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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NC Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9765/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Cursano Parte_1
NC
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Raho Marcello e CP_1
OC DA
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.09.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver presentato in data 26.03.2020 domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza che CP_ trovava accoglimento, esponeva di aver ricevuto una nota datata 23.03.2021 con cui l' le aveva comunicato la revoca della suddetta prestazione con la seguente motivazione: “presenza, non dichiarata, di componenti del nucleo familiare intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2, co. 1, c), 1) L. 26/2019” e una successiva nota datata 1.02.2022 con cui l'Istituto le aveva comunicato che “in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza l'importo pari a euro 3.871,43 da lei ricevuto da aprile 2020 a gennaio 2021 non era dovuto” e pertanto era tenuta a restituire la predetta somma.
Tanto premesso, parte ricorrente evidenziava da un lato la sussistenza di tutti i requisiti per poter godere del beneficio revocato e, al contempo, lamentava l'erroneità della determinazione assunta CP_ dall' per assenza di dolo in capo alla ricorrente e per difetto di motivazione del provvedimento impugnato e conseguentemente chiedeva il ripristino della prestazione sin dalla data della domanda CP_ e la declaratoria di irripetibilità della somma di € 3.871,43 richiesta dall' con nota del 1.02.2022.
1 Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità della revoca CP_1 del beneficio in questione sul presupposto che nel nucleo familiare della sig. i è la presenza Pt_1 di un componente, sig. intestatario dell'autovettura Targata FM655XG, di Persona_1 cilindrata 2143, e da egli acquistata il 24.09.2018, ossia nei due anni antecedenti la domanda di
Reddito di Cittadinanza. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca del Reddito di cittadinanza a causa della presenza di componenti familiari intestatari o aventi la piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli di cui all'art.2, primo comma, lett. c) Legge
26/2019.
*
Ciò posto, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione,
2 alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse al caso di specie, al comma 1 del predetto art. 2 alla lett. c) viene statuito che “… con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a
250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
…
La norma, pertanto, prevede che nessun componente del nucleo familiare del richiedente debba avere la disponibilità di auto acquistate nei 6 mesi antecedenti la domanda e se di cilindrata superiore a 1600 cc nei 2 anni antecedenti la domanda, escludendo da detta previsione solo gli acquisiti effettuati con agevolazione fiscale per persone con disabilità.
Il nucleo familiare della ricorrente è composto, oltre che dalla ricorrente , da Parte_1
e dalla figlia minore come da dichiarazione SU (cfr. Persona_1 Persona_2 attestazioni ISEE allegate al ricorso).
Dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che l'autovettura MERCEDES-BENZ VITO
TOURER di cilindrata 2143, è stata acquistata dal sig. al prezzo di € 40.600,00 Persona_1 in data 24.09.2018 (dunque nei due anni antecedenti la domanda di RdC del 26.03.2020) dalla concessionaria Mercedes Benz Financial Services Italia con sede a Roma Via Giulio Vincenzo Bona
110 (cfr. carta di circolazione e consultazione archivio PRA prodotti con il ricorso).
Tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente, la quale ha ammesso che il sig. Per_1 ha acquistato l'autoveicolo MERCEDES-BENZ VITO TOURER di cilindrata 2143
[...] targato FM655XG, allegando la carta di circolazione del veicolo, ma deducendo che “l'unica autovettura di cui è intestatario il convivente della ricorrente, signor è destinata esclusivamente Persona_1 al “servizio di noleggio autovettura” esercitato dalla ditta del ”. Per_1
Sul punto giova evidenziare che il testo normativo dispone che nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, la richiesta di Reddito di cittadinanza, pertanto il beneficio secondo il dato normativo non spetta se un componente del nucleo familiare risulta intestatario di autovettura a qualunque titolo da meno di due anni dalla domanda di RdC se con cilindrata superiore a 1600 cc.
Ma vi è di più.
3 Nella domanda di RdC la ricorrente, tra le altre cose, ha dichiarato sotto la propria responsabilità che “- che nessun componente il nucleo è intestatario o ha piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc.
o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità, nonché di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio
2005, n. 171…
Tale circostanza non è vera ed è stata smentita da quanto dedotto a pag. 4 della memoria di CP_ Contr costituzione dell' secondo cui “in seguito a verifica l' a disposto a gennaio 2021 la revoca della prestazione per presenza, non dichiarata in domanda, di componenti del nucleo intestatari/con piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art.2, co.1, c),1) L. 26/2019 Verifica ACI: AUTO
CF: Targa: FM655XG Cilindrata: 2143 Immatricolazione: 2018-06-28 C.F._1
Acquisto: 2018-09-24”.
Difatti, l'ipotesi di “dichiarazioni difformi o non corrispondenti al vero” in materia di Reddito di
Cittadinanza è specificatamente regolata dall' art. 7 il quale dispone che “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
In particolare, la stessa disposizione al comma 4 stabilisce che “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale norma consente, pertanto, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni patrimoniali, familiari o reddituali, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc, nonché alla richiesta di restituzione di indebito.
Alla luce del quadro normativo innanzi richiamato e della ricostruzione in fatto della vicenda così come attestata dai documenti versati in atti, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa NC Costa
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