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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7003 /2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n.7003 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione con ordinanza del 10.04.2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Grazia Brescia ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce al ricorso, presso lo studio sito in MA AN alla Via Berardo Leone n. 1/B; ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Petrosillo ed elettivamente domiciliata, come da mandato in separato foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in Taranto alla
Via Nettuno n. 46; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 09.04.2025 e per il P.M. in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009.
Come risulta dagli atti i coniugi e hanno chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1 CP_2
degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici secondo l'accordo raggiunto e depositato telematicamente il 04.04.2025, quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da circa tre anni senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione personale , pronunciata con sentenza n. 1557/2022 del Tribunale di Taranto depositata in data 08.06.2022.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da atto depositato telematicamente il 04.04.2025, non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da e Parte_1
così provvede: CP_2
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA AN il 03.04.2004 da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 CP_1
a NA RA (TA) il 13/09/1975, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di MA AN dell'anno 2004, n. 9, p. II, s. A;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati come da atto depositato telematicamente il 04.04.2025 da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 16/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n.7003 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione con ordinanza del 10.04.2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Grazia Brescia ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce al ricorso, presso lo studio sito in MA AN alla Via Berardo Leone n. 1/B; ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Petrosillo ed elettivamente domiciliata, come da mandato in separato foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in Taranto alla
Via Nettuno n. 46; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 09.04.2025 e per il P.M. in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009.
Come risulta dagli atti i coniugi e hanno chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1 CP_2
degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici secondo l'accordo raggiunto e depositato telematicamente il 04.04.2025, quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da circa tre anni senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione personale , pronunciata con sentenza n. 1557/2022 del Tribunale di Taranto depositata in data 08.06.2022.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da atto depositato telematicamente il 04.04.2025, non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da e Parte_1
così provvede: CP_2
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA AN il 03.04.2004 da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 CP_1
a NA RA (TA) il 13/09/1975, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di MA AN dell'anno 2004, n. 9, p. II, s. A;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati come da atto depositato telematicamente il 04.04.2025 da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 16/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente