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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3452 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in via Cluverio n. 28 Palermo, presso lo studio dell'avv. RIVILLI
AU LA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
06/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 27/08/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documenta-
[...]
zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che “Dalla disamina della documentazione riportata agli atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente è allo stato attuale affetta da Demenza senile con disturbi del comportamento di tipo depressivo;
Frattura di femore sinistro (05/2025) non ancora consolidata in stabilizzazione a letto;
Poliartrosi ed osteoporosi senile;
Cardiopatia iperten- siva in buono stato di compenso farmacologico, Diabete mellito tipo II con complicanze ma- crovascolari in buono stato di compenso glicometabolico
Le suddette affezioni nel loro complesso sono di entità tale da rendere il soggetto INVA-
LIDO ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% ed in possesso dei requisiti sanitari previsti per legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento , in quanto NON in grado di deambulare
e/o di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana senza la necessità di una assi- stenza continua da parte di terzi a far data da Agosto del 2024, per le motivazioni descrit- te nelle considerazioni” (cfr. CTU in atti).
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Di qui l'accoglimento dell'opposizione. lecontainer In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito della CTU in fase di ATP, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con diritto all'indennità Parte_1
di accompagnamento con decorrenza dal mese di agosto 2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3452 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in via Cluverio n. 28 Palermo, presso lo studio dell'avv. RIVILLI
AU LA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
06/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 27/08/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documenta-
[...]
zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che “Dalla disamina della documentazione riportata agli atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente è allo stato attuale affetta da Demenza senile con disturbi del comportamento di tipo depressivo;
Frattura di femore sinistro (05/2025) non ancora consolidata in stabilizzazione a letto;
Poliartrosi ed osteoporosi senile;
Cardiopatia iperten- siva in buono stato di compenso farmacologico, Diabete mellito tipo II con complicanze ma- crovascolari in buono stato di compenso glicometabolico
Le suddette affezioni nel loro complesso sono di entità tale da rendere il soggetto INVA-
LIDO ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% ed in possesso dei requisiti sanitari previsti per legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento , in quanto NON in grado di deambulare
e/o di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana senza la necessità di una assi- stenza continua da parte di terzi a far data da Agosto del 2024, per le motivazioni descrit- te nelle considerazioni” (cfr. CTU in atti).
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Di qui l'accoglimento dell'opposizione. lecontainer In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito della CTU in fase di ATP, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con diritto all'indennità Parte_1
di accompagnamento con decorrenza dal mese di agosto 2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile