TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/11/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 390/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Pima Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 390 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Menafra
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) CodiceFiscale_1
alla via G. Mezzacapo n. 221/C
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 529/2021 (R.G. n. 750/2021) depositata il
01/10/2021 Giudice di Pace di Sala Consilina”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 10020130010155227000, ente pagina 1 di 6 impositore Camera Commercio Salerno, ruolo 2093/2013, notificata il 14/03/2013, per un importo di €
1.538,02 relativa a sanzioni amministrative per mancato pagamento del diritto annuale 2010.
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che le pretese riportate nella cartella esattoriale afferenti al mancato pagamento del diritto annuale dovevano ritenersi prescritte per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. atteso che nessun atto interruttivo era stato posto in essere e seguito della notifica della cartella esattoriale, ovvero nel termine di 5 anni. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando l'avverso Parte_1
dedotto. In particolare, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, la carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità e tardività della proposta opposizione concludendo per il suo rigetto.
Con sentenza n. 529/2021, depositata in data 01/10/2021, il Giudice di Pace di Sala Consilina, nel ritenere preliminarmente sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la proposta opposizione dichiarando la prescrizione del credito portato dall'estratto di ruolo opposto, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' . Parte_1
A fondamento dell'appello deduceva i seguenti motivi di gravame: il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita, attesa la natura tributaria del credito oggetto della cartella esattoriale;
la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo da cui discende carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., attesa la comprovata notifica della cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione. Lamentava, infine, l'erroneità della sentenza anche in ordine alla condanna alle spese processuali che avrebbe dovuto seguire la soccombenza sostanziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “In accoglimento del primo motivo di appello e in totale riforma della sentenza n. 529/2021 depositata il 01.10.2021 dal Giudice di Pace di Sala Consilina, dott.
TO CA, resa nel giudizio n. 750/2021 R.G., non notificata, dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente come ampiamente argomentato in narrativa;
In accoglimento del secondo e in totale riforma della sentenza
n. 529/2021 depositata il 01.10.2021 dal Giudice di Pace di Sala Consilina, dott. TO CA, resa nel giudizio n. 750/2021 R.G., non notificata, confermare la legittimità e la validità della cartella esattoriale n. 1002012000282644000 per lapalissiana carenza dell' interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., come ampiamente argomentato in narrativa;
“In accoglimento del terzo motivo di appello e in totale riforma della sentenza n. 529/2021 depositata il 01.10.2021 dal Giudice di Pace di Sala
Consilina, dott. TO CA, resa nel giudizio n. 750/2021 R.G., non notificata, con vittoria di
pagina 2 di 6 spese e competenze professionali per il I e II grado di giudizio da attribuirsi la sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con note di trattazione scritta depositate in data 16/06/2022, parte appellante, riportandosi ai propri atti, chiedeva riunirsi il procedimento de quo con altri giudizi di impugnazione pendenti dinanzi all'adito
Tribunale aventi n. 376/2022 R.G. e n. 386/2022 R.G., Giudice designato dott. Esposito, n. 387/2022
R.G. e n. 388/2022 R.G., Giudice designato dott. Ferrara, in ragione degli esistenti profili di connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza cartolare del 28/06/2022, il precedente istruttore dichiarava la contumacia di CP_1
, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi, rigettava l'istanza di riunione formulata da
[...]
parte appellante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, con ordinanza del 24/01/2023 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/12/2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Dopo ulteriori rinvii per esigenze di ruolo, subentrato frattanto lo scrivente sul ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 17/11/2025 la causa veniva rimessa in decisione senza termini, in conformità alla richiesta formulata da parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall'
[...]
. Parte_1
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, in particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
a norma del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” e l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 il quale dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo
617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
pagina 3 di 6 Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario, come statuito dalla Cassazione Sezioni Unite con la pronuncia n. 34447/2019.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall' sulla base del ruolo ed ai poteri, anche CP_2 sospensivi, del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove, come nel caso di specie, l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
In definitiva, le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione
è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”, le opposizioni ex art. 615 co. 2, cioè ad esecuzione iniziata, anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pagina 4 di 6 pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n.
546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. SS.UU. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 13123/2018).
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a Sezioni Unite n. 35116/2022 e n.
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell CP_2
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale è il pagamento del diritto annuale CCIAA) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna Parte_1 controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1992.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la pagina 5 di 6 debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017, 8770/2016,
10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice di primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, , e si Controparte_1
liquidano in applicazione dei parametri minimi, in ragione della chiusura in rito, del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, di € 1.538,02, e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- condanna l'appellato, , al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante, , che liquida in primo Parte_1
grado in euro 457,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro
852,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre
15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, ed euro 174,00 per esborsi (147,00 C.U. e 27,00 marca da bollo) con attribuzione all'avv. Giuseppina Menafra dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro, il 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Pima Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 390 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Menafra
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) CodiceFiscale_1
alla via G. Mezzacapo n. 221/C
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 529/2021 (R.G. n. 750/2021) depositata il
01/10/2021 Giudice di Pace di Sala Consilina”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 10020130010155227000, ente pagina 1 di 6 impositore Camera Commercio Salerno, ruolo 2093/2013, notificata il 14/03/2013, per un importo di €
1.538,02 relativa a sanzioni amministrative per mancato pagamento del diritto annuale 2010.
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che le pretese riportate nella cartella esattoriale afferenti al mancato pagamento del diritto annuale dovevano ritenersi prescritte per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. atteso che nessun atto interruttivo era stato posto in essere e seguito della notifica della cartella esattoriale, ovvero nel termine di 5 anni. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando l'avverso Parte_1
dedotto. In particolare, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, la carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità e tardività della proposta opposizione concludendo per il suo rigetto.
Con sentenza n. 529/2021, depositata in data 01/10/2021, il Giudice di Pace di Sala Consilina, nel ritenere preliminarmente sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la proposta opposizione dichiarando la prescrizione del credito portato dall'estratto di ruolo opposto, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' . Parte_1
A fondamento dell'appello deduceva i seguenti motivi di gravame: il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria adita, attesa la natura tributaria del credito oggetto della cartella esattoriale;
la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo da cui discende carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., attesa la comprovata notifica della cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione. Lamentava, infine, l'erroneità della sentenza anche in ordine alla condanna alle spese processuali che avrebbe dovuto seguire la soccombenza sostanziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “In accoglimento del primo motivo di appello e in totale riforma della sentenza n. 529/2021 depositata il 01.10.2021 dal Giudice di Pace di Sala Consilina, dott.
TO CA, resa nel giudizio n. 750/2021 R.G., non notificata, dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente come ampiamente argomentato in narrativa;
In accoglimento del secondo e in totale riforma della sentenza
n. 529/2021 depositata il 01.10.2021 dal Giudice di Pace di Sala Consilina, dott. TO CA, resa nel giudizio n. 750/2021 R.G., non notificata, confermare la legittimità e la validità della cartella esattoriale n. 1002012000282644000 per lapalissiana carenza dell' interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., come ampiamente argomentato in narrativa;
“In accoglimento del terzo motivo di appello e in totale riforma della sentenza n. 529/2021 depositata il 01.10.2021 dal Giudice di Pace di Sala
Consilina, dott. TO CA, resa nel giudizio n. 750/2021 R.G., non notificata, con vittoria di
pagina 2 di 6 spese e competenze professionali per il I e II grado di giudizio da attribuirsi la sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con note di trattazione scritta depositate in data 16/06/2022, parte appellante, riportandosi ai propri atti, chiedeva riunirsi il procedimento de quo con altri giudizi di impugnazione pendenti dinanzi all'adito
Tribunale aventi n. 376/2022 R.G. e n. 386/2022 R.G., Giudice designato dott. Esposito, n. 387/2022
R.G. e n. 388/2022 R.G., Giudice designato dott. Ferrara, in ragione degli esistenti profili di connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza cartolare del 28/06/2022, il precedente istruttore dichiarava la contumacia di CP_1
, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi, rigettava l'istanza di riunione formulata da
[...]
parte appellante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, con ordinanza del 24/01/2023 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/12/2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Dopo ulteriori rinvii per esigenze di ruolo, subentrato frattanto lo scrivente sul ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 17/11/2025 la causa veniva rimessa in decisione senza termini, in conformità alla richiesta formulata da parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall'
[...]
. Parte_1
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, in particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
a norma del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” e l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 il quale dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo
617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
pagina 3 di 6 Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario, come statuito dalla Cassazione Sezioni Unite con la pronuncia n. 34447/2019.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall' sulla base del ruolo ed ai poteri, anche CP_2 sospensivi, del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove, come nel caso di specie, l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
In definitiva, le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione
è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”, le opposizioni ex art. 615 co. 2, cioè ad esecuzione iniziata, anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pagina 4 di 6 pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n.
546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. SS.UU. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 13123/2018).
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a Sezioni Unite n. 35116/2022 e n.
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell CP_2
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale è il pagamento del diritto annuale CCIAA) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna Parte_1 controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1992.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la pagina 5 di 6 debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017, 8770/2016,
10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice di primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, , e si Controparte_1
liquidano in applicazione dei parametri minimi, in ragione della chiusura in rito, del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, di € 1.538,02, e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- condanna l'appellato, , al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante, , che liquida in primo Parte_1
grado in euro 457,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro
852,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre
15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, ed euro 174,00 per esborsi (147,00 C.U. e 27,00 marca da bollo) con attribuzione all'avv. Giuseppina Menafra dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro, il 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 6 di 6