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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 453/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 453/2025 V.G. promosso da:
( ), nata ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Morino, Loc. Le Piane snc, cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in ZZ alla Via Marruvio n. 30, presso lo Studio dell'avv. Rossella Pietrobattista che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente in [...], cittadinanza italiana, elettivamente domiciliato in
Pescara alla via Masaccio n. 26, presso lo studio dell'avv. Alessio Pizzi (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al C.F._3 ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figlia nata fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato in data 13.06.2025 chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per la figlia minore
, nata fuori dal matrimonio, alle seguenti Persona_1
CONDIZIONI
“1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ER presso la madre nell'abitazione sita in Morino, Loc. Le Piane snc;
2) i genitori si impegnano a cooperare nel superiore interesse della figlia minore e a improntare le proprie comunicazioni al rispetto reciproco;
3) le parti riconoscono e si impegnano a garantire il diritto di a mantenere un rapporto ER equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
4) le parti si impegnano a consentire che abbia rapporti effettivi con gli ascendenti e i ER parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) in ragione degli attuali impegni lavorativi del padre (come sopra descritti) e fin tanto che la minore non inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia nel corso del mese di settembre c.a., egli avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore a settimane alternate, di cui una dal venerdì pomeriggio di cui una dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato, e l'altra dalla domenica pomeriggio al martedì sera, comprensivi dei pernottamenti della domenica e del lunedì, prelevandola da ZZ e riconducendola ad ZZ, secondo le modalità già in essere tra le parti;
6) allorquando la minore inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia nel corso del mese di settembre c.a., il padre avrà invece facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato, sempre prelevandola da ZZ e riconducendola ad ZZ, secondo le modalità già in essere tra le parti;
7) ulteriori e più ampie modalità di visita (sia con riferimento ai giorni, agli orari, ai pernottamenti) potranno sempre essere concordate, di volta in volta, tra i genitori;
8) nei giorni in cui il padre non eserciterà il proprio diritto di visita ai sensi dei precedenti punti
5, 6, e 7 e nell'ottica di generale cooperazione tra i genitori, la madre si impegna comunque sin d'ora a favorire gli incontri tra il minore ed il padre qualora ella si rechi a Pescara o Comuni
2 limitrofi ed in ogni caso a garantire una comunicazione a distanza costante e quotidiana tra la minore ed il padre (ad esempio, mediante chiamate telefoniche e/o videochiamate), anche quando
è al lavoro e la minore è affidata alle cure della nonna materna SI.ra Parte_3
contattando quest'ultima alla utenza telefonica della stessa;
[...]
9) il padre trascorrerà con la figlia, durante i mesi estivi, un periodo complessivo di 15 giorni - da dividersi in due settimane non consecutive - che, sempre in ragione degli attuali impegni lavorativi del medesimo, si individuano sin da ora nella 2 ° settimana di luglio (e quindi, dalla mattina del secondo lunedì di luglio alla mattina del terzo lunedì di luglio) e nella 1° settimana di agosto ( e quindi, dalla mattina del primo lunedì di agosto alla mattina del secondo lunedì di agosto), salvo diverso accordo tra i genitori, da stabilirsi con congruo preavviso. Qualora la minore dovesse andare in una località di villeggiatura nel territorio italiano con uno dei genitori, questi dovrà darne previo avviso all'altro comunicando l'indirizzo e la durata del soggiorno.
10) Ogni soggiorno all'estero della minore con uno dei genitori dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'altro genitore, il quale dovrà essere compiutamente edotto sulla durata, la destinazione e l'itinerario;
11) per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il periodo che ER va dal 24/12 al 30/12 con un genitore e quello che va dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore;
12) per quanto concerne le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni il periodo che ER va dal venerdì Santo alla Pasqua con un genitore e quello che va dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì dopo Pasqua con l'altro genitore;
tutte le altre festività (1 novembre;
8 dicembre;
Santo patrono;
25 aprile;
1° maggio, 2 giugno, ecc. ) saranno trascorse in forma alternata con ciascun genitore, al pari del giorno in cui ricade il compleanno della minore, salvo diverso accordo tra i genitori, in ragione delle rispettive esigenze lavorative e /o scolastiche della minore;
13) ai fini del primario interesse della figlia minore, le parti concordano l'espresso divieto di pubblicare le immagini della bambina sui social network, soprattutto da parte di terzi, senza l'espresso consenso di entrambi i genitori;
14) a fronte delle proprie capacità reddituali, il SI. verserà a titolo di contributo al ER mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 (euro duecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c n. 3819 Codice IBANIBAN IT
73 Q 01030 15400 000001373819 presso Monte dei Paschi di Siena intestato alla SI.ra
, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Parte_1
3 15) l'Assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla SI.ra
, come già percepito sino ad oggi;
Parte_1
16) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia minore e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del genitore che dovesse averle anticipate;
17) circa l'individuazione delle spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle straordinarie, queste ultime da distinguersi in obbligatorie (per le quali non è necessario il previo consenso dei genitori) e non obbligatorie (per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori), come pure per le forme e i tempi per la richiesta del consenso e la documentazione delle spese, le parti faranno riferimento al “Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia” adottato presso il
Tribunale di ZZ .
18) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
ER
19) spese del procedimento interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c., depositato dalle parti in data
13/06/2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._4
21/06/2022 dalla loro relazione more uxorio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 9 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse della minore e, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
4 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZZ, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate ed, in particolare, le condizioni relative: Pt_4
-all'affido ed al collocamento della minore:
“1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ER
presso la madre nell'abitazione sita in Morino, Loc. Le Piane snc;
“
-al diritto di visita paterno:
“5) in ragione degli attuali impegni lavorativi del padre (come sopra descritti) e fin tanto che la minore non inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia nel corso del mese di settembre c.a., egli avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore a settimane alternate, di cui una dal venerdì pomeriggio di cui una dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato, e l'altra dalla domenica pomeriggio al martedì sera, comprensivi dei pernottamenti della domenica e del lunedì, prelevandola da ZZ e riconducendola ad ZZ, secondo le modalità già in essere tra le parti;
6) allorquando la minore inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia nel corso del mese di settembre c.a., il padre avrà invece facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato, sempre prelevandola da ZZ e riconducendola ad ZZ, secondo le modalità già in essere tra le parti;
7) ulteriori e più ampie modalità di visita (sia con riferimento ai giorni, agli orari, ai pernottamenti) potranno sempre essere concordate, di volta in volta, tra i genitori;
8) nei giorni in cui il padre non eserciterà il proprio diritto di visita ai sensi dei precedenti punti
5, 6, e 7 e nell'ottica di generale cooperazione tra i genitori, la madre si impegna comunque sin d'ora a favorire gli incontri tra il minore ed il padre qualora ella si rechi a Pescara o Comuni limitrofi ed in ogni caso a garantire una comunicazione a distanza costante e quotidiana tra la minore ed il padre (ad esempio, mediante chiamate telefoniche e/o videochiamate), anche quando
5 è al lavoro e la minore è affidata alle cure della nonna materna SI.ra Parte_3
contattando quest'ultima alla utenza telefonica della stessa;
[...]
9) il padre trascorrerà con la figlia, durante i mesi estivi, un periodo complessivo di 15 giorni - da dividersi in due settimane non consecutive - che, sempre in ragione degli attuali impegni lavorativi del medesimo, si individuano sin da ora nella 2 ° settimana di luglio (e quindi, dalla mattina del secondo lunedì di luglio alla mattina del terzo lunedì di luglio) e nella 1° settimana di agosto ( e quindi, dalla mattina del primo lunedì di agosto alla mattina del secondo lunedì di agosto), salvo diverso accordo tra i genitori, da stabilirsi con congruo preavviso. Qualora la minore dovesse andare in una località di villeggiatura nel territorio italiano con uno dei genitori, questi dovrà darne previo avviso all'altro comunicando l'indirizzo e la durata del soggiorno.
10) Ogni soggiorno all'estero della minore con uno dei genitori dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'altro genitore, il quale dovrà essere compiutamente edotto sulla durata, la destinazione e l'itinerario;
11) per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il periodo che ER va dal 24/12 al 30/12 con un genitore e quello che va dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore;
12) per quanto concerne le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni il periodo che ER va dal venerdì Santo alla Pasqua con un genitore e quello che va dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì dopo Pasqua con l'altro genitore;
tutte le altre festività (1 novembre;
8 dicembre;
Santo patrono;
25 aprile;
1° maggio, 2 giugno, ecc. ) saranno trascorse in forma alternata con ciascun genitore, al pari del giorno in cui ricade il compleanno della minore, salvo diverso accordo tra i genitori, in ragione delle rispettive esigenze lavorative e /o scolastiche della minore;
“
-al contributo di mantenimento per la figlia:
14) a fronte delle proprie capacità reddituali, il SI. verserà a titolo di contributo al ER mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 (euro duecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c n. 3819 Codice IBANIBAN IT
73 Q 01030 15400 000001373819 presso Monte dei Paschi di Siena intestato alla SI.ra
, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Parte_1
15) l'Assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla SI.ra
, come già percepito sino ad oggi;
Parte_1
6 16) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia minore e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del genitore che dovesse averle anticipate;
17) circa l'individuazione delle spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle straordinarie, queste ultime da distinguersi in obbligatorie (per le quali non è necessario il previo consenso dei genitori) e non obbligatorie (per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori), come pure per le forme e i tempi per la richiesta del consenso e la documentazione delle spese, le parti faranno riferimento al “Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia” adottato presso il
Tribunale di ZZ .”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ZZ, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 453/2025 V.G. promosso da:
( ), nata ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Morino, Loc. Le Piane snc, cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in ZZ alla Via Marruvio n. 30, presso lo Studio dell'avv. Rossella Pietrobattista che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente in [...], cittadinanza italiana, elettivamente domiciliato in
Pescara alla via Masaccio n. 26, presso lo studio dell'avv. Alessio Pizzi (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al C.F._3 ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figlia nata fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato in data 13.06.2025 chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per la figlia minore
, nata fuori dal matrimonio, alle seguenti Persona_1
CONDIZIONI
“1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ER presso la madre nell'abitazione sita in Morino, Loc. Le Piane snc;
2) i genitori si impegnano a cooperare nel superiore interesse della figlia minore e a improntare le proprie comunicazioni al rispetto reciproco;
3) le parti riconoscono e si impegnano a garantire il diritto di a mantenere un rapporto ER equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
4) le parti si impegnano a consentire che abbia rapporti effettivi con gli ascendenti e i ER parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) in ragione degli attuali impegni lavorativi del padre (come sopra descritti) e fin tanto che la minore non inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia nel corso del mese di settembre c.a., egli avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore a settimane alternate, di cui una dal venerdì pomeriggio di cui una dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato, e l'altra dalla domenica pomeriggio al martedì sera, comprensivi dei pernottamenti della domenica e del lunedì, prelevandola da ZZ e riconducendola ad ZZ, secondo le modalità già in essere tra le parti;
6) allorquando la minore inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia nel corso del mese di settembre c.a., il padre avrà invece facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato, sempre prelevandola da ZZ e riconducendola ad ZZ, secondo le modalità già in essere tra le parti;
7) ulteriori e più ampie modalità di visita (sia con riferimento ai giorni, agli orari, ai pernottamenti) potranno sempre essere concordate, di volta in volta, tra i genitori;
8) nei giorni in cui il padre non eserciterà il proprio diritto di visita ai sensi dei precedenti punti
5, 6, e 7 e nell'ottica di generale cooperazione tra i genitori, la madre si impegna comunque sin d'ora a favorire gli incontri tra il minore ed il padre qualora ella si rechi a Pescara o Comuni
2 limitrofi ed in ogni caso a garantire una comunicazione a distanza costante e quotidiana tra la minore ed il padre (ad esempio, mediante chiamate telefoniche e/o videochiamate), anche quando
è al lavoro e la minore è affidata alle cure della nonna materna SI.ra Parte_3
contattando quest'ultima alla utenza telefonica della stessa;
[...]
9) il padre trascorrerà con la figlia, durante i mesi estivi, un periodo complessivo di 15 giorni - da dividersi in due settimane non consecutive - che, sempre in ragione degli attuali impegni lavorativi del medesimo, si individuano sin da ora nella 2 ° settimana di luglio (e quindi, dalla mattina del secondo lunedì di luglio alla mattina del terzo lunedì di luglio) e nella 1° settimana di agosto ( e quindi, dalla mattina del primo lunedì di agosto alla mattina del secondo lunedì di agosto), salvo diverso accordo tra i genitori, da stabilirsi con congruo preavviso. Qualora la minore dovesse andare in una località di villeggiatura nel territorio italiano con uno dei genitori, questi dovrà darne previo avviso all'altro comunicando l'indirizzo e la durata del soggiorno.
10) Ogni soggiorno all'estero della minore con uno dei genitori dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'altro genitore, il quale dovrà essere compiutamente edotto sulla durata, la destinazione e l'itinerario;
11) per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il periodo che ER va dal 24/12 al 30/12 con un genitore e quello che va dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore;
12) per quanto concerne le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni il periodo che ER va dal venerdì Santo alla Pasqua con un genitore e quello che va dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì dopo Pasqua con l'altro genitore;
tutte le altre festività (1 novembre;
8 dicembre;
Santo patrono;
25 aprile;
1° maggio, 2 giugno, ecc. ) saranno trascorse in forma alternata con ciascun genitore, al pari del giorno in cui ricade il compleanno della minore, salvo diverso accordo tra i genitori, in ragione delle rispettive esigenze lavorative e /o scolastiche della minore;
13) ai fini del primario interesse della figlia minore, le parti concordano l'espresso divieto di pubblicare le immagini della bambina sui social network, soprattutto da parte di terzi, senza l'espresso consenso di entrambi i genitori;
14) a fronte delle proprie capacità reddituali, il SI. verserà a titolo di contributo al ER mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 (euro duecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c n. 3819 Codice IBANIBAN IT
73 Q 01030 15400 000001373819 presso Monte dei Paschi di Siena intestato alla SI.ra
, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Parte_1
3 15) l'Assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla SI.ra
, come già percepito sino ad oggi;
Parte_1
16) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia minore e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del genitore che dovesse averle anticipate;
17) circa l'individuazione delle spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle straordinarie, queste ultime da distinguersi in obbligatorie (per le quali non è necessario il previo consenso dei genitori) e non obbligatorie (per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori), come pure per le forme e i tempi per la richiesta del consenso e la documentazione delle spese, le parti faranno riferimento al “Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia” adottato presso il
Tribunale di ZZ .
18) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
ER
19) spese del procedimento interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c., depositato dalle parti in data
13/06/2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._4
21/06/2022 dalla loro relazione more uxorio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 9 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse della minore e, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
4 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZZ, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate ed, in particolare, le condizioni relative: Pt_4
-all'affido ed al collocamento della minore:
“1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ER
presso la madre nell'abitazione sita in Morino, Loc. Le Piane snc;
“
-al diritto di visita paterno:
“5) in ragione degli attuali impegni lavorativi del padre (come sopra descritti) e fin tanto che la minore non inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia nel corso del mese di settembre c.a., egli avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore a settimane alternate, di cui una dal venerdì pomeriggio di cui una dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato, e l'altra dalla domenica pomeriggio al martedì sera, comprensivi dei pernottamenti della domenica e del lunedì, prelevandola da ZZ e riconducendola ad ZZ, secondo le modalità già in essere tra le parti;
6) allorquando la minore inizierà a frequentare la Scuola dell'Infanzia nel corso del mese di settembre c.a., il padre avrà invece facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera comprensivi dei pernottamenti del venerdì e del sabato, sempre prelevandola da ZZ e riconducendola ad ZZ, secondo le modalità già in essere tra le parti;
7) ulteriori e più ampie modalità di visita (sia con riferimento ai giorni, agli orari, ai pernottamenti) potranno sempre essere concordate, di volta in volta, tra i genitori;
8) nei giorni in cui il padre non eserciterà il proprio diritto di visita ai sensi dei precedenti punti
5, 6, e 7 e nell'ottica di generale cooperazione tra i genitori, la madre si impegna comunque sin d'ora a favorire gli incontri tra il minore ed il padre qualora ella si rechi a Pescara o Comuni limitrofi ed in ogni caso a garantire una comunicazione a distanza costante e quotidiana tra la minore ed il padre (ad esempio, mediante chiamate telefoniche e/o videochiamate), anche quando
5 è al lavoro e la minore è affidata alle cure della nonna materna SI.ra Parte_3
contattando quest'ultima alla utenza telefonica della stessa;
[...]
9) il padre trascorrerà con la figlia, durante i mesi estivi, un periodo complessivo di 15 giorni - da dividersi in due settimane non consecutive - che, sempre in ragione degli attuali impegni lavorativi del medesimo, si individuano sin da ora nella 2 ° settimana di luglio (e quindi, dalla mattina del secondo lunedì di luglio alla mattina del terzo lunedì di luglio) e nella 1° settimana di agosto ( e quindi, dalla mattina del primo lunedì di agosto alla mattina del secondo lunedì di agosto), salvo diverso accordo tra i genitori, da stabilirsi con congruo preavviso. Qualora la minore dovesse andare in una località di villeggiatura nel territorio italiano con uno dei genitori, questi dovrà darne previo avviso all'altro comunicando l'indirizzo e la durata del soggiorno.
10) Ogni soggiorno all'estero della minore con uno dei genitori dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'altro genitore, il quale dovrà essere compiutamente edotto sulla durata, la destinazione e l'itinerario;
11) per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà ad anni alterni il periodo che ER va dal 24/12 al 30/12 con un genitore e quello che va dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore;
12) per quanto concerne le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni il periodo che ER va dal venerdì Santo alla Pasqua con un genitore e quello che va dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì dopo Pasqua con l'altro genitore;
tutte le altre festività (1 novembre;
8 dicembre;
Santo patrono;
25 aprile;
1° maggio, 2 giugno, ecc. ) saranno trascorse in forma alternata con ciascun genitore, al pari del giorno in cui ricade il compleanno della minore, salvo diverso accordo tra i genitori, in ragione delle rispettive esigenze lavorative e /o scolastiche della minore;
“
-al contributo di mantenimento per la figlia:
14) a fronte delle proprie capacità reddituali, il SI. verserà a titolo di contributo al ER mantenimento della figlia minore la somma di € 200,00 (euro duecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c n. 3819 Codice IBANIBAN IT
73 Q 01030 15400 000001373819 presso Monte dei Paschi di Siena intestato alla SI.ra
, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Parte_1
15) l'Assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla SI.ra
, come già percepito sino ad oggi;
Parte_1
6 16) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia minore e si impegnano reciprocamente al rimborso pro quota in favore del genitore che dovesse averle anticipate;
17) circa l'individuazione delle spese ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle straordinarie, queste ultime da distinguersi in obbligatorie (per le quali non è necessario il previo consenso dei genitori) e non obbligatorie (per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori), come pure per le forme e i tempi per la richiesta del consenso e la documentazione delle spese, le parti faranno riferimento al “Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia” adottato presso il
Tribunale di ZZ .”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in ZZ, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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