Articolo 19 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 18Articolo 21
Versione
1 marzo 1987
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Versione
29 agosto 2014
Art. 19. (Divieto di emolumenti aggiuntivi) 1. Il personale di cui all'articolo 17 non puo' percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014