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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 491/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 491/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 18/11/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Ilaria Fava, in sostituzione dell'avv. Petino Antonio
CO e per l'avv. Cristina De Luca, in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano. CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 18/11/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 491 /2023 R.G. vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore ((codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Petino Antonio P.IVA_1
CO, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (cod. fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da Marcedone
Ivano per procura generale alle liti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/02/2023 la ricorrente Parte_1
premetteva di avere ricevuto una nota datata 08/02/2023 con cui l' le ha intimato
[...] CP_1 la restituzione della somma di euro 10.482,81 asseritamente erogata dall'
[...]
a mezzo bonifico in data 18.07.2012 con la motivazione che la somma Controparte_3 sarebbe stata erroneamente rimborsata (in relazione ad una eccedenza di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 29820040001400306000) e che il “rimborso privo di qualsiasi causale costituisce ingiustificato arricchimento dell'azienda”. Ciò premesso chiedeva al tribunale “Ritenere e dichiarare illegittima e/o infondata la richiesta di pagamento intimata CP_ dall' con diffida/ingiunzione dell'08.02.2023”. A fondamento del ricorso contestava il pagamento e il relativo incasso e sosteneva incombere sull' la prova del pagamento e CP_1 della inesistenza di causa del pagamento e del collegamento con la cartella di pagamento
2 indicata nelle diffida. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione dell all'azione di CP_1 ripetizione del pagamento eseguito da e la prescrizione estintiva decennale del CP_4 diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. decorrente ai sensi dell'art. 2946 c.c. dal momento in cui gli emolumenti sono stati erogati. CP_ Costituitosi ritualmente con memoria difensiva, l' sosteneva la legittimità della richiesta di restituzione, deduceva che la cartella esattoriale 298 2004 0001400306000 era stata oggetto di sospensione esattoriale perché la società aveva aderito al programma di pagamento previsto dal condono previdenziale di cui alla Legge 140/97. Il 18.6.2007 fu definita la richiesta di condono. La società doveva versare ancora la residua somma di €
5.379,64, che versò il 28.6.2007. Era rimasta sospesa la somma di € 10.482,94, che
L' ha rimborsato indebitamente il 18.7.2012, al netto delle sue competenze. CP_4
Sosteneva altresì la infondatezza della eccezione di prescrizione il cui termine decennale decorrente dall'originario pagamento disposto il 18.07.2012 è rimasto sospeso durante il periodo di emergenza Covid 19 in considerazione della sospensione prevista per l'attività di recupero coattivo da parte dell'agente della riscossione. non è maturato. Sosteneva la propria legittimazione a ripetere la somma erroneamente rimborsata dall'agente del a CP_ riscossione essendo dell' la titolarità del credito contributivo.
La causa veniva istruita documentalmente.
La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con nota recante in oggetto “indebita percezione somme” l' ha comunicato alla CP_1 società ricorrente che a seguito di accertamenti esperiti sulla cartella esattoriale 298 2004
0001400306000 e verifiche all' è emerso che la società ha ricevuto Controparte_3 indebitamente il 18.07.2012 a mezzo bonifico la somma di € 10.482,94 che avrebbe CP_4
“erroneamente rimborsato ulteriormente” e ne ha intimato il pagamento.
La società ricorrente, ricevuta la diffida si è rivolta al tribunale al fine di vedere accertata la infondatezza della richiesta.
Oggetto del giudizio è l'accertamento della fondatezza della domanda di restituzione di somme che nella diffida notificata alla società ricorrente l' sostiene essere dovute a CP_1
ed essere state erroneamente rimborsate dall sulla cartella CP_1 Controparte_5 esattoriale 298 2004 0001400306000.
3 Il pagamento di cui si chiede la restituzione è stato contestato dalla società. La prova del pagamento di una somma di cui si chiede la restituzione incombe sul creditore il quale deve altresì provare la causale del pagamento della somma richiesta in restituzione. Nel giudizio tale onere della prova non è stato soddisfatto. Infatti, a fronte della contestazione della società di avere ricevuto la somma, l non ha depositato prova dell'asserito bonifico CP_1
CP_
“in rimborso” eseguito dall'Agente della riscossione. Inoltre, l' ha asserito che il pagamento e incasso di quanto chiede in restituzione è stato eseguito da che avrebbe CP_4
“ecceduto” in un rimborso;
tuttavia, nel giudizio non ha fornito prova di tali CP_1 allegazioni. Infatti, non ha fornito alcuna prova oltre che dell'effettivo pagamento in rimborso neppure dell'inesistenza di causa dell'asserito rimborso, né dell'ammontare che avrebbe dovuto essere “correttamente” rimborsato né dell'errore commesso nell'asserito
“ulteriore” rimborso. CP_ In conclusione, la richiesta di restituzione avanzata da con la lettera diffida datata
08.02.2023 non appare fondata per mancanza di prova.
Deve tuttavia darsi atto della infondatezza di molte eccezioni di parte ricorrente.
L'eccezione di carenza di legittimazione di ad ingiungere il pagamento in restituzione CP_1 dei contributi erroneamente rimborsati dall'agente della riscossione alla società è destituita di fondamento. Infatti, l' in quanto titolare della somma che asserisce essere stata CP_1 erroneamente rimborsata da ha certamente legittimazione a richiedere il pagamento. CP_4
L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento. L' ha termine di dieci anni per CP_1 richiedere la restituzione di somme erroneamente corrisposte. Il decorso della prescrizione
è rimasto sospeso per espressa previsione legislativa dettata nel periodo emergenziale da
Covid 19 per 311 giorni. Pertanto, la prescrizione non era maturata alla data della notifica della diffida, che ne ha interrotto il decorso.
Le spese di lite vengono compensate per parziale soccombenza in considerazione della infondatezza di alcune domande avanzate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non provata nel giudizio la debenza delle somme richieste in restituzione da con la diffida datata 08/02/2023. Rigetta per il CP_1 resto il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
4 Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 18/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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