Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati a Londra l'11 novembre 1988.
Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 343
Articolo 2
- Legge 5 ottobre 1991, n. 343
Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 343
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1 novembre 1991
1 novembre 1991