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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11406/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Dario Parte_1 C.F._1
Sammartino, come da procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
- tempore, C.F e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa Morina, come da P.IVA_1 procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: trasferimento-risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 6.11.2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' con la qualifica di collaboratore Controparte_1 professionale-tecnico sanitario di IO , adiva il Tribunale di Catania in funzione Parte_2 del giudice del lavoro esponendo:
- di essere stato assunto dall' convenuta provenendo dall'A.R.P.A. del Veneto, presso la CP_1 quale aveva maturato competenze specifiche nell'analisi dei dati ambientali;
- di essere stato assegnato, al momento del trasferimento, all' Operativa CP_2 [...]
del presidio ospedaliero di Giarre con ordine di servizio n. 25/2005; Controparte_3
1 - di essere stato trasferito nel 2012 al presidio ospedaliero di Acireale, presso l'Unità Operativa di
Patologia Clinica, con assegnazione al servizio di Screening Oncologico;
- di essere ritornato in servizio presso il presidio ospedaliero di Giarre dal 1° febbraio 2022, a seguito dello spostamento di tale servizio al presidio di Caltagirone;
- di avere più volte chiesto, nel corso degli anni, di essere trasferito all'Unità Operativa Complessa
(oggi Controparte_4 Controparte_5
), al fine di valorizzare le competenze acquisite;
[...]
- che l' convenuta non aveva dato seguito a tali richieste;
CP_1
- che l' sollecitata dalla al rispetto dell'art. 5 del regolamento aziendale, che impone CP_1 CP_6 di privilegiare la mobilità interna prima del reclutamento esterno, con nota prot. n. 518330 del 13 luglio 2022 aveva dichiarato che il posto richiesto dallo stesso era stato già occupato da un dipendente stabilizzato, il dottore . Persona_1
- che dalla documentazione acquisita, a seguito di accesso agli atti (nota prot. n. 171183 del 10 agosto 2023), era emerso che il dottore prestava servizio a tempo determinato presso Persona_1 il P.O. di Acireale e solo con il contratto a tempo indeterminato del 10 maggio 2022 era stato assegnato al di;
Controparte_5 CP_1
- che lo stesso aveva nuovamente richiesto il trasferimento, evidenziando la disponibilità del posto al momento delle prime istanze, senza tuttavia ricevere riscontro.
Tanto premesso, parte ricorrente ribadiva l'infondatezza degli impedimenti addotti dall' CP_1 nella nota del 13 luglio 2022. Precisava, a tal proposito, che la distinzione tra assunzione per concorso e stabilizzazione non è rilevante ai fini della copertura dei posti vacanti, poiché in entrambi i casi la copertura avviene tramite modifica del piano triennale dei fabbisogni.
Sottolineava, infine, che il posto richiesto dallo stesso era vacante al momento della presentazione delle prime istanze, poiché il dottore era stato assegnato al IO Medico di Persona_1
Sanità Pubblica solo dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato nel 2022.
Dedotta, dunque, l'illegittimità del rifiuto dell' perché basato su presupposti errati e CP_1 contrari al principio di buona fede contrattuale e formulata domanda di risarcimento danni per avere dovuto affrontare spostamenti più lunghi a causa del mancato trasferimento a , CP_1 concludeva formulando le seguenti conclusioni: “I. accerti e dichiari illecito il rifiuto dell'
[...]
di trasferire il ricorrente nell'Unità operativa complesso Controparte_1
dal 2021; II. condanni la stessa a trasferire il Controparte_5 CP_1 ricorrente nella struttura sopra indicata o, in subordine, ad avviare la procedura di mobilità interna ai sensi dell'art. 5 del regolamento interno di mobilità; III. condanni in ogni caso
l' al risarcimento del danno patrimoniale in favore del ricorrente calcolato con i criteri CP_1
2 sopra indicati o, in subordine, nella misura che riterrà di stabilire;
IV. condanni in ogni caso
l' al pagamento di spese e compensi di giudizio”. CP_1
Con memoria del 20.5.2024 si costituiva in giudizio l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro - tempore, contestando integralmente le circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto contenute nel ricorso introduttivo.
In particolare, l' resistente precisava che il posto presso l'Unità Operativa Complessa CP_1
era stato già occupato da un dipendente precedentemente Controparte_5 assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato con contratto a tempo indeterminato.
Aggiungeva che non si era trattato di un reclutamento esterno, bensì di una legittima assegnazione a un soggetto già in servizio presso la stessa azienda, nel rispetto, pertanto, della normativa vigente e dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Contestata la domanda di risarcimento del danno, perché infondata in fatto ed in diritto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita all' per i fatti narrati nel ricorso, conseguentemente, e per l'effetto, rigettare il CP_7 ricorso, sicchè infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- In subordine, rigettare la richiesta di risarcimento del danno perché infondata per il motivi sopra indicati”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 2 ottobre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p,c esaminati gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
∞∞∞
1.Il ricorso non appare fondato e va, pertanto, rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Il ricorrente, attualmente in forza presso il presidio ospedaliero di Giarre, ha convenuto in giudizio l' deducendo di avere presentato reiterate istanze di Controparte_1 trasferimento presso l'Unità operativa complessa laboratorio di sanità pubblica e tossicologia con sede in , via Ardizzone dapprima ignorate e, soltanto nel 2022, rigettate dall' CP_1 CP_1
Oggetto di censura in questa sede è il diniego al trasferimento opposto dall' con nota CP_7 prot. n. 518330 del 13 luglio 2022 ove si legge ( doc. 7 di parte ricorrente) : “ In ordine a quanto rappresentato da codesta Organizzazione con nota di pari oggetto, prot. n. 607 del 01.07.2022, fermo restando che la mobilità interna è gestita nell'ambito del Dipartimento di assegnazione, si fa presente che nel caso in questione trattasi, come peraltro evidenziato dalla stessa nota, di assunzione
a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione, e non di reclutamento di personale dall'esterno. Del resto il soggetto interessato era già dipendente a tempo determinato dell CP_1 ed assegnato su disposizione della Direzione Generale alla stessa sede in cui risultava in servizio all'atto della stabilizzazione”.
3 Il ricorrente deduce, in primo luogo, l'illegittimità dell'operato amministrativo evidenziando che il dottore era stato assegnato all'Unità Operativa Complessa Persona_1 Controparte_5
solo nel mese di maggio 2022, mediante stipula di contratto a tempo indeterminato,
[...]
a seguito di procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, mentre in precedenza il medesimo aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato presso altra sede, ovvero il Presidio Ospedaliero di Acireale (cfr. doc. nn. 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Lamenta, in ogni caso, che attribuendo la sede in precedenza chiesta dal ricorrente ad altro soggetto per il tramite di nuova assunzione a tempo indeterminato, l'azienda avrebbe comunque operato in palesa violazione dell'articolo 5 del Regolamento aziendale ( doc. 6 di parte ricorrente) .
2. Giova osservare che l'istituto della mobilità per quel che concerne il personale sanitario è disciplinato dall'art. 18 del CCNL comparto sanità del 2001 il quale dispone che “
1. La mobilità all'interno dell'azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente. […]
La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili;
ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie. Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l'indennità di missione prevista dall'art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri:1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire;
2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d'ufficio: Le aziende, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, possono disporre d'ufficio per motivate
4 esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa […]”.
Nel caso di specie il ricorrente ha presentato una domanda di mobilità volontaria individuale, al di fuori di qualsiasi procedura formalizzata. Non vi è stata, dunque, l'indizione di una specifica procedura di mobilità, avente per oggetto posti della medesima qualifica e del medesimo profilo professionale del ricorrente, ma il ricorrente ha manifestato, autonomamente, l'intenzione di voler essere trasferito presso altra sede.
Nell'istanza, lo stesso ricorrente fa riferimento esclusivamente al proprio intento di valorizzare le competenze professionali acquisite presso l'A.R.P.A. del Veneto, mentre non sono state allegate particolari esigente organizzative, familiari, sanitarie o funzionali né è dato sapere se il ricorrente fosse in possesso dei requisiti per accedere al trasferimento.
In tale contesto il ricorrente ha lamentato di non avere ottenuto risposta dall'amministrazione fino al
2022, salvo poi avere ricevuto diniego fondato sulla indisponibilità del posto ambito, perché medio tempore attribuito ad altro soggetto per effetto dell'avvenuta stabilizzazione. A tal proposito ha dedotto che, falsamente, l' aveva affermato che il dott. era già collocato a tempo CP_1 Per_1 determinato presso la sede di , essendo invece quella la prima sede assegnata per avere lo CP_1 stesso, in precedenza, prestato servizio presso la sede di Acireale.
Ora, in disparte considerare che, avverso il silenzio dell'amministrazione, il ricorrente ben avrebbe potuto attivarsi nei termini previsti dalla legge, non può dirsi che in capo all'amministrazione incombesse l'obbligo di dare previamente corso all'istanza di mobilità volontaria presentata.
Secondo la tesi attorea l'Azienda sanitaria convenuta ha violato l'articolo 5 del proprio regolamento aziendale rubricato “ mobilità a domanda su posti vacanti e mobilità di compensazione” il quale testualmente dispone: “ L'azienda, prima di procedere al reclutamento di personale dall'esterno per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica a seguito di procedure concorsuali e selettive emetterà apposito avviso di mobilità interna per lo stesso numero di posti da coprire dall'esterno e per le sedi libere”.
Deve osservarsi che la predetta regola ricalca il dettato dell'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs.
n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni "prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio".
5 Tale disposizione esprime un principio di carattere generale, fondato essenzialmente sulla preminente esigenza di conseguire il miglior impiego delle risorse pubbliche (quelle del personale dipendente e, di riflesso, quelle finanziarie), come sottolineato anche dalla giurisprudenza ( Cass. civ. Sez. Lavoro,
18 maggio 2017, n. 12559, che - con riferimento all'art. 30, comma 2-bis cit. - evoca "un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie;
anche in quest'ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio").
Si tratta dunque di comprendere se, tale principio debba trovare applicazione anche nel caso di specie, essendo avvenuto che la sede ambita dal ricorrente sia stata coperta, non ricorrendo a procedure di reclutamento dall'esterno, ma per il tramite del passaggio a tempo indeterminato di un soggetto già in forza all'amministrazione in ragione di contratti a tempo determinato, ovvero nell'ambito di una fattispecie di “ stabilizzazione” secondo il regime di cui al Decreto legislativo n. 75/2017 ( c.d.
Decreto Madia).
Invero, già dalla disamina del tenore testuale dell'articolo 5 del regolamento in atti , si evince come la regola della precedenza per la mobilità sia dettata con riferimento a meccanismi di assunzione dall'esterno e da realizzare, per come testualmente indicato, per il tramite di procedure concorsuali e selettive.
Non può non osservarsi che la stabilizzazione del personale precario, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, pur producendo effetti analoghi a quelli di una nuova assunzione a tempo indeterminato, si realizza attraverso una procedura non concorsuale. Come noto, infatti, le procedure di stabilizzazione non si basano su una scelta comparativa tra più aspiranti, ma sulla esigenza apprezzata a livello legislativo di consolidare, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, posizioni lavorative a tempo determinato a condizione che siano preventivamente verificati i requisiti previsti legislativamente, ed in specie, che il conseguimento del rapporto di lavoro a tempo determinato sia avvenuto mediante procedure selettive di natura concorsuale.
Tuttavia, anche a volere diversamente ritenere che la stabilizzazione possa ricondursi ad una procedura di reclutamento esterno, le domande del ricorrente si paleserebbero comunque infondate.
Ciò in quanto, nel vagliare il rapporto tra mobilità e stabilizzazioni il Consiglio di Stato ha affermato:
“ Il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale, peraltro già presente nell'ordinamento, è stato specificamente posto dall'art. 30 del d.lgs.
6 30 marzo 2001 n. 165, il cui secondo comma commina la nullità degli accordi, atti e clausole dei contratti collettivi volti ad eluderne l'applicazione, mentre il co.
2-bis (aggiunto dall'art. 5, co.
1- quater, d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, conv. con mod. dalla l. 31 marzo 2005 n. 43) prevede che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".
Non v'è dubbio che, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione appellante, il principio in parola è applicabile non già limitatamente al personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'amministrazione ricevente, bensì "in via prioritaria" in favore tale personale rispetto a quello che presti ancora servizio presso altre amministrazioni.4.2.- Tuttavia, in linea c. 1 disposto dell'art. 1, co. 519, concernente in generale la stabilizzazione, e co. 565, lett. c), n. 3, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, concernente nello specifico la verifica da parte degli enti del servizio sanitario regionale della possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già coperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo determinato nell'ambito della finalità di riduzione della spesa complessiva del relativo personale, in tema di detto personale sanitario precario con l'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 2009 n. 1 la ne ha disciplinato la stabilizzazione.In Parte_3 particolare, al co. 2 (come aggiunto dall'art. 1, l.r. 19 marzo 2009 n. 5, applicabile ratione temporis) per il personale della dirigenza del ruolo sanitario ha previsto che "si procederà ad apposita selezione concorsuale con riserva fino al 50% dei posti in favore di quello con rapporto di lavoro a tempo determinato individuato …". Trattandosi di situazioni di fatto originate dall'utilizzo improprio del precariato per soddisfare esigenze durature, da sanare in favore di sanitari già espletanti mansioni e funzioni presso quell'ente, risulta evidente che la menzionata normativa nazionale e regionale, successiva al d.lgs. n. 165 del 2001 ed all'introduzione del co.
2-bis del cit. art. 30, nonché in rapporto di specialità rispetto a quest'ultima previsione generale, abbia inteso derogare al principio anzidetto. Ciò tenuto anche conto, in positivo, della finalità di garantire la continuità del servizio mediante risorse interne dotate di specifica esperienza, in applicazione dei canoni fondamentali di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa;
e, in negativo, della sostanziale vanificazione dell'intento sanante di posizioni improprie, così finalizzato, ove la stabilizzazione dovesse ritenersi subordinata al previo esperimento della mobilità.
7 Né alcuna ragione di un diverso orientamento si ravvisa nel disposto sia dell'art. 20 del CCNL del comparto sanità 8 giugno 2000, sia degli artt. 3, co. 2, lett. n), e 6, co. 2, n. 3), della legge 4 marzo
2009 n. 15 (recante "delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività nel lavoro pubblico …"), richiamati dall'appellato. Il primo, difatti, si limita a disciplinare la procedura di mobilità dei dirigenti tra aziende ed enti del comparto, peraltro successivamente innovata;
i secondi,
i quali ad avviso dell'appellato segnerebbero un revirement rispetto all'ammessa previdenza del favor attribuito alla stabilizzazione, non possono trovare applicazione diretta nella fattispecie in esame, se non altro in quanto dettano criteri per l'attuazione della delega (poi esercitata c. 1 d.lgs. 27 ottobre
2009 n. 150, in vigore dal 15 novembre 2009), peraltro concernenti l'intero settore del lavoro pubblico.
4.3.- In definitiva, il Collegio è dell'avviso che la detta normativa sopravvenuta abbia privilegiato la stabilizzazione rispetto alla mobilità, con conseguente irrilevanza dell'assunto del primo giudice secondo cui la procedura indetta non si distinguerebbe dalle "procedure concorsuali" alle quali fa riferimento il detto art. 30, co. 2 bis” ( Consiglio di Stato sez. III, 14/07/2015, (ud. 23/04/2015, dep.
14/07/2015), n.3513).
In senso analogo è stato ulteriormente affermato che “ Quanto alla procedura di stabilizzazione, essa risulta speciale rispetto all'ordinaria indizione di procedure concorsuali, pertanto, l'assunto di parte appellante non può essere condiviso. Infatti, le procedure di cui al d.l. n. 101/2013 si presentano come misure urgenti di "stabilizzazione dei precari", speciali rispetto alle ordinarie procedure di reclutamento, limitate temporalmente (triennio 2013-2015) e indirizzate ad una platea ben definita.
Esse assolvono alla finalità di limitare l'uso dei contratti a termine, in favore della stipula di contratti
a tempo indeterminato e coerentemente al disposto di cui all'art. 36 comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che dispone l'utilizzo delle forme flessibili di lavoro solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale".
A riguardo l'Adunanza Plenaria 28 luglio 2011, n. 14 ha specificato che l'esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro 'precari' lascia all'Amministrazione il potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti” ( Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020,
(ud. 15/10/2020, dep. 02/11/2020), n.6705).
Tali principi, e in particolare quello volto ad inquadrare in termini di specialità la normativa sul tema della stabilizzazione, deve ritenersi certamente valevole anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 20 del Dlgs. n. 75/17.
8 La norma, nella specie, ha introdotto una disciplina di natura transitoria finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle “professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni” aggiungendosi a quelle già previste dall'art. 4 del Dl.
n. 101/13 e dall'art. 35, comma 3-bis, del Dlgs. n. 165/01.
In particolare, l'art. 20, comma primo del d.lgs. n. 75/2017 attribuisce la facoltà all'amministrazione pubblica di fare ricorso alla procedura di "stabilizzazione" del personale precario che abbia i requisiti richiamati nella disposizione stessa e tale facoltà può essere esercitata dalle Amministrazioni discrezionalmente, in un arco temporale limitato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, "al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato".
Ne discende che la scelta dell'amministrazione di dare corso alla stabilizzazione di altro soggetto già in forza con contratto a tempo determinato anziché assicurare la copertura del medesimo posto dando precedenza alla domanda di mobilità individuale del ricorrente, non può dirsi arbitraria o adottata in violazione del regolamento aziendale richiamato dal ricorrente.
Conseguentemente la pretesa attorea deve reputarsi infondata.
3. Va, pertanto, rigettata anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito in ragione del negato diritto al trasferimento. Sul punto sembra necessario aggiungere che non avrebbero potuto, in ogni caso, ritenersi adeguatamente documentati i costi sostenuti data la percorrenza della maggiore distanza di 31,8 km apparendo, altresì, insufficiente la documentazione a supporto della richiesta di rimborso delle somme sborsate per la riparazione dell'automobile.
Tanto in difetto finanche della compiuta allegazione e prova del numero di giorni di lavoro complessivi ed effettivamente svolti nel periodo di riferimento.
4. Avuto riguardo alla complessità della fattispecie, alla reciproca posizione delle parti in causa e all'assenza di orientamenti consolidati nella materia in esame sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Catania, 13/10/2025
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IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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