Ordinanza cautelare 10 giugno 2020
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00426/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Venturini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18/06/2019 Area III - sistema sanzionatorio Prefettura di -OMISSIS- – -OMISSIS-, di revoca della patente di guida ex art. 120 c.d.s. per perdita dei requisiti morali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IO BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce che con ricorso in opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente di guida ex art. 120 C.d.S. depositato in data 31/7/2019 avanti al Tribunale ordinario di -OMISSIS-, rubricato al n. R.G. -OMISSIS-, agiva per ottenere l’annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida (Prot. n. -OMISSIS- del 18/06/2019 Area III – Sistema Sanzionatorio emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-) notificato in data 19/7/2019.
Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 14/1/2020 il Tribunale di -OMISSIS- dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo, assegnando alle parti il termine di legge per la riproposizione della domanda, come poi fatto con il ricorso all’esame da parte ricorrente, notificato il 4 maggio 2020 e depositato il 22 maggio 2020.
Evidenzia nel mezzo di gravame che il 19/7/2019 la Questura di -OMISSIS- gli notificava il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- – -OMISSIS- del 18/6/2019 di revoca della patente di guida.
Tale revoca veniva adottata ai sensi dell’art. 120, comma 2, C.d.S. ritenendo il ricorrente non più in possesso dei requisiti morali per il mantenimento della patente di guida in relazione alle misure cautelari e al recente illecito penale (sent. Corte di Appello di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-), in quanto dall’istruttoria esperita dalla Questura di -OMISSIS- è emerso che: “ l’interessato è conosciuto agli atti di questo Ufficio in relazione a molteplici vicende penali sia legate all’attività di medico, che a situazioni familiari, nonché all’attività di spaccio e consumo personale di sostanze stupefacenti ”.
Evidenzia che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 24/1/2018 è venuta meno qualsiasi automaticità tra la sentenza di condanna a carico di un soggetto per i reati di cui all’art. 73, D.P.R. 309/990 e la revoca della patente di guida ex art. 120 C.d.S. che deve essere adeguatamente motivata.
Il provvedimento di revoca è, quindi, impugnato mediante i seguenti motivi di censura.
Primo motivo, violazione di legge - eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: difetto di istruttoria e irragionevolezza del provvedimento irrogato con carattere di automaticità a seguito della condanna ex art 73 d.p.r. 309/90 .
Si dice che il possesso della patente non ha in alcun modo inciso sulla commissione del reato, né la sentenza di condanna penale ha evidenziato elementi di pericolosità sociale collegati al titolo.
Si evidenzia l’avvenuta riduzione della pena finale a carico del ricorrente al di sotto dei tre anni. Tale riduzione, di dice, riverbera effetti sul provvedimento di revoca della patente.
Nel caso all’esame si dice che illegittimamente il Prefetto con carattere di automaticità, ha ricollegato la revoca del titolo di abilitazione alla guida all’esistenza di una condanna ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 divenuta irrevocabile in data successiva al rilascio dell’abilitazione.
Secondo motivo. Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti.
In merito all’affermazione contenta nell’atto gravato (“ l'interessato è conosciuto agli atti di questo ufficio in relazione a molteplici vicende penali sia legate all'attività di medico che a situazioni familiari nonché all'attività di spaccio e consumo personale di sostanze stupefacenti ”) si evidenzia che il ricorrente non fa più alcun uso di sostanze stupefacenti nonché dal 2016 segue pedissequamente il programma di recupero del SERT. A tal fine allega il provvedimento di ammissione al programma (cfr. doc. n. 2). Evidenzia, inoltre, in relazione agli illeciti penali che lo hanno visto coinvolto, che tutte le denunce/querele sporte dalla moglie sono state poi ritirate, come da allegato provvedimento dei Carabinieri di -OMISSIS- (cfr. doc. 4). Infine afferma che la situazione familiare tra il ricorrente e la moglie è stata definitivamente conciliata mediante deposito di ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. doc. 5).
Si è costituita per resistere l’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-.
La domanda cautelare contenuta nel ricorso è stata definita con ordinanza n. -OMISSIS- (non appellata), che, “ Ritenuta la propria giurisdizione e competenza ”, ha stabilito “ che pur nell’estrema sintesi motivazionale del provvedimento impugnato (che non può costituire “ex se” ragione di illegittimità), dalla sentenza di condanna emerge un complesso intreccio di rapporti interpersonali finalizzati al trasporto e alla cessione di sostanza stupefacente; rapporti nei quali risultava comunque essere coinvolto anche il ricorrente avendo quantomeno reso disponibile la propria autovettura;
- che non si può quindi escludere a priori qualsiasi collegamento tra tale attività e il possesso della patente di guida, con conseguente ripercussioni sui requisiti morali ex art. 120 del Codice della Strada, fatti salvi tutti gli ulteriori e opportuni approfondimenti, in fatto e in diritto, da rinviare all’appropriata sede di merito;
- che i fatti nuovi dedotti in ricorso (rideterminazione finale della pena e divorzio) non possono influire sulla legittimità del provvedimento impugnato secondo il principio generale “tempus regit actum” .
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, in riferimento alle considerazioni di parte ricorrente in merito alla giurisdizione (memoria dep. 10 febbraio 2026) a seguito della sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26391 del 19/11/2020 (resa, peraltro, con riferimento specifico alla revoca della patente per comminatoria di misure di prevenzione, non per la intervenuta condanna penale per reati in materia di stupefacenti, come nella specie), secondo cui la giurisdizione in materia di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 c. 2 C.d.S. è devoluta al Giudice ordinario, va osservato che in base agli artt. 39 c.p.a. e 5 c.p.c. ( perpetuatio iurisdictionis ), la giurisdizione si determina al momento della proposizione del ricorso. Per cui essendosi da un lato, seppur interinalmente, questo Giudice già pronunciato (incontestatamente) sulla giurisdizione ed essendo la pronuncia della Corte di Cassazione sopravvenuta rispetto all’incardinamento del ricorso, va, nella specie, affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Ciò premesso il ricorso va respinto nel merito. I motivi di diritto proposti possono essere trattati congiuntamente, data la connessione delle censure con essi introdotte.
All’approfondito esame di merito della controversia, le statuizioni in punto di fondatezza del ricorso effettuate in sede interinale, vanno confermate. Va rilevato, infatti, che dalla lettura del provvedimento gravato non emerge alcun automatismo, bensì l’espressa consapevolezza della intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018 e della discrezionalità che contraddistingue il potere del Prefetto a seguito di tale sentenza. Peraltro, l’intervenuta condanna penale del 2017 citata nell’atto gravato, non costituisce unica motivazione della revoca, rimandando l’atto gravato anche al parere della Questura. In relazione al quale valgono le considerazioni puntualmente espresse nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- richiamata. Alcun travisamento dei fatti emerge nel caso di specie e la pericolosità sociale è stata approfondita, al di là della mera considerazione della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- del 2017, come emerge dai documenti n. 2 (richiesta informazioni alla competente Questura, al fine del giudizio di pericolosità) e n. 3 (rapporto informativo della Questura) del deposito documentale del 25 maggio 2020 di parte resistente, da cui emergono svariati deferimenti all’A.G. per reati diversi e misure cautelari personali.
In conclusione per le motivazioni esposte il ricorso va respinto.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
IO BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BE | Carlo Modica de Mohac Di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.