TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11463/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/10/2024 da
, con il proc. e dom. avv. CATTARUZZI ANNA Parte_1
e da con il proc. e dom. avv. BERGAMASCO ROBERTA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/08/2017 in TARCENTO (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di TARCENTO (UD) al n.
3, Parte 2, Serie A, dell'anno 2017;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 23/10/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione Parte_2
personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 111/2025 del 06/02/2025, depositata in data 10/02/2025, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 15/10/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 111/2025, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 06/02/2025 – Sentenza n. 111/2025 del
06/02/2025);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli minori (il 24/04/2013) e (il Per_1 Per_2
10/05/2016);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TARCENTO (UD) il 26/08/2017 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...] 1) dispone che i figli minori saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori con residenza presso la madre e ripartizione paritaria dei tempi da trascorrere con ciascun genitore. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione nonché le scelte esistenziali dei minori verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé.
2) Dispone che i figli trascorreranno con i genitori tempi paritari alternando la permanenza presso ciascun genitore ogni settimana secondo le seguenti modalità:
- durante la settimana in cui la madre lavorerà al pomeriggio i figli staranno con il padre dalla domenica a quella successiva salvo una cena e un pernotto infrasettimanale con la madre;
- durante la settimana in cui la madre lavorerà al mattino i figli staranno con lei dalla domenica a quella successiva salvo una cena e un pernotto infrasettimanale con il padre.
Dispone che la stessa regolamentazione verrà osservata anche durante i periodi di vacanza scolastica con alternanza fra i genitori delle giornate di Natale, S. Stefano,
Capodanno. Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno.
Dispone, inoltre, che durante le vacanze estive verrà osservata la medesima ripartizione con facoltà di ciascun genitore di trascorrere con i figli due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare anticipatamente entro il 31 maggio di ogni anno.
La suddivisione sopra riportata verrà praticata salvo diversi accordi tra le parti che dovranno tenere conto delle richieste, delle esigenze e degli impegni dei figli in relazione alla loro capacità di autodeterminazione nonché degli impegni lavorativi dei genitori. Prende atto che entrambi i genitori reciprocamente acconsentono di essere coadiuvati dai rispettivi familiari nell'accudimento dei figli.
3) La casa familiare sita in Tarcento via Riviera 8 di proprietà esclusiva del signor Pt_2
unitamente ai mobili che la corredano rimane a lui assegnata in via definitiva. 4) Sul presupposto dell'avvenuto rilascio della casa coniugale, dispone che il signor Pt_2
pagherà alla signora l'importo mensile di euro 400,00, quale contributo al Parte_1
mantenimento dei figli, da versare anticipatamente entro il giorno 5 del mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Dispone che le spese di acquisto dell'abbigliamento per i figli verranno ripartite al 50% fra i genitori entro il limite di € 100,00 mensili per entrambi i figli.
5) Dà atto che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla sola signora Parte_1
6) Le spese straordinarie necessarie per i minori, comprese quelle relative al servizio di ristorazione scolastica, sono poste a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%, secondo la regolamentazione prevista dal Protocollo dell'Osservatorio nazionale di Famiglia, Sezione di Udine, allegato al ricorso, con la precisazione che il costo delle spese mediche, scolastiche e sportive verrà anticipato dal signor con successivo rimborso della signora della sua quota parte. Pt_2 Parte_1
Dà atto che eventuali contributi/rimborsi/sussidi in favore dei figli disposti dallo Stato
o Enti spetteranno a entrambi i genitori e andranno detratti dalle spese da corrispondere con suddivisione del 70-30% della differenza.
7) Dà atto che le parti confermano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di identità idonei all'espatrio per sé e per i figli minori.
8) Prende atto che la signora dà atto di avere ricevuto dal signor Parte_1 Pt_2
l'importo di € 80.000,00 a saldo e stralcio di quanto da lei versato per la casa familiare e di essere stata liberata dalle fidejussioni prestate in favore di Banca-ter per i mutui accesi dal marito.
9) Prende atto che le parti dichiarano di essere dotate di un reddito adeguato e di nulla richiedere a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti. 10) Prende atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale tra loro esistente e di nulla avere reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione di sorta, se non l'adempimento degli obblighi assunti con il ricorso.
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2017.
Udine, lì 15/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11463/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/10/2024 da
, con il proc. e dom. avv. CATTARUZZI ANNA Parte_1
e da con il proc. e dom. avv. BERGAMASCO ROBERTA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/08/2017 in TARCENTO (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di TARCENTO (UD) al n.
3, Parte 2, Serie A, dell'anno 2017;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 23/10/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione Parte_2
personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 111/2025 del 06/02/2025, depositata in data 10/02/2025, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 15/10/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 111/2025, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 06/02/2025 – Sentenza n. 111/2025 del
06/02/2025);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli minori (il 24/04/2013) e (il Per_1 Per_2
10/05/2016);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TARCENTO (UD) il 26/08/2017 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...] 1) dispone che i figli minori saranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori con residenza presso la madre e ripartizione paritaria dei tempi da trascorrere con ciascun genitore. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione nonché le scelte esistenziali dei minori verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé.
2) Dispone che i figli trascorreranno con i genitori tempi paritari alternando la permanenza presso ciascun genitore ogni settimana secondo le seguenti modalità:
- durante la settimana in cui la madre lavorerà al pomeriggio i figli staranno con il padre dalla domenica a quella successiva salvo una cena e un pernotto infrasettimanale con la madre;
- durante la settimana in cui la madre lavorerà al mattino i figli staranno con lei dalla domenica a quella successiva salvo una cena e un pernotto infrasettimanale con il padre.
Dispone che la stessa regolamentazione verrà osservata anche durante i periodi di vacanza scolastica con alternanza fra i genitori delle giornate di Natale, S. Stefano,
Capodanno. Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno.
Dispone, inoltre, che durante le vacanze estive verrà osservata la medesima ripartizione con facoltà di ciascun genitore di trascorrere con i figli due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare anticipatamente entro il 31 maggio di ogni anno.
La suddivisione sopra riportata verrà praticata salvo diversi accordi tra le parti che dovranno tenere conto delle richieste, delle esigenze e degli impegni dei figli in relazione alla loro capacità di autodeterminazione nonché degli impegni lavorativi dei genitori. Prende atto che entrambi i genitori reciprocamente acconsentono di essere coadiuvati dai rispettivi familiari nell'accudimento dei figli.
3) La casa familiare sita in Tarcento via Riviera 8 di proprietà esclusiva del signor Pt_2
unitamente ai mobili che la corredano rimane a lui assegnata in via definitiva. 4) Sul presupposto dell'avvenuto rilascio della casa coniugale, dispone che il signor Pt_2
pagherà alla signora l'importo mensile di euro 400,00, quale contributo al Parte_1
mantenimento dei figli, da versare anticipatamente entro il giorno 5 del mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Dispone che le spese di acquisto dell'abbigliamento per i figli verranno ripartite al 50% fra i genitori entro il limite di € 100,00 mensili per entrambi i figli.
5) Dà atto che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla sola signora Parte_1
6) Le spese straordinarie necessarie per i minori, comprese quelle relative al servizio di ristorazione scolastica, sono poste a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%, secondo la regolamentazione prevista dal Protocollo dell'Osservatorio nazionale di Famiglia, Sezione di Udine, allegato al ricorso, con la precisazione che il costo delle spese mediche, scolastiche e sportive verrà anticipato dal signor con successivo rimborso della signora della sua quota parte. Pt_2 Parte_1
Dà atto che eventuali contributi/rimborsi/sussidi in favore dei figli disposti dallo Stato
o Enti spetteranno a entrambi i genitori e andranno detratti dalle spese da corrispondere con suddivisione del 70-30% della differenza.
7) Dà atto che le parti confermano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di identità idonei all'espatrio per sé e per i figli minori.
8) Prende atto che la signora dà atto di avere ricevuto dal signor Parte_1 Pt_2
l'importo di € 80.000,00 a saldo e stralcio di quanto da lei versato per la casa familiare e di essere stata liberata dalle fidejussioni prestate in favore di Banca-ter per i mutui accesi dal marito.
9) Prende atto che le parti dichiarano di essere dotate di un reddito adeguato e di nulla richiedere a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti. 10) Prende atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale tra loro esistente e di nulla avere reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione di sorta, se non l'adempimento degli obblighi assunti con il ricorso.
11) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TARCENTO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2017.
Udine, lì 15/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini