Diaria da
Ricovero e Convalescenza. Quanto alla Diaria da Infortunio, nelle Condizioni Generali di
Assicurazione, a pag. 57 (cfr. all. 2 atto cit.) si legge che la garanzia è operante ove il paziente venga ricoverato presso una struttura ospedaliera e, successivamente ad esso, i medici prescrivano un periodo di convalescenza domiciliare. Nel caso in esame, il dott. non Pt_2
subiva alcun ricovero, avendolo anzi rifiutato. La garanzia non può, pertanto, ritenersi operante.
A fronte di un indennizzo che -ove fosse stato provato l'infortunio – avrebbe dovuto essere liquidato nella misura di 10.200,00 euro, l'attore ha, però, già percepito, per lo stesso evento, a titolo di indennizzo dalla , la somma di Euro 48.000,00. Controparte_6
Ora, come noto, ai sensi dell'art. 1910 co. 1 cc “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore… l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore
l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno”.
La norma fissa il c.d. principio indennitario, un principio cardine nel diritto delle assicurazioni il cui fine è quello non solo di garantire che l'indennizzo non ecceda il valore del danno subito
5 ma anche di assicurare la funzione ristoratrice e non lucrativa dell'istituto assicurativo (sul punto cfr. ex multis Cass. SU 12565/18).
Va da sé, dunque, che dal compendio indennitario come sopra quantificato avrebbe dovuto essere defalcata la somma già percepita dal dott. in esecuzione al contratto assicurativo Pt_2 stipulato con , non residuando, per l'effetto, alcuna somma da Controparte_6
percepire.
Né può essere accolta l'argomentazione di parte attrice che invoca la non applicabilità del principio indennitario sul presupposto che il contratto assicurativo stipulato con assicura CP_1
Con avrebbe natura previdenziale e non di assicurazione contro i danni.
Sul punto la Corte di Cassazione, anche di recente con ord. 3429 del 2025, ha ribadito che
“assicurazione sulla vita è soltanto quella in cui il pagamento dell'indennizzo dipenda o dalla sopravvivenza o dalla morte;
l'assicurazione contro gli infortuni non mortali è quindi una assicurazione di persone, soggetta alle regole dell'assicurazione danni…”.
Per tutto quanto considerato, la domanda risulta infondata e deve essere rigettata.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
respinge la domanda attrice;
condanna gli attori in solido a rifondere a le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma il 28.4.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa IE D'RI)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa IE D'RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25285/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione in data 15 aprile 2025 e vertente
TRA
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'Avvocato Francesco Scardaccione
ATTORI
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Giorgio Grasso Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo su Polizza Infortuni
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 189 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sullo svolgimento del processo
e rispettivamente nella qualità di contraente e Parte_1 Parte_2
beneficiario del contratto assicurativo, hanno convenuto in giudizio Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo – quantificato complessivamente in
Euro 195.132,00 – dovuto in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 28.03.2021.
1 Gli attori hanno dedotto che:
- la sig.ra in data 24.01.2021, aveva sottoscritto con la Parte_1 Controparte_1
polizza n. 10001631732 denominata le cui condizioni venivano Controparte_2 richiamate nell'allegato Mod. 101.2 Ed. Novembre 2020, individuando quale Assicurato il sig.
di professione medico;
Parte_2
- in data 28.03.2021 il Dott. mentre si trovava in servizio di guardia Parte_2
medica presso la struttura sanitaria ASL RM 2, Casa della Salute Tenuta di Torrenova, in Via della Tenuta di Torrenova n.138, rientrando da una visita domiciliare, verso le ore 15,00, aveva subito un infortunio sul lavoro, cadendo rovinosamente al suolo;
- il Dott. era stato trasportato al Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata Dea, Pt_2
per essere sottoposto a visita, con diagnosi di "caduta accidentale durante attività lavorativa, trauma cranico non commotivo contusivo del volto frattura ossa nasali, contusione caviglia e ginocchio destro" e anamnesi: "infortunio sul lavoro caduta accidentale trauma facciale con epistassi non in atto, trauma gomito dx e ginocchio e caviglia dx";
- dopo essere stato sottoposto a vari esami, tra cui RX e RMN (i quali avevano evidenziato lesioni capsulo legamentose e frattura scomposta alle ossa proprie del naso) era stata formulata una prognosi di giorni 30 s.c., con ricovero consigliato che il paziente aveva rifiutato;
- la sig.ra aveva presentato, qualche giorno dopo, la denuncia del sinistro alla Parte_1
ma, aperto il sinistro numero N.2021.01PRS. e nominato un Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore ed un medico legale, l'assicurazione aveva comunicato che “non è possibile ritenere provato il fatto storico e… in assenza di prova certa e circostanziata sulla verificazione dell'evento, non è possibile ritenere accertato il nesso causale tra riferito evento e lamentate lesioni”;
- il Dott. era assicurato, per il tramite dell' , anche con Pt_2 Controparte_3 CP_4 [...]
la quale aveva avviato un autonomo procedimento di liquidazione ed effettuato, CP_5 in data 22.09.2022, un'offerta di indennizzo pari ad Euro 48.000,00;
- il dott. aveva inoltre sostenuto Euro 13.208,00 per spese mediche conseguenti Pt_2 all'infortunio.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, contestandone la Controparte_1
fondatezza.
In particolare, ha dedotto che:
- gli attori non avevano provveduto a descrivere in maniera chiara e precisa il fatto posto a sostegno della richiesta di indennizzo;
2 - per far luce sulla dinamica del sinistro e sui soggetti coinvolti, la Compagnia aveva incaricato la società investigativa San Michele s.r.l. al fine di effettuare degli accertamenti in merito alla vicenda in esame. Dalle risultanze di tali accertamenti erano emerse criticità che avevano indotto la Compagnia a negare l'indennizzabilità del sinistro;
- ne conseguiva l'integrale contestazione della domanda;
- peraltro, la quantificazione formulata da parte attrice (33-35%) era priva di qualsivoglia riscontro probatorio, oltre che basata su una perizia di parte;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, avrebbe comunque dovuto tenersi contro della condotta negligente del sig. rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.; Pt_2
- il sig. aveva già percepito la somma di € 48.000,00, accettata a titolo di acconto, da Pt_2
e, pertanto, l'ulteriore liquidazione da parte di , Controparte_6 Controparte_1
con riferimento allo stesso sinistro, avrebbe determinato un inammissibile cumulo dell'indennizzo;
- la copertura assicurativa era comunque operante, dopo l'applicazione della franchigia, entro i limiti del massimale (IP: € 500.000,00, Spese mediche € 20.000,00) e dello scoperto di Polizza.
Assunta prova testimoniale ed espletata CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla domanda di indennizzo
La domanda, come proposta, deve essere respinta.
È infatti noto che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
Trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI,
07/11/2022, n.32637).
Ne deriva che parte attrice era onerata della prova dell'infortunio, siccome asseritamente verificatosi in 28.3.2021.
E tuttavia, sotto tale profilo, la prova offerta è del tutto inidonea a ritenere assolto il relativo onere.
Al riguardo, infatti, il teste sentito all'udienza del 4.3.2025, sig. ha affermato Testimone_1 di aver assistito all'infortunio, narrando che egli, in data 28.3.2021, di domenica, era andato a prendere a casa il dott. e lo aveva accompagnato davanti ai locali della guardia medica Pt_2 ove il predetto dott. avrebbe dovuto prendere servizio. Parcheggiata l'auto, il teste ed il Pt_2
3 dott. sarebbero scesi dal mezzo, per andare a prendere un caffè insieme prima dell'inizio Pt_2 dell'attività lavorativa dell'assicurato, quando questi sarebbe caduto in strada, su via Terranova.
Tale narrazione è del tutto incompatibile rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni a firma dell'assicurato (cfr. “acquisizione dichiarazione assicurato”, pag 126 della relazione investigativa depositata dalla compagnia assicurativa al momento della costituzione in giudizio), nelle quali il dott. afferma “ero in servizio di guardia medica ed avevo già Pt_2
fatto un intervento e stavo rientrando in postazione per prendere un altro incarico.
Piovigginava, avevo in mano un ombrello e la borsa nell'altra mano, quando nello scendere gli scalini dopo aver varcato il primo cancelletto ho messo un piede in fallo e sono cascato a faccia a terra”.
A fronte dell'incompatibilità tra le dichiarazioni dell'assicurato e le affermazioni del teste (vuoi quanto al luogo del preteso infortunio – scalini o strada – vuoi quanto al fatto che il dott. Pt_2 sia caduto prima dell'inizio dell'espletamento dell'attività lavorativa, ovvero dopo, in una pausa tra due interventi), non può ritenersi raggiunta la prova di cui era onerata la parte.
Fermo quanto sopra, la domanda sarebbe comunque da respingere anche per le ragioni che seguono:
- premesso che, quanto al ginocchio destro ed alla caviglia destra, le RM non hanno evidenziato lesioni traumatiche recenti né postumi permanenti cronologicamente compatibili con l'epoca del sinistro, quanto al trauma facciale, le conseguenze del medesimo sono state valutate dal
CTU nella misura del 2% con riferimento alle tabelle , con spese mediche, documentate CP_7
e ritenute congrue, di euro 200,00;
- peraltro, a fronte delle conclusioni rassegnate nella consulenza medico legale, la difesa attorea
(che pure non faceva pervenire osservazioni critiche al CTU) nelle proprie memorie conclusionali non argomenta critiche sul piano tecnico – scientifico, limitandosi a svolgere considerazioni circa gli asseriti dissapori tra la parte ed il Dr. la diversa valutazione CP_8 del danno effettuata da e l'utilizzo di informazioni relative ai Controparte_6
pregressi sinistri che avrebbero interessato il Dott. circostanze che evidentemente nulla Pt_2
hanno a che vedere con il procedimento di valutazione dei distretti anatomici interessati dall'infortunio, con gli esami diagnostici effettuati, con l'esame del paziente e con la successiva quantificazione dei reliquati postumi invalidanti;
- deve, comunque, in primo luogo rilevarsi che, quanto ai rapporti interpersonali tra il dott. ed CTU il dott. questo giudice si è già pronunciato in occasione della istanza Pt_2 CP_8
di ricusazione, rilevando come la stessa fosse generica e non suffragata da elementi di riscontro;
4 - relativamente alla elencazione dei pregressi sinistri, emersi nel corso delle operazioni peritali, la questione non ha avuto incidenza sulle valutazioni conclusive del CTU;
- dal referto rilasciato, a seguito anche di indagini diagnostiche, il giorno stesso del sinistro dal
P.S. dell'Ospedale S. Giovanni di Roma, si ricava che il dott. riportò, in esito Pt_2 all'incidente, la contusione del volto con la frattura delle ossa nasali e la contusione di caviglia e ginocchio destro: dal referto, dunque, non risulta alcuna frattura o altro tipo di compromissione del ginocchio o della caviglia destra (evidenza del tutto congruente con la valutazione dell'ausiliario Dott. P. che, come sopra riportato, ha escluso la sussistenza Per_1
di qualsivoglia lesione traumatica recente, cronologicamente compatibile con il sinistro, interessante la caviglia ed il ginocchio destri);
- all'assicurato, quindi, avrebbe potuto, in ipotesi, liquidarsi il solo danno da invalidità permanente siccome accertata dalla CTU nella misura del 2% e la somma di Euro 200,00 a titolo di rimborso delle spese mediche giudicate congrue, sicché - tenuto conto del massimale di polizza stipulato per la Invalidità Permanente (Euro 500.000,00) - al danneggiato sarebbe spettato, a titolo di indennizzo, l'importo di Euro 10.000,00 (5.000,00x2), oltre 200,00 euro per spese mediche;
- ed, infatti la polizza prevedeva tra i rischi assicurati: Caso Morte, Invalidità Permanente da
Infortunio, Rimborso Spese Mediche e Diaria da Infortunio, meglio specificata come Diaria da
Ricovero e Convalescenza. Quanto alla Diaria da Infortunio, nelle Condizioni Generali di
Assicurazione, a pag. 57 (cfr. all. 2 atto cit.) si legge che la garanzia è operante ove il paziente venga ricoverato presso una struttura ospedaliera e, successivamente ad esso, i medici prescrivano un periodo di convalescenza domiciliare. Nel caso in esame, il dott. non Pt_2
subiva alcun ricovero, avendolo anzi rifiutato. La garanzia non può, pertanto, ritenersi operante.
A fronte di un indennizzo che -ove fosse stato provato l'infortunio – avrebbe dovuto essere liquidato nella misura di 10.200,00 euro, l'attore ha, però, già percepito, per lo stesso evento, a titolo di indennizzo dalla , la somma di Euro 48.000,00. Controparte_6
Ora, come noto, ai sensi dell'art. 1910 co. 1 cc “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore… l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore
l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno”.
La norma fissa il c.d. principio indennitario, un principio cardine nel diritto delle assicurazioni il cui fine è quello non solo di garantire che l'indennizzo non ecceda il valore del danno subito
5 ma anche di assicurare la funzione ristoratrice e non lucrativa dell'istituto assicurativo (sul punto cfr. ex multis Cass. SU 12565/18).
Va da sé, dunque, che dal compendio indennitario come sopra quantificato avrebbe dovuto essere defalcata la somma già percepita dal dott. in esecuzione al contratto assicurativo Pt_2 stipulato con , non residuando, per l'effetto, alcuna somma da Controparte_6
percepire.
Né può essere accolta l'argomentazione di parte attrice che invoca la non applicabilità del principio indennitario sul presupposto che il contratto assicurativo stipulato con assicura CP_1
Con avrebbe natura previdenziale e non di assicurazione contro i danni.
Sul punto la Corte di Cassazione, anche di recente con ord. 3429 del 2025, ha ribadito che
“assicurazione sulla vita è soltanto quella in cui il pagamento dell'indennizzo dipenda o dalla sopravvivenza o dalla morte;
l'assicurazione contro gli infortuni non mortali è quindi una assicurazione di persone, soggetta alle regole dell'assicurazione danni…”.
Per tutto quanto considerato, la domanda risulta infondata e deve essere rigettata.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
respinge la domanda attrice;
condanna gli attori in solido a rifondere a le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma il 28.4.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa IE D'RI)
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