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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/07/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 settembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 362/2022 R.G.A.C.L., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luca Parte_1
Amendola, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1 Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rosettini, presso il cui studio in è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce CP_1 alla memoria difensiva
RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
Cont
- Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Parte_2
delle spese del giudizio che si liquidano in €.2.600,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2022, la ricorrente, , dopo aver Parte_1 premesso che:
- è inquadrata nella categoria D, con mansioni di ostetrica e presta servizio presso l'unità operativa consultoriale del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro;
- ciononostante, da ormai oltre cinque anni, è destinata dai suoi superiori a ulteriori mansioni inferiori quali la chiusura dei rifiuti speciali, la pulizia degli ambienti di lavoro e il lavaggio dei ferri sanitari;
tutto ciò premesso, lamentando di subire un demansionamento, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente della ricorrente a svolgere solo mansioni proprie della sua qualifica/competenza professionale;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito un apprezzabile danno alla propria immagine e professionalità e, per l'effetto, condannare la a risarcire il danno da determinarsi, in via CP_3 equitativa, nella misura pari al 20% della retribuzione percepita dal mese di luglio 2017 al luglio 2022 pari ad € 370.26 per ciascun mese, ovvero alla diversa somma , inferiore o maggiore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'avvocato costituito che si dichiara antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 7.12.2022, si è costituita in giudizio la
[...] contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione dei fatti posta a Controparte_2 fondamento dell'avversa pretesa, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo.
Nel caso di specie, la ricorrente, infermiere professionale, inquadrato al livello D del
CCNL di categoria con mansioni di ostetrica presso l'unità operativa consultoriale del Presidio
Ospedaliero di Castel di Sangro, lamenta di aver subito un demansionamento professionale per aver svolto mansioni inferiori quali la chiusura dei rifiuti speciali, la pulizia degli ambienti di lavoro ed il lavaggio dei ferri sanitari.
Il ricorso è infondato e la domanda va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Deve premettersi in punto di diritto che in materia di mansioni vige nel pubblico impiego, al pari di quanto previsto per il rapporto di lavoro privato, il principio, sancito dall'art. 52 comma1 d.lgs. 165/2001, secondo cui "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento...".
Tuttavia, deve rammentarsi che per aversi demansionamento e dequalificazione professionale non è sufficiente lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri della qualifica inferiore, è invece necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione, poiché solo in tal caso si configura un vero e proprio inadempimento datoriale, potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, di natura sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Nel caso in esame, dunque, deve accertarsi che la possibilità di svolgere uno o più specifici compiti in aggiunta alle mansioni tipiche che connotano la figura professionale di ostetrica non sia stato solo occasionale, come conseguenza di carenza di personale ausiliario, e sia stata altresì prevalente rispetto alle mansioni proprie;
altrimenti si tratterebbe solo di un'attività di supplenza da svolgersi nell'interesse primario degli assistiti e
Pag. 2 di 5 dell'organizzazione del servizio e quindi rientranti nei compiti di compensazione previsti dall'art. 49 del codice deontologico dell'infermiere.
Al fine di accertare l'effettività del demansionamento occorre quindi dapprima confrontare le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori, e poi verificare il contenuto concreto delle mansioni svolte dai ricorrenti e valutare se i compiti prevalenti a loro assegnati integrino la violazione dell'art.52 D.Lgs. 165/2001.
E' indiscusso che nel caso di specie non venga in rilievo un'ipotesi di sottrazione alla dipendente di mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, - (detta circostanza infatti è stata evidentemente esclusa dalla medesima ricorrente in sede di interrogatorio formale)
-, bensì, ferme le precedenti attribuzioni, di assegnazione di altri compiti, i quali, sempre per quel che riferisce la medesima ricorrente, rientrerebbero nel mansionario caratterizzante le qualifiche professionali di inquadramento inferiore.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato, infatti, che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, e che tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste al lavoratore, incidentalmente e marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori, ed il lavoratore è tenuto ad espletarle (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2045, che nel rifiuto di eseguire tali mansioni ritiene configurabile anche un comportamento suscettibile di valutazione in sede disciplinare;
Cass. 8 giugno 2001, n. 7821, che fa riferimento a motivate esigenze aziendali;
Cass. 2 maggio 2003, n. 6714; Cass. 16 giugno 2004, n. 11045, che richiama esigenze di tutela, sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro).
Dalla lettura della declaratoria contrattuale del livello di appartenenza della ricorrente,
Categoria D del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 risulta che "Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa".
Nello specifico, ai sensi del D.M. 740/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica) e dell'art. 48 d.lgs. n. 206/2007 che disciplina l'attività dell'ostetrica, rientra tra i compiti dell'ostetrica garantire assistenza e consiglio alla donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, condurre e portare a termine parti eutocici con propria responsabilità, prestare assistenza al neonato, preparare e prestare assistenza agli interventi ginecologici, gestire, come membro dell'equipe
Pag. 3 di 5 sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza, ed in base alle declaratorie di cui all'allegato 1 CCNL 7/4/1999 come modificato dall'allegato 1 CCNL integrativo 20/9/2001 e dall'allegato 1 CCNL 19/4/2004, i collaboratori professionali sanitari del SSN, quali le ostetriche, sono tenuti a svolgere, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale
Orbene, va rilevato che, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, le mansioni relative al lavaggio dei ferri e pulizia degli ambienti non possono essere considerate né assolutamente estranee a quelle della qualifica sostanziale presentando piuttosto un carattere accessorio e strumentale rispetto ad esse, né così assorbenti da snaturare quest'ultima. La teste, ostetrica collega della ricorrente, ha infatti Testimone_1 riferito che: “A tal riguardo preciso che su 2/3 giorni a settimana è capitato che si dovessero lavare dei ferri o dei reniformi (bacinelle di contenimento dei ferri) dopo che erano stati utilizzati;
ricordo che si sono verificate qualche volta delle perdite ematiche a terra oltre che sul lettino ginecologico ed in tali casi se l'ostetrica non avesse provveduto alla pulizia nessuno se ne sarebbe preso cura. Tale situazione mi è capitata parecchie volte. …”
In proposito, il teste , escussa in qualità responsabile del Testimone_2 Parte_3 peligno-sangrina dall'ottobre 2022, a proposito della chiusura dei rifiuti speciali, ha chiarito che
“Poiché a seguito di una riunione che era stata appositamente indetta, non è stata individuata con precisione l'incaricato addetto alla chiusura dei rifiuti speciali a detto incombente provvedeva lo stesso personale sanitario laddove si raggiungevano i limiti di riempimento del contenitore di cartone. Si trattava di un incombente che ricorreva al massimo due volte al mese ed al quale io stessa ove necessario provvedevo. Gli ambienti di lavoro venivano puliti dall'apposito personale incaricato ad eccezione degli apparecchi medicali (es. ecografo) alla cui pulizia provvedeva il personale sanitario.”
Per tutte le considerazioni su esposte, ritenuto che alla ricorrente è stato comunque garantito lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con conseguente insussistenza, in base ai principi di diritto sopra richiamati, di demansionamento in violazione degli artt. 2103 c.c. e 52 d.lgs. n.
165/2001, la domanda va rigettata, con assorbimento della domanda risarcitoria ad essa conseguenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 17 settembre 2024
Il Giudice
Pag. 4 di 5 f.to digit. Alessandra De Marco
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 17 settembre 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 362/2022 R.G.A.C.L., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luca Parte_1
Amendola, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1 Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rosettini, presso il cui studio in è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce CP_1 alla memoria difensiva
RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
Cont
- Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Parte_2
delle spese del giudizio che si liquidano in €.2.600,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2022, la ricorrente, , dopo aver Parte_1 premesso che:
- è inquadrata nella categoria D, con mansioni di ostetrica e presta servizio presso l'unità operativa consultoriale del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro;
- ciononostante, da ormai oltre cinque anni, è destinata dai suoi superiori a ulteriori mansioni inferiori quali la chiusura dei rifiuti speciali, la pulizia degli ambienti di lavoro e il lavaggio dei ferri sanitari;
tutto ciò premesso, lamentando di subire un demansionamento, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente della ricorrente a svolgere solo mansioni proprie della sua qualifica/competenza professionale;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito un apprezzabile danno alla propria immagine e professionalità e, per l'effetto, condannare la a risarcire il danno da determinarsi, in via CP_3 equitativa, nella misura pari al 20% della retribuzione percepita dal mese di luglio 2017 al luglio 2022 pari ad € 370.26 per ciascun mese, ovvero alla diversa somma , inferiore o maggiore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'avvocato costituito che si dichiara antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 7.12.2022, si è costituita in giudizio la
[...] contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione dei fatti posta a Controparte_2 fondamento dell'avversa pretesa, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo.
Nel caso di specie, la ricorrente, infermiere professionale, inquadrato al livello D del
CCNL di categoria con mansioni di ostetrica presso l'unità operativa consultoriale del Presidio
Ospedaliero di Castel di Sangro, lamenta di aver subito un demansionamento professionale per aver svolto mansioni inferiori quali la chiusura dei rifiuti speciali, la pulizia degli ambienti di lavoro ed il lavaggio dei ferri sanitari.
Il ricorso è infondato e la domanda va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Deve premettersi in punto di diritto che in materia di mansioni vige nel pubblico impiego, al pari di quanto previsto per il rapporto di lavoro privato, il principio, sancito dall'art. 52 comma1 d.lgs. 165/2001, secondo cui "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento...".
Tuttavia, deve rammentarsi che per aversi demansionamento e dequalificazione professionale non è sufficiente lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri della qualifica inferiore, è invece necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione, poiché solo in tal caso si configura un vero e proprio inadempimento datoriale, potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, di natura sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Nel caso in esame, dunque, deve accertarsi che la possibilità di svolgere uno o più specifici compiti in aggiunta alle mansioni tipiche che connotano la figura professionale di ostetrica non sia stato solo occasionale, come conseguenza di carenza di personale ausiliario, e sia stata altresì prevalente rispetto alle mansioni proprie;
altrimenti si tratterebbe solo di un'attività di supplenza da svolgersi nell'interesse primario degli assistiti e
Pag. 2 di 5 dell'organizzazione del servizio e quindi rientranti nei compiti di compensazione previsti dall'art. 49 del codice deontologico dell'infermiere.
Al fine di accertare l'effettività del demansionamento occorre quindi dapprima confrontare le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e dei profili inferiori, e poi verificare il contenuto concreto delle mansioni svolte dai ricorrenti e valutare se i compiti prevalenti a loro assegnati integrino la violazione dell'art.52 D.Lgs. 165/2001.
E' indiscusso che nel caso di specie non venga in rilievo un'ipotesi di sottrazione alla dipendente di mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, - (detta circostanza infatti è stata evidentemente esclusa dalla medesima ricorrente in sede di interrogatorio formale)
-, bensì, ferme le precedenti attribuzioni, di assegnazione di altri compiti, i quali, sempre per quel che riferisce la medesima ricorrente, rientrerebbero nel mansionario caratterizzante le qualifiche professionali di inquadramento inferiore.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato, infatti, che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, e che tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste al lavoratore, incidentalmente e marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori, ed il lavoratore è tenuto ad espletarle (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2045, che nel rifiuto di eseguire tali mansioni ritiene configurabile anche un comportamento suscettibile di valutazione in sede disciplinare;
Cass. 8 giugno 2001, n. 7821, che fa riferimento a motivate esigenze aziendali;
Cass. 2 maggio 2003, n. 6714; Cass. 16 giugno 2004, n. 11045, che richiama esigenze di tutela, sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro).
Dalla lettura della declaratoria contrattuale del livello di appartenenza della ricorrente,
Categoria D del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 risulta che "Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa".
Nello specifico, ai sensi del D.M. 740/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica) e dell'art. 48 d.lgs. n. 206/2007 che disciplina l'attività dell'ostetrica, rientra tra i compiti dell'ostetrica garantire assistenza e consiglio alla donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, condurre e portare a termine parti eutocici con propria responsabilità, prestare assistenza al neonato, preparare e prestare assistenza agli interventi ginecologici, gestire, come membro dell'equipe
Pag. 3 di 5 sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza, ed in base alle declaratorie di cui all'allegato 1 CCNL 7/4/1999 come modificato dall'allegato 1 CCNL integrativo 20/9/2001 e dall'allegato 1 CCNL 19/4/2004, i collaboratori professionali sanitari del SSN, quali le ostetriche, sono tenuti a svolgere, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale
Orbene, va rilevato che, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, le mansioni relative al lavaggio dei ferri e pulizia degli ambienti non possono essere considerate né assolutamente estranee a quelle della qualifica sostanziale presentando piuttosto un carattere accessorio e strumentale rispetto ad esse, né così assorbenti da snaturare quest'ultima. La teste, ostetrica collega della ricorrente, ha infatti Testimone_1 riferito che: “A tal riguardo preciso che su 2/3 giorni a settimana è capitato che si dovessero lavare dei ferri o dei reniformi (bacinelle di contenimento dei ferri) dopo che erano stati utilizzati;
ricordo che si sono verificate qualche volta delle perdite ematiche a terra oltre che sul lettino ginecologico ed in tali casi se l'ostetrica non avesse provveduto alla pulizia nessuno se ne sarebbe preso cura. Tale situazione mi è capitata parecchie volte. …”
In proposito, il teste , escussa in qualità responsabile del Testimone_2 Parte_3 peligno-sangrina dall'ottobre 2022, a proposito della chiusura dei rifiuti speciali, ha chiarito che
“Poiché a seguito di una riunione che era stata appositamente indetta, non è stata individuata con precisione l'incaricato addetto alla chiusura dei rifiuti speciali a detto incombente provvedeva lo stesso personale sanitario laddove si raggiungevano i limiti di riempimento del contenitore di cartone. Si trattava di un incombente che ricorreva al massimo due volte al mese ed al quale io stessa ove necessario provvedevo. Gli ambienti di lavoro venivano puliti dall'apposito personale incaricato ad eccezione degli apparecchi medicali (es. ecografo) alla cui pulizia provvedeva il personale sanitario.”
Per tutte le considerazioni su esposte, ritenuto che alla ricorrente è stato comunque garantito lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con conseguente insussistenza, in base ai principi di diritto sopra richiamati, di demansionamento in violazione degli artt. 2103 c.c. e 52 d.lgs. n.
165/2001, la domanda va rigettata, con assorbimento della domanda risarcitoria ad essa conseguenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 17 settembre 2024
Il Giudice
Pag. 4 di 5 f.to digit. Alessandra De Marco
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