Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 343
Articolo 2
Versione
1 novembre 1991
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati a Londra l'11 novembre 1988.
Entrata in vigore il 1 novembre 1991