Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Ci.Ci. S.a.s. di RC ON & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Catalucci, Marta Di IM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvia Catalucci in L'Aquila, piazza Santa Giusta N 5;
contro
Comune de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aqula, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per il risarcimento del danno ingiusto asseritamente patito dalla ricorrente dalla mancata conclusione del procedimento iniziato con la nota prot. n. 0031189 del 21 marzo 2019 del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune di L'Aquila e con la nota prot. 0001862 del 27 marzo 2019 del M.I.B.A.C.-S.A.B.A.P.-AQUILA - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città de L’Aquila e i Comuni del Cratere;
nonché del danno derivante da tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi comprese le note M.I.B.A.C.-S.A.B.A.P.-AQ prot. n. 0000787 del 12 febbraio 2019, prot. n. 0000878 del 14 febbraio 2019 e prot. n. 0001642 del 20 marzo 2019, con le quali la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni di Cratere, rispettivamente, (i) ha sostenuto che il Provvedimento Conclusivo n. 177 del 18.12.2018 fosse illegittimo perché la maturazione del silenzio assenso con la relativa decorrenza secondo i tempi del comma 3 dell’art. 14 bis della Legge 241/1990 sarebbe prevista solo per gli atti di assenso ed i pareri e “non appare applicabile alle autorizzazioni in materia di tutela monumentale”, (ii) ha comunicato di non potersi esprimere sulla richiesta di installazione delle tende a sbraccio su via del Suffragio, in quanto richiesta da effettuarsi sulla base delle previsioni della Parte II, art. 21 del Codice dei Beni Culturali ed (iii) ha ordinato la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 160 dello stesso Decreto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Ci.Ci. S.a.s. di RC ON & C. in data 15 febbraio 2021:
per l’annullamento:
- del provvedimento n. 0103005 del 18 novembre 2020, trasmesso a mezzo P.E.C. in pari data, con il quale il Settore Rigenerazione Urbana del Comune di L'Aquila ha concluso il procedimento di riesame avviato con propria nota prot. n. 0031189 del 21 marzo 2019 ed ha annullato il Provvedimento autorizzatorio conclusivo n. 177 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto la “ Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 241/90 – Forma semplificata in modalità asincrona ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune de L’Aquila e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. IM AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 18 settembre 2018, la società Ci.Ci. Sas, odierna ricorrente, depositava presso il SUAP del Comune di L’Aquila, odierno resistente, l’istanza acquisita con il numero 442/2018 per la installazione, a carattere temporaneo ed in forma di dehors, di un manufatto pertinenziale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in piazza Duomo e su via del Suffragio denominata “I due Magi”.
Con nota PEC del 19 settembre 2018, il Dirigente del SUAP del Comune di L’Aquila indiceva conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241/90, da effettuarsi in forma semplificata ed asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge n. 241/90, ed invitava a parteciparvi il Settore Edilizia, l’Ufficio per l’Occupazione del suolo pubblico, il Settore Polizia Municipale, il Settore Equità Tributaria Servizio Tributi Cimp/Cosap e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città de L’Aquila ed i Comuni del Cratere (d’ora in poi, anche solo Soprintendenza), odierna resistente, amministrazione cui veniva del pari inviata la comunicazione.
Con la medesima nota, il Dirigente del SUAP: (i) comunicava la necessità di acquisire (a) il Permesso di Costruire dal Servizio Edilizia, (b) l’occupazione di suolo pubblico dall’Ufficio Strade, (c) l’esito della verifica di eventuali pendenze tributarie dall’Ufficio tributi, (d) la quantificazione del canone dall’Ufficio COSAP, (e) il parere di competenza dalla Polizia Municipale ed (f) il parere di competenza dalla Soprintendenza; (ii) stabiliva che entro il termine perentorio dell’8 ottobre 2018, le Amministrazioni coinvolte avrebbero potuto richiedere integrazioni documentali o chiarimenti ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 241/90; (iii) stabiliva che entro il termine perentorio del 20 novembre 2018, le medesime Amministrazioni avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; (iv) fissava per il 30 novembre 2018 la data dell’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14 ter della Legge 241/90.
Quanto alla data del 20 novembre 2018 specificava, altresì, che la mancata comunicazione della determinazione entro tale termine da parte dell’Amministrazione, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, sarebbe equivalsa ad assenso senza condizioni.
Con istanza del 2 ottobre 2018, l’odierna ricorrente depositava altra pratica al SUAP del Comune di L’Aquila per l’installazione di tende a sbraccio sugli ingressi dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti su via del Suffragio.
Con messaggio inviato a mezzo mail il 3 ottobre 2018, il SUAP (i) richiedeva al professionista incaricato il deposito di una Relazione tecnica e (ii) comunicava l’avvio del procedimento relativo alla pratica, cui veniva assegnato il numero 483/2018, mediante indizione di una conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241/90 da effettuarsi in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge n. 241/90, alla quale avrebbero dovuto partecipare le medesime Amministrazioni già coinvolte nella conferenza di servizi indetta con riferimento alla pratica 442/2018 relativa alla installazione del dehors su Piazza Duomo.
Il 18 dicembre 2018, il SUAP trasmetteva alla società il provvedimento conclusivo n. 177 del 18 dicembre 2018, avente ad oggetto la Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 in forma semplificata e con modalità asincrona per la pratica n. 442/18: con detto provvedimento il Comune di L’Aquila autorizzava l’installazione del dehors, dando atto (i) di aver acquisito l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ed il parere favorevole della Polizia Municipale e (ii) della avvenuta maturazione del silenzio assenso senza prescrizioni ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, della legge n. 241/90 in virtù del decorso dei termini di cui al comma 3 del medesimo art. 14 bis per il rilascio delle determinazioni amministrative.
Con mail del successivo 17 gennaio 2019, il SUAP trasmetteva alla società il provvedimento n. 6 del 16 gennaio 2019, con il quale comunicava la Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 in forma semplificata e con modalità asincrona relativa alla pratica 483/2018 ed autorizzava l’installazione delle tende a sbraccio in via del Suffragio.
Decorsi 31 giorni dalla comunicazione del SUAP la società Ci.Ci. s.a.s. di RC ON & C., quindi, provvedeva alla sottoscrizione del preventivo ed al relativo acquisto di tutti i materiali necessari alla installazione del dehors, impegnandosi ad una spesa di € 58.000,00 + I.V.A. per un totale di € 70.760,00 con la società Fenice Srl.
A fronte dell’impegno assunto, la ricorrente corrispondeva alla appaltatrice € 46.360,00 - € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA) + € 9.760,00 (€ 8.000,00 + IVA) - portati dalle fatture n. 23 e 24 del 1° aprile 2019 pagati con due bonifici del 30 aprile 2019 e restava debitrice della somma di € 24.400,00 (€ 20.000,00 + IVA).
In forza delle autorizzazioni dell’Ente civico, la società comunicava al SUAP il 17 gennaio 2019 l’inizio lavori per l’installazione delle tende a sbraccio ed il successivo 14 marzo 2019 di quelli per l’installazione del dehors.
Successivamente la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città de L’Aquila e i Comuni del Cratere inviava al Comune de L’Aquila e, per conoscenza, all’odierna ricorrente le note nn. 787 del 12 febbraio 2019 e 878 del 14 febbraio 2019 nonchè la nota n. 0001642 del 20 marzo 2019, quest’ultima inviata alla ricorrente direttamente e non per conoscenza.
Nelle richiamate comunicazioni la Soprintendenza affermava che, per quanto riguarda l’installazione del dehors, la determinazione conclusiva del Comune de L’Aquila risultava “ priva dell’autorizzazione di legge di competenza della Soprintendenza…al riguardo si segnala che la richiamata decorrenza dei tempi di cui al c. 3, art. 14 bis, L. 241/1990, ai fini della maturazione del rilascio è prevista per i soli “atti di assenso e pareri” e non appare applicabile alla autorizzazioni in materia di tutela monumentale. ” (nota n. 787).
Per quanto concerne, invece, l’apposizione di tende in via del Suffragio, la Soprintendenza affermava che l’Ufficio non poteva esprimersi sulla richiesta di installazione delle predette tende in quanto l’area interessata è sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e, dunque, la relativa richiesta di autorizzazione lavori doveva essere inoltrata sulla base delle previsioni della Parte II, art. 21 del Codice dei Beni Culturali.
Con la nota n. 1642 del 20 marzo 2019, infine, la Soprintendenza ordinava alla ricorrente la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 42/2004 ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 160 dello stesso Decreto in quanto gli interventi realizzati (avvio lavori di installazione di un dehors in piazza Duomo e di tende a sbraccio in corrispondenza di porte su via del Suffragio) erano “ da ritenersi illegittimi in quanto privi di autorizzazione ”.
Nelle more, il legale rappresentante della società Ci.Ci Sas, con nota del 25 febbraio 2019 indirizzata al Sindaco del Comune di L’Aquila, al SUAP, alla Commissione Arredo Urbano ed alla Soprintendenza, ricostruiva la vicenda e poneva in evidenza sia l’asserita inerzia della Soprintendenza in ordine agli adempimenti della conferenza di servizi decisoria indetta con nota 19 settembre 2019, sia l’impegno economico assunto con la sottoscrizione del contratto per la fornitura dei materiali necessari alla realizzazione del dehors, sia, infine, l’affidamento incolpevole riposto dalla società nell’operato della Pubblica Amministrazione e la conseguente responsabilità per i danni subiti e subendi.
Il successivo 21 marzo 2019, con nota prot. n. 0031189, il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune di L’Aquila disponeva “ in via provvisoria e meramente cautelare, ai sensi dell’art. 21 quater della legge n. 241/90, la immediata e totale sospensione del provvedimento autorizzatorio conclusivo n. 177 del 18 dicembre 2018 ” avente ad oggetto la “ Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 241/90 – Forma semplificata in modalità asincrona ”; inoltre con tale provvedimento il predetto Comune dava contestuale comunicazione di avvio del procedimento di ritiro o di decadenza dell’autorizzazione in questione.
Nello specifico, nel sopra menzionato provvedimento di sospensione il Comune di L’Aquila affermava dapprima che il progetto di che trattasi non era stato depositato presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile “ di modo che non è consentito il legittimo avvio della messa in opera del citato manufatto ” e, poi, che l’istanza di autorizzazione era stata presentata in violazione dell’art. 92 del Regolamento Comunale in quanto era stata presentata sottacendo il possibile superamento delle occupazioni ammissibili e che non era stata rilasciata la competente autorizzazione da parte della Soprintendenza e, infine, specificava che “ la presente misura cautelare è efficace per un termine non superiore a quello di cui all’art. 21 nonies e, comunque, per non meno di giorni 60. Tale medesimo termine di giorni 60 è fissato per la conclusione del procedimento di riesame del suddetto provvedimento, includendo ovviamente in tale riesame tutti gli atti di assenso, pareri o autorizzazioni ad esso presupposti o in esso richiamati ”.
Il 27 marzo 2019, con nota n. 0001862, la Soprintendenza comunicava il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 alla installazione del dehors e dei lavori autorizzati dal Comune di L’Aquila con provvedimento conclusivo n. 177 del 18 dicembre 2018 per le ragioni ivi puntualmente indicate.
Con PEC del 1° aprile 2019 il difensore della odierna ricorrente comunicava l’inizio, in pari data, delle operazioni di smontaggio del dehors e, al contempo, preannunciava azione per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società, stimati in oltre € 70.000,00.
Poco dopo, in data 8 aprile 2019, la società Ci.Ci. Sas depositava nuova pratica SUAP per l’installazione di tende a sbraccio e per l’occupazione di suolo pubblico per un totale di mq 67,90 tramite installazione di tavoli e sedie su via del Suffragio e di due ombrelloni a copertura di tavoli e sedie in Piazza Duomo, ossia per lo stesso sedime per cui aveva richiesto l’installazione di un dehors e delle tende a sbraccio.
Il 9 aprile 2019 veniva comunicato l’avvio del procedimento relativo alla nuova Pratica SUAP 178/2019, mediante indizione di una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241/90 da effettuarsi in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge n. 241/90.
Rispetto a tale nuova istanza la Soprintendenza emetteva, in data 8 maggio 2019, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 42/2004, autorizzazione che conduceva, poi, alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi con provvedimento n. 94 del 25 giugno 2019, con il quale il SUAP autorizzava le richieste installazioni e l’occupazione del suolo pubblico nel periodo intercorrente tra la data del 15 aprile 2019 ed il 30 settembre 2019, per tre anni.
Con pratica SUAP n. 1645 del 12 gennaio 2020, la società richiedeva una variante esclusivamente temporale al provvedimento n. 94 del 25 giugno 2019 per una durata complessiva di tre anni rinnovabili, autorizzata con provvedimento conclusivo n. 45 del 31 marzo 2020 che recepiva, ancora una volta, la relativa autorizzazione della Soprintendenza rilasciata dalla stessa in data 20 marzo 2020 (provvedimento n. 1849).
Successivamente, in data 20 gennaio 2020, attraverso il proprio difensore la società Ci.Ci. Sas trasmetteva al Comune di L’Aquila una istanza di conclusione del procedimento di riesame il cui avvio era stato comunicato con provvedimento n. 31189 del 21 marzo 2019 il quale disponeva anche, contestualmente, la sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 quater della legge n. 241/90, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
In data 10 luglio 2020 la società Fenice Srl, con la quale la ricorrente aveva concluso il contratto per la fornitura e posa in opera dei materiali necessari alla realizzazione del dehors per l’importo di € 58.000,00 + I.V.A., preliminarmente chiarendo di non aver avuto riscontro ad una propria precedente richiesta del 30 gennaio 2020 e di avere la merce nei propri magazzini da più di un anno, chiedeva all’odierna ricorrente di poter tenere il materiale in luogo del pagamento della somma rimanente, pari ad € 20.000,00.
Successivamente, preso atto del fatto che il Comune de L’Aquila non aveva concluso il procedimento di riesame dell’autorizzazione iniziato con il provvedimento n. 31189 del 21 marzo 2019 e che la Soprintendenza non aveva provveduto ulteriormente rispetto al preavviso di diniego del 27 marzo 2019, parte ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 23 ottobre 2020, con cui ha chiesto la condanna del Comune di L’Aquila e della Soprintendenza al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo mancato esercizio dell’attività amministrativa ad opera delle predette Amministrazioni, ossia la mancata conclusione dei procedimenti sopra menzionati, nonché dei danni derivanti dai provvedimenti del MIBAC del 12 e 14 febbraio 2019 nonché del 20 marzo 2019, deducendo il seguente articolato motivo:
- Inosservanza quantomeno colposa dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo. Violazione del principio del legittimo affidamento ingeneratosi in capo al privato; comunque difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio, in data 11 gennaio 2021, il Comune di L’Aquila, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito e depositando il provvedimento n. 103005 del 18 novembre 2020, con cui ha concluso il procedimento di riesame dell’autorizzazione n. 177 del 18 dicembre 2018 annullando la stessa.
Avverso tale nuovo provvedimento la società Ci.Ci. Sas ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15 febbraio 2021, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 10 della legge 241/90 per omessa valutazione delle osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento. Violazione di legge per carente e/o omessa motivazione dell’atto amministrativo. Difetto di istruttoria;
2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione e per erroneità dei presupposti; carente ed erronea motivazione; difetto di istruttoria; illogicità manifesta.
Con memoria del 22 gennaio 2025 l’odierna ricorrente ha dato atto del fatto che le notifiche del ricorso introduttivo ex art. 30 c.p.a e del ricorso per motivi aggiunti nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città de L’Aquila e i Comuni del Cratere sono state effettuate presso la sede della stessa anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , ed ha chiesto a questo Tribunale l’assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti al predetto Ministero.
All’esito dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 109/2025 con cui è stato fissato un termine perentorio di dieci giorni per procedere al rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti all’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila.
Tale rinnovo della notifica è avvenuto ed il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, in data 24 e 28 marzo 2025, con memoria di stile.
Parte ricorrente ha depositato memoria finale in data 21 maggio 2025 e, infine, all’udienza pubblica del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono inammissibili per difetto di interesse.
2.1. - Col ricorso introduttivo parte ricorrente chiede la condanna del Comune di L’Aquila e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città de L’Aquila e i Comuni del Cratere al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente dalla “ mancata conclusione ” del procedimento di riesame dell’autorizzazione conclusiva n. 177 del 18 dicembre 2018 (procedimento in capo al Comune di L’Aquila) e del procedimento relativo all’autorizzazione per l’installazione del dehors (procedimento in capo alla Soprintendenza).
Nello specifico parte ricorrente sostiene che “ Nessun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che dal comportamento delle Amministrazioni coinvolte, il cui inadempimento in ordine alla conclusione dei procedimenti perdura ancora oggi, sia derivato un danno ingiusto alla ricorrente…Del pari innegabile è la sussistenza del nesso di causalità tra i provvedimenti di sospensione adottati dal Comune di L’Aquila e dalla Soprintendenza, - provvedimenti con i quali le Amministrazioni hanno avviato procedimenti mai conclusi -, ed i danni inferti alla società ricorrente. Ed invero, nella fattispecie che ci occupa è incontestabile che i richiamati atti e la inosservanza del termine di conclusione dei procedimenti con i medesimi avviati, siano direttamente produttivi di un danno riconducibile, in via diretta ed immediata ai sensi dell’art. 1223 c.c., all’esercizio del potere pubblicistico e concretizzatosi in una lesione dell’interesse legittimo vantato dalla società ricorrente alla quale, del tutto inaspettatamente, sono state sospese le autorizzazioni precedentemente rilasciate. ”.
La sopra riportata argomentazione è stata poi ribadita da parte ricorrente nella domanda finale di risarcimento del danno che la stessa ha formulato chiedendo a questo Tribunale di “ accertare e dichiarare, ai fini del risarcimento del danno ingiusto causato alla società Ci.Ci. s.a.s. di RC ON & C…la mancata conclusione (i) del procedimento avviato con nota prot. n. 0031189 del 21.3.2019 con la quale il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune di L’Aquila, in persona del Dirigente pro tempore, ha disposto in via provvisoria e meramente cautelare, ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/90, la immediata e totale sospensione del Provvedimento autorizzatorio conclusivo n. 177 del 18.12.2018, (ii) del procedimento avviato con nota prot. 0001862 del 27.3.2019 con la quale il M.I.B.A.C.-S.A.B.A.P.-AQ, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni di Cratere ha comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii. alla installazione del dehors e dei lavori autorizzati dal Comune di L’Aquila con nota SUAP, Provvedimento Conclusivo n. 177 del 18.12.2018 .”.
2.2. - Così perimetrata la domanda avanzata da parte ricorrente, il Collegio osserva che la stessa non può essere accolta perché, contrariamente a quanto affermato dalla predetta parte, la mancata conclusione dei due distinti procedimenti da parte del Comune de L’Aquila e della Soprintendenza non ha cagionato alla ricorrente alcun danno.
Al riguardo, difatti, va precisato che il danno lamentato da parte ricorrente consiste nel costo sostenuto per l’acquisto del dehors che, poi, la stessa ha dovuto smontare dopo poco tempo dall’installazione; in particolare parte ricorrente afferma che “ La determinazione del quantum risarcibile deve muovere dalla constatazione che in difetto dell’adozione dei Provvedimenti impugnati, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno patrimoniale atteso che non avrebbe sostenuto alcuna spesa per il dehors .”.
Precisato dunque che il danno lamentato da parte ricorrente consiste nel costo sostenuto per il dehors, che poi non ha potuto utilizzare, il Collegio rileva che risulta del tutto infondata l’argomentazione di parte ricorrente, già sopra riportata, secondo cui “ Del pari innegabile è la sussistenza del nesso di causalità tra i provvedimenti di sospensione adottati dal Comune di L’Aquila e dalla Soprintendenza, - provvedimenti con i quali le Amministrazioni hanno avviato procedimenti mai conclusi-, ed i danni inferti alla società ricorrente. ”.
I provvedimenti del Comune de L’Aquila e della Soprintendenza di che trattasi, infatti, sono provvedimenti (almeno quello comunale) con contenuto sospensivo, come affermato da parte ricorrente, e, pertanto, non hanno cagionato il danno alla stessa consistente nel costo sostenuto per il dehors poi non più utilizzabile in quanto i predetti provvedimenti non hanno negato definitivamente tale utilizzo atteso che gli stessi sono atti endoprocedimentali relativi a due procedimenti non conclusi e che, nel caso del Comune de L’Aquila, hanno semplicemente disposto la sospensione della già emessa autorizzazione.
Nello specifico il Collegio rileva che, per quanto concerne il provvedimento n. 31189 del 21 marzo 2019 del Comune de L’Aquila, lo stesso ha sospeso il provvedimento autorizzatorio conclusivo n. 177 del 18 dicembre 2018, con cui il Comune de L’Aquila aveva autorizzato l’installazione del dehors, ha disposto lo sgombero immediato di quanto già impiantato ed ha dato avvio al procedimento di riesame della detta autorizzazione; ne deriva, dunque, che lo stesso non ha cagionato il danno lamentato da parte ricorrente atteso che tale provvedimento ha solamente sospeso gli effetti dell’autorizzazione concessa alla società ricorrente (e sulla cui base la stessa aveva comprato il dehors) ma non l’ha revocata e, dunque, tale provvedimento non ha causato il danno lamentato da parte ricorrente né lo ha fatto la mancata conclusione, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, del procedimento di riesame, atteso che tale mancata conclusione non ha influito in maniera definitiva sulla autorizzazione n. 177 sopra menzionata e, pertanto, il ricorso introduttivo, proposto da parte ricorrente nella pendenza della sospensione, risulta infondato in quanto il danno lamentato non sussisteva al momento della proposizione del ricorso perché l’autorizzazione n. 177 del 18 dicembre 2018 era ancora valida per quanto non più efficace.
Con riferimento, poi, alla condotta del Comune de L’Aquila, ossia la lamentata inerzia dello stesso che non aveva concluso, alla data di proposizione del ricorso introduttivo, il riesame dell’autorizzazione n. 177 del 18 dicembre 2018, il Collegio osserva che sul punto risultano del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dal predetto Comune nella propria memoria dell’11 gennaio 2021 secondo cui “ in effetti, nel corpo del provvedimento sospensivo prot. n. 31189 del 21.3.2019 si legge l’avviso di avvio del procedimento di riesame, si fissa il termine finale e si assegnano alla s.a.s. trenta giorni per memorie e controdeduzioni. In maniera altrettanto effettiva, 20 giorni dopo il suddetto avviso, la s.a.s. chiese al Comune di utilizzare il medesimo sito interessato dall’autorizzazione sospesa per potervi collocare tavolini e sedie da bar. Tale istanza della s.a.s., formulata l’8 aprile 2019, ricevette l’assenso formale del Comune e l’autorizzazione MIBAC sotto le date, rispettivamente, del 25 giugno e del 29 maggio 2019, di guisa che l’autorizzazione così ottenuta si pose in totale incompatibilità con quella sospesa. Senza voler disturbare l’ombra del Maresciallo de la Palisse, chiunque dovrà convenire che la seconda autorizzazione, diversa nell’ oggetto, ma identica per area interessata e termine di concessione del suolo, comportava con ogni evidenza l’abbandono di ogni interesse ad utilizzare la prima autorizzazione. La medesima persona di buona fede che avesse maturato la suddetta opinione sarebbe poi stata confortata nel suo convincimento dopo che la s.a.s. CI.CI. aveva presentato la nuova istanza, di cui al punto i) che precede proprio nell’ arco temporale indicato dal Comune con la comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame. Ergo, nessuna colpa, tantomeno dolo, è ravvisabile nella condotta comunale; del resto controparte, pur evocando nell’ epigrafe del ricorso, l’ art. 30 c.p.a., non spende neppure una parola ai fini di individuare i pravi, o quantomeno colpevoli, intenti che avrebbero animato la pretesa omissione comunale (ripetesi: indotta dal contegno della s.a.s., incompatibile con qualsiasi intendimento di fruizione dell’autorizzazione per la quale era stato avviato il riesame). ”.
Per quanto attiene, poi, al provvedimento n. 1862 del 27 marzo 2019 della Soprintendenza, recante preavviso di diniego rispetto alla richiesta di installazione del dehors, il Collegio rileva che anche la mancata conclusione del procedimento iniziato con tale provvedimento non ha cagionato alla società ricorrente alcun danno.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che con tale provvedimento la Soprintendenza ha dato avvio al procedimento e, dunque, lo stesso, avendo natura endoprocedimentale, non può avere cagionato alcun danno.
Inoltre anche con riferimento all’Amministrazione statale valgono le considerazioni già sopra formulate rispetto al Comune de L’Aquila relative al fatto che parte ricorrente, dopo aver smontato il dehors, ha richiesto per l’area occupata dallo stesso altre (e diverse) autorizzazioni assentite sia dal Comune de L’Aquila che dalla Soprintendenza e, pertanto, risulta chiaro che la Soprintendenza non ha concluso il procedimento relativo al dehors avendo poi autorizzato, per la medesima area di sedime, altre diverse opere proposte dalla società ricorrente la cui installazione, poi avvenuta, si poneva in logico contrasto con quella del dehors precedentemente acquistato.
Inoltre il Collegio rileva come parte ricorrente col ricorso introduttivo ha chiesto la condanna al risarcimento del danno della Soprintendenza per la mancata conclusione del procedimento iniziato con il provvedimento n. 1862 del 27 marzo 2019 ma la stessa non ha impugnato i precedenti provvedimenti della Soprintendenza, fra cui spicca quello n. 1642 del 20 marzo 2019 con cui la Soprintendenza ha ordinato la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Va poi rilevato che parte ricorrente ha chiesto a pagina 2 del ricorso il risarcimento del danno derivante dagli altri provvedimenti adottati dalla Soprintendenza ma non ha formulato alcuna censura rispetto ad essi e, dunque, anche tale domanda risarcitoria, peraltro non riproposta nelle conclusioni, risulta infondata e va respinta.
Da ultimo va poi rilevato che la stessa parte ricorrente, dopo aver sostenuto (in maniera infondata per tutto quanto sopra illustrato) che la stessa ha sofferto un danno per la mancata conclusione dei procedimenti in capo al Comune de L’Aquila e della Soprintendenza, ha poi affermato, a pagina 15 del ricorso, che “ Né potrà in alcun modo sostenersi che il danno sia derivato alla società dai provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art 21 quater della Legge 241/90 e di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della medesima Legge, rispettivamente adottati dal Comune di L’Aquila e dalla Soprintendenza, atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili e relativi a procedimenti mai conclusi. ”, così contraddicendo quanto prima sostenuto.
3. - Statuito quanto sopra con riferimento al ricorso introduttivo, il Collegio può passare all’esame del ricorso per motivi aggiunti, ricorso con cui parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune de L’Aquila n. 103005 del 18 novembre 2020 con cui il predetto Comune ha concluso il procedimento di riesame del provvedimento conclusivo n. 177 del 18 dicembre 2018 annullando il predetto atto e dichiarandone l’inefficacia originaria.
3.1. - A tal riguardo, il Collegio deve scrutinare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse svolta dal Comune de L’Aquila nella memoria del 13 aprile 2021.
Nello specifico il Comune de L’Aquila ha ricordato, in via preliminare, come la Soprintendenza ha emesso in data 20 marzo 2019 il provvedimento n. 1642 con cui la stessa ha affermato che i lavori relativi all’installazione del dehors erano privi di autorizzazione, necessaria ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, e poi ha disposto la sospensione dei predetti lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004.
Sulla base di tale circostanza il Comune de L’Aquila ha quindi affermato che “ Tale intervento di polizia amministrativa costituisce un provvedimento definitivo, con cui il Ministero dei Beni Culturali ha represso, nella forma dell’ordine di ripristino, l’intervento costruttivo della s.a.s. ricorrente. Tale atto sancisce l’illegittimità dell’intervento della s.a.s. CI.CI. e sanziona tale illegittimità. Esso, pertanto, si pone quale antecedente autonomo e dirimente rispetto al successivo provvedimento comunale impugnato con i motivi aggiunti. Consegue da ciò che la mancata impugnazione del provvedimento ministeriale intimante il ripristino, provvedimento idoneo ex se ad inibire in maniera definitiva la costruzione di interesse della parte ricorrente, rende inammissibile l’impugnativa del successivo provvedimento comunale, che, pur seguendo un diverso iter argomentativo e motivazionale, perviene allo stesso risultato. Infatti, presente o assente il provvedimento comunale impugnato, l’impossibilità di realizzare il manufatto di interesse della s.a.s. resterebbe immutata; Infatti, il provvedimento comunale dichiara l’inefficacia dell’atto conclusivo n. 177/2018 in quanto l’attuazione dell’intervento assentito era subordinata all’autorizzazione MIBAC ai sensi degli artt. 21 e 106 D. Lgs. 42/2004 e sul rilievo che tale autorizzazione non è stata giammai richiesta da parte dell’unico soggetto che, ottenuto l’assenso comunale alla disponibilità del sedime, avrebbe avuto titolo per richiederla, cioè la s.a.s. CI.CI. ”.
3.2. - L’eccezione è fondata.
Il Collegio osserva che risulta acclarato che parte ricorrente ha ricevuto il provvedimento n. 1642 del 20 marzo 2019 della Soprintendenza che ha sospeso i lavori relativi all’installazione del dehors e ha ordinato la rimozione di quanto realizzato perché tale intervento necessitava dell’autorizzazione ministeriale, non presente, e che parte ricorrente non ha impugnato il predetto provvedimento che, quindi, è diventato definitivo.
Ne deriva, dunque, che la Soprintendenza ha già sanzionato i lavori di installazione del dehors con provvedimento, si ribadisce, inoppugnato e dunque nessuna utilità potrebbe ricavare parte ricorrente dall’impugnazione del provvedimento del Comune de L’Aquila n. 103005 del 18 novembre 2020, impugnato coi motivi aggiunti, in quanto i lavori di installazione del dehors sono stati dichiarati illegittimi in quanto svolti in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza con provvedimento definitivo.
Risulta dunque condivisibile quanto affermato dal Comune de L’Aquila nella memoria del 13 aprile 2021 (e sopra già riportato) secondo cui “ la mancata impugnazione del provvedimento ministeriale intimante il ripristino, provvedimento idoneo ex se ad inibire in maniera definitiva la costruzione di interesse della parte ricorrente, rende inammissibile l’impugnativa del successivo provvedimento comunale, che, pur seguendo un diverso iter argomentativo e motivazionale, perviene allo stesso risultato. Infatti, presente o assente il provvedimento comunale impugnato, l’impossibilità di realizzare il manufatto di interesse della s.a.s. resterebbe immutata. ”.
Né risulta fondata, sul punto, l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui “ Quanto affermato in ordine alla idoneità del provvedimento “ad inibire in maniera definitiva la costruzione di interesse della parte ricorrente” è, infatti, smentito dalla nota prot. 0001862 del 27.3.2019 (già all. 3) – della quale il provvedimento di sospensione costituisce antecedente logico- con la quale la Soprintendenza, “al fine di perfezionare l’iter amministrativo con la conclusione formale del procedimento”, ha comunicato alla ricorrente il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii. alla installazione del dehors e dei lavori autorizzati dal Comune di L’Aquila con nota SUAP Provvedimento Conclusivo n. 177 del 18.12.2018, concedendo alla Ci.Ci s.a.s. il termine di Legge per il deposito di osservazioni. ”.
Sul punto il Collegio osserva che il provvedimento della Soprintendenza del 27 marzo 2019 afferma altresì di confermare “ quanto già comunicato con la nota protocollo n. 787 del 12.02.2019 ”, nota questa inviata anche alla società odierna ricorrente (e rimasta anch’essa inoppugnata) con cui la Soprintendenza ha affermato che l’autorizzazione comunale per l’installazione del dehors “ appare illegittima in quanto priva dell’autorizzazione di legge di competenza della Soprintendenza ”; ne deriva, dunque, che la mancata impugnazione della nota n. 1642 del 20 marzo 2019 della Soprintendenza e della antecedente nota n. 787 del 12 febbraio 2019 della medesima Soprintendenza, con cui la stessa già aveva statuito in ordine alla illegittimità dei lavori svolti per assenza della necessaria autorizzazione, rende inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione svolta avverso il provvedimento comunale n. 103005 del 18 novembre 2020.
4. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo è infondato nel merito e va respinto mentre il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di interesse.
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IM AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AL | GE AN |
IL SEGRETARIO