Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1949, n. 26
Articolo 3
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17 febbraio 1949
Art. 4.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1949