Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13637/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13637 del 2024, proposto da
Istituto Paritario -OMISSIS-, gestito dalla Società “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota dell’USR Lazio, prot. n. -OMISSIS- del 3/09/2024, relativa all’avvio dell’a.s. 2024/2025, nella parte in cui individua condizioni per l’attivazione di classi collaterali nelle scuole paritarie, quale è la scuola ricorrente, prevedendo che solo in via eccezionale possa essere autorizzata l’attivazione presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali, precisando che: “Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni”;
- del decreto dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS- dell’11/10/2024, con cui, sulla base della predetta nota, non è stato autorizzato per il corrente a.s. 2024/2025 il funzionamento in regime di parità della classe quinta collaterale relativamente all’indirizzo Liceo Scientifico Sportivo, all’Istituto -OMISSIS- di Roma;
- della presupposta nota dell’USR Lazio, Ufficio II, prot. n. -OMISSIS- del 25/10/2024, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, L. 241/90;
- ove occorrer possa, del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 e del DM. n. 267/2007, nella parte in cui, illegittimamente, possano autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nei provvedimenti di cui sopra;
- nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Vista la memoria del 29 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AN LO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con memoria depositata in data 29 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN OM, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
AN LO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LO AR | AN OM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.