Articolo 4 della Legge 31 gennaio 1968, n. 50
Articolo 3
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2 marzo 1968
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per i conferimenti di cui al precedente articolo 1, si provvede, per gli anni 1968, 1969 e 1970, mediante le disponibilita' del Fondo costituito con l' articolo 7 del decreto-legge del 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 , e successive modificazioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 marzo 1968