Art. 2.
I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica trasferiti nei ruoli del congedo dell'Esercito ed ivi nominati sottotenenti di complemento, ove nelle condizioni previste all'articolo 1 e ne facciano domanda, rientrano nella Forza armata di provenienza col grado e l'anzianita' posseduta.
I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica trasferiti nei ruoli del congedo dell'Esercito ed ivi nominati sottotenenti di complemento, ove nelle condizioni previste all'articolo 1 e ne facciano domanda, rientrano nella Forza armata di provenienza col grado e l'anzianita' posseduta.