Art. 5.
Il testo dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"La direzione dei servizi e delle attivita' del Museo e affidata ad un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale puo' scegliere anche uno dei propri membri.
Per i servizi direttivi, tecnici ed amministrativi, il Mistero della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione dell'Ente, non piu' di tre impiegati appartenenti ai ruoli direttivi del personale dipendente, dei quali uno con qualifica non inferiore a ispettore generale e due con qualifica, non superiore a direttore di divisione.
Gli impiegati posti a disposizione dell'Ente a termine del precedente comma sono collocati fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Ad essi non si applica la, disposizione del terzo comma dell'articolo 57 del decreto medesimo.
Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonche' il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale - compreso il direttore - comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Ente stesso".
Il testo dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"La direzione dei servizi e delle attivita' del Museo e affidata ad un direttore nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale puo' scegliere anche uno dei propri membri.
Per i servizi direttivi, tecnici ed amministrativi, il Mistero della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione dell'Ente, non piu' di tre impiegati appartenenti ai ruoli direttivi del personale dipendente, dei quali uno con qualifica non inferiore a ispettore generale e due con qualifica, non superiore a direttore di divisione.
Gli impiegati posti a disposizione dell'Ente a termine del precedente comma sono collocati fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Ad essi non si applica la, disposizione del terzo comma dell'articolo 57 del decreto medesimo.
Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonche' il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale - compreso il direttore - comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Ente stesso".