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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 6951/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Virginio 2, PI, presso lo studio dell'avv. DEBERNARDI
ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 CAVOUR il 11/05/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR (atto n. 5 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/05/2010 e il 28/01/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa già coniugale in PI, via del Tiro a Segno n. 36A.
Il padre potrà vedere liberamente i figli, concordando giorni e orari con la madre e nel rispetto dei loro impegni scolastici e di altro genere, ma comunque almeno:
- a weekend alternati, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola o presso la casa familiare
- nella settimana che contiene il weekend di competenza paterna, il padre provvederà a prendere e portare i figli alle attività extra scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo atletica, calcio, inglese, pianoforte e catechismo) riportandoli a casa o presso la propria abitazione previo accordo con la madre;
quest'ultima li porterà e andrà a prendere a scuola dal lunedì al giovedì mattina;
pagina 2 di 5 - nella settimana di competenza materna, oltre a provvedere ad accompagnare e ad andar a prendere i figli a scuola la madre si occuperà di accompagnarli nelle attività extra scolastiche Durante le vacanze estive, i genitori potranno tenere con sé i figli da tre a cinque settimane anche non consecutive, sospendendo il calendario di visita ordinario e la permanenza presso l'altro genitore, concordando il periodo con l'altro genitore entro il mese di febbraio di ogni anno.
In assenza di accordo, i minori trascorreranno i primi 15 giorni di agosto con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo. I genitori cureranno che i figli trascorrano il primo periodo in modo alternato affinché il Natale non sia goduto sempre dallo stesso genitore. I genitori concorderanno di anno in anno la ripartizione dei tempi nelle vacanze Pasquali e i ponti;
in particolare i genitori trascorreranno ad anni alterni con i figli l'intero periodo delle vacanze pasquali, precisando che per il 2026 il periodo sarà fruito dalla madre.
Compleanni e festività infrasettimanali alternati tra i genitori, curando preferibilmente di conciliare l'alternanza con il calendario di visita.
2) La casa familiare sita a PI, via del Tiro a Segno n. 36A verrà assegnata alla Sig.ra che Pt_3 vi risiederà coi figli;
in ogni caso il sig. potrà accedere al garage dove continuerà a detenere le Pt_2 proprie attrezzature, comunicando preventivamente alla sig.ra gli orari di accesso e fino all'atto Pt_3 notarile di cui all'art. 6 e seguenti.
3) Con decorrenza dal 1° giugno 2025, il Sig. versa alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_3 mantenimento dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dallo stesso mese del giugno 2026;
4) I coniugi si faranno carico nella misura del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, che entrambi dichiarano di ben conoscere ed accettare. In deroga a tale pattuizione, la madre sosterrà fino all'estinzione del debito del 2025 afferente le rate già concordate per le spese dentistiche di (€ 230,00 Per_2 mensili), il padre sosterrà in via esclusiva le seguenti spese per i figli: spese telefoniche e WIFI, spese per i corsi di atletica e di calcio (tassa di iscrizione annuale, rimanendo a carico di entrambi le spese concernenti l'attrezzatura sportiva). Rimarranno invece a carico di entrambi nella misura del 50% le spese di abbigliamento per scarpe e capi spalla per i figli. Con l'estinzione del debito 2025 per spese dentistiche, prevista per gennaio 2027, le Parti ripartiranno tra loro tutte le spese per i figli nella misura del 50%, ivi comprese le spese dentistiche non ancora preventivate o concordate anche se dovesse insorgere nel 2026.
DÀ ATTO che:
5) Le Parti concordano che il padre percepirà per intero l'assegno unico per l'anno in corso mentre dall'anno 2026 lo percepirà integralmente la sig.ra che ne farà richiesta con la piena adesione del Pt_3 marito, che verrà prò diviso al 50% tra i genitori.
pagina 3 di 5 6) I coniugi, a definitiva transazione dei rapporti economico patrimoniali tra loro esistenti intendono provvedere alle seguenti attribuzioni e cessioni a mente della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10-05-1999, ai sensi dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74, nonché della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.012, precisando che i sotto riportati accordi sono elemento funzionale ed essenziale per comporre la crisi familiare e per l'effetto:
6a) Il conto cointestato ai coniugi presso UNICREDIT ag. PI è stato estinto il saldo attivo di detto conto è già stato suddiviso tra le parti nella misura del 50%.
6b) I fondi collegati al suddetto conto presso UNICREDIT, pari indicativamente ad € 30.000,00 rimarranno di proprietà esclusiva al sig. , riconoscendo la sig.ra trattarsi di somme Pt_2 Pt_3 provenienti dalla di lui famiglia;
6c) Le Parti si danno reciprocamente atto che le giacenze sui rispettivi conti presso INTESA SAN PAOLO di PI sono di proprietà esclusiva dell'intestatario così come i futuri conferimenti;
6d) L'autovettura Mercedes GLB 200 targata GL700WC e lo scooter VESPA 300 GTS S Tech targato FK45758 sono assegnati in proprietà esclusiva al Sig. ; Pt_2
6e) l'autovettura Fiat Panda Cross targata GT265XT è assegnata in proprietà esclusiva alla Sig.ra Pt_3 precisando che le Parti provvederanno alla relativa voltura;
6f) entrambi i coniugi si impegnano a nulla richiedere reciprocamente in caso di vendita dei suddetti mezzi e/o a comparire a semplice richiesta dell'altra parte per provvedere alla voltura dei suddetti mezzi;
6e) il Signor si impegna ed obbliga a cedere e a trasferire alla sig.ra Parte_2 CP_1 la sua quota indivisa di comproprietà dei seguenti immobili, acquisiti in comunione dei beni:
[...]
- appartamento posto al piano terreno rialzato (formato da due livelli: primo e sottotetto) sito in PI Via del Tiro a Segno n. 36/A meglio individuato al Catasto fabbricati del Comune di PI al Foglio 16 mappale 611 sub 3, Cat A/2, vani 4, mq. 88 Rendita € 485,47 in Via del Tiro a segno n. 36/A piano I
- locale ad uso autorimessa al piano seminterrato meglio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di PI Foglio 16, part. 611 sub 19 cat C/6, classe 3, superficie 33 m², superficie catastale: 26 m², Rendita € 178,95 in Via del Tiro a segno SN piano S1 oltre accessori e pertinenze.
6f) La signora d'altra parte si impegna ed obbliga a corrispondere al signor la somma di Pt_3 Pt_2
€ 30.000,00 da corrispondere, contestualmente all'Atto notarile da stipulare in esecuzione degli accordi oggi raggiunti presso il Notaio entro 6 mesi dall'Omologa della separazione;
Persona_3
6g) la signora estinguerà e/o rinegozierà il mutuo che attualmente grava sull'immobile, Pt_3 costituente la casa già coniugale, contratto con Intesa San Paolo come da Contratto di mutuo e surrogazione del 28.11.2022, Atto Notaio a Rep 4696 Racc 4030 con saldo alla data Persona_3 odierna di indicativi € 86.000,00, liberando da ogni obbligazione il sig. ; Pt_2
6h) le Parti convengono che con il trasferimento della proprietà dell'immobile sono anche trasferiti i mobili e gli arredi dell'abitazione costituente la casa già coniugale.
pagina 4 di 5 6i) Dal trasferimento del sig. , le utenze e le spese condominiali (compreso riscaldamento) Pt_2 rimangono a carico della sig.ra mentre rimarranno al 50% le spese straordinarie (salvo diverso Pt_3 accordo) fino alla cessione del compendio.
6i) Con l'adempimento di quanto sopra specificato le Parti dichiarano di aver risolto le questioni economiche patrimoniali tra loro pendenti e dichiarano di nulla più avere a richiedere reciprocamente.
6l) Ai fini dell'esecuzione dei reciproci impegni ora assunti, le Parti intendono avvalersi delle esenzioni fiscali discendenti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10-05-1999, nonché dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74 e della Risoluzione ADE n. 65/E del 16.07.2015, n. 80/E del 09.09.2019, della Circolare n. 27/E del 21.06.2012 e convengono di dare attuazione ai trasferimenti e agli adempimenti prospettati nel presente articolo entro il 30.06.2026.
7) Le Parti si danno reciprocamente atto che gli accordi patrimoniali contenuti nel presente atto sono tutti correlati tra loro e costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione e divisione del patrimonio coniugale.
8) Le spese legali sono integralmente compensate, nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento della propria quota degli oneri di assistenza legale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 6951/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Virginio 2, PI, presso lo studio dell'avv. DEBERNARDI
ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 CAVOUR il 11/05/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR (atto n. 5 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/05/2010 e il 28/01/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa già coniugale in PI, via del Tiro a Segno n. 36A.
Il padre potrà vedere liberamente i figli, concordando giorni e orari con la madre e nel rispetto dei loro impegni scolastici e di altro genere, ma comunque almeno:
- a weekend alternati, dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola o presso la casa familiare
- nella settimana che contiene il weekend di competenza paterna, il padre provvederà a prendere e portare i figli alle attività extra scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo atletica, calcio, inglese, pianoforte e catechismo) riportandoli a casa o presso la propria abitazione previo accordo con la madre;
quest'ultima li porterà e andrà a prendere a scuola dal lunedì al giovedì mattina;
pagina 2 di 5 - nella settimana di competenza materna, oltre a provvedere ad accompagnare e ad andar a prendere i figli a scuola la madre si occuperà di accompagnarli nelle attività extra scolastiche Durante le vacanze estive, i genitori potranno tenere con sé i figli da tre a cinque settimane anche non consecutive, sospendendo il calendario di visita ordinario e la permanenza presso l'altro genitore, concordando il periodo con l'altro genitore entro il mese di febbraio di ogni anno.
In assenza di accordo, i minori trascorreranno i primi 15 giorni di agosto con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo. I genitori cureranno che i figli trascorrano il primo periodo in modo alternato affinché il Natale non sia goduto sempre dallo stesso genitore. I genitori concorderanno di anno in anno la ripartizione dei tempi nelle vacanze Pasquali e i ponti;
in particolare i genitori trascorreranno ad anni alterni con i figli l'intero periodo delle vacanze pasquali, precisando che per il 2026 il periodo sarà fruito dalla madre.
Compleanni e festività infrasettimanali alternati tra i genitori, curando preferibilmente di conciliare l'alternanza con il calendario di visita.
2) La casa familiare sita a PI, via del Tiro a Segno n. 36A verrà assegnata alla Sig.ra che Pt_3 vi risiederà coi figli;
in ogni caso il sig. potrà accedere al garage dove continuerà a detenere le Pt_2 proprie attrezzature, comunicando preventivamente alla sig.ra gli orari di accesso e fino all'atto Pt_3 notarile di cui all'art. 6 e seguenti.
3) Con decorrenza dal 1° giugno 2025, il Sig. versa alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_3 mantenimento dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dallo stesso mese del giugno 2026;
4) I coniugi si faranno carico nella misura del 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016, che entrambi dichiarano di ben conoscere ed accettare. In deroga a tale pattuizione, la madre sosterrà fino all'estinzione del debito del 2025 afferente le rate già concordate per le spese dentistiche di (€ 230,00 Per_2 mensili), il padre sosterrà in via esclusiva le seguenti spese per i figli: spese telefoniche e WIFI, spese per i corsi di atletica e di calcio (tassa di iscrizione annuale, rimanendo a carico di entrambi le spese concernenti l'attrezzatura sportiva). Rimarranno invece a carico di entrambi nella misura del 50% le spese di abbigliamento per scarpe e capi spalla per i figli. Con l'estinzione del debito 2025 per spese dentistiche, prevista per gennaio 2027, le Parti ripartiranno tra loro tutte le spese per i figli nella misura del 50%, ivi comprese le spese dentistiche non ancora preventivate o concordate anche se dovesse insorgere nel 2026.
DÀ ATTO che:
5) Le Parti concordano che il padre percepirà per intero l'assegno unico per l'anno in corso mentre dall'anno 2026 lo percepirà integralmente la sig.ra che ne farà richiesta con la piena adesione del Pt_3 marito, che verrà prò diviso al 50% tra i genitori.
pagina 3 di 5 6) I coniugi, a definitiva transazione dei rapporti economico patrimoniali tra loro esistenti intendono provvedere alle seguenti attribuzioni e cessioni a mente della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10-05-1999, ai sensi dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74, nonché della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.012, precisando che i sotto riportati accordi sono elemento funzionale ed essenziale per comporre la crisi familiare e per l'effetto:
6a) Il conto cointestato ai coniugi presso UNICREDIT ag. PI è stato estinto il saldo attivo di detto conto è già stato suddiviso tra le parti nella misura del 50%.
6b) I fondi collegati al suddetto conto presso UNICREDIT, pari indicativamente ad € 30.000,00 rimarranno di proprietà esclusiva al sig. , riconoscendo la sig.ra trattarsi di somme Pt_2 Pt_3 provenienti dalla di lui famiglia;
6c) Le Parti si danno reciprocamente atto che le giacenze sui rispettivi conti presso INTESA SAN PAOLO di PI sono di proprietà esclusiva dell'intestatario così come i futuri conferimenti;
6d) L'autovettura Mercedes GLB 200 targata GL700WC e lo scooter VESPA 300 GTS S Tech targato FK45758 sono assegnati in proprietà esclusiva al Sig. ; Pt_2
6e) l'autovettura Fiat Panda Cross targata GT265XT è assegnata in proprietà esclusiva alla Sig.ra Pt_3 precisando che le Parti provvederanno alla relativa voltura;
6f) entrambi i coniugi si impegnano a nulla richiedere reciprocamente in caso di vendita dei suddetti mezzi e/o a comparire a semplice richiesta dell'altra parte per provvedere alla voltura dei suddetti mezzi;
6e) il Signor si impegna ed obbliga a cedere e a trasferire alla sig.ra Parte_2 CP_1 la sua quota indivisa di comproprietà dei seguenti immobili, acquisiti in comunione dei beni:
[...]
- appartamento posto al piano terreno rialzato (formato da due livelli: primo e sottotetto) sito in PI Via del Tiro a Segno n. 36/A meglio individuato al Catasto fabbricati del Comune di PI al Foglio 16 mappale 611 sub 3, Cat A/2, vani 4, mq. 88 Rendita € 485,47 in Via del Tiro a segno n. 36/A piano I
- locale ad uso autorimessa al piano seminterrato meglio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di PI Foglio 16, part. 611 sub 19 cat C/6, classe 3, superficie 33 m², superficie catastale: 26 m², Rendita € 178,95 in Via del Tiro a segno SN piano S1 oltre accessori e pertinenze.
6f) La signora d'altra parte si impegna ed obbliga a corrispondere al signor la somma di Pt_3 Pt_2
€ 30.000,00 da corrispondere, contestualmente all'Atto notarile da stipulare in esecuzione degli accordi oggi raggiunti presso il Notaio entro 6 mesi dall'Omologa della separazione;
Persona_3
6g) la signora estinguerà e/o rinegozierà il mutuo che attualmente grava sull'immobile, Pt_3 costituente la casa già coniugale, contratto con Intesa San Paolo come da Contratto di mutuo e surrogazione del 28.11.2022, Atto Notaio a Rep 4696 Racc 4030 con saldo alla data Persona_3 odierna di indicativi € 86.000,00, liberando da ogni obbligazione il sig. ; Pt_2
6h) le Parti convengono che con il trasferimento della proprietà dell'immobile sono anche trasferiti i mobili e gli arredi dell'abitazione costituente la casa già coniugale.
pagina 4 di 5 6i) Dal trasferimento del sig. , le utenze e le spese condominiali (compreso riscaldamento) Pt_2 rimangono a carico della sig.ra mentre rimarranno al 50% le spese straordinarie (salvo diverso Pt_3 accordo) fino alla cessione del compendio.
6i) Con l'adempimento di quanto sopra specificato le Parti dichiarano di aver risolto le questioni economiche patrimoniali tra loro pendenti e dichiarano di nulla più avere a richiedere reciprocamente.
6l) Ai fini dell'esecuzione dei reciproci impegni ora assunti, le Parti intendono avvalersi delle esenzioni fiscali discendenti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10-05-1999, nonché dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74 e della Risoluzione ADE n. 65/E del 16.07.2015, n. 80/E del 09.09.2019, della Circolare n. 27/E del 21.06.2012 e convengono di dare attuazione ai trasferimenti e agli adempimenti prospettati nel presente articolo entro il 30.06.2026.
7) Le Parti si danno reciprocamente atto che gli accordi patrimoniali contenuti nel presente atto sono tutti correlati tra loro e costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione e divisione del patrimonio coniugale.
8) Le spese legali sono integralmente compensate, nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento della propria quota degli oneri di assistenza legale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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