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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 431/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 436 bis e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentato e difeso da: avv. SCANDURRA Parte_1
ROSSELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv. DI LIBERATORE LUIGI, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. Appello avverso la sentenza n. 1112/2024 del
24/10/2024, emessa dal Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22/04/2025 e depositato il 30/04/2025 Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 24/10/2024,
[...] depositata in pari data e non notificata, con la quale, in esito ad intimazione di sfratto per morosità proposta dall'odierno appellato proprietario dell'immobile sito in CP_1 Teramo alla fraaz.ne a Tordino alla via Bucci n. 5, condotto in locazione dal CP_2
e da in base a contratto del 21/02/2022, ed a seguito di Parte_1 Parte_2 mutamento del rito in rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. a seguito di opposizione dei conduttori, l'odierno appellante era stato condannato, in solido con la al pagamento Pt_2 in favore del della somma di €. 3.000,00 a titolo di canoni scaduti, oltre interessi, ed CP_1 erano state rigettate le domande di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore e di risarcimento danni, avanzate in via riconvenzionale dall'appellante medesimo.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione ed errata valutazione delle risultanze di causa, poiché egli aveva sospeso il pagamento dei canoni di locazione a causa della mancata esecuzione da parte del locatore dei lavori di manutenzione necessari a rendere l'immobile locato (che presentava vizi e difetti originari -macchie di umidità e muffe sui muri- via via aggravatisi con il tempo) pienamente fruibile, nonostante il locatore conoscesse i vizi fin dall'inizio della locazione ed avesse garantito la perfetta abitabilità di esso e poi assicurato l'esecuzione dei lavori, tenendo così una condotta improntata a mala fede, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la sospensione dei pagamenti era legittima ex art. 1460 c.c. ed anzi sussisteva inadempimento del locatore nell'esecuzione dei lavori e conseguente risarcibilità dei danni patiti a causa delle cattive condizioni dell'immobile locato.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di pagamento dei canoni proposta dall'appellato in primo grado e l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone CP_1
l'inammissibilità per difetto di specificità in violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile perché tardivo.
Essendo il presente giudizio regolato dal rito ex art. 447 bis c.p.c. in quanto vertente in materia di locazione di immobile urbano, ed essendo la causa di fatto introdotta in primo grado, trattata e decisa secondo tale rito (cfr. l'ordinanza di mutamento del rito del 10/11/2023 in atti, espressamente richiamata a pag. 2 della sentenza impugnata, e l'indicazione, in calce al dispositivo della sentenza stessa, di avvenuta pronuncia ex art. 429 c.p.c.), l'appello andava introdotto con ricorso ex artt. 433 e 434 c.p.c., espressamente richiamati nell'art. 447 bis stesso.
Il gravame è stato pertanto erroneamente proposto con atto di citazione.
In tali casi, come pacifico, agli effetti della tempestività dell'impugnazione vale il deposito dell'atto in cancelleria (cfr. Cass. Sez. 6 – 2 n. 19298 del 02/08/2017 rv. 645152 – 01; Cass.
Sez. L. n. 14401 del 10/07/2015 rv. 636063 - 01).
Essendo nella fattispecie il deposito avvenuto il 30/04/2025, oltre il decorso del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., scaduto in data 24/04/2025 essendo stata la sentenza impugnata depositata il 24/10/2024 e comunicata alla parti lo stesso giorno, il presente appello è perciò tardivo, a nulla rilevando l'anteriore notifica all'appellato.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1112/2024 in data 24/10/2024 del Tribunale di Teramo, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 04/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 436 bis e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentato e difeso da: avv. SCANDURRA Parte_1
ROSSELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv. DI LIBERATORE LUIGI, elettivamente CP_1 domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. Appello avverso la sentenza n. 1112/2024 del
24/10/2024, emessa dal Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22/04/2025 e depositato il 30/04/2025 Parte_1 ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 24/10/2024,
[...] depositata in pari data e non notificata, con la quale, in esito ad intimazione di sfratto per morosità proposta dall'odierno appellato proprietario dell'immobile sito in CP_1 Teramo alla fraaz.ne a Tordino alla via Bucci n. 5, condotto in locazione dal CP_2
e da in base a contratto del 21/02/2022, ed a seguito di Parte_1 Parte_2 mutamento del rito in rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. a seguito di opposizione dei conduttori, l'odierno appellante era stato condannato, in solido con la al pagamento Pt_2 in favore del della somma di €. 3.000,00 a titolo di canoni scaduti, oltre interessi, ed CP_1 erano state rigettate le domande di dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore e di risarcimento danni, avanzate in via riconvenzionale dall'appellante medesimo.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione ed errata valutazione delle risultanze di causa, poiché egli aveva sospeso il pagamento dei canoni di locazione a causa della mancata esecuzione da parte del locatore dei lavori di manutenzione necessari a rendere l'immobile locato (che presentava vizi e difetti originari -macchie di umidità e muffe sui muri- via via aggravatisi con il tempo) pienamente fruibile, nonostante il locatore conoscesse i vizi fin dall'inizio della locazione ed avesse garantito la perfetta abitabilità di esso e poi assicurato l'esecuzione dei lavori, tenendo così una condotta improntata a mala fede, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la sospensione dei pagamenti era legittima ex art. 1460 c.c. ed anzi sussisteva inadempimento del locatore nell'esecuzione dei lavori e conseguente risarcibilità dei danni patiti a causa delle cattive condizioni dell'immobile locato.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di pagamento dei canoni proposta dall'appellato in primo grado e l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone CP_1
l'inammissibilità per difetto di specificità in violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile perché tardivo.
Essendo il presente giudizio regolato dal rito ex art. 447 bis c.p.c. in quanto vertente in materia di locazione di immobile urbano, ed essendo la causa di fatto introdotta in primo grado, trattata e decisa secondo tale rito (cfr. l'ordinanza di mutamento del rito del 10/11/2023 in atti, espressamente richiamata a pag. 2 della sentenza impugnata, e l'indicazione, in calce al dispositivo della sentenza stessa, di avvenuta pronuncia ex art. 429 c.p.c.), l'appello andava introdotto con ricorso ex artt. 433 e 434 c.p.c., espressamente richiamati nell'art. 447 bis stesso.
Il gravame è stato pertanto erroneamente proposto con atto di citazione.
In tali casi, come pacifico, agli effetti della tempestività dell'impugnazione vale il deposito dell'atto in cancelleria (cfr. Cass. Sez. 6 – 2 n. 19298 del 02/08/2017 rv. 645152 – 01; Cass.
Sez. L. n. 14401 del 10/07/2015 rv. 636063 - 01).
Essendo nella fattispecie il deposito avvenuto il 30/04/2025, oltre il decorso del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., scaduto in data 24/04/2025 essendo stata la sentenza impugnata depositata il 24/10/2024 e comunicata alla parti lo stesso giorno, il presente appello è perciò tardivo, a nulla rilevando l'anteriore notifica all'appellato.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1112/2024 in data 24/10/2024 del Tribunale di Teramo, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 04/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -