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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2536/2023 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Sezione Specializzata D.L. 13/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. Flavio Tovani, a scioglimento della riserva assunta il 20/12/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe promossa da:
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 21/07/1944 Parte_1
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA il Parte_2
02/09/1975
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 14/10/1979, Parte_3
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 22/09/2006 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. BOCCADUTRI CALOGERO, presso il quale sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge con la partecipazione del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
Pt_
“Voglia l' .ma Autorità adita accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti, come meglio generalizzati in epigrafe, sono cittadini italiani in quanto discendenti di cittadina italiana;
2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dell'odierna ricorrente, provvedendo alle relative comunicazioni alle Autorità consolari Italiane competenti per territorio.
3. emettere ogni altra statuizione e declaratoria utile e consequenziale;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri ed accessori come per legge”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/10/2023, Pt_1 Parte_1 Parte_2
e , in proprio e nella qualità di genitore esercente la
[...] Parte_3
responsabilità genitoriale su , hanno chiesto il riconoscimento Persona_1
della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nata a [...] il [...]. Persona_2
Il Pubblico Ministero non ha opposto nulla all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 20/12/2024, all'esito dell'udienza cartolare del 20/11/2024, il
Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha riservato il deposito della sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
, cittadina italiana, nacque a Ciminà (RC), il 29/08/1901 (cfr. Persona_2
estratto dell'atto di nascita e attestazione). Il 04/05/1922 ella contrasse matrimonio con un cittadino italiano, nato a [...] il [...] (cfr. Persona_3
estratti dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita). Il 21/10/1918 Persona_3
si naturalizzò cittadino americano (cfr. certificato di naturalizzazione), prima
[...]
della nascita del figlio. Da tale unione nacque a New York, negli Stati Uniti d'America, il 23/03/1923, (cfr. certificato di nascita). Persona_4 Persona_2
decedette poi a Woodland Convalescent, in California, il 22/12/1986 (cfr. certificato di morte), senza mai aver rinunciato alla propria cittadinanza (cfr. certificato negativo di naturalizzazione).
Il 07/02/1942 ha contratto matrimonio con (cfr. Persona_4 Persona_5
certificato di matrimonio). Da tale unione, il 21/07/1944, è nato a [...], in
California, (cfr. certificato di nascita), odierno ricorrente, il Persona_6
quale, il 31/08/1968, ha contratto matrimonio con (cfr. Persona_7
certificato di matrimonio). Da tale unione sono nati gli odierni ricorrenti, Parte_5
e , rispettivamente a Sacramento, in California, il
[...] Persona_8
02/09/1975 (cfr. certificato di nascita), e a , il 14/10/1979 (cfr. certificato di Per_9
nascita). Quest'ultima, il 13/05/2005, ha contratto matrimonio con Controparte_2
(cfr. certificato di matrimonio), e da tale unione, il 22/09/2006, a Omaha, nel Nebraska,
(cfr. certificato di nascita). Persona_1
Preliminarmente va affermata, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. 13/2017, la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, dal momento che l'attore risiede
3 all'estero e il comune di nascita dell'avo cittadino italiano si trova nella circoscrizione di competenza di questa Sezione Specializzata.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del Controparte_3
05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del
28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha
4 specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912 e dalla legge attualmente in vigore (la n. 91/1992), la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. SS.UU. 25317/2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione
5 conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente: il medesimo, infatti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, agli artt. 3 e 29. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975, ha precisato che “[l]a differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10
l. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che, “[c]on il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, [si] lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di
6 entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 1 l. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal 01/01/1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post tale data.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima del
01/01/1948, data di vigenza della Carta fondamentale (cfr. Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della sentenza n. 30/1983 si delineò un ulteriore orientamento, secondo cui la norma antecedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass.
6297/1996 e Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salva la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/75 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non sopì il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune
Sezioni semplici continuarono a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il
7 mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici rese indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali ribadirono l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ai sensi dell'art. 219 citato (SS.UU. 3331/2004).
Infine, dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (c.d. “effetto perdurante”).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che “[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” e che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per
8 effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(SS.UU. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'antenata donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della
Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis con istanza al consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22/06/2022, appunto, all'autorità giudiziaria.
Più nello specifico, il Ministero degli Interni, con la circolare n. 9 del 04/07/2001, ha ritenuto che la sentenza non possa retroagire a prima del 01/01/1948 e che, pertanto, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi della possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
9 In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, il ricorso alla via amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto: pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, che sia stato instaurato o meno un procedimento amministrativo, poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (cfr. Trib. Brescia, 10/11/2018, Trib. Roma 05/10/2023, Trib. Roma
21/06/2021, Trib. Roma 18/04/2018, Trib. Roma 19/02/2018, Trib. Roma, 18/09/2017,
Trib. Roma 06/04/2017 e Trib. Roma 22/03/2017). Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 01/01/1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina nato prima del 01/01/1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, essendo nel caso de quo essendo intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che l'antenata italiana, nonostante sia nata in [...] precostituzionale, abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana ai propri discendenti e, in particolare, agli odierni ricorrenti: pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
10 Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
, , Parte_1 Parte_2 [...]
e il diritto alla cittadinanza Parte_3 Persona_1
italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Calabria, 20/01/2025
Il Giudice
Flavio Tovani
11
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Sezione Specializzata D.L. 13/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. Flavio Tovani, a scioglimento della riserva assunta il 20/12/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe promossa da:
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 21/07/1944 Parte_1
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA il Parte_2
02/09/1975
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 14/10/1979, Parte_3
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su
, nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 22/09/2006 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. BOCCADUTRI CALOGERO, presso il quale sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge con la partecipazione del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
Pt_
“Voglia l' .ma Autorità adita accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti, come meglio generalizzati in epigrafe, sono cittadini italiani in quanto discendenti di cittadina italiana;
2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dell'odierna ricorrente, provvedendo alle relative comunicazioni alle Autorità consolari Italiane competenti per territorio.
3. emettere ogni altra statuizione e declaratoria utile e consequenziale;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri ed accessori come per legge”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/10/2023, Pt_1 Parte_1 Parte_2
e , in proprio e nella qualità di genitore esercente la
[...] Parte_3
responsabilità genitoriale su , hanno chiesto il riconoscimento Persona_1
della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nata a [...] il [...]. Persona_2
Il Pubblico Ministero non ha opposto nulla all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 20/12/2024, all'esito dell'udienza cartolare del 20/11/2024, il
Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha riservato il deposito della sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
, cittadina italiana, nacque a Ciminà (RC), il 29/08/1901 (cfr. Persona_2
estratto dell'atto di nascita e attestazione). Il 04/05/1922 ella contrasse matrimonio con un cittadino italiano, nato a [...] il [...] (cfr. Persona_3
estratti dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita). Il 21/10/1918 Persona_3
si naturalizzò cittadino americano (cfr. certificato di naturalizzazione), prima
[...]
della nascita del figlio. Da tale unione nacque a New York, negli Stati Uniti d'America, il 23/03/1923, (cfr. certificato di nascita). Persona_4 Persona_2
decedette poi a Woodland Convalescent, in California, il 22/12/1986 (cfr. certificato di morte), senza mai aver rinunciato alla propria cittadinanza (cfr. certificato negativo di naturalizzazione).
Il 07/02/1942 ha contratto matrimonio con (cfr. Persona_4 Persona_5
certificato di matrimonio). Da tale unione, il 21/07/1944, è nato a [...], in
California, (cfr. certificato di nascita), odierno ricorrente, il Persona_6
quale, il 31/08/1968, ha contratto matrimonio con (cfr. Persona_7
certificato di matrimonio). Da tale unione sono nati gli odierni ricorrenti, Parte_5
e , rispettivamente a Sacramento, in California, il
[...] Persona_8
02/09/1975 (cfr. certificato di nascita), e a , il 14/10/1979 (cfr. certificato di Per_9
nascita). Quest'ultima, il 13/05/2005, ha contratto matrimonio con Controparte_2
(cfr. certificato di matrimonio), e da tale unione, il 22/09/2006, a Omaha, nel Nebraska,
(cfr. certificato di nascita). Persona_1
Preliminarmente va affermata, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. 13/2017, la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, dal momento che l'attore risiede
3 all'estero e il comune di nascita dell'avo cittadino italiano si trova nella circoscrizione di competenza di questa Sezione Specializzata.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del Controparte_3
05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del
28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha
4 specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912 e dalla legge attualmente in vigore (la n. 91/1992), la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. SS.UU. 25317/2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione
5 conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente: il medesimo, infatti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, agli artt. 3 e 29. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975, ha precisato che “[l]a differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10
l. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che, “[c]on il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, [si] lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di
6 entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 1 l. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal 01/01/1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post tale data.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima del
01/01/1948, data di vigenza della Carta fondamentale (cfr. Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della sentenza n. 30/1983 si delineò un ulteriore orientamento, secondo cui la norma antecedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass.
6297/1996 e Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salva la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/75 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non sopì il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune
Sezioni semplici continuarono a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il
7 mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici rese indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali ribadirono l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ai sensi dell'art. 219 citato (SS.UU. 3331/2004).
Infine, dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (c.d. “effetto perdurante”).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che “[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” e che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per
8 effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(SS.UU. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'antenata donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della
Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis con istanza al consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22/06/2022, appunto, all'autorità giudiziaria.
Più nello specifico, il Ministero degli Interni, con la circolare n. 9 del 04/07/2001, ha ritenuto che la sentenza non possa retroagire a prima del 01/01/1948 e che, pertanto, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi della possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
9 In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, il ricorso alla via amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto: pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, che sia stato instaurato o meno un procedimento amministrativo, poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (cfr. Trib. Brescia, 10/11/2018, Trib. Roma 05/10/2023, Trib. Roma
21/06/2021, Trib. Roma 18/04/2018, Trib. Roma 19/02/2018, Trib. Roma, 18/09/2017,
Trib. Roma 06/04/2017 e Trib. Roma 22/03/2017). Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 01/01/1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina nato prima del 01/01/1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, essendo nel caso de quo essendo intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che l'antenata italiana, nonostante sia nata in [...] precostituzionale, abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana ai propri discendenti e, in particolare, agli odierni ricorrenti: pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
10 Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
, , Parte_1 Parte_2 [...]
e il diritto alla cittadinanza Parte_3 Persona_1
italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Calabria, 20/01/2025
Il Giudice
Flavio Tovani
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