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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3520/2023 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) proposta da
), difesa dall'avv. Francesco De Parte_1 P.IVA_1
Leo,
– appellante contro
( , CP_1 C.F._1
– appellato contumace e nei confronti di
), Controparte_2 P.IVA_2
– appellata contumace
( ), Controparte_3 P.IVA_3
‒ appellata contumace
( ), Controparte_4 P.IVA_4
‒ appellata contumace
( ), difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà, Controparte_5 P.IVA_5 appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di CP_1 CP_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2022 9000828408 000, limitatamente alla sola
1 parte di tale atto il cui presupposto è costituito da cartelle (dodici in tutto, una delle quali soltanto per uno dei ruoli che ne erano oggetto) recanti pretese a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada e rimaste insolute.
L , costituitasi, ha resistito. Parte_1
La ha resistito. Controparte_2
La ha resistito. Controparte_3
Il ha resistito. Controparte_5
La ha resistito. Controparte_4
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 608/23, depositata il 4 maggio 2023, ha accolto l'opposizione, annullando l'intimazione per le cartelle opposte e condannando l
[...]
al rimborso delle spese di lite. Controparte_6
L' ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_6
non si è costituito. CP_1
La non si è costituita. Controparte_2
La non si è costituita. Controparte_3
La non si è costituita. Controparte_4
Il si è costituito, aderendo all'appello proposto dall Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Il Giudice di pace ha annullato l'intimazione di pagamento, limitatamente alla parte di tale atto a cui sono sottese le cartelle recanti pretese a titolo di sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, avendo ritenuto maturata la prescrizione dei relativi crediti.
L'appello è circoscritto, espressamente, con la formulazione soltanto di un motivo e di una corrispondente domanda (pagg. 3 e 7 dell'atto di citazione), all'annullamento dell'intimazione anche nella parte il cui presupposto è dato dalla cartella n. 295 2016
0031192115 000 e si fonda sull'assunto che, notificata la stessa in data 17.1.2017, la prescrizione non sarebbe maturata, in quanto il relativo termine sarebbe stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 295 2017 9011197589 000, avvenuta in data 17.11.2017, meno di cinque anni prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Il motivo è fondato, ma per una ragione diversa da quella dedotta.
È provato adeguatamente che la cartella n. 295 2016 0031192115 000 era stata notificata all'appellato (attore in primo grado) in data 17.1.2017, tramite posta elettronica certificata: la prova è costituita dalla stampa del messaggio di posta elettronica certificata
2 contenente la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.
Sul punto non si registra una contestazione o una eccezione specifica da parte dell'attore in primo grado, essendo quelle articolate con le note datate 4.10.2022 (agli atti del fascicolo di primo grado) mirate sulla (asserita) nullità della notifica della cartella in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica non inserito in pubblici elenchi.
Il termine prescrizionale sarebbe scaduto, normalmente, il 17.1.2022.
Tuttavia, bisogna considerare la normativa che la sospeso i termini di prescrizione e decadenza stabiliti anche per le attività di riscossione.
L'art. 68 del decreto-legge n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20 ‒ nel teso applicabile ratione temporis ‒, ha stabilito, al comma 1, che in relazione alle entrate tributarie e non tributarie «sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122».
La sospensione ha avuto una durata di 541 giorni.
L'espressione «in scadenza» è riferibile ‒ per logica, ma anche, e specialmente, in base alla ratio della norma ‒ ai termini “non in scadenza” nell'arco temporale previsto, quindi con uno spostamento in avanti dei termini prescrizionali per una durata corrispondente alla sospensione.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, la giurisprudenza di legittimità: «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dal decreto-legge n. 18/20, convertito nella legge n.
27/20, si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche alle altre attività, «nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione» (Cass. n. 960/25: è appena il caso di rilevare che il principio, riferito all'art. 67, si deve intendere applicabile all'art. 68, che ha stabilito appunto la sospensione dei termini «in scadenza»).
Lo stesso articolo ha stabilito inoltre, al comma 1, che si applicano le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/15.
L'art. 12 del d.lgs. n. 159/15 prevede: al comma 1, che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
3 professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»; al comma 2, che «i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».
Il comma 3 dell'articolo dispone che «l non procede alla Controparte_7 notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».
Il comma 4-bis dell'art. 68 ha previsto, inoltre, che per i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge n. 34/20, convertito nella legge n. 77/20, sono prorogati (lett. b) «di ventiquattro mesi… i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Da questo complesso normativo deriva che a) per effetto del comma 2 dell'art. 12 citato, in correlazione con l'art. 68, comma
1, citato, se il termine di prescrizione o di decadenza scadeva entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni, 2020 e 2021, in cui si è verificata la sospensione, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2023, secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, che per l'art. 68 è durato fino al 31 agosto 2021;
b) per effetto del comma 1 dell'art. 12 citato, in correlazione con l'art. 68, comma
1, citato, se il termine di prescrizione o decadenza non scadeva in uno degli anni, 2020 e
2021, in cui si è verificata la sospensione, i termini di prescrizione e di decadenza sono
4 rimasti sospesi di 542 giorni, risultando prorogati per un periodo corrispondente.
È evidente, allora, che, quale sia il regime della sospensione applicabile nel caso concreto, per effetto dello spostamento in avanti del termine ‒ in particolare, di 541 giorni
‒ la prescrizione non è maturata tra la notifica della cartella, avvenuta in data 17.1.2017,
e la notifica dell'intimazione impugnata, effettuata in data 16.2.2022.
È appena da osservare che ‒ per indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato ‒ l'eccezione di sospensione della prescrizione del diritto «integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti» (Cass. n. 24680/09; il principio è applicato anche da Cass. n. 960/25, in motivazione, ove richiami ad ulteriori pronunce).
Se è rilevabile d'ufficio la sospensione della prescrizione, prescindendo da eccezioni di parte, è logico che il fattore ostativo alla prescrizione possa essere rilevato anche per un aspetto diverso da quello dedotto, a maggior ragione se si versi in un'ipotesi
‒ come lo è quella che ricorre nella specie ‒ di esatta applicazione di una norma di legge,
e anche se la dedotta interruzione sia da qualificare invece come sospensione.
La qualificazione giuridica dei fatti dedotti spetta esclusivamente al giudice (Cass.
n. 5832/21) e sicuramente spetta al giudice applicare le norme di legge rilevanti, a prescindere da allegazioni o istanze delle parti (Cass. n. 6533/24, a proposito dell'appello; cfr., altresì, Cass. n. 7789/11).
È evidente, allora, che la prescrizione non era maturata, tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione opposta.
Pertanto, applicando la norma citata e i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi documentali, l'appello va accolto, con il conseguente rigetto ‒ in riforma parziale, nel limite di quanto oggetto di appello, della sentenza di primo grado, da intendersi confermata nel resto ‒ dell'opposizione avverso l'intimazione il cui presupposto è dato dalla cartella indicata.
Quanto alle spese, va applicato il principio per cui «il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese» (Cass. n. 26985/09), «tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio
5 di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado» (Cass. n. 6259/14).
Considerando che l'appello è accolto, ma che comunque l'atto impugnato è stato annullato ‒ e tale è rimasto per effetto del giudicato interno ‒ nella parte che ha per presupposto le altre cartelle, che non è possibile frazionare o segmentare gli esiti della causa nei gradi di giudizio e che l'accoglimento è disceso da una ragione ‒ normativa ‒ diversa da quella dedotta, le spese di entrambi i gradi sono senz'altro da compensare.
Dato l'epilogo, non sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/02 (Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso la parte dell'intimazione che ha per presupposto la cartella n. 295 2016 0031192115 000;
2) compensa le spese del primo grado;
3) compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Messina il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3520/2023 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) proposta da
), difesa dall'avv. Francesco De Parte_1 P.IVA_1
Leo,
– appellante contro
( , CP_1 C.F._1
– appellato contumace e nei confronti di
), Controparte_2 P.IVA_2
– appellata contumace
( ), Controparte_3 P.IVA_3
‒ appellata contumace
( ), Controparte_4 P.IVA_4
‒ appellata contumace
( ), difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà, Controparte_5 P.IVA_5 appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di CP_1 CP_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2022 9000828408 000, limitatamente alla sola
1 parte di tale atto il cui presupposto è costituito da cartelle (dodici in tutto, una delle quali soltanto per uno dei ruoli che ne erano oggetto) recanti pretese a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada e rimaste insolute.
L , costituitasi, ha resistito. Parte_1
La ha resistito. Controparte_2
La ha resistito. Controparte_3
Il ha resistito. Controparte_5
La ha resistito. Controparte_4
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 608/23, depositata il 4 maggio 2023, ha accolto l'opposizione, annullando l'intimazione per le cartelle opposte e condannando l
[...]
al rimborso delle spese di lite. Controparte_6
L' ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_6
non si è costituito. CP_1
La non si è costituita. Controparte_2
La non si è costituita. Controparte_3
La non si è costituita. Controparte_4
Il si è costituito, aderendo all'appello proposto dall Controparte_5 [...]
. Controparte_6
Il Giudice di pace ha annullato l'intimazione di pagamento, limitatamente alla parte di tale atto a cui sono sottese le cartelle recanti pretese a titolo di sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, avendo ritenuto maturata la prescrizione dei relativi crediti.
L'appello è circoscritto, espressamente, con la formulazione soltanto di un motivo e di una corrispondente domanda (pagg. 3 e 7 dell'atto di citazione), all'annullamento dell'intimazione anche nella parte il cui presupposto è dato dalla cartella n. 295 2016
0031192115 000 e si fonda sull'assunto che, notificata la stessa in data 17.1.2017, la prescrizione non sarebbe maturata, in quanto il relativo termine sarebbe stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 295 2017 9011197589 000, avvenuta in data 17.11.2017, meno di cinque anni prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Il motivo è fondato, ma per una ragione diversa da quella dedotta.
È provato adeguatamente che la cartella n. 295 2016 0031192115 000 era stata notificata all'appellato (attore in primo grado) in data 17.1.2017, tramite posta elettronica certificata: la prova è costituita dalla stampa del messaggio di posta elettronica certificata
2 contenente la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.
Sul punto non si registra una contestazione o una eccezione specifica da parte dell'attore in primo grado, essendo quelle articolate con le note datate 4.10.2022 (agli atti del fascicolo di primo grado) mirate sulla (asserita) nullità della notifica della cartella in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica non inserito in pubblici elenchi.
Il termine prescrizionale sarebbe scaduto, normalmente, il 17.1.2022.
Tuttavia, bisogna considerare la normativa che la sospeso i termini di prescrizione e decadenza stabiliti anche per le attività di riscossione.
L'art. 68 del decreto-legge n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20 ‒ nel teso applicabile ratione temporis ‒, ha stabilito, al comma 1, che in relazione alle entrate tributarie e non tributarie «sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122».
La sospensione ha avuto una durata di 541 giorni.
L'espressione «in scadenza» è riferibile ‒ per logica, ma anche, e specialmente, in base alla ratio della norma ‒ ai termini “non in scadenza” nell'arco temporale previsto, quindi con uno spostamento in avanti dei termini prescrizionali per una durata corrispondente alla sospensione.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, la giurisprudenza di legittimità: «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dal decreto-legge n. 18/20, convertito nella legge n.
27/20, si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche alle altre attività, «nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione» (Cass. n. 960/25: è appena il caso di rilevare che il principio, riferito all'art. 67, si deve intendere applicabile all'art. 68, che ha stabilito appunto la sospensione dei termini «in scadenza»).
Lo stesso articolo ha stabilito inoltre, al comma 1, che si applicano le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/15.
L'art. 12 del d.lgs. n. 159/15 prevede: al comma 1, che «le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
3 professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione»; al comma 2, che «i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».
Il comma 3 dell'articolo dispone che «l non procede alla Controparte_7 notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».
Il comma 4-bis dell'art. 68 ha previsto, inoltre, che per i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge n. 34/20, convertito nella legge n. 77/20, sono prorogati (lett. b) «di ventiquattro mesi… i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Da questo complesso normativo deriva che a) per effetto del comma 2 dell'art. 12 citato, in correlazione con l'art. 68, comma
1, citato, se il termine di prescrizione o di decadenza scadeva entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni, 2020 e 2021, in cui si è verificata la sospensione, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2023, secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, che per l'art. 68 è durato fino al 31 agosto 2021;
b) per effetto del comma 1 dell'art. 12 citato, in correlazione con l'art. 68, comma
1, citato, se il termine di prescrizione o decadenza non scadeva in uno degli anni, 2020 e
2021, in cui si è verificata la sospensione, i termini di prescrizione e di decadenza sono
4 rimasti sospesi di 542 giorni, risultando prorogati per un periodo corrispondente.
È evidente, allora, che, quale sia il regime della sospensione applicabile nel caso concreto, per effetto dello spostamento in avanti del termine ‒ in particolare, di 541 giorni
‒ la prescrizione non è maturata tra la notifica della cartella, avvenuta in data 17.1.2017,
e la notifica dell'intimazione impugnata, effettuata in data 16.2.2022.
È appena da osservare che ‒ per indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato ‒ l'eccezione di sospensione della prescrizione del diritto «integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti» (Cass. n. 24680/09; il principio è applicato anche da Cass. n. 960/25, in motivazione, ove richiami ad ulteriori pronunce).
Se è rilevabile d'ufficio la sospensione della prescrizione, prescindendo da eccezioni di parte, è logico che il fattore ostativo alla prescrizione possa essere rilevato anche per un aspetto diverso da quello dedotto, a maggior ragione se si versi in un'ipotesi
‒ come lo è quella che ricorre nella specie ‒ di esatta applicazione di una norma di legge,
e anche se la dedotta interruzione sia da qualificare invece come sospensione.
La qualificazione giuridica dei fatti dedotti spetta esclusivamente al giudice (Cass.
n. 5832/21) e sicuramente spetta al giudice applicare le norme di legge rilevanti, a prescindere da allegazioni o istanze delle parti (Cass. n. 6533/24, a proposito dell'appello; cfr., altresì, Cass. n. 7789/11).
È evidente, allora, che la prescrizione non era maturata, tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione opposta.
Pertanto, applicando la norma citata e i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi documentali, l'appello va accolto, con il conseguente rigetto ‒ in riforma parziale, nel limite di quanto oggetto di appello, della sentenza di primo grado, da intendersi confermata nel resto ‒ dell'opposizione avverso l'intimazione il cui presupposto è dato dalla cartella indicata.
Quanto alle spese, va applicato il principio per cui «il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese» (Cass. n. 26985/09), «tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio
5 di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado» (Cass. n. 6259/14).
Considerando che l'appello è accolto, ma che comunque l'atto impugnato è stato annullato ‒ e tale è rimasto per effetto del giudicato interno ‒ nella parte che ha per presupposto le altre cartelle, che non è possibile frazionare o segmentare gli esiti della causa nei gradi di giudizio e che l'accoglimento è disceso da una ragione ‒ normativa ‒ diversa da quella dedotta, le spese di entrambi i gradi sono senz'altro da compensare.
Dato l'epilogo, non sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/02 (Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso la parte dell'intimazione che ha per presupposto la cartella n. 295 2016 0031192115 000;
2) compensa le spese del primo grado;
3) compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Messina il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6