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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1091/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. GU FE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1091/2023 R.G.; promossa da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Ancona, C.so Garibaldi n.124;
APPELLANTE contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ancona, via Giacomo
Leopardi n. 2;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1560/2023, emessa dal Tribunale di
Ancona in data 20.11.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 6434/2019 R.G. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
- in merito: in riforma dell'appellata sentenza, respingere con qualsiasi statuizione le domande proposte in prime cure da controparte;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
- in rito: si producono:
1. sentenza appellata;
2. fascicolo di primo grado;
3. nota
Comune 22.11.17; 4. decreto di archiviazione penale”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ove
l'appello della sig.ra non sia dichiarato inammissibile per Parte_1 violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.,
- nel merito, respingere integralmente l'appello formulato avverso la sentenza n.
1560/2023 del Tribunale di Ancona dalla sig.ra titolare della ditta Parte_1 individuale Sepia by Niko di GA UL, per l'effetto confermando integralmente la decisione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellato Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona la ditta individuale Sepia By Niko di
GA UL, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - quantificati in complessivi €.7.252,00, di cui €.5.000,00 per il pregiudizio alla vita privata ed alla salute patito, ed €.2.252,00 per le spese professionali sostenute - asseritamente subiti a causa di illecite ed intollerabili immissioni di rumori ed odori provocate dall'attività di ristorazione svolta dalla convenuta nel locale sito in Senigallia, Piazza del Duca n. 11, nel periodo di tempo compreso tra il 15.3.2018 e il 30.10.2018.
In proposito, l'attore affermava che i fumi della cucina, anziché essere convogliati a tetto per mezzo di idonea canna fumaria - come previsto dai regolamenti comunali - dopo essere passati per una rumorosa ventola, venivano incanalati in un tubo orizzontale, che attraversava il vetro di una finestra, posta proprio di fronte alle finestre della sua abitazione (e, in particolare, alla finestra della pagina 2 di 9 camera), creando una situazione di grave disagio ed interferendo pesantemente nel proprio ménage quotidiano.
Si costituiva la ditta Sepia By Niko di GA UL, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo assolutamente carente la prova circa la sussistenza e/o l'intollerabilità delle lamentate immissioni sonore e olfattive.
All'esito dell'istruttoria - prettamente documentale - il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda formulata dall'attore, ritenendo provato che l'attività di ristorazione della ditta convenuta, nel periodo dal 15.3.2018 al 30.10.2018, avesse prodotto immissioni verso la proprietà dell'attore oltre il limite della normale tollerabilità, non ottemperando alle prescrizioni del Comune e continuando a convogliare i fumi e gli odori provenienti dalla cucina verso il palazzo dirimpetto, ad altezza delle finestre dell'attore.
Il Tribunale, in particolare, rilevata la mancata prova del danno patrimoniale, procedeva alla liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., condannando la convenuta al risarcimento del danno per complessivi €.3.137,30, oltre alle spese di lite, liquidate in €.2.540,00 per compensi ed €.264,00 per spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello titolare della ditta Parte_1 individuale Sepia by Niko di UL GA, chiedendone la totale riforma, con integrale rigetto delle domande proposte dall'attore in prime cure. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della pronuncia impugnata.
In data 10.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Giudice di prime cure ingiustamente ritenuto che l'esercizio dell'appellante, pur legittimo, abbia superato i limiti di tollerabilità nell'emissione di fumi e odori, non avendo ottemperato alle prescrizioni disposte dal Comune.
pagina 3 di 9 Il Giudice di primo grado, infatti, non avrebbe correttamente apprezzato le risultanze documentali, dalle quali, in realtà, emergerebbe il corretto espletamento dell'intero iter amministrativo, intrapreso dalla per Pt_1 ottenere le autorizzazioni richieste per dotare il proprio locale di una cucina perfettamente rispondente agli standard di legge e pienamente conforme alla normativa tecnica.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente valorizzato le relazioni dell' , che non avrebbero alcun Pt_2 valore fidefaciente ex art. 2700 c.c. - dal momento che i giudizi circa l'intollerabilità di immissioni non costituiscono fatti obiettivi - e non potrebbero, pertanto, essere fonte di prova, anche se provenienti da pubblici ufficiali.
In sostanza, secondo l'appellante, il compendio probatorio complessivamente inteso non sarebbe idoneo a fondare la domanda avversaria, anche tenuto conto della nullità del rilievo fonometrico del 22.06.2018, non effettuato in contraddittorio: tale rilievo unilaterale, sostanziandosi in una consulenza tecnica di parte, assurgerebbe a una semplice allegazione difensiva a carattere tecnico, non fidefaciente.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la pronuncia gravata laddove - erroneamente - il giudicante ha ritenuto provato il danno non patrimoniale, nonostante la mancanza di prova delle patologie addotte dall'attore e del nesso causale con le immissioni lamentate, nonché il difetto di certezza del periodo in cui le lamentate patologie si sarebbero verificate.
Da ultimo, l'appellante eccepisce la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui procede alla quantificazione del danno non patrimoniale in via equitativa, dopo che, nella parte iniziale della motivazione, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. laddove vi fossero “carenze istruttorie imputabili alla parte”.
Di conseguenza, il primo Giudice avrebbe errato nel disporre l'integrazione documentale disposta con ordinanza, costituendo tale atto un'abnorme - ed inammissibile - supplenza del Giudice all'omissione acquisitiva della parte.
pagina 4 di 9 Va, innanzitutto, rigettata l''eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato, per mancato rispetto dei criteri di specificità sanciti dall'art. 342
c.p.c.
Ed invero, in proposito la Suprema Corte ha ribadito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., n.36481/2022).
L'impugnazione al vaglio del Collegio rispetta tutti i menzionati dettami, consentendo di individuare in modo agevole i capi della sentenza di cui si domanda la riforma e le censure all'uopo proposte, riportandosi - fra l'altro - anche i passi della pronuncia impugnati.
L'appello - che, per quanto appena precisato, risulta pienamente scrutinabile nel merito - è parzialmente fondato, nei limiti di seguito espressi.
Dirimente, nel caso in esame, alla stregua di elemento presuntivo attestante la
(parziale) fondatezza della pretesa attorea, è l'intero iter fattuale in esame, in relazione innanzitutto agli accertamenti eseguiti con ordinanza n. 345 del
18.6.2018 da parte del , che ha inibito all'appellante l'attività Controparte_2 di cottura di alimenti, proprio sull'assunto della produzione di immissioni intollerabili.
In seguito, risulta per tabulas che con nota del 3.7.2018 - prodotta dal CP_2
ed acquisita al fascicolo del giudizio, in esito all'ordine di esibizione ex
[...] art. 210 c.p.c. - i tecnici richiesti di tale verifica dal Comune medesimo, Pt_2 hanno riscontrato la mancata conformazione dell'esercizio commerciale alle prescrizioni dell'Autorità amministrativa.
Osserva, innanzitutto, il Collegio che, ai fini della risoluzione della dibattuta questione principale - attinente al superamento o meno dei limiti di normale pagina 5 di 9 tollerabilità - non può trascurarsi la circostanza che lo stesso Controparte_2 abbia preso atto dell'esistenza di una situazione intollerabile, prescrivendo - come soluzione - l'installazione di una canna fumaria sfociante a tetto, che è stata poi effettivamente realizzata, come è pacifico, in data successiva al 30.10.2018.
In ogni caso, risulta per tabulas che le immissioni di fumi e odori provenienti dalla cucina del locale commerciale - in assenza di strumenti di misura oggettivi delle medesime - sono state direttamente e personalmente apprezzate dai tecnici dell' come documentato nelle relazioni da questi redatte in sede di Pt_2 sopralluogo.
A tale riguardo, la S.C., affrontando la problematica dell'accertamento in materia di molestie olfattive, ha affermato che “laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone (…) particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della Parte (…).
Quel che conta è che le testimonianze non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi” (Cass. Pen.,
Sez. 3, N. 23582/2020).
La S.C. ha, poi, chiarito che “una volta accertato che le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., il danno risarcibile (da immissioni) risulta sussistente in re ipsa e, dunque, non abbisogna di una specifica prova;
si tratta, nella specie, di un danno non patrimoniale diverso da quello derivante da lesione del diritto alla salute ed autonomamente qualificabile come danno al normale svolgimento della vita personale e familiare” (Cass., ord.
n. 20445/2017).
A tale ultimo riguardo, la Cassazione ha precisato che “il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite può avvenire anche in assenza di un danno biologico documentato.
pagina 6 di 9 L'importante è fornire la prova che siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane. Si tratta infatti di diritti garantiti dalla nostra Costituzione e tutelati dall'articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Ebbene, la prova di tale pregiudizio - che comunque deve sempre sussistere - può anche essere fornita con presunzioni” ovvero “sulla base di nozioni di comune esperienza” (Cass., SS.UU., n. 2611/2017; Cass., Ord., n.11930/2022).
Dall'esame del compendio probatorio in atti, risulta, pertanto, confermato che dall'attività di ristorazione della convenuta-odierna appellante, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 15.3.2018 e il 30.10.2018, provenissero immissioni di fumi/odori verso la proprietà dell'attore-appellato che superavano il limite della normale tollerabilità - secondo quanto attestato dai tecnici della prevenzione dell' e intervenuti in loco - e che hanno Pt_2 Testimone_1 Testimone_2 concretamente leso il diritto del al normale svolgimento della vita CP_1 familiare all'interno della propria abitazione e il diritto del medesimo alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, interferendo fastidiosamente con le proprie consuetudini di vita (obbligandolo, ad esempio, a tenere le finestre chiuse anche durante la bella stagione e, soprattutto, nel periodo estivo, per cercare di limitare dette immissioni).
A conclusioni opposte, deve - invece - pervenirsi rispetto alle immissioni sonore lamentate dall'attore, rispetto alle quali si rinviene in atti unicamente la misurazione fonometrica compiuta il 12.6.2018 dal Dott. consulente Persona_1 tecnico di parte.
La Cassazione ha chiarito, in proposito, che una perizia di parte non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (Cass.,
Ord. n. 5667 del 4.3.2025).
Pertanto, il Collegio, in forza dei citati principi giurisprudenziali e in assenza di una rilevazione obiettiva, effettuata nel contraddittorio delle parti, ritiene di non poter porre a fondamento della decisione il documento offerto dall'attore.
pagina 7 di 9 Per quanto concerne, poi, la quantificazione del danno, si sottolinea che è attribuita al giudice la facoltà di scegliere, fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge, quelli ritenuti più idonei a consentirne la determinazione, ivi compresa la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c., allorché il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, come nel caso di specie.
Al riguardo, la S.C. ha chiarito che “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (e. multis Cass., n.
9744/2023).
Facendo corretta applicazione al caso di specie dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, una volta appurata l'intollerabilità delle immissioni (olfattive),
l'esistenza del danno è da considerarsi in re ipsa (in applicazione delle nozioni di comune esperienza); pertanto, l'appellato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non è stato eliminato (30.10.2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti - il risarcimento spettante al riconosciuto dal primo giudice va CP_1 proporzionalmente ridotto, dovendosi escludere, per le ragioni sopra espresse, la componente di danno riconducibile alle immissioni sonore (rispetto alle quali, come visto, non si ritiene provato il superamento della soglia della normale tollerabilità) - con conseguente liquidazione del danno risarcibile nella somma complessiva di €.2.500,00.
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio pagina 8 di 9 nella misura di 1/3, mentre la restante quota (pari a 2/3) va corrisposta da
[...]
soccombente, in favore dell'appellato Pt_1 Controparte_1
Per le stesse ragioni, l'appellante dovrà rifondere all'appellato i 2/3 delle spese di
C.T.P.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare della ditta individuale Sepia by Niko di Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 1560/2023, emessa dal Tribunale di Ancona in data
20.11.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza appellata, condanna al risarcimento del Parte_1 danno in favore dell'appellato che liquida in complessivi Controparte_1
€.2.500,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- dichiara compensate - nella misura di un terzo (1/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna a rifondere all'appellato la quota Parte_1 CP_1 restante (pari a 2/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in €.2.540,00 per compensi professionali ed €.250,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.1.700,00 per compensi professionali ed €.100,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Pone le spese di C.T.P. definitivamente a carico delle parti secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in Ancona, il 24.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU FE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. GU FE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1091/2023 R.G.; promossa da
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Ancona, C.so Garibaldi n.124;
APPELLANTE contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ancona, via Giacomo
Leopardi n. 2;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1560/2023, emessa dal Tribunale di
Ancona in data 20.11.2023, a definizione del giudizio iscritto al n. 6434/2019 R.G. pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
- in merito: in riforma dell'appellata sentenza, respingere con qualsiasi statuizione le domande proposte in prime cure da controparte;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
- in rito: si producono:
1. sentenza appellata;
2. fascicolo di primo grado;
3. nota
Comune 22.11.17; 4. decreto di archiviazione penale”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ove
l'appello della sig.ra non sia dichiarato inammissibile per Parte_1 violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.,
- nel merito, respingere integralmente l'appello formulato avverso la sentenza n.
1560/2023 del Tribunale di Ancona dalla sig.ra titolare della ditta Parte_1 individuale Sepia by Niko di GA UL, per l'effetto confermando integralmente la decisione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellato Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona la ditta individuale Sepia By Niko di
GA UL, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - quantificati in complessivi €.7.252,00, di cui €.5.000,00 per il pregiudizio alla vita privata ed alla salute patito, ed €.2.252,00 per le spese professionali sostenute - asseritamente subiti a causa di illecite ed intollerabili immissioni di rumori ed odori provocate dall'attività di ristorazione svolta dalla convenuta nel locale sito in Senigallia, Piazza del Duca n. 11, nel periodo di tempo compreso tra il 15.3.2018 e il 30.10.2018.
In proposito, l'attore affermava che i fumi della cucina, anziché essere convogliati a tetto per mezzo di idonea canna fumaria - come previsto dai regolamenti comunali - dopo essere passati per una rumorosa ventola, venivano incanalati in un tubo orizzontale, che attraversava il vetro di una finestra, posta proprio di fronte alle finestre della sua abitazione (e, in particolare, alla finestra della pagina 2 di 9 camera), creando una situazione di grave disagio ed interferendo pesantemente nel proprio ménage quotidiano.
Si costituiva la ditta Sepia By Niko di GA UL, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo assolutamente carente la prova circa la sussistenza e/o l'intollerabilità delle lamentate immissioni sonore e olfattive.
All'esito dell'istruttoria - prettamente documentale - il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda formulata dall'attore, ritenendo provato che l'attività di ristorazione della ditta convenuta, nel periodo dal 15.3.2018 al 30.10.2018, avesse prodotto immissioni verso la proprietà dell'attore oltre il limite della normale tollerabilità, non ottemperando alle prescrizioni del Comune e continuando a convogliare i fumi e gli odori provenienti dalla cucina verso il palazzo dirimpetto, ad altezza delle finestre dell'attore.
Il Tribunale, in particolare, rilevata la mancata prova del danno patrimoniale, procedeva alla liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., condannando la convenuta al risarcimento del danno per complessivi €.3.137,30, oltre alle spese di lite, liquidate in €.2.540,00 per compensi ed €.264,00 per spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello titolare della ditta Parte_1 individuale Sepia by Niko di UL GA, chiedendone la totale riforma, con integrale rigetto delle domande proposte dall'attore in prime cure. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della pronuncia impugnata.
In data 10.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Giudice di prime cure ingiustamente ritenuto che l'esercizio dell'appellante, pur legittimo, abbia superato i limiti di tollerabilità nell'emissione di fumi e odori, non avendo ottemperato alle prescrizioni disposte dal Comune.
pagina 3 di 9 Il Giudice di primo grado, infatti, non avrebbe correttamente apprezzato le risultanze documentali, dalle quali, in realtà, emergerebbe il corretto espletamento dell'intero iter amministrativo, intrapreso dalla per Pt_1 ottenere le autorizzazioni richieste per dotare il proprio locale di una cucina perfettamente rispondente agli standard di legge e pienamente conforme alla normativa tecnica.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente valorizzato le relazioni dell' , che non avrebbero alcun Pt_2 valore fidefaciente ex art. 2700 c.c. - dal momento che i giudizi circa l'intollerabilità di immissioni non costituiscono fatti obiettivi - e non potrebbero, pertanto, essere fonte di prova, anche se provenienti da pubblici ufficiali.
In sostanza, secondo l'appellante, il compendio probatorio complessivamente inteso non sarebbe idoneo a fondare la domanda avversaria, anche tenuto conto della nullità del rilievo fonometrico del 22.06.2018, non effettuato in contraddittorio: tale rilievo unilaterale, sostanziandosi in una consulenza tecnica di parte, assurgerebbe a una semplice allegazione difensiva a carattere tecnico, non fidefaciente.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la pronuncia gravata laddove - erroneamente - il giudicante ha ritenuto provato il danno non patrimoniale, nonostante la mancanza di prova delle patologie addotte dall'attore e del nesso causale con le immissioni lamentate, nonché il difetto di certezza del periodo in cui le lamentate patologie si sarebbero verificate.
Da ultimo, l'appellante eccepisce la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui procede alla quantificazione del danno non patrimoniale in via equitativa, dopo che, nella parte iniziale della motivazione, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. laddove vi fossero “carenze istruttorie imputabili alla parte”.
Di conseguenza, il primo Giudice avrebbe errato nel disporre l'integrazione documentale disposta con ordinanza, costituendo tale atto un'abnorme - ed inammissibile - supplenza del Giudice all'omissione acquisitiva della parte.
pagina 4 di 9 Va, innanzitutto, rigettata l''eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato, per mancato rispetto dei criteri di specificità sanciti dall'art. 342
c.p.c.
Ed invero, in proposito la Suprema Corte ha ribadito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., n.36481/2022).
L'impugnazione al vaglio del Collegio rispetta tutti i menzionati dettami, consentendo di individuare in modo agevole i capi della sentenza di cui si domanda la riforma e le censure all'uopo proposte, riportandosi - fra l'altro - anche i passi della pronuncia impugnati.
L'appello - che, per quanto appena precisato, risulta pienamente scrutinabile nel merito - è parzialmente fondato, nei limiti di seguito espressi.
Dirimente, nel caso in esame, alla stregua di elemento presuntivo attestante la
(parziale) fondatezza della pretesa attorea, è l'intero iter fattuale in esame, in relazione innanzitutto agli accertamenti eseguiti con ordinanza n. 345 del
18.6.2018 da parte del , che ha inibito all'appellante l'attività Controparte_2 di cottura di alimenti, proprio sull'assunto della produzione di immissioni intollerabili.
In seguito, risulta per tabulas che con nota del 3.7.2018 - prodotta dal CP_2
ed acquisita al fascicolo del giudizio, in esito all'ordine di esibizione ex
[...] art. 210 c.p.c. - i tecnici richiesti di tale verifica dal Comune medesimo, Pt_2 hanno riscontrato la mancata conformazione dell'esercizio commerciale alle prescrizioni dell'Autorità amministrativa.
Osserva, innanzitutto, il Collegio che, ai fini della risoluzione della dibattuta questione principale - attinente al superamento o meno dei limiti di normale pagina 5 di 9 tollerabilità - non può trascurarsi la circostanza che lo stesso Controparte_2 abbia preso atto dell'esistenza di una situazione intollerabile, prescrivendo - come soluzione - l'installazione di una canna fumaria sfociante a tetto, che è stata poi effettivamente realizzata, come è pacifico, in data successiva al 30.10.2018.
In ogni caso, risulta per tabulas che le immissioni di fumi e odori provenienti dalla cucina del locale commerciale - in assenza di strumenti di misura oggettivi delle medesime - sono state direttamente e personalmente apprezzate dai tecnici dell' come documentato nelle relazioni da questi redatte in sede di Pt_2 sopralluogo.
A tale riguardo, la S.C., affrontando la problematica dell'accertamento in materia di molestie olfattive, ha affermato che “laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone (…) particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della Parte (…).
Quel che conta è che le testimonianze non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi” (Cass. Pen.,
Sez. 3, N. 23582/2020).
La S.C. ha, poi, chiarito che “una volta accertato che le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., il danno risarcibile (da immissioni) risulta sussistente in re ipsa e, dunque, non abbisogna di una specifica prova;
si tratta, nella specie, di un danno non patrimoniale diverso da quello derivante da lesione del diritto alla salute ed autonomamente qualificabile come danno al normale svolgimento della vita personale e familiare” (Cass., ord.
n. 20445/2017).
A tale ultimo riguardo, la Cassazione ha precisato che “il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite può avvenire anche in assenza di un danno biologico documentato.
pagina 6 di 9 L'importante è fornire la prova che siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane. Si tratta infatti di diritti garantiti dalla nostra Costituzione e tutelati dall'articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Ebbene, la prova di tale pregiudizio - che comunque deve sempre sussistere - può anche essere fornita con presunzioni” ovvero “sulla base di nozioni di comune esperienza” (Cass., SS.UU., n. 2611/2017; Cass., Ord., n.11930/2022).
Dall'esame del compendio probatorio in atti, risulta, pertanto, confermato che dall'attività di ristorazione della convenuta-odierna appellante, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 15.3.2018 e il 30.10.2018, provenissero immissioni di fumi/odori verso la proprietà dell'attore-appellato che superavano il limite della normale tollerabilità - secondo quanto attestato dai tecnici della prevenzione dell' e intervenuti in loco - e che hanno Pt_2 Testimone_1 Testimone_2 concretamente leso il diritto del al normale svolgimento della vita CP_1 familiare all'interno della propria abitazione e il diritto del medesimo alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, interferendo fastidiosamente con le proprie consuetudini di vita (obbligandolo, ad esempio, a tenere le finestre chiuse anche durante la bella stagione e, soprattutto, nel periodo estivo, per cercare di limitare dette immissioni).
A conclusioni opposte, deve - invece - pervenirsi rispetto alle immissioni sonore lamentate dall'attore, rispetto alle quali si rinviene in atti unicamente la misurazione fonometrica compiuta il 12.6.2018 dal Dott. consulente Persona_1 tecnico di parte.
La Cassazione ha chiarito, in proposito, che una perizia di parte non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (Cass.,
Ord. n. 5667 del 4.3.2025).
Pertanto, il Collegio, in forza dei citati principi giurisprudenziali e in assenza di una rilevazione obiettiva, effettuata nel contraddittorio delle parti, ritiene di non poter porre a fondamento della decisione il documento offerto dall'attore.
pagina 7 di 9 Per quanto concerne, poi, la quantificazione del danno, si sottolinea che è attribuita al giudice la facoltà di scegliere, fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge, quelli ritenuti più idonei a consentirne la determinazione, ivi compresa la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c., allorché il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, come nel caso di specie.
Al riguardo, la S.C. ha chiarito che “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (e. multis Cass., n.
9744/2023).
Facendo corretta applicazione al caso di specie dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, una volta appurata l'intollerabilità delle immissioni (olfattive),
l'esistenza del danno è da considerarsi in re ipsa (in applicazione delle nozioni di comune esperienza); pertanto, l'appellato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non è stato eliminato (30.10.2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti - il risarcimento spettante al riconosciuto dal primo giudice va CP_1 proporzionalmente ridotto, dovendosi escludere, per le ragioni sopra espresse, la componente di danno riconducibile alle immissioni sonore (rispetto alle quali, come visto, non si ritiene provato il superamento della soglia della normale tollerabilità) - con conseguente liquidazione del danno risarcibile nella somma complessiva di €.2.500,00.
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio pagina 8 di 9 nella misura di 1/3, mentre la restante quota (pari a 2/3) va corrisposta da
[...]
soccombente, in favore dell'appellato Pt_1 Controparte_1
Per le stesse ragioni, l'appellante dovrà rifondere all'appellato i 2/3 delle spese di
C.T.P.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare della ditta individuale Sepia by Niko di Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 1560/2023, emessa dal Tribunale di Ancona in data
20.11.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza appellata, condanna al risarcimento del Parte_1 danno in favore dell'appellato che liquida in complessivi Controparte_1
€.2.500,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- dichiara compensate - nella misura di un terzo (1/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna a rifondere all'appellato la quota Parte_1 CP_1 restante (pari a 2/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in €.2.540,00 per compensi professionali ed €.250,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.1.700,00 per compensi professionali ed €.100,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Pone le spese di C.T.P. definitivamente a carico delle parti secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in Ancona, il 24.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. GU FE
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