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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6090/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 094202409010132851000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 542/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 3 novembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Reggio
Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in pari data, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 6.10.2025 n. 09420249010132851/000 ed alla prodromica cartella di pagamento recante n. 09420230013778373000 presuntivamente notificata in data 19.6.2023, ente creditore Comune di Reggio Calabria Ufficio Tributi, per una somma di € 2107.23 oltre oneri e sanzioni anno 2014.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito, l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento ed il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, chiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducenado l'avvenuta regolare notifica della prodromica cartella di pagamento e l'infondatezza delle ulteriori eccezioni.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria che premesso il difetto di legittimazione quanto alle questioni relative alla omessa notifica della previa cartella esattoriale, controdeduceva che comunque il contribuente aveva già impugnato un'altra intimazione, la n. 09420259000747215000, emessa sempre sulla scorta della medesima cartella di pagamento n. 09420230013778373000, ed il giudizio si era concluso con la sentenza di rigetto n. 6665/2025, che produceva in atti.
Con successive memorie parte ricorrente replicava che la sentenza n.6665/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Reggio Calabria era stata gravata da appello, che la notifica della cartella era nulla in quanto la raccomandata era stata consegnata a persona non convivente con il ricorrente, come desumibile dal certificato anagrafico che produceva in atti, e che alla consegna dell'atto non aveva fatto seguito la raccomandata avente ad oggetto la CAN. Insisteva pertanto per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va ribadita in questa sede la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019) elaborata in tema di riscossione delle imposte. Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
A differenza di quanto ritiene la parte ricorrente non è pertanto necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982.
Ne consegue che la notifica della cartella prodromica appare correttamente eseguita.
Peraltro si condivide il principio pe cui "In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo." (Sez. 1 -, Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021).
Nel caso di specie l'atto è stato consegnato a Nominativo_2, persona di famiglia del ricorrente, presente presso l'abitazione del destinatario dell'atto. In base ai superiori principi, legame di parentela tra il destinatario dell'atto ed il soggetto che materialmente lo ha ricevuto, e la presenza di quest'ultimo presso l'abitazione del primo, sono elementi sufficienti a far ritenere l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario, essendosi parte ricorrente limitata a dimostrare la diversa residenza anagrafica del familiare.
Atteso che la cartella è stata notificata in data 19 giugno 2023 risulta destituita l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine quinquennale all'epoca della notifica dell'atto impugnato rispetto alla ricezione della cartella di pagamento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore del Comune di Reggio Calabria e di
Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente 1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249010132851/000 ed alla prodromica cartella di pagamento recante n. 09420230013778373000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di
Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Reggio Calabria. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6090/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 094202409010132851000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 542/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 3 novembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Reggio
Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in pari data, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 6.10.2025 n. 09420249010132851/000 ed alla prodromica cartella di pagamento recante n. 09420230013778373000 presuntivamente notificata in data 19.6.2023, ente creditore Comune di Reggio Calabria Ufficio Tributi, per una somma di € 2107.23 oltre oneri e sanzioni anno 2014.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito, l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento ed il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, chiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducenado l'avvenuta regolare notifica della prodromica cartella di pagamento e l'infondatezza delle ulteriori eccezioni.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria che premesso il difetto di legittimazione quanto alle questioni relative alla omessa notifica della previa cartella esattoriale, controdeduceva che comunque il contribuente aveva già impugnato un'altra intimazione, la n. 09420259000747215000, emessa sempre sulla scorta della medesima cartella di pagamento n. 09420230013778373000, ed il giudizio si era concluso con la sentenza di rigetto n. 6665/2025, che produceva in atti.
Con successive memorie parte ricorrente replicava che la sentenza n.6665/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Reggio Calabria era stata gravata da appello, che la notifica della cartella era nulla in quanto la raccomandata era stata consegnata a persona non convivente con il ricorrente, come desumibile dal certificato anagrafico che produceva in atti, e che alla consegna dell'atto non aveva fatto seguito la raccomandata avente ad oggetto la CAN. Insisteva pertanto per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va ribadita in questa sede la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019) elaborata in tema di riscossione delle imposte. Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
A differenza di quanto ritiene la parte ricorrente non è pertanto necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982.
Ne consegue che la notifica della cartella prodromica appare correttamente eseguita.
Peraltro si condivide il principio pe cui "In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo." (Sez. 1 -, Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021).
Nel caso di specie l'atto è stato consegnato a Nominativo_2, persona di famiglia del ricorrente, presente presso l'abitazione del destinatario dell'atto. In base ai superiori principi, legame di parentela tra il destinatario dell'atto ed il soggetto che materialmente lo ha ricevuto, e la presenza di quest'ultimo presso l'abitazione del primo, sono elementi sufficienti a far ritenere l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario, essendosi parte ricorrente limitata a dimostrare la diversa residenza anagrafica del familiare.
Atteso che la cartella è stata notificata in data 19 giugno 2023 risulta destituita l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine quinquennale all'epoca della notifica dell'atto impugnato rispetto alla ricezione della cartella di pagamento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore del Comune di Reggio Calabria e di
Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente 1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249010132851/000 ed alla prodromica cartella di pagamento recante n. 09420230013778373000. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di
Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Reggio Calabria. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026