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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1031/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/07/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro ConSIliere Dott. Raffaele Miele
ConSIliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FIERAMONTI SALVATORE avv Sgrignoli in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VALENTE FRANCESCO presente
Controparte_2
Avv. BRUNO ELETTRA avv Angelini in sost.
Controparte_3
Avv.
AR LA
Avv. CARPENTIERI DINA presente
SEZZE COMUNE
Avv. DE ANGELIS LUIGI avv CARPENTIERI in sost.
Controparte_4
Avv. BUGIOLACCHI LEONARDO
Controparte_5
Avv. BERTI SUMAN FRANCESCO avv Alessia BERTI SUMAN
COTRAD SOC COOP Controparte_6
Avv. MAZI LEILI avv Iannucci in sost.
È presente per la pratica forense il dott tessera nr P 79912 ordine avvocati di RO Tes_1 La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Valente si riporta in particolare alla comparsa di costituzione del 03/05/2021 ove è stata proposta la domanda di manleva
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione verbale chiuso alle ore 11.02
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - ConSIliere dott.ssa Domenica Capezzera - ConSIliere relatore all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1031-2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Fieramonti del foro di IN (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in IN, via Carlo Alberto n. 25, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. , nella persona del procuratore ad negozia, Dott. Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, già per effetto Controparte_7 CP_3 di fusione per incorporazione del 6.1.2014 di on , rappresentata e difesa CP_3 Controparte_8 dall'Avv. Elettra Bruno (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 sito in RO in via Aureliana n. 2, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
Francesco Valente (C.F. ), e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_5 studio dell'Avv. Maria Clelia Chinappi in RO, Viale Castro Pretorio, 122, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1730256, in persona Controparte_4 della dott.ssa nella sua qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale Controparte_9 per l'Italia, per atto del dott. Notaio in Milano, Rep. n. 29.748, Racc. n. 12.074 del 18 Persona_1 aprile 2011, con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo
Bugiolacchi (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in RO, C.F._6
Piazza G. Mazzini, 8,giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C. F. ), in persona del sindaco pro - tempore, con sede in Sezze CP_10 P.IVA_2
(LT) via A. Diaz n. 1, rappresentato e difesa dall'Avv. Luigi De Angelis (C.F. , C.F._7 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Piazza De Magistris n. 11 – 04018 Sezze (LT), giusta delega in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dina CP_11 C.F._8
Carpentieri, (C.F. ), e, con la stessa, elettivamente domiciliata in RO, Via C.F._9
Monte Santo n. 68, presso lo Studio dell'Avv. Stefania Jasonna, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. e P.IVA , con sede in Torino, Controparte_12 P.IVA_3
Via Corte d'Appello, 11, in persona del procuratore speciale, Dr. , rappresentata e difesa, CP_13 dall'Avv. Francesco Berti Suman (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._10 suo studio in RO, Via Quirino Majorana 104, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_14 P.IVA_4 rappresentante pro tempore , con sede in RO alla Via Cavour 325 Controparte_15 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Iannucci (C.F. ) e Leili Mazi (C.F. C.F._11
) anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in RO Via C.F._12
Francesco Denza 16/d presso il loro studio legale giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del LE Ordinario di IN, n. 2984/2019, pubblicata in data 12/12/2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2010, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
LE il e le assistenti sociali e LA DD al CP_10 Controparte_1 fine di sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalle predette operatrici e dal Sindaco del agli obblighi e finalità del proprio ufficio e per ripetuta inosservanza ai CP_10 provvedimenti del LE dei Minori di RO e del LE di IN e condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno biologico-esistenziale e danno morale in favore dell'attore nella misura di € 300.000,00 o somma diversa ritenuta di giustizia. A sostegno della domanda si esponevano le vicende relative al contenzioso per l'affidamento del figlio dell'attore subite “ per colpa esclusiva del comportamento osservato dalla madre del piccolo SInora Persona_2 unitamente alla complicità meglio connivenza degli operatori del servizi sociale di Sezze e del
Sindaco del predetto Comune”. A tal fine si deduceva che il piccolo era nato il 22 Persona_3 settembre 2002 dalla relazione sentimentale con la SInora e che fin dal principio e in Per_2 particolare dopo la fine della storia non era mai stata data al bambino la possibilità di frequentare il padre e la sua famiglia. Si esponeva che, per tale motivo, in data 20 dicembre 2002 veniva richiesto al LE di RO di regolamentare il diritto di visita e che il LE in data 4 marzo 2003, in un primo tempo, aveva disposto l'affidamento del bambino alla madre con previsione di incontri all'esterno e con decreto in data 12 giugno 2003 con incarico ai servizi sociali di Sezze di sorvegliare sull'andamento di tali incontri con obbligo di riferimento sulle inosservanza delle parti. Si dava inoltre conto del successivo provvedimento del 8 gennaio 2004 con il quale, nel confermare l'affidamento alla madre, si prescriveva ai genitori del minore di intraprendere immediatamente un percorso di mediazione al fine di attenuare il conflitto in atto con incarico ai servizi sociali di assisterli nella realizzazione del progetto mediazione familiare. Nell'interesse dell'attore si deduceva che, sin dall'inizio, il comportamento degli operatori del servizio sociale di Sezze era stato caratterizzato da “superficialità, lassimo e scarsa professionalità”, assumendo che gli stessi fossero rimasti insensibili di fronte alle gravi violazioni poste in essere dalla madre in danno del proprio figlio e del padre, omettendo ogni attività per tentare di far incontrare il piccolo al padre e sviluppare un dialogo tra questi e la madre. Si data inoltre conto del provvedimento del LE di RO in data 15 luglio 2004 che, attesa l'elevata conflittualità tra le parti che avrebbero potuto determinare seri disturbi al minore, disponeva l'affidamento del minore al servizio sociale dell'Asl di IN in collaborazione con il servizio sociale del Comune di Sezze con incarico di predisporre ogni opera di vigilanza e di sostegno anche psicologico del minore e dei genitori attivando gli idonei e necessari progetti di mediazione tra questi ultimi. Si esponeva che in tale provvedimento si disponeva il temporaneo collocamento del minore presso la madre, con incarico al servizio sociale affidatario, di controllare l'osservanza delle modalità di incontro tra il minore e il padre e che con successivo provvedimento del 10 novembre 2014 il LE dei minori, a seguito delle verifiche effettuate, accertava una situazione di inadeguatezza delle figure parentali ad esercitare un efficace controllo educativo nei confronti del minore che appariva vittima di un serio disagio in relazione alla precarietà della situazione familiare e confermava l'affidamento al servizio sociale dell' Pt_2
, in collaborazione con il servizio sociale di Sezze, per sostenere gli stessi ed i parenti nel
[...] perseguimento di una più sana crescita e di una migliore evoluzione del minore con collocamento presso la madre. Si dava altresì conto del provvedimento del 12 luglio 2006 adottato dal LE su sollecitazione del padre, attesa l'impossibilità di incontrare il figlio con il quale si affidava al servizio sociale di Sezze di regolare il rapporto del minore con il padre, prevedendo tempi e modalità degli stessi e anche prolungati periodi di permanenza durante il periodo estivo se fosse conveniente.
Si esponeva che, in conseguenza, il servizio sociale di Sezze diveniva l'unico soggetto cui spettava il compito di regolamentare il rapporto tra il e il figlio sempre sotto l'osservanza Parte_1 dell'autorità giudiziaria. In narrativa si esponeva inoltre che l'attore, stante l'attuazione di un vero e proprio “mobbing genitoriale” da parte della (atteso che il bambino non veniva fatto Per_2 uscire dalla madre nelle occasioni stabilite, non poteva essere raggiunto telefonicamente, risultava frequentemente malato), aveva richiesto insistentemente al Servizio Sociale di Sezze nella persona degli operatori e Dott.ssa LA DD di poter recuperare le giornate Controparte_1 non trascorse e di regolamentare i periodi natalizi e pasquali e che, a fronte di tali richieste, il personale ed il responsabile del Servizio Dott. liquidavano il padre con la scusante che Parte_3 la madre non era d'accordo; si esponeva inoltre che il Servizio rimaneva inerte alla richiesta del padre nell'approssimarsi del periodo estivo del 2006 di formulare un piano ferie e che, a fronte di richiesta di spiegazioni, il responsabile de l Servizio rispondeva che trattandosi di minore di anni cinque il bambino non poteva pernottare con il padre. Si dava conto in narrativa dei continui fax inviati dal padre al Servizio allorchè egli non riusciva a vedere il bambino chiedendo di individuare giornate di recupero e si deduceva che tali denunce venivano semplicemente girate al LE dei
Minori senza procedere a regolamentare gli incontri come da incarico ricevuto mentre parimenti prive di esito risultavano le richieste di avere i giustificativi medici delle presunte malattie del figlio.
Parte attrice inoltre esponeva che, in data 16 ottobre 2007, il LE dei Minori a seguito di reclamo della avverso il decreto del 8 maggio 2006, confermava l'affidamento condiviso Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con incarico ai Servizi Sociali di vigilare costantemente sulla situazione e di offrire al minore ed ai genitori sostegno psicologico al fine di favorire il superamento della conflittualità anche attraverso la struttura del “ Progetto Girasole” dell'Ospedale Bambino Gesù di RO;
l'attore deduceva il perdurare da parte del Servizio Sociale di Sezze della “patologica collusione con una epistemologia dei torti e delle ragioni che costituisce la premessa per salire la scala della conflittualità più esasperata”; in narrativa si esponeva inoltre che, in data 23 gennaio 2008, su nuovo ricorso del padre, stante l'inosservanza dei provvedimenti della il LE dei Minori disponeva la comparizione delle parti ed in data 10 luglio Per_2
2008 disponeva una consulenza di ufficio che accertava l'effettuazione da parte della e Per_2 della sua famiglia di “mobbing genitoriale” in danno del bambino mentre in data 26 maggio 2009 veniva disposta la sospensione della madre dalla potestà genitoriale sul figlio per la durata di un anno, affidandosi al Servizio Sociale di Sezze di verificare l'osservanza delle disposizioni con obbligo di riferire ogni anno, obbligo cui il Servizio rimaneva inerte;
si dava conto del provvedimento del
LE del 1 luglio 2009 che paventava l'allontanamento del bambino dalla casa della madre nel perdurare dei comportamenti lamentati dal padre atteso che la volontà del minore non poteva essere usata per violare le disposizioni giudiziali. Parte attrice esponeva altresì che, in data 15 dicembre
2009, il LE dei Minori disponeva la decadenza della madre dalla potestà genitoriale e la collocazione del minore presso il padre a cura del Servizio territoriale di Sezze stabilendo che i
Carabinieri provvedessero all'allontanamento del minore dalla madre in caso di opposizione. Si deduceva che il Servizio ne dava notizia alla SInora prima dell'incontro fissato ad entrambe le parti per dare notizia del provvedimento e che, a fronte dell'atteggiamento ostativo della madre e della mancata consegna del bambino, solo tardivamente avevano allertato i Carabinieri risultando il bambino irreperibile. In narrativa inoltre si riportava che in data 24 dicembre 2010 gli operatori del servizio e dei carabinieri si recavano presso l'azienda di famiglia della apprendendo Per_2 dalla stessa che il bambino si trovava fuori del territorio del Comune di IN. Si deduceva che, solo in data 21 gennaio 2010 , con ausilio di investigatore privato si apprendeva che il bambino si trovava a casa dei nonni senza che nel frattempo fossero stati tentati altri accessi da parte degli operatori e dei Carabinieri e che nella giornata del 25 gennaio 2010 i Carabinieri, individuato il bambino, chiedevano all'assistente sociale come operare e che la stessa essendo a fine turno rinviava CP_1 al giorno successivo l'allontanamento avendo fissato appuntamento con la madre, nonostante la stessa avesse più volte sottratto il minore . Gli assistenti sociali desistevano alfine secondo la cronistoria dell'attore, dall'allontanamento stante la resistenza opposta dal minore omettendo un atto del loro ufficio motivando in una nota del 27 gennaio 2010 la mancata ottemperanza all'ordine del LE con generico richiamo alla legislazione a tutela del bambino. Deduceva l'attore che a seguito di istanza al Giudice tutelare di IN, stante le lamentate condotte omissive da parte degli organi intervenuti e risultando il padre privato della possibilità di allacciare qualsiasi rapporto con il figlio, il LE, all'udienza del 2 febbraio 2010, ordinava ai servizi sociali di adempiere ai provvedimenti del LE dei Minori e che, all'udienza del 11 febbraio 2010, riscontrandone l'adempimento veniva ordinata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio nei confronti della e della DD. Riportava l'attore che, nelle CP_1 more, il LE dei minori con provvedimento in data 4 febbraio 2010 affidava unicamente alla
Questura di IN la concreta esecuzione dei provvedimenti non ottemperati cui seguivano provvedimenti volti a collocare il minore presso una casa famiglia da individuarsi a cura del Servizio
Sociale di Sezze che parimenti risultava inerte, nonostante precise sollecitazioni. Nella narrativa si riportava inoltre il provvedimento del 13 aprile 2010 che disponeva l'allontanamento immediato del bambino con assegnazione ad una casa famiglia mentre madre e figlio si rendevano irreperibili e che seguiva una campagna mediatica diffamatoria che culminava con la richiesta di ricusazione del
Giudice del LE dei minori Dott. che era costretto a dimettersi e in un articolo Per_4 giornalistico in cui la madre compariva insieme ad un senatore ed al Sindaco di IN che mostrava solidarietà alla stessa criticando l'operato del LE . L'attore inoltre riportava un ulteriore tentativo di ottenere l'allontanamento del bambino dalla madre presso la scuola fallito a seguito dell'intervento del Presidente del LE dei minori che preannunciava la formalizzazione del relativo provvedimento. Si deduceva pertanto che i servizi sociali di Sezze ed il dovevano CP_10 ritenersi responsabili della grave situazione che avevano condotto l'attore a non poter vedere il figlio da due anni, avendo concorso e in alcuni casi contribuito attivamente ad impedire al padre di incontrare il figlio con comportamento ostativo protrattosi per anni che aveva avuto il culmine nella palese violazione del provvedimento del 15 dicembre 2009 del LE dei Minori e del 2 febbraio
2010 del Giudice tutelare di IN. Si assumeva pertanto il contributo attivo dato dagli operatori sociali a generare un clima di esasperazione attraverso l'omissione di ogni attività volta a favorire i rapporti del minore con il padre ed anche di ogni informativa sulle condizioni del figlio risultando precluso il rapporto al padre. Le principali omissioni contestate risultavano pertanto: omissione di attività per gli incontri del piccolo con il padre, l'inosservanza del provvedimento del 12 luglio 2006 per la regolamentazione degli incontri, , l'omessa comunicazione del piano ferie dell'estate del 2006, negazione del diritto di pernottamento da parte del Dott. , mancanza della indagine sulla Parte_3 famiglia materna, mancata esibizione dei certificati medici attestanti l'indisponibilità del piccolo agli incontri con il padre, mancata vigilanza sul minore per il 2007 e 2008, inosservanza del provvedimento del 26 maggio 2009 che disponeva la sospensione della potestà genitoriale della madre, mancato piano di organizzazione nell'esecuzione del provvedimento del 15 dicembre 2009, mancata valutazione nel tentativo di allontanamento del 21 dicembre 2009 dei precedenti ostativi della madre alla consegna del figlio, negligenza nell'avere avvertito la madre in ordine alla consegna del figlio, mancata ricerca del minore dal 21 dicembre 2009 al 21 gennaio 2010, desistenza dall'allontanamento del 26 gennaio 2010, violazione dei provvedimenti del LE come risultante dalla nota della dott.ssa del 27 gennaio 2010, violazione del provvedimento del giudice CP_1 tutelare del 2 febbraio 2010 che ordinava ai servizi di dare esecuzione ai provvedimenti del LE dei Minori la cui inottemperanza determinava la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in data 11 febbraio 2010, pubblicazione dell'articolo del 24 aprile 2010 che ritraeva la madre del bambino con il sindaco che si schierava contro il LE dei minori, l'omessa informativa da parte del Sindaco del ritrovamento della SInora e del minore che da tre Per_2 mesi risultavano nell'elenco scomparsi della Polizia. L'attore deduceva che, in conseguenza di tali plurime violazioni e della privazione del rapporto con il figlio, si era determinato una danno biologico-esistenziale nell'attore quantificato in termini economici nella misura di € 300.000,00 al cui pagamento si chiedeva che venissero condannati in solido le operatrici sociali convenute e il non solo per comportamenti diretti del Sindaco ma anche per il vincolo di CP_10 immedesimazione organica delle operatrici. Si costituiva il convenuto chiedendo il CP_10 rigetto della domanda attorea e contestando l'avversa deduzione dei fatti nonché sostenendo il puntuale adempimento con obiettività dei compiti affidati ai servizi sociali anche con riferimento alla necessaria informativa al LE dei Minori, tenuto conto dell'alta e persistente conflittualità tra i genitori e contestando l'accusa di colpevole inerzia da parte dei servizi a dare attuazione ai provvedimenti del LE di Minori, avendo agito le operatrici sociali con professionalità e competenza al fine di comporre i dissidi tra i genitori adottando tutte le misure necessarie ad evitare traumi psichici al bambino ed assumendo che le oggettive difficoltà dell'attore ad assumere serenamente e compiutamente al suo ruolo genitoriale non fossero loro imputabili. Venivano specificamente contestati gli addebiti circostanziati dell'attore. Si costituiva LA DD chiedendo il rigetto della avversa domanda e deducendo di non essere alle dipendenze del
[...]
ma della dal 1 luglio 2008 e di aver stipulato dal 20 febbraio CP_10 Controparte_14
2009 contratto di assunzione con la Oriente spa – Agenzia per il Lavoro al fine di consentire la somministrazione di lavoro presso il Comune di Sezze in qualità di assistente sociale, risultando in tal modo estranea ai fatti avvenuti e contestati per il periodo precedente. Detta convenuta contestava la sussistenza di propria responsabilità in considerazione del corretto espletamento degli incarichi assunti dal servizio;
veniva richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa della CO al fine di essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata stante il rapporto di lavoro organico ex art. 2059 cc.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e Controparte_1 contestando la sussistenza degli addebiti mossi ai servizi sociali del attesa la CP_10 costante informativa al LE dei Minori con dettagliata relazione circa la persistente conflittualità e l'adempimento all'incarico ricevuto nell'interesse del minore e senza alcun lassismo ostativo, tenuto anche conto delle molteplici autorità coinvolte e svolgendo un ruolo di controllo, supporto e coordinamento secondo le indicazioni del LE di minori e che l'accesa conflittualità tra i genitori si era ripercossa sulla già fragile evoluzione psicologica del bambino, onde il giudizio doveva ritenersi l'ennesimo tentativo di colpevolizzare i servizi sociali per l'assoluta incapacità dei genitori dal desistere dai reciproci astii a vantaggio dell'esclusivo interesse del minore. Si assumeva che, pertanto, l'agire dei servizi era stato improntato alla tutela del minore soprattutto psicologica, sfruttando la discrezionalità richiesta dal ruolo rivestito mentre proprio grazie ai continui aggiornamenti si erano susseguiti provvedimenti di modifica del regime di affidamento e delle condizioni di trasferimento e collocamento del minore. La convenuta deduceva inoltre di CP_1 essersi occupata del caso dal gennaio 2006 al giugno 2008 e dal dicembre 2009 al Parte_1 maggio 2010 e deduceva l'esistenza di copertura assicurativa con Controparte_16
of London di cui chiedeva la chiamata in causa al fine di essere
[...] CP_4 dagli stessi tenuta indenne e manlevata. Autorizzate le richieste chiamate in causa, si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda di manleva e deducendo la Controparte_16 estraneità dei danni lamentati dall'attore alle garanzie di polizza con decorrenza dal 20/10/2010 e l'esclusione operatività della stessa per le attività prestate prima del 20 ottobre 2008, con previsione di esclusione della copertura della responsabilità solidale della chiamante. Si chiedeva in via subordinata di limitare la copertura assicurativa al massimale di polizza e di suddividere l'eventuale esborso tra i coassicuratori ex art. 1910 cc. Si costituiva la Controparte_14 deducendo la estraneità della Dott.ssa DD per fatti accaduti prima del 23 febbraio 2009 e che, nella ritenuta ipotesi di sussistenza della responsabilità invocata, la stessa sarebbe dovuta ricadere sul presso il quale ed alle cui disposizione la lavoratrice risultava sottoposta. Nel CP_10 merito veniva contestata la sussistenza degli addebiti rivolti alla DD e la sussistenza del diritto al risarcimento del danno;
in via preliminare la CO chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Unipol UGF garante in forza di polizza di responsabilità civile al fine di essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata. Si costituiva inoltre la Compagnia terza chiamata CP_4 deducendo il difetto di legittimazione attiva della chiamante , tenuto conto che
[...] CP_1 la polizza richiamata dalla stessa risultava stipulata dal quale contraente ed CP_10 assicurato senza attribuzione dei diritti nascenti dal contratto ai dipendenti;
la compagnia deduceva inoltre la insussistenza di garanzia assicurativa per il danno biologico che fosse riconosciuto all'attore, risultando la polizza a copertura di responsabilità civile causativa di perdite patrimoniali per il terzo danneggiato. Si chiedeva quindi il rigetto della domanda di manleva e comunque di subordinare la eventuale operatività della polizza al rispetto della clausola claims made di cui all'art. 13. Nel merito si deduceva comunque la infondatezza delle pretese risarcitorie formulate dall'attore stante l'assenza di condotta colposa attribuibile alla . Si costituiva la eccependo CP_1 CP_3 la improcedibilità della domanda di manleva per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la nullità dell'atto di chiamata in causa notificato alla CO per erronea invocazione del titolo legittimante stante l'erronea indicazione dell'art. 2059 cc in luogo dell'art. 2049 cc e nel merito la non indennizzabilità del sinistro in quanto estraneo alla copertura assicurativa e la insussistenza di responsabilità dell'assicurato CO. Nel corso del giudizio la convenuta CP_1 rinuncia agli atti nei confronti di in quanto tenuta in secondo rischio. Espletate Controparte_16 le prove orali ammesse alle parti nonché CTU medico legale sulla persona dell'attore la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 28 novembre 2018”.
Il LE adito, con la sentenza impugnata ha così deciso: “a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “- Voglia la Corte di Appello RO, in accoglimento del presente appello, riformare totalmente la sentenza del LE di IN n. 2984 del 2019, pubblicata il 12.12.2019
e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dagli operatori dei servizi sociali di Sezze dott.ssa e la dott.ssa LA DD sia in via Controparte_1 contrattuale che ex art. 2043 c.c. nonché dal (LT) agli obblighi ed alle finalità del CP_10 proprio ufficio ai sensi dell'art. 2059 c.c. nonché per l'aver ripetutamente inosservato i provvedimenti del LE dei minori di RO e del LE di IN ed in ogni caso per tutte le condotte meglio descritte in premessa. 2) Condannare in solido il la dott.ssa Controparte_17
e LA DD al risarcimento del danno biologico-esistenziale (danno Controparte_1 non patrimoniale) nonché del danno morale in favore dell'attore nella misura di € 325.796,00 in applicazione della percentuale del 40% di invalidità per la causali sopra esposte ovvero in subordine nella somma di € 145.805,00 in applicazione della percentuale del 25% indicata dal CTU ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 3) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della citazione sino al soddisfo. 4) Vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione e Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, (a)
Dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi di cui al §4 del presente atto;
(b) In subordine, rigettare nel merito l'appello proposto per i motivi tutti indicati in parte motiva, in quanto infondato;
(c) In subordine, rigettare la domanda di garanzia nei confronti di per i CP_2 motivi esposti nel presente atto;
(d) In ulteriore subordine, accertare l'insussistenza della colpa dell'assicurato (e) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio CP_2 grado di giudizio”.
Inoltre si è costituita che ha così concluso: “Piaccia all'Ill.ma Controparte_1
Corte d'Appello di RO, contrariis rejectis, così giudicare: • rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal SI. confermando la sentenza Parte_1
n. 2984/'19 resa dal LE di IN, Dott.ssa VALERI, oggi oggetto di gravame;
• respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per tutti i motivi esposti in narrativa;
• vittoria del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Successivamente, si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni richiesta in contrario: a) in via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal SI. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
b) sempre in via principale, nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento anche solo parziale dell'avverso appello, dovesse essere accertata e dichiarata una responsabilità, esclusiva o concorrente della appellata SI.ra , accertare e
CP_1 dichiarare comunque: 1) la carenza di interesse e legittimazione ad agire della in base alla
CP_1 polizza invocata per i motivi esposti sin dal primo grado e qui reiterati;
2) l'inoperatività della polizza invocata per i motivi esposti fin dal primo grado ed in questa fase di giudizio reiterati, relativi alla mancata ricomprensione del danno da lesioni personali in quanto non rientrante nella garanzia di polizza, circoscritta alle “perdite patrimoniali”; c) in via del tutto subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata, in accoglimento anche parziale dell'appello, una responsabilità della SI.ra e non dovessero trovare accoglimento le difese
CP_1 in termini di sua carenza di legittimazione attiva e di inoperatività della polizza, con conseguente declaratoria dell'obbligo degli attuali comparenti di tenere indenne la SI.ra , si chiede che
CP_1
l'ammontare della prestazione assicurativa venga individuato e delimitato alla luce del complesso delle condizioni della polizza in questione, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a quella relativa al massimale, alla franchigia ed alla responsabilità solidale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Altresì si è costituito il così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_10
d'Appello adìta, contrariis reiectis: - in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 comma 1 cpc con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del LE di IN;
- nel merito confermare l'impugnata sentenza n. 2984/2019 del LE di IN, con conseguente integrale rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In seguito, si è costituita AR LA chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'avverso gravame poiché inammissibile per tutti i motivi esposti anche in ordine alla tardività e inammissibilità della domanda, formulata in palese violazione del divieto dello ius novorum di cui all'art. 345, 1 com., c.p.c., rappresentando, infatti, un thema decidendum nuovo rispetto a quello per il quale il giudizio è stato incardinato, e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2984/2019 emessa dal
LE di IN, Sez. II Civile, in data 12.12.2019. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge”.
Si è costituita, inoltre, che ha così Controparte_12 concluso: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di RO : - rigettare i motivi di appello proposti da l SI. , confermando la sentenza n. 2984 /201 9 resa dal LE di IN;
- Parte_1 nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale dell'appello, e in caso di riproposizione della domanda di manleva e garanzia, limitare la copertura assicurativa entro i limiti di risarcimento di Euro 260.000,00 per lesioni personali, circoscrivendo l'obbligo contrattuale della alla sola quota di responsabilità gravante sulla Dott.ssa Controparte_16
, indipendentemente dal vincolo di solidarietà dell'eventuale condanna, giusto il disposto CP_1 dell'art.
3.3 della polizza;
- condannare l'Appellante al rimborso delle spese del grado”.
Infine, si è costituita rassegnando le seguenti Controparte_14 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le ragioni esposte in premessa in via principale rigettare l'appello cui si resiste e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Rigettare comunque la domanda avanzata dalla d.ssa DD nei confronti di COTRAD in quanto infondata in fatto ed in diritto per essere responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. il con vittoria di spese ed onorari oltre IVA e CA in via CP_10 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice/appellante ove riconosciuta la responsabilità della comparente ex art 2049 c.c., condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_18 indenne e a manlevare la da ogni conseguenza negativa Controparte_14 dovesse derivare a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre oneri accessori”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa. Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_19
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Con atto di appello proposto, censura la sentenza sotto vari profili, nello Parte_1 specifico per a) Illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in presenza di argomentazioni contrastanti;
b) Omessa ed errata valutazione degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel processo;
c) Omessa motivazione su punti decisivi della controversia. L'appellante, in particolare contesta che la sentenza non avrebbe tenuto in debito conto, l'inadempimento dei servizi sociali, emersi dalla serie dei fatti e circostanze dedotti nell'appello, tra cui l'omessa consegna all'appellante e da parte dei servizi sociali delle relazioni inviate al LE dei Minori, e ciò in quanto padre del minore, in violazione della legislazione vigente oltre che del codice deontologico dei servizi sociali.
Altresì lamenta l'appellante che la pubblicazione della foto apparsa sul quotidiano del CP_20
24.04.2010, avrebbe comportato la lesione da parte del sindaco del Comune di Sezze del divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie ed immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento.
Inoltre, il LE di IN avrebbe erroneamente affermato che i servizi sociali avevano sempre relazionato al LE dei Minori, mentre, dalla documentazione versata in atti, emergerebbe che dal 5.11.2004 sino al 5.06.2006 non era stata inviata alcuna relazione da parte dei servizi sociali al LE dei minori e che anche successivamente gli stessi non avevano provveduto a depositare alcuna relazione mensile, come richiesto dal TM.
Deduce l'appellante, sotto altro profilo, la violazione delle norme che impongono ai servizi sociali, prima di rivolgersi al LE dei Minori, l'obbligo di effettuare un accurato studio della famiglia compilando le schede previste, nonché la mancata valutazione, da parte del giudicante, dell'omissione dei servizi che non avevano esibito all'appellante i certificati medici attestanti l'indisponibilità del minore.
Conseguentemente, secondo gli assunti dell'appellante, il LE di IN avrebbe affermato erroneamente che i servizi sociali erano immuni da responsabilità, affermazione invero smentita dall'operazione di allontanamento eseguita dal personale della Questura di IN avvenuta senza la collaborazione dei servizi sociali. Aggiunge il che la responsabilità del Parte_1 [...]
e delle assistenti sociali apparirebbe inequivocabile, posto che ogni provvedimento del CP_10
LE dei Minori veniva disatteso, e ciò soprattutto con particolare riferimento al decreto di quell'ufficio del 15.12.2009 ed al provvedimento del LE di IN del 2.02.2010.
Infine, deduce che la sentenza impugnata si sarebbe discostata dalla giurisprudenza dominante e dalle numerose pronunce della Corte di Strasburgo senza fornire alcuna motivazione adeguata, logica e ragionata. Evidenzia, pertanto la responsabilità dagli operatori dei servizi sociali di Sezze in via contrattuale oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c. nonché dal ai sensi dell'art. CP_10
2059 c.c. con il conseguente diritto al risarcimento del danno biologico-esistenziale nonché del danno morale in favore dell'appellante.
La sentenza impugnata è così motivata: “La domanda di parte attrice non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento. richiede in giudizio nei confronti del Parte_1
e delle operatrici sociali e LA DD il CP_10 Controparte_1 risarcimento del danno biologico-esistenziale subito a causa dell'asserito grave inadempimento posto in essere dagli stessi agli obblighi e finalità del loro ufficio e della ripetuta inosservanza ai provvedimenti del LE di RO e del LE di IN in ordine alla vicenda del contenzioso relativo all'affidamento del figlio che lo ha visto opposto alla madre Persona_3 Per_2
. Assume l'attore una serie di circostanziate violazioni che avrebbero definitivamente
[...] compromesso la sfera dei rapporti del padre con il figlio minore e condotto alla privazione del rapporto genitoriale, essendo stato egli esposto ad una campagna di delegittimazione sociale e morale da parte della madre del minore con l'appoggio dei servizi sociali. Nel lungo periodo che va dal 2003 ( data del primo provvedimento del LE dei minori) risultano documentate le innumerevoli iniziative assunte dal padre, dapprima per regolamentare il rapporto con il figlio che gli veniva negato, e poi per richiedere l'intervento giudiziale a fronte della inattuazione dei provvedimenti ottenuti. Secondo l'attore, i servizi sociali del Comune di Sezze hanno inadempiuto ai loro doveri schierandosi di fatto in favore della madre o comunque consentendo che la stessa determinasse la sua esautorazione dal ruolo di padre, in particolare non dando attuazione all'ordine di allontanamento del minore dalla madre oggetto di provvedimento del LE dei Minori in data
15 dicembre 2009 n. 154/08 . In tale provvedimento si evidenziava che la SInora si era Per_2 completamente sostituita alla figura genitoriale paterna, riuscendo a cancellarla impedendogli un regolare contatto con il figlio nonostante le indicazioni degli specialisti ed i ripetuti provvedimenti delle autorità che la riconducevano al rispetto delle regole e che la stessa aveva attuato una situazione di totale denigrazione ed esclusione della figura paterna che aveva condotto alla sua sospensione dalla sua potestà con provvedimento del 20 maggio 2009 ed aveva perseverato con la sua volontà di esclusione della figura paterna dalla vita del figlio, nonostante ogni prescrizione ed ogni decisione in contrasto con tale volontà tanto da giustificare la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale. In merito alle responsabilità per la inattuazione di tale provvedimento, dalle prove documentali in giudizio e dalle prove orali assunte risulta che la madre ebbe a rendere irreperibile il minore vanificando l'intervento del 21 dicembre 2009 e del 24 dicembre 2009. In data
26 gennaio 2009, gli assistenti sociali ed i Carabinieri chiamati in supporto non portavano a termine l'esecuzione del provvedimento in considerazione del comportamento del bambino e poiché lo stesso dichiarava di non volere andare con il padre;
nella relazione di servizio dei Carabinieri del 27 gennaio 2010, con riferimento ad ulteriore accesso per dare esecuzione al provvedimento di allontanamento del minore, le assistenti sociali e DD espressamente dichiaravano Per_5 che pertanto “sulla scorta della innumerevole legislazione nazionale e internazionale a tutela dei bambini, al fine di non arrecare ulteriore presumibile danno psicologico al minore” avevano
“ritenuto opportuno salvaguardare la condizione psicofisica del bambino”. Nel citato provvedimento del 4 febbraio 2010, a seguito di richiesta di sospensiva della madre, il LE dei Minori espressamente precisava che “l'opposizione del minore al provvedimento non debba essere ritenuta una causa che impedisca l'efficacia della decisione del tribunale rendendo altrimenti vane un grande numero di pronunce attraverso il suscitamento di un'opposizione dei bambini fortemente influenzati ed influenzabili dalle persone che li hanno in custodia”. Nelle more, a seguito di istanza al Giudice tutelare di IN, veniva disposta la convocazione delle operatrici sociali e all'udienza del 2 febbraio 2010, veniva disposto che il Servizio desse luogo all'attuazione del provvedimento coadiuvato da specialista di neuropsichiatria infantile della e dall'Ufficio minori della Parte_2
Questura di IN rinviando per la verifica al 11 febbraio 2010. Interveniva il provvedimento del
LE dei Minori del 10 febbraio 2010 con il quale si disponeva che, in luogo del collocamento presso il padre a seguito di allontanamento, il minore fosse collocato presso una casa famiglia.
All'udienza del 11 febbraio il Giudice tutelare, preso atto dei provvedimenti intervenuti non ancora comunicati ai Servizi, dichiarava chiusa la procedura ma disponeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica. Stanti le difficoltà insorte nella esecuzione del provvedimento n. 154/08, il
LE dei Minori in data 4 marzo 2010, sospendeva la decadenza della madre dalla potestà sul figlio e disponeva il collocamento del minore presso casa famiglia da individuarsi dal servizio sociale di Sezze. Con provvedimento del 13 aprile 2010, il LE rilevava che la madre continuava ad ostacolare l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari utilizzando l'ansia e la preoccupazione del figlio per la modifica della sua situazione attuale strumentale per la regolarizzazione dei rapporti per impedire che vengano eseguiti i provvedimenti di allontanamento da un nucleo familiare fortemente patologico e che il bambino era la vittima inconsapevole dello schieramento familiare materno e viveva la figura paterna in maniera angosciata come conseguenza della continua operazione di demonizzazione compiuta dalla madre e dalla nonna materna ed era naturale oppositivo rispetto all'allontanamento dalla situazione patologica nella quale era immerso;
secondo il LE, andava interrotto questo legame malato e che andasse ripristinata la conoscenza ed il rapporto del bambino con il padre per consentire al minore una crescita più corretta ed equilibrata aldilà dell'utilizzo effettuato dalla famiglia materna per risolvere le loro problematiche psicologiche e relazionali: per questo motivo di disponeva l'allontanamento immediato del bambino in via temporanea e strumentale allo scopo di sottrarlo al più presto dalle anzidette influenze negative ed al condizionamento che era costretto a subire per l'inserimento in una casa famiglia da indicarsi dal
Servizio sociale di Sezze. Si disponeva che l'esecuzione del provvedimento venisse attuato dalla
Polizia di Stato ufficio minori della Questura di IN che doveva procedervi “senza indugio, vincendo ogni resistenza ed opposizione all'esecuzione del provvedimento di allontanamento”.
Investita con tali provvedimenti della attuazione dell'ordine di allontanamento la Questura di IN, risulta dagli atti che in sede di accesso presso la scuola del minore per il prelevamento, lo stesso non venne attuato per le opposizione ivi rilevate ed anche in considerazione del preannunciato nuovo pronunciamento del LE dei Minori che, in diversa composizione ( Pres. Dott.ssa ) in Per_6 data 14 maggio 2010, ritenuto che dalla esecuzione del provvedimento potesse derivare un pericolo grave costituito nella fattispecie da conseguenze traumatiche o comunque da rilevante pregiudizio per l'equilibrio psico-fisico del bambino, disponeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento del 15 dicembre 2009. Dall'esame della mole dei documenti versati in atti, risulta dunque che la contesa sul piccolo ha avuto inizio fin dal momento della sua nascita Persona_3
(22 settembre 2002) allorchè risultava già cessato il rapporto sentimentale che aveva legato l'attore alla madre. Fin dall'inizio si è trattata di una vera e propria contesa che ha visto coinvolte anche le famiglie di origine con rivendicazioni che, pur risultando focalizzate sul presunto bene del minore, sono risultate in molte circostanze frutto di astio personale e capacità genitoriali irrisolte. L'esito ultimo di questa contesa è risultato il danneggiamento gravissimo del rapporto padre-figlio come risultato delle vicende protrattesi dal 2002 che sono state esposte dall'attore nel presente giudizio.
Sul tema della “alienazione genitoriale” risulta esemplare quanto affermato da Cass. 8 aprile 2016
n. 6919 ove si legge: “ in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015). Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell'affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le eSIenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull'altro genitore. Non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e morale del figlio minore dall'altro genitore. Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l'ascolto del minore) e anche le presunzioni
(desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori). Tali comportamenti, qualora accertati, pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto ,alla sua crescita equilibrata e serena. L'importanza di tale diritto è testimoniata dalla sentenza della Cedu 9 gennaio 2013, n.
25704, L. c. Rep.Italiana, che ha affermato la violazione dell'art. 8 della convenzione da parte dello
Stato italiano, in un caso in cui le autorità giudiziarie, a fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia minorenne, a che il padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, non si erano impegnate a mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere il legame familiare tra padre e figlia minore, attraverso un concreto ed effettivo esercizio del diritto di visita nel contesto di una separazione legale tra i genitori. In particolare, quelle autorità si erano limitate reiteratamente e con formule stereotipate a confermare i propri provvedimenti, nonché a prescrivere l'intervento dei servizi sociali, cui erano richieste di volta in volta informazioni e delegata una generica funzione di controllo, così determinandosi il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole per il padre, mentre avrebbero dovuto rapidamente adottare misure specifiche per il ripristino della collaborazione tra i genitori e dei rapporti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi della mediazione dei servizi sociali. In caso di separazione personale conflittuale tra coniugi, l'affidamento del figlio minorenne implica un diritto effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. L'assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e, talora, l'atteggiamento ostile (da dimostrare nel caso concreto) del genitore collocatario nei confronti dell'altro genitore) che impedisca di fatto al minore di frequentarlo, comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e non dispensa le autorità nazionali dall'obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori. Si deve enunciare il seguente principio: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come SInificativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente/a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
Con riferimento alla vicenda di nella perizia del CTU Persona_7 Persona_8 espletata in sede di LE dei Minori (in atti di parte attrice sub. 11), pur non risultando accertata la sussistenza di una PAS (Parental Alienation Syndrome) il consulente evidenzia una “reale e preoccupante conflittualità usata per governare ognuno le proprie dinamiche interne che oggi li rende ciechi di fronte ai vissuti del bambino cui non è permesso uno spazio di elaborazione delle sue emozioni e la possibilità di interiorizzare figure di riferimento stabili, sicure”. Si evidenziava che la parte lesa della vicenda risultava primariamente e poi il padre e la sua famiglia esclusa da Per_3 sempre da una normale frequentazione del bambino. Il consulente alla data del dicembre 2008 ha evidenziato la sussistenza di un “mobbing genitoriale” posto in essere dalla madre del bambino, finalizzato all'estromissione di un genitore dal proprio ruolo genitoriale nel contesto di una separazione giudiziale altamente conflittuale, senza partecipazione del minore nella campagna di denigrazione (laddove nella PAS elemento chiave viene ritenuto il personale contributo del minore alla vittimizzazione del genitore deSInato come bersaglio). A quella data a sei anni di età, secondo il consulente, il bambino appariva condizionato da un contesto materno che sembrava rifiutare la figura del e il legame controllante e fusionale con la madre che impediva al bambino di Parte_1 esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni potendo egli esprimere solo ciò che non delude il genitore affidatario, avendo così difficoltà di transizione nei periodi di visita presso il padre e reazioni di paura alla sola presenza del e mostrando di esprimere i suoi malesseri attraverso disturbi Parte_1 psicosomatici. Di converso veniva evidenziata la necessità che il padre proseguisse il sostegno terapeutico intrapreso con l'obiettivo di gestire i suoi tratti impulsivi e di elaborare la rabbia e frustrazioni accumulate negli anni. Il condizionamento e le ingerenze perpetrate dalla madre nel rapporto padre-figlio realizzate attraverso ostacoli alla frequentazione hanno condotto nella vicenda per cui è causa ad un susseguirsi di provvedimenti giudiziari piuttosto gravi nei confronti della potestà genitoriale della SInora salvo poi prendere atto che il danno alla relazione Per_2 genitoriale del era così grave da far ritenere un allontanamento del minore dalla madre Parte_1 un ancor più grave vulnus alla sua condizione psicologica. Tale esito risulta ratificato nella comunicazione del Direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria infantile di Priverno del 28 aprile
2009 dove, sia pure sulla base della sola documentazione e senza visitare il minore, con riferimento ai provvedimenti del LE dei Minori del 15 dicembre 2009 n. 154/08 (con il quale si disponeva la decadenza della madre dalla potestà genitoriale sul figlio con collocazione presso il padre a cura del servizio sociale) e del 4 febbraio 2020 (con il quale si rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento e disponeva la consegna al padre), si riteneva inopportuno un allontanamento forzato del minore dall'abitazione materna per il rischio di determinare un trauma psichico che destrutturasse acutamente lo stato emotivo del bambino assumendo il valore di un atto aggressivo diretto contro di lui, segnalando quindi il grave rischio psicopatologico che l'attuazione del provvedimento avrebbe comportato per il bambino. Da ultimo, come dianzi esposto, il provvedimento del LE dei Minori del 14 maggio 2010 ha sancito che l'attuazione del provvedimento di allontanamento dovesse essere sospeso per i danni che lo stesso avrebbe determinato sul minore.
Nella valutazione del comportamento delle operatrici sociali e del convenuto non può CP_10 dunque prescindersi da questa prolungata odissea e dal suo esito ultimo tutto a danno del bambino conteso. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla valutazione di responsabilità dei Servizi
Sociali del nell'aver procurato all'attore un danno biologico causato dalla CP_10 negligente gestione del caso del figlio. La CTU espletata dal Prof. ha concluso che Persona_9 lo stato psichico attuale del SI. sia connotato da profondo disagio su base Parte_1 ansioso/depressiva e da un quadro di emozionalità mista intensa e perdurante con intenso vissuto di sofferenza e ripercussioni sulla sfera relazione in generale, tale da configurare un disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti ed ha rilevato che il nesso di causalità tra tale stato di malessere ed il comportamento delle assistenti sociali, sul cui merito non si pronunzia, sia presente ma non parziale in quanto le conseguenze emotive ad esso sperimentate del SI. Parte_1 rappresentano la esacerbazione di una condizione emotiva peraltro già alterata in rapporto agli eventi precedenti al contenzioso. Il CTU ha chiarito che il vissuto soggettivo emozionale generale da parte del SI. nel corso del contenzioso può essere verosimilmente risultato accentuato Parte_1 in rapporto al suo profilo di base di personalità, caratterizzato da aspetti di rigidità, percezione di ostilità ambientale e rivendicatività che possono aver svolto in parte un ruolo concorrente nell'origine dei danni psicologici subiti anche in rapporto a comportamenti a loro volta connessi a tali caratteristiche di personalità ma che, anche in verosimile presenza di tale concorrenza, la risposta del SI. in termini di sofferenza psicologica appare aver presentato una sua Parte_1 autonoma dimensione indipendentemente dagli aspetti personologici di base e deve essere considerata quindi influenzata ma non determinata da questi. La CTU ha accertato che la serie di eventi successivi alla nascita del figlio nel 2002 ha comportato per il SI. l'esperienza di Parte_1 una protratta condizione di stress e di incremento di aspetti disattativi già presenti nel profilo di base della sua personalità attraverso un vissuto clinico di intensa emozionalità negativa, prevalentemente connotata in senso depressivo, ansioso rabbioso e rivendicativo. Secondo il CTU si può riconoscere come danno subito dal SI. lo sviluppo di un disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi Parte_1 misti a decorso cronico in rapporto al protrarsi della situazione dalla sua origine e che il comportamento degli operatori del Servizio sociale di Sezze appare aver svolto un ruolo di ulteriore esacerbazione di tale reazione emotiva anche se tale esacerbazione non ha rappresentato appunto obiettivamente il momento iniziale della sofferenza psicologica del SI. collocandosi Parte_1 lungo una linea di continuità tra eventi e risposte precedenti e successive.. Il CTU ha concluso che un evidente danno morale può essere riconosciuto nella perdurante frustrazione dell'attore del desiderio di assunzione del ruolo di padre e di instaurazione di un adeguato rapporto padre/figlio anche in rapporto all'intenso vissuto soggettivo di torto e di ingiustizia da lui percepito con la relativa elaborazione affettiva ed emozionale e che si connota una condizione di danno esistenziale per non avere egli potuto vivere l'esperienza della paternità e dell'educazione del bambino, acuito dalla progressiva consapevolezza della non recuperabilità attuale e verosimilmente futura del rapporto. Secondo il Prof. il danno morale ed esistenziale subiti dal Sig. hanno Per_9 Parte_1 contribuito ad accentuare il vissuto di sofferenza psicologica a sua volta associato allo sviluppo di un danno biologico e che il danno totale in rapporto alle vicende estese dal 2002 possa essere valutato nella misura del 20%. Se alla stregua di tali risultanze può affermarsi che il vissuto soggettivo del SI. correlato alle vicende della contesa del figlio ed in particolare della Parte_1 gestione da parte dei operatrici dei servizi sociali del Comune di Sezze sia sfociato in un danno non patrimoniale, occorre valutare se dal punto di vista oggettivo vi siano elementi certi per affermare la responsabilità civile del convenuto in proprio e quale ente da cui dipendono i servizi CP_10 sociali ex art. 2049 cc e delle operatrici sociali evocate in giudizio. Va certamente valutato il ruolo determinante assunto nella vicenda dal comportamento della madre del bambino, lungamente e tenacemente ostativo al rapporto padre-figlio, nonostante in alcun documento si evinca qualsivoglia elemento di accusa che potesse giustificare una motivazione a sostegno dell'impedimento al padre di frequentare il figlio se non la sola scarsa frequentazione e dunque la mancata confidenza provocata dalla stessa madre e dalla sua famiglia. Dalle relazioni dei servizi risulta del resto una personalità della prona a quella della figura materna ed alla stessa totalmente asservita. Per_2
Per quanto concerne il ruolo svolto ai Servizi sociali del convenuto, risulta necessario CP_10 procedere ad una ricostruzione dei compiti attribuiti giudizialmente sulla base della documentazione in atti. Il LE dei Minorenni di RO, nel procedimento instaurato su ricorso dell'odierno attore per ottenere la regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figlio, dopo aver adottato un regime transitorio di frequentazione all'udienza del 4 marzo 2003 ( dunque a pochi mesi dalla nascita del bambino il 22 settembre 2002), con decreto del 9 giugno 2003 rilevava l'elevata conflittualità tra i genitori del minore e i rispettivi nuclei familiari e riteneva necessaria una indagine socio ambientale sui genitori del minore e sulle famiglie ad opera del servizio sociale territorialmente competente e l'espletamento di CTU in ordine alla idoneità genitoriale di entrambe le parti e alla natura del loro rapporto con il minore;
provvedendo in via transitoria ed urgente, disponeva l'affidamento del minore alla madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e con incarico al Servizio Sociale di Sezze ( luogo di residenza della madre) di sorvegliare sull'andamento di tali incontri riferendo al LE su ogni inosservanza delle parti e con incarico ai medesimi
Servizi e a quelli di ER di IN ( in ragione della residenza del padre) di svolgere una approfondita indagine socio-ambientale sui genitori e le loro famiglie con comunicazione dei risultati. Con relazione del 9 ottobre 2013, i Servizi Sociali del Comune di Sezze relazionavano il
LE dei Minorenni dell'esito delle indagini sulla ( nata il [...]) e sul suo Per_2 nucleo familiare;
nella relazione del 17 novembre 2003, la psicologa del servizio segnalava che il SI. aveva notificato all'ufficio diverse comunicazioni ed aveva segnalato per le vie brevi Parte_1 che per diverse volte la non gli aveva fatto vedere il figlio. Con decreto del 22 dicembre Per_2
2003/8 gennaio 2014, il LE, acquisite le risultanze della disposta CTU e viste le relazioni dei
Servizi sociali incaricati, rilevata ancora una volta la elevata conflittualità tra le parti, sempre in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 336 u.c. cc confermava l'affidamento del minore alla madre “ sotto l'osservanza ed il controllo del Servizio Sociale di Sezze” disciplinando i giorni di frequentazione del padre con il bambino “ con scambio che avverrà nella sede del servizio stesso alla presenza di un operatore sociale”; veniva prescritto ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione al fine di attenuare il conflitto in atto e si incaricava il Servizio sociale di Sezze di assisterli nella realizzazione di un progetto di mediazione con obbligo di relazione. Con relazione del 4 marzo 2004, i servizi sociali del di Sezze, relazionavano in merito all'andamento CP_10 dell'attuazione del provvedimento;
con relazione del 19 maggio 2004 si segnalavano le difficoltà di attuazione del provvedimento riportando l'esito dettagliato dei contatti per l'organizzazione degli incontri del bambino con il padre e si evidenziava che non vi era alcuna possibilità di dialogo da parte dei genitori del bambino né tanto meno dalle famiglie di origine che interferivano nella loro vita e che risultava opportuno tutelare il minore e salvaguardare il suo benessere psicologico e si chiedeva una specificazione dei provvedimenti in merito agli obblighi giuridici delle parti e la necessità di vincolarli ad un percorso di mediazione. Con decreto del 9 luglio 2004, il LE rilevava che l'elevatissima conflittualità tra i genitori del minore si era ulteriormente aggravata, come rilevato dagli operatori dei servizi sociali con relazione del 19 maggio 2004 e del 6 luglio 2004
e che tale conflittualità che si manifestava in ogni occasione di frequentazione e si concretizzava anche con il ricorso a reciproche denunce-querele, rischiava di determinare gravi disturbi sul minore compromettendone l'equilibrio psicofisico e facendolo diventare un pericoloso strumento di contesa in una lotta senza quartiere tra i genitori e i loro congiunti;
risultando tale situazione di elevato rischio valido e giustificato motivo per imporre limitazioni alla potestà genitoriale di entrambi, il Part LE disponeva l'affidamento del minore al servizio sociale dell' di IN, in collaborazione con il servizio sociale di Sezze, con incarico di predisporre ogni opera di vigilanza e di sostegno anche psicologico del minore e dei genitori, attivando gli idonei e necessari progetti di mediazione tra questi ultimi, e ordinava che il minore rimanesse temporaneamente collocato presso la madre e incaricava il servizio affidatario di controllare l'osservanza delle modalità di incontro del minore con il padre secondo il regime già fissato. Con relazione del 21 luglio 2004, i Servizi comunicavano con riguardo ai decreti del 22/12/2003 confermato il 26 marzo 2004, che il progetto di mediazione offerto dal Servizio Sociale del Comune di ER di IN era stato avviato e in data 11 ottobre 2004, avuta la comunicazione in data 15 luglio 2004 del decreto del 9 luglio 2004, Part che non risultava chiaro se il servizio investito dell'affidamento fosse quello della sede di IN
o di referente per il territorio di appartenenza e che nelle more non si era ritenuto di dare Per_10 comunicazione alla madre del decreto presso il Comune ove la stessa era in vacanza, seguendo le indicazioni della madre della “ vista la delicata situazione della SInora con il servizio” Per_2
e “nell'esclusivo interesse della difesa del minore”; si segnalava inoltre che la SInora aveva messo in discussione la competenza professionale, la disponibilità e l'etica dell'operatrice facendo illazioni circa una presunta “simpatia” personale nei confronti del Si relazionava che il servizio Parte_1 specialistico di Neuropsichiatria infantile di Priverno aveva iniziato ad operare incontrando la coppia e che vi erano stati incontri del minore con il padre presso la sede del servizio materno Part infantile della di IN. Con decreto del 5 novembre 2004, il LE a seguito di iniziativa del Pubblico Ministero su segnalazione del Servizio Sociale di Sezze, rilevata la persistente altissima Part conflittualità genitoriale confermava l'affidamento del minore al servizio sociale dell' di IN in collaborazione con quello del Comune di Sezze con collocazione presso la madre e rinnovava ai genitori la prescrizione di attenersi puntualmente alle prescrizioni degli operatori sociali dei servizi incaricati di portare a termine il progetto di mediazione familiare tra i genitori e di definire e controllare l'osservanza delle modalità di incontri padre-figlio. Risulta in atti la relazione del Centro di Psichiatria dell'infanzia Asl IN di Priverno circa la mediazione sull'alto livello di conflittualità dei genitori del minore e il monitoraggio sul diritto di visita del padre confermando che il livello di conflittualità era rimasto elevato ed erano stato raggiunti risultati minimi e che il SI. Parte_1 aveva incentivato i toni di rivendicazione con gli operatori dei servizi arrivando ad aggressioni verbali sia telefoniche che dirette e a dichiarazioni di sfiducia nei confronti del loro operato. Si specificava anche che risultava approfondita altresì la causa di conflitto costituita dagli impedimenti medici frapposti dalla madre all'esercizio del diritto di visita del padre per chiarire le vicende mediche del minore;
si segnalava che la SInora dal settembre 2004 risultava aver contratto matrimonio. Con relazione di aggiornamento della assistente sociale Dott.ssa del 5 giugno CP_1
2006, veniva relazionato il LE della situazione e con decreto del 13 luglio 2006 veniva regolata in via temporanea dal LE la frequentazione per il periodo di agosto 2006. Con relazione del 3 novembre 2006 la dott.ssa dava conto dell'esito della gestione del periodo CP_1 estivo segnalando acceso litigio tra la nonna materna e il SI. alla presenza del bambino Parte_1
e si confermava l'alta conflittualità tra i genitori del minore;
in data 13 novembre 2006 il Dirigente dell'Ufficio Dott. e la Dott.ssa chiedevano al LE un incontro urgente Parte_3 CP_1 con i servizi affidatari in ragione della conflittualità anche nei confronti degli operatori. Risulta inoltre in atti la relazione del servizio di Neuropschiatria dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù del 15 gennaio 2007 in cui si definisce per il minore una condizione di disagio emotivo correlato ad incuria psicologica e violenza assistita. A seguito del ricorso dell'odierno attore per i comportamenti di esclusione della figura paterna nei confronti del figlio con richiesta di collocamento del figlio presso di sé, il LE dei minori, con decreto del 20 maggio 2009 già citato, disponeva la sospensione della dalla potestà genitoriale per un anno e disponeva che il padre fosse Per_2
l'unico esercente la potestà sul figlio provvisoriamente collocato presso la madre;
a tal fine si evidenziava che si era constatata nel corso degli anni la pervicace intenzione della madre di escludere il padre dalla relazione con il figlio, ad onta di ogni indicazione degli specialisti, di consulenti tecnici , di disposizioni del LE e della Corte di Appello e che nonostante il danno per il minore la madre non aveva mutato il proprio atteggiamento esclusivo ed ostruzionistico. Si evidenziava che il bambino di sei anni dormiva ancora nel letto con la madre che presentava numerosi disturbi psicosomatici scaturiti dalla pressione cui era sottoposto, “ in una triangolazione che costringe ad una alleanza inevitabile con il genitore segregante in un obbligatorio rifiuto di una figura paterna che non ha potuto interiorizzare e che conosce in maniera soprattutto fantastica attraverso le denigrazioni della madre e della nonna” e che era “a serio rischio di evoluzione psicopatologica”. Il LE constatava l'ennesima violazione delle disposizioni del LE e l'ennesima “manifestazione di onnipotenza” della SInora , preso atto delle relazioni del Per_2 servizio sociale di Sezze e del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Bambino Gesù; si regolamentava il diritto di visita del padre e si dava incarico al Servizio sociale di Sezze di verificare l'osservanza delle disposizioni del LE. Si giungeva al già citato decreto n. 154/08 del 15 dicembre 2009 con il quale si disponeva la decadenza della dalla potestà genitoriale con Per_2 collocazione presso il padre a cura del servizio territoriale di Sezze;
risulta in atti la relazione delle operatrici sociali convenuta circa i fatti che avevano condotto al tentativo di allontanamento del 21 dicembre 2009 corredato dalle relazioni di servizio degli agenti di Polizia intervenuti, confermate in giudizio. Con il già citato decreto del 4 febbraio 2010 veniva rigettata dal LE la richiesta di sospensione del provvedimento presentata dalla madre e con il decreto del 10 febbraio 2010 veniva disposta, in esito all'allontanamento dalla madre a cura della Questura di IN, la collocazione del minore presso una casa famiglia. Risulta l'attivazione dei servizi di Sezze per l'individuazione di tale struttura . Alla stregua di tali complessive risultanze, deve ritenersi che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore i Servizi Sociali del Comune di Sezze abbiano adempiuto ai doveri del loro ufficio nella gestione degli incarichi loro affidati nei termini dei provvedimenti che via via si sono succeduti nel tempo, rilevando che gli stessi hanno dovuto operare in un contesto di grave conflittualità che non solo ha riguardato i genitori ma anche i rapporti degli stessi con i Servizi tacciati, oltre che dalla , dal di inosservanze in realtà imputabili alla parte Per_2 Parte_1 avversa, in un clima di astio che non ha giovato ma che anzi ha costretto gli operatori dal desistere da iniziative autonome che non fossero nel solco pedissequo dei provvedimenti del LE. L'unica effettiva presa di posizione assunta riguarda l'attuazione del provvedimento di allontanamento in data 21 dicembre 2009 a seguito del decreto del 15 dicembre 2009 allorchè le assistenti sociali convenute vi hanno desistito in ragione della opposizione mostrata dal bambino che pure era risultata chiaramente indicata come la ragione primaria della necessità di sottrarlo dall'ambiente condizionante e dannoso cui era sottoposto. Le vicende successive e l'inattuazione del provvedimento anche quando vi fu l'incarico alla Questura di IN e la successiva sospensione con il decreto del
14 maggio 2010 hanno dimostrato che il perpetuarsi di condotte finalizzate solo alla tutela a breve termine del minore evitandogli l'allontanamento dalla madre avevano raggiunto ormai il loro coronamento, rendendo impossibile il distacco dal genitore che così gravemente lo aveva condizionato e danneggiato. Tale esito coincide con il finale danno psicologico subito anche dal SI. il quale si è vista preclusa ogni possibilità di recuperare il rapporto con il figlio e rende Parte_1 ragione della valutazione del CTU circa la percezione di irreversibilità della perdita lamentata nel rapporto genitoriale. Nella condizione di grave conflittualità già segnalata, i Servizi Sociali del
Comune di Sezze, luogo di residenza della famiglia della madre, dovendo mostrare di non parteggiare per una delle parti in contesa, hanno finito per risultare certamente non a favore di colui che era danneggiato dal grave comportamento ostruzionistico più volte denunciato a carico della madre. Le legittime rimostranze del hanno finito per acuire il clima di conflittualità anche Parte_1 nei riguardi di chi era deputato a sorvegliare l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, innescando una personalizzazione del conflitto che è risultata tale non solo da parte dell'attore, anche in considerazione dell'ambito territoriale in cui i servizi si muovevano. Su tale clima ha certamente influito anche il fatto che il Sindaco della città da cui dipendevano i servizi si sia mostrato solidale con la madre che si opponeva all'allontanamento disposto per il bene del bambino e con l'esponente politico che ha ritenuto di intervenire nella contesa in favore della , confermando in tal Per_2 modo la percezione di diretto parteggiamento per colei che, secondo tutte le valutazioni neuropsichiatriche ed i provvedimenti del LE, stava gravemente danneggiando suo figlio sottraendogli e negandogli la figura paterna. Parimenti le remore dei Servizi di Sezze all'attuazione dell'ordine di allontanamento , motivate dalla volontà di evitare una traumatica esecuzione con la forza, si sono mostrate nella tempistica non stringata del suo primo tentativo mentre il successivo era demandato alla Questura di IN I Servizi risultano essersi attivati con riguardo alla individuazione della casa famiglia nella quale collocare il minore e il percorso di mediazione poi fallito tra i genitori ed acquisito i riscontri specialistici necessari;
gli stessi hanno adempiuto agli oneri di informativa nei confronti del LE che grazie a tali relazioni è più volte intervenuto con plurimi provvedimenti conseguenti al precipitare della situazione . Tuttavia i Servizi del CP_10
hanno mancato nella adeguata informativa all'attore se è vero che il dirigente del servizio fino
[...] al 2008, Dott. ha confermato in giudizio che non vi era obbligo di divulgazione delle Parte_3 valutazioni compiute dall'ufficio e risulta che le relazioni dei servizi sono state conosciute solo nella presente sede, con ciò confermando una percezione di parzialità, non risultando a disposizione nel fascicolo come confermato in giudizio dall'allora difensore del Avv. Maddalena Di Parte_1
Girolamo. Tali rilievi tuttavia non possono condurre a ritenere sussistente la responsabilità evocata in giudizio risultando l'operato dei servizi sociali in ogni caso alla base di provvedimenti del
LE dei Minori che ebbe a vagliarlo e tenuto conto della attivazione per gli interventi richiesti dai provvedimenti stessi, non potendo gli stessi raggiungere risultati che neppure le autorità giudiziarie e gli altri uffici coinvolti non hanno potuto assicurare all'attore. La percezione psicologica dell'attore di tale operato come negligente e tale da avergli provocato un grave ed indubitabile danno psicologico e morale non può dunque valere a fondarne una valutazione in termini oggettivi come di inadempimento ai doveri dell'ufficio pur segnalandosi, come detto, elementi di biasimo a carico dei convenuti nella gestione complessiva della vicenda. Alla stregua di tali complessive risultanze la domanda attorea deve pertanto essere rigettata. Dovendo trovare applicazione l'art. 92 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma introdotta con il d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, la complessità dell'apprezzamento della portata del materiale probatorio introdotto dalle parti e le considerazioni esposte si reputano idonee ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti e costituisce, pertanto, grave ed eccezionale motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Le doglianze dell'appellante attengono ad una asserita non corretta valutazione da parte del
LE di fatti emersi nel corso del giudizio e dai quali avrebbe dovuto trarsi la conclusione dell'inadempimento dei servizi sociali e del agli obblighi a vario e diverso titolo su di essi CP_10 gravanti.
Riferisce ancora l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto del fatto che le assistenti sociali in una occasione non avessero proceduto ad informare il LE dei minori sugli esiti dei loro accertamenti non inviando le relazioni da loro stesse redatte.
Ed ancora che il LE non avrebbe tenuto nella debita considerazione il fatto che il
Sindaco avesse preso parte ad un gruppo di persone, nel 2010, che criticavano le decisioni del
LE dei minori allorquando, infine, aveva dato ragione all'appellante.
I rilievi non sono fondati.
Dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento da cui poter ricavare che il Sindaco del sia intervenuto o abbia illecitamente interferito, orientando o condizionando CP_10
l'attività svolta dagli uffici preposti dell'Ente che rappresentava nella gestione della complessa vicenda che vedeva coinvolto il oltretutto vale la considerazione che le funzioni di Parte_1 sindaco hanno carattere di indirizzo politico, non potendo tale figura istituzionale gestire casi specifici rientranti nell'autonomia funzionale dei dipendenti, in quanto richiedenti una competenza professionale assai particolare come quella dei servizi sociali. Né vi sono evidenze che le dedotte condotte tenute dal sindaco in punto di critica alle decisioni assunte dal LE abbiano assunto connotati tali da porsi oltre il confine del libero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.
Infine nessuna legittimazione sussiste in punto di divieto di divulgazione dell'immagine non avendo l'attore agito in primo grado anche in nome del proprio figlio.
Detto ciò, non sussiste nella specie alcuna violazione di legge per aver omesso le operatrici dei Servizi Sociali di mettere a disposizione del le relazioni inviate al LE dei Parte_1 Minori. Al contrario, è emerso nel corso del giudizio, ed il giudice ne dà pure atto, che le assistenti sociali consegnarono al LE dei Minori che le aveva incaricate tutta la documentazione loro pervenuta e le relazioni redatte, attenendosi alle indicazioni di volta in volta ricevute.
Del resto, è stato anche accertato come i servizi sociali fossero tenuti a relazionarsi solo al
LE dei Minori, unico legittimato ad assumere provvedimenti e a dare disposizioni vincolanti per le operatrici, anche in considerazione della particolare delicatezza e complessità della vicenda.
Non vi è prova alcuna che il anche per il tramite dei suoi legali, non conoscesse la Parte_4 documentazione depositata attesa la possibilità comunque di accedere direttamente al fascicolo del
LE dei Minori, circostanza questa comprovata e dimostrata dal contenuto dei pacifici numerosi ricorsi dinanzi allo stesso proposti da parte del stesso. Fermo restando che non si Parte_4 riscontra alcuna legame eziologico (vedi infra) con il danno lamentato dal che Parte_1
è emerso essere stato conseguente unicamente all'atteggiamento ostile e ostativo della madre di che ha impedito al padre di vedere il figlio e non certo dei servizi Parte_5 sociali.
In particolare e quanto alle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado l'aspetto che emerge in maniera chiara ed inequivocabile è che i servizi sociali ed in particolare le assistenti sociali convenute, hanno messo in campo tutti i tentativi possibili per comporre i dissidi e le liti continue tra il e la trovandosi a fronteggiare un atteggiamento Parte_1 Per_2 niente affatto collaborativo di entrambi, i quali avevano riversato la loro conflittualità personale sul minore, rifiutandosi di fatto di farsi aiutare a costruire un sereno e quanto più possibile normale rapporto parentale con il figlio.
Dalla prova acquisita è infatti emerso che, ripetutamente, le assistenti sociali ebbero a conSIliare e sollecitare il ad assumere un atteggiamento meno aggressivo e più Parte_1 affettuoso nei confronti del minore indirizzato a percorsi di terapia genitore-figlio, i cui esiti sono documentati dalle relazioni depositate in atti. (Si vedano sul punto le relazioni dei servizi sociali n. prot. 0016108 del 17/07/2009, n. prot. 0018306 del 24/08/2009, n. prot. 0024407 CP_10 del 20/10/2009 ).
Dalle stesse di evince l'oggettiva difficoltà del ad assumere il proprio Parte_1 ruolo genitoriale, innegabilmente anche conseguente all'atteggiamento della ma Per_2 certamente non ascrivibile ai servizi sociali.
Tali risultanze emergono anche dalle relazioni delle altre strutture interessate e coinvolte nella vicenda e dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla Dott.ssa , psicologa della ASL Testimone_2 di IN Dipartimento di Psichiatria Infantile di Priverno la quale ha così deposto: “si faceva fatica ad attuare le nostre proposte a causa dell'alto tasso di conflittualità tra i genitori del minore”. Il teste Dirigente dei servizi sociali presso il Comune di Sezze affermava “non c'è stata Testimone_3 mai una condivisione di vedute per attuare le direttive del LE finalizzate alla mediazione”. La teste , che prestava attività lavorativa presso la atina, ha riferito che a seguito Testimone_4 Pt_2 del Decreto del LE dei Minori, con il quale venne stabilito l'affiancamento ai Servizi Sociali del Comune di Sezze nell'attività di mediazione tra i genitori del minore, in un primo momento i e collaborarono e seguirono le indicazioni degli operatori, tanto da rendere Parte_1 Per_2 possibile l'incontro e l'interazione tra il padre e il minore presso la struttura, il quale ultimo era ben disposto non solo a stare con lui ma anche ad allontanarsi e ad essere riaccompagnato dopo alcune ore. Tuttavia, in un secondo momento la conflittualità tra il e la si era riaccesa Parte_1 Per_2
e a causa “della sfiducia che entrambi i genitori avevano verso di noi”, non fu possibile proseguire oltre nell'azione di mediazione. E ciò a riprova del fatto che il problema non era rappresentato dalle presunte omissioni delle Assistenti Sociali quanto e più propriamente l'interazione irrisolta e conflittuale tra loro. È poi risultato che tale loro atteggiamento ha investito persino la Divisione di
Neuropsichiatria dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di RO.
In sostanza, nel giudizio di primo grado è stato provato che le operatrici dei Servizi Sociali hanno fatto quanto necessario e possibile per dare attuazione ai provvedimenti emanati, dal LE dei Minori non potendo rientrare nelle loro funzioni l'adozione di atti coartanti la volontà delle parti al fine di imporre il rispetto dei provvedimenti delle autorità competenti né l'esplicazione di attività ispettive dei luoghi, nello specifico delle abitazioni all'interno delle quali il minore poteva trovarsi di volta in volta.
Tanto è vero che è emerso in atti che ogni qual volta il LE dei Minori ha previsto l'esecuzione forzata dei provvedimenti adottati, ha sempre stabilito che le assistenti dovessero essere coadiuvate dai Carabinieri o dalla Polizia di Stato. Ed invero le dichiarazioni della Dott.ssa Tes_5
, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di IN e del Maresciallo dei
[...]
Carabinieri TT ZZ hanno confermato che, nelle occasioni in cui sono stati chiamati per dare attuazione coattiva ai provvedimenti del LE dei Minori, la decisione di soprassedere e rinviarne l'applicazione non è mai stata unicamente ed esclusivamente delle Assistenti Sociali, ma sempre oggetto di una valutazione comune e condivisa sul presupposto dell'inopportunità di procedere in presenza di elementi oggettivi che lo sconSIliavano e nell'interesse unico del minore. La Dott.ssa ha rappresentato, inoltre, che in una di queste occasioni la decisione di non Testimone_5 procedere veniva addirittura assunta da lei direttamente, dopo essersi informata telefonicamente presso il LE dei Minori circa l'intervenuta revoca del provvedimento cui avrebbe dovuto dare esecuzione. La dichiarava infatti: “…ero presente in due occasioni, come Dirigente della Tes_5
Questura di IN. La prima volta sono stata tutta la mattinata al telefono per convincere la madre del bambino e poi il padre mi ha detto che ci avrebbe pensato lui, anche se poi lo stesso il minore non fu portato in Questura. La seconda volta mi recai alla scuola del minore ma la nonna materna dello stesso mi riferì che stava per arrivare un provvedimento di revoca da parte del LE dei minorenni. Riuscivo quindi a contattare telefonicamente un magistrato dell'Ufficio che mi confermò tale circostanza”.
Il Maresciallo dei Carabinieri TT ZZ, che all'epoca prestava servizio presso la
Stazione dei Carabinieri di Sezze, ha confermato i ripetuti interventi e le continue ricerche per individuare dove si trovasse il minore unitamente alla madre e che, nell'occasione di cui alla relazione in atti, furono tutti gli operatori intervenuti a decidere di non procedere con l'esecuzione forzata del provvedimento perché il minore “tremava ed aveva timore” e pertanto “si ritenne opportuno lasciarlo con la madre”. TT ZZ dichiarava: “Abbiamo collaborato per diversi interventi, con il
Servizio Sociale di Sezze, nella persona della Dott.ssa e di DD poiché Controparte_21
l'ex moglie impediva al di vedere il figlio. Lei non si faceva trovare e le assistenti Parte_1 procedevano a formalizzare i verbali” ADR “Confermo di aver assistito la Dott.ssa quando CP_21 ci chiedeva di intervenire per prelevare il minore e farlo andare con il padre” ADR “Siamo andati più di una volta, ma non siamo mai riusciti a trovare la madre con il figlio” ADR “Confermo la relazione a mia firma del 26.01.2010” ADR “Confermo altresì che nell'occasione di cui alla relazione, il bimbo si rifiutò di andare con il padre. Poiché tremava ed aveva timore si ritenne opportuno lasciarlo con la madre). Riguardo poi l'attuazione forzata dei provvedimenti del LE dei Minori del 15/12/2009
e del 04/02/2010, che disponevano l'allontanamento coattivo del minore dall'abitazione materna, a giudicarli inopportuni e lesivi della psiche del bambino non furono le Assistenti Sociali e la scelta di Parte non sedarlo non venne presa dalle stesse ma dal Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile della come si evince dalla relazione del 28 aprile 2009 a firma del Dott. . Nella suddetta Persona_11 relazione si legge infatti “…dalla lettura della documentazione clinica e dalla perizia in nostro possesso si ritiene assolutamente inopportuno un allontanamento forzato del minore dall'abitazione materna, per il rischio di determinare un trauma psichico che destrutturi acutamente lo stato emotivo del bambino, assumendo il valore di un atto aggressivo e diretto contro di lui. Si sottolinea inoltre che non sono assolutamente ipotizzabili interventi di natura farmacologica, sia per l'età del bambino (non esistono, infatti, farmaci psicoattivi autorizzati all'uso su bambini di questa fascia di età), sia per motivi di natura strettamente deontologica professionale. Si ritiene quindi importante segnalare alla
Vs. attenzione il grave rischio psicopatologico che l'attuazione di questa ordinanza comporterebbe per il bambino”
Conclusivamente, non ha pregio l'assunto di parte appellante circa un mancato puntuale espletamento dei compiti affidati ai servizi sociali dal LE dei Minori, i quali è provato che hanno sempre agito sinergicamente con le altre strutture sanitarie e sociali e con i Carabinieri e la
Polizia di Stato e hanno avuto come unico obiettivo la ricerca di soluzioni alla problematica che non ledessero la psiche del minore compromettendone definitivamente la possibilità di costruire un rapporto normale e sereno con il padre.
Inoltre, e contrariamente a quanto affermato dall'appellante, sulla base della documentazione prodotta
è emerso che i Servizi Sociali regolamentarono il diritto di visita del padre, attenendosi alle decisioni del LE dei Minori e degli altri servizi specialistici coinvolti, in particolare i Servizi di Parte Neuropsichiatria Infantile della di IN e dell'Ospedale Bambino Gesù di RO e predisposero per l'anno 2006 un piano ferie. La sua mancata attuazione dipese solo dalla conflittualità tra il da un parte e la e la di lei famiglia dall'altra. Parte_1 Persona_2
E' poi emerso che il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Sezze si limitava a svolgere un ruolo di supervisione generale, senza mai entrare nel merito degli interventi e delle scelte adottate dalle operatrici rappresentando altresì al che lui ed i Servizi Sociali si sarebbero attenuti Parte_4 scrupolosamente a quanto previsto dalla legge e disposto dal LE dei Minori.
Le operatrici e DD, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, misero a CP_1 disposizione dell'Ospedale Bambino Gesù di RO tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari. D'altra parte, è emerso come fu proprio la dott.ssa a richiedere tale intervento. CP_1
Per quanto riguarda poi la doglianza afferente alla certificazione medica delle malattie del bambino va rilevato come questa non potesse essere esibita dai Servizi Sociali ma solo dalla madre Per_2
perché è pacifico che quest'ultima aveva omesso la consegna;
nè il servizio affidatario
[...] avrebbe potuto costringerla a farlo, non avendone i poteri.
Ancora, nessuna omissione di vigilanza è emersa in capo ai Servizi Sociali negli anni 2007 e 2008 per l'attuazione dei provvedimenti del LE dei Minori;
ciò in quanto la documentazione risalente a quel periodo e prodotta in atti dimostra che il proprio in quell'arco temporale Parte_1 venne indirizzato a seguire insieme con la e il bambino il percorso terapeutico Persona_2 del Progetto Girasole dell'Ospedale Bambino Gesù di RO, sia pure con gli esiti riscontrabili nelle relazioni prodotte.
Quanto sin qui rilevato non sembra possa essere scalfito dalle dichiarazioni dei testi di parte appellante che da una parte si sono rivelate ininfluenti ai fini della ricostruzione dei fatti e dall'altra inattendibili, in quanto gli stessi riportano fatti e circostanze di cui non hanno avuto cognizione diretta limitandosi a riferire quanto loro raccontato dall'appellante. D'altra parte, nessun testimone è mai stato presente agli incontri tra e presso i servizi sociali. Parte_1 Persona_2
Riguardo poi alla telefonata di cui ha riferito , padre dell'appellante, intercorsa tra Testimone_6 il e le assistenti sociali ne va evidenziata la ininfluenza e comunque scarsa Parte_1 attendibilità circa le dichiarazioni rese;
ciò perché manca il riscontro oggettivo che la telefonata che il teste ha dichiarato di avere ascoltato fosse avvenuta in quel determinato momento, che il contenuto fosse quello riferito e che il presunto interlocutore fossero le assistenti sociali convenute. Senza considerare poi che non è provato che il teste avesse conoscenza specifica e diretta delle iniziative e delle azioni pregresse e in programma delle operatrici, finalizzate a comporre la conflittualità tra il e la . Parte_1 Persona_2
Il teste , infatti, in udienza dichiarava “Ho ascoltato le telefonate di mio figlio, con Testimone_6 telefono e viva voce, con i servizi sociali i quali si limitavano a riferire che la madre non voleva far vedere il bambino al padre. Spesso ho accompagnato mio figlio presso l'ufficio dei servizi sociali…”
E nelle altre risposte il teste rispondeva “me lo diceva mio figlio”… Sempre con Testimone_6 riferimento alla telefonata sopra richiamata specificava: “Io ero fuori dalla porta e Testimone_6 non so dire chi abbia parlato e chi fosse presente” ADR “anche quando mio figlio parlava al telefono e ho sentito a viva voce le conversazioni non sono riuscito ad individuare l'identità dell'interlocutore, anche se in generale era una persona dei servizi sociali”.
L'alterazione fino all'annullamento del rapporto parentale tra ed il minore, Parte_1
, non è risultato dunque evento imputabile ai servizi sociali o al Persona_3 CP_10
La causa del lamentato danno in capo al è emerso essere stato causato, più logicamente Parte_4
e coerentemente dalle accertate difficoltà relazionali genitoriali come riscontrate e valutate da diversi servizi specialistici, dalla incapacità dei genitori di di incardinare con il bambino Persona_3 un rapporto sereno, dalla conflittualità tra loro e con i relativi parenti, dalla mancanza di volontà di collaborare ai percorsi di mediazione familiare e terapeutici posti in essere dai Servizi Sociali, dal Parte Servizio di Neuropsichiatria Infantile della , dall'Ospedale Bambin Gesù di RO, e Parte_2 infine dalle autorità di polizia. Anzi, va rilevato come nessuna azione di intermediazione, di composizione e di sostegno all'esercizio genitoriale potesse sortire effetti positivi in mancanza di una reale e concreta volontà di collaborare delle parti.
Il Giudice di primo grado, in definitiva, ha basato la propria decisione sulle incontrovertibili risultanze istruttorie ed è giunto correttamente alla conclusione che la domanda non poteva essere accolta in quanto del tutto insussistente era il lamentato inadempimento ai doveri d'ufficio delle operatrici dei Servizi Sociali del e faceva difetto di conseguenza il nesso di causalità CP_10 tra la condotta posta in essere da queste ultime e i presunti danni lamentati dall'odierno appellante.
Il LE di IN ha accertato che le operatrici dei servizi sociali del CP_10 nella gestione della vicenda affidata alle loro cure, avevano fatto tutto quanto era in loro potere per dare attuazione ai provvedimenti emessi dai diversi organi giurisdizionali intervenuti, in modo particolare alle ripetute pronunce del LE dei Minori, trovandosi loro malgrado nella oggettiva impossibilità di ottenere risultati per l'indisponibilità a collaborare delle parti coinvolte a causa dell'elevatissima conflittualità personale che contrapponeva il alla madre del bambino, Parte_1
e anche delle sue difficoltà caratteriali rilevate, evidenziate e certificate in modo Persona_2 incontrovertibile dal CTU svolta nel primo grado.
Neppure sussiste la dedotta contraddittorietà delle motivazioni della sentenza, atteso che l'appellante sovrappone il piano della percezione personale del e quindi il modo in cui lo Parte_1 stesso ha vissuto l'attività delle operatrici dei Servizi Sociali e di tutte le altre strutture socio- assistenziali intervenute e quello oggettivo degli atti effettivamente posti in essere. È oltremodo evidente che la pretesa risarcitoria vantata dal per trovare accoglimento doveva essere Parte_4 fondata su manchevolezze, omissioni, violazioni di obblighi e doveri colposi o dolosi che avrebbero dovuto essere causa del danno.
Quanto alle doglianze mosse alle risultanze della relazione del CTU in ordine Persona_9 all'esistenza del danno esistenziale lamentato dall'attore va rilevato che queste, oltre che assorbite, nel merito neppure colgono nel segno.
Nell'elaborato peritale il CTU afferma che “si può comunque facilmente individuare nella storia psicologica del Sig. dalla nascita del figlio ad oggi una condizione protratta di stress, in Parte_1 relazione ad una complessa situazione emotiva, caratterizzata da coesistenza ed alternanza di vissuti di rabbia, ansia, preoccupazione, delusione, impotenza, frustrazione, elaborazione alternatamente depressiva e persecutoria del SInificato delle difficoltà incontrate, ect” e più avanti di “un profilo psicologico di base già di per sé caratterizzato da aspetti di rigidità e di tendenza alla elaborazione ostile delle difficoltà relazionali” (pag. 2 della CTU). Si afferma inoltre che gli effetti negativi sulla psiche dell'attore sono riconducibili al complesso della situazione vissuta dopo la nascita del figlio e quindi addebitabili al comportamento limitativo ed escludente la sua genitorialità di cui si è resa responsabile . L'elemento fondamentale evidenziato nella CTU è che la risposta Persona_2 psicologica del alle attività delle operatrici del Servizio Sociale del non Parte_1 CP_10
è legata ad atti e scelte delle stesse non rispondenti ai propri doveri istituzionali, ma alla percezione che egli ne ha e all'elaborazione che ne fa nel proprio vissuto condizionato dalla forte conflittualità con la madre di suo figlio. La ragione della sua condizione di stress emotivo viene individuata nel
“brevissimo tempo realmente trascorso dal Sig. con il figlio e, in misura non trascurabile, Parte_1 la rigida inclusione di questo nel sistema familiare della madre, sia in termini concreti che psicologici” tanto da aver “di fatto impedito al di sviluppare e vivere in modo anche Parte_1 minimamente adeguato il proprio ruolo genitoriale”.
Le conclusioni peritali sono sufficienti ad escludere in modo netto una riconducibilità del danno lamentato dal all'attività dei Servizi Sociali e del Comune posto che esse Parte_1 evidenziano chiaramente la differenza tra la percezione soggettiva negativa che lo stesso può aver avuto, è la oggettiva situazione venutasi a creare non essendo configurabile alcuna imputabilità della dedotta responsabilità sulla base delle personali percezioni o convincimenti condizionati da fattori emotivi. Lo stesso ctu afferma che “Più che in termini di un diretto nesso di causalità appare Per_9 più corretto definire la relazione tra condotta delle assistenti sociali e reazione del Sig. Parte_1 nei termini di una situazione che ha obiettivamente esacerbato una condizione di malessere già preesistente e la ha consolidata nel suo rapporto tra vissuto emozionale ed elaborazione cognitiva”.
“…..anche se tale esacerbazione non ha appunto rappresentato obiettivamente il momento iniziale della sofferenza psicologica del Sig. collocandosi lungo una linea di continuità tra eventi Parte_1
e risposte precedenti e successive”. Particolarmente rilevante è infine la conclusione del ctu Per_9 sulla scorta della valutazione complessiva della vicenda: “Il livello generale di salute psicofisica del
Sig. appare compromesso in diretto rapporto non tanto all'azione dell'una o dell'altra Parte_1 figura coinvolta nella storia quanto al prolungarsi ed al non lasciare intravvedere soluzioni da parte della storia stessa, in misura tale da rendere riconoscibile una reale situazione di danno di media entità nel riguardo generale della vita e della salute dell'interessato”.
Da quanto detto è emersa l'assenza di ogni elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità ascrivibile alle parti appellate.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto con assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione da € 260.001 a € 520.000) con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi del giudizio attesa l'assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare complessità.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del LE Ordinario di IN, n. 2984/2019, pubblicata in data 12/12/2019, pubblicata il così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di , di , degli Controparte_2 Controparte_1
del di DD LA, della Controparte_4 CP_10 Controparte_16
di Contrad le spese del presente grado, liquidate in favore di ciascuna parte in
[...] complessivi € 10.060 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva imponibile e non detraibile e cpa come per legge, disponendo la distrazione delle spese in favore del procuratore di Controparte_1
avv. Francesco Valente, dichiaratosi antistatario.
[...]
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in RO l'8 luglio 2025.
Il conSIliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 1031/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/07/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro ConSIliere Dott. Raffaele Miele
ConSIliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FIERAMONTI SALVATORE avv Sgrignoli in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VALENTE FRANCESCO presente
Controparte_2
Avv. BRUNO ELETTRA avv Angelini in sost.
Controparte_3
Avv.
AR LA
Avv. CARPENTIERI DINA presente
SEZZE COMUNE
Avv. DE ANGELIS LUIGI avv CARPENTIERI in sost.
Controparte_4
Avv. BUGIOLACCHI LEONARDO
Controparte_5
Avv. BERTI SUMAN FRANCESCO avv Alessia BERTI SUMAN
COTRAD SOC COOP Controparte_6
Avv. MAZI LEILI avv Iannucci in sost.
È presente per la pratica forense il dott tessera nr P 79912 ordine avvocati di RO Tes_1 La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Valente si riporta in particolare alla comparsa di costituzione del 03/05/2021 ove è stata proposta la domanda di manleva
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione verbale chiuso alle ore 11.02
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - ConSIliere dott.ssa Domenica Capezzera - ConSIliere relatore all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1031-2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Fieramonti del foro di IN (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in IN, via Carlo Alberto n. 25, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. , nella persona del procuratore ad negozia, Dott. Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, già per effetto Controparte_7 CP_3 di fusione per incorporazione del 6.1.2014 di on , rappresentata e difesa CP_3 Controparte_8 dall'Avv. Elettra Bruno (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 sito in RO in via Aureliana n. 2, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
Francesco Valente (C.F. ), e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_5 studio dell'Avv. Maria Clelia Chinappi in RO, Viale Castro Pretorio, 122, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1730256, in persona Controparte_4 della dott.ssa nella sua qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale Controparte_9 per l'Italia, per atto del dott. Notaio in Milano, Rep. n. 29.748, Racc. n. 12.074 del 18 Persona_1 aprile 2011, con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo
Bugiolacchi (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in RO, C.F._6
Piazza G. Mazzini, 8,giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C. F. ), in persona del sindaco pro - tempore, con sede in Sezze CP_10 P.IVA_2
(LT) via A. Diaz n. 1, rappresentato e difesa dall'Avv. Luigi De Angelis (C.F. , C.F._7 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Piazza De Magistris n. 11 – 04018 Sezze (LT), giusta delega in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Dina CP_11 C.F._8
Carpentieri, (C.F. ), e, con la stessa, elettivamente domiciliata in RO, Via C.F._9
Monte Santo n. 68, presso lo Studio dell'Avv. Stefania Jasonna, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. e P.IVA , con sede in Torino, Controparte_12 P.IVA_3
Via Corte d'Appello, 11, in persona del procuratore speciale, Dr. , rappresentata e difesa, CP_13 dall'Avv. Francesco Berti Suman (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._10 suo studio in RO, Via Quirino Majorana 104, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_14 P.IVA_4 rappresentante pro tempore , con sede in RO alla Via Cavour 325 Controparte_15 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Iannucci (C.F. ) e Leili Mazi (C.F. C.F._11
) anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in RO Via C.F._12
Francesco Denza 16/d presso il loro studio legale giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del LE Ordinario di IN, n. 2984/2019, pubblicata in data 12/12/2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2010, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
LE il e le assistenti sociali e LA DD al CP_10 Controparte_1 fine di sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalle predette operatrici e dal Sindaco del agli obblighi e finalità del proprio ufficio e per ripetuta inosservanza ai CP_10 provvedimenti del LE dei Minori di RO e del LE di IN e condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno biologico-esistenziale e danno morale in favore dell'attore nella misura di € 300.000,00 o somma diversa ritenuta di giustizia. A sostegno della domanda si esponevano le vicende relative al contenzioso per l'affidamento del figlio dell'attore subite “ per colpa esclusiva del comportamento osservato dalla madre del piccolo SInora Persona_2 unitamente alla complicità meglio connivenza degli operatori del servizi sociale di Sezze e del
Sindaco del predetto Comune”. A tal fine si deduceva che il piccolo era nato il 22 Persona_3 settembre 2002 dalla relazione sentimentale con la SInora e che fin dal principio e in Per_2 particolare dopo la fine della storia non era mai stata data al bambino la possibilità di frequentare il padre e la sua famiglia. Si esponeva che, per tale motivo, in data 20 dicembre 2002 veniva richiesto al LE di RO di regolamentare il diritto di visita e che il LE in data 4 marzo 2003, in un primo tempo, aveva disposto l'affidamento del bambino alla madre con previsione di incontri all'esterno e con decreto in data 12 giugno 2003 con incarico ai servizi sociali di Sezze di sorvegliare sull'andamento di tali incontri con obbligo di riferimento sulle inosservanza delle parti. Si dava inoltre conto del successivo provvedimento del 8 gennaio 2004 con il quale, nel confermare l'affidamento alla madre, si prescriveva ai genitori del minore di intraprendere immediatamente un percorso di mediazione al fine di attenuare il conflitto in atto con incarico ai servizi sociali di assisterli nella realizzazione del progetto mediazione familiare. Nell'interesse dell'attore si deduceva che, sin dall'inizio, il comportamento degli operatori del servizio sociale di Sezze era stato caratterizzato da “superficialità, lassimo e scarsa professionalità”, assumendo che gli stessi fossero rimasti insensibili di fronte alle gravi violazioni poste in essere dalla madre in danno del proprio figlio e del padre, omettendo ogni attività per tentare di far incontrare il piccolo al padre e sviluppare un dialogo tra questi e la madre. Si data inoltre conto del provvedimento del LE di RO in data 15 luglio 2004 che, attesa l'elevata conflittualità tra le parti che avrebbero potuto determinare seri disturbi al minore, disponeva l'affidamento del minore al servizio sociale dell'Asl di IN in collaborazione con il servizio sociale del Comune di Sezze con incarico di predisporre ogni opera di vigilanza e di sostegno anche psicologico del minore e dei genitori attivando gli idonei e necessari progetti di mediazione tra questi ultimi. Si esponeva che in tale provvedimento si disponeva il temporaneo collocamento del minore presso la madre, con incarico al servizio sociale affidatario, di controllare l'osservanza delle modalità di incontro tra il minore e il padre e che con successivo provvedimento del 10 novembre 2014 il LE dei minori, a seguito delle verifiche effettuate, accertava una situazione di inadeguatezza delle figure parentali ad esercitare un efficace controllo educativo nei confronti del minore che appariva vittima di un serio disagio in relazione alla precarietà della situazione familiare e confermava l'affidamento al servizio sociale dell' Pt_2
, in collaborazione con il servizio sociale di Sezze, per sostenere gli stessi ed i parenti nel
[...] perseguimento di una più sana crescita e di una migliore evoluzione del minore con collocamento presso la madre. Si dava altresì conto del provvedimento del 12 luglio 2006 adottato dal LE su sollecitazione del padre, attesa l'impossibilità di incontrare il figlio con il quale si affidava al servizio sociale di Sezze di regolare il rapporto del minore con il padre, prevedendo tempi e modalità degli stessi e anche prolungati periodi di permanenza durante il periodo estivo se fosse conveniente.
Si esponeva che, in conseguenza, il servizio sociale di Sezze diveniva l'unico soggetto cui spettava il compito di regolamentare il rapporto tra il e il figlio sempre sotto l'osservanza Parte_1 dell'autorità giudiziaria. In narrativa si esponeva inoltre che l'attore, stante l'attuazione di un vero e proprio “mobbing genitoriale” da parte della (atteso che il bambino non veniva fatto Per_2 uscire dalla madre nelle occasioni stabilite, non poteva essere raggiunto telefonicamente, risultava frequentemente malato), aveva richiesto insistentemente al Servizio Sociale di Sezze nella persona degli operatori e Dott.ssa LA DD di poter recuperare le giornate Controparte_1 non trascorse e di regolamentare i periodi natalizi e pasquali e che, a fronte di tali richieste, il personale ed il responsabile del Servizio Dott. liquidavano il padre con la scusante che Parte_3 la madre non era d'accordo; si esponeva inoltre che il Servizio rimaneva inerte alla richiesta del padre nell'approssimarsi del periodo estivo del 2006 di formulare un piano ferie e che, a fronte di richiesta di spiegazioni, il responsabile de l Servizio rispondeva che trattandosi di minore di anni cinque il bambino non poteva pernottare con il padre. Si dava conto in narrativa dei continui fax inviati dal padre al Servizio allorchè egli non riusciva a vedere il bambino chiedendo di individuare giornate di recupero e si deduceva che tali denunce venivano semplicemente girate al LE dei
Minori senza procedere a regolamentare gli incontri come da incarico ricevuto mentre parimenti prive di esito risultavano le richieste di avere i giustificativi medici delle presunte malattie del figlio.
Parte attrice inoltre esponeva che, in data 16 ottobre 2007, il LE dei Minori a seguito di reclamo della avverso il decreto del 8 maggio 2006, confermava l'affidamento condiviso Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e con incarico ai Servizi Sociali di vigilare costantemente sulla situazione e di offrire al minore ed ai genitori sostegno psicologico al fine di favorire il superamento della conflittualità anche attraverso la struttura del “ Progetto Girasole” dell'Ospedale Bambino Gesù di RO;
l'attore deduceva il perdurare da parte del Servizio Sociale di Sezze della “patologica collusione con una epistemologia dei torti e delle ragioni che costituisce la premessa per salire la scala della conflittualità più esasperata”; in narrativa si esponeva inoltre che, in data 23 gennaio 2008, su nuovo ricorso del padre, stante l'inosservanza dei provvedimenti della il LE dei Minori disponeva la comparizione delle parti ed in data 10 luglio Per_2
2008 disponeva una consulenza di ufficio che accertava l'effettuazione da parte della e Per_2 della sua famiglia di “mobbing genitoriale” in danno del bambino mentre in data 26 maggio 2009 veniva disposta la sospensione della madre dalla potestà genitoriale sul figlio per la durata di un anno, affidandosi al Servizio Sociale di Sezze di verificare l'osservanza delle disposizioni con obbligo di riferire ogni anno, obbligo cui il Servizio rimaneva inerte;
si dava conto del provvedimento del
LE del 1 luglio 2009 che paventava l'allontanamento del bambino dalla casa della madre nel perdurare dei comportamenti lamentati dal padre atteso che la volontà del minore non poteva essere usata per violare le disposizioni giudiziali. Parte attrice esponeva altresì che, in data 15 dicembre
2009, il LE dei Minori disponeva la decadenza della madre dalla potestà genitoriale e la collocazione del minore presso il padre a cura del Servizio territoriale di Sezze stabilendo che i
Carabinieri provvedessero all'allontanamento del minore dalla madre in caso di opposizione. Si deduceva che il Servizio ne dava notizia alla SInora prima dell'incontro fissato ad entrambe le parti per dare notizia del provvedimento e che, a fronte dell'atteggiamento ostativo della madre e della mancata consegna del bambino, solo tardivamente avevano allertato i Carabinieri risultando il bambino irreperibile. In narrativa inoltre si riportava che in data 24 dicembre 2010 gli operatori del servizio e dei carabinieri si recavano presso l'azienda di famiglia della apprendendo Per_2 dalla stessa che il bambino si trovava fuori del territorio del Comune di IN. Si deduceva che, solo in data 21 gennaio 2010 , con ausilio di investigatore privato si apprendeva che il bambino si trovava a casa dei nonni senza che nel frattempo fossero stati tentati altri accessi da parte degli operatori e dei Carabinieri e che nella giornata del 25 gennaio 2010 i Carabinieri, individuato il bambino, chiedevano all'assistente sociale come operare e che la stessa essendo a fine turno rinviava CP_1 al giorno successivo l'allontanamento avendo fissato appuntamento con la madre, nonostante la stessa avesse più volte sottratto il minore . Gli assistenti sociali desistevano alfine secondo la cronistoria dell'attore, dall'allontanamento stante la resistenza opposta dal minore omettendo un atto del loro ufficio motivando in una nota del 27 gennaio 2010 la mancata ottemperanza all'ordine del LE con generico richiamo alla legislazione a tutela del bambino. Deduceva l'attore che a seguito di istanza al Giudice tutelare di IN, stante le lamentate condotte omissive da parte degli organi intervenuti e risultando il padre privato della possibilità di allacciare qualsiasi rapporto con il figlio, il LE, all'udienza del 2 febbraio 2010, ordinava ai servizi sociali di adempiere ai provvedimenti del LE dei Minori e che, all'udienza del 11 febbraio 2010, riscontrandone l'adempimento veniva ordinata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio nei confronti della e della DD. Riportava l'attore che, nelle CP_1 more, il LE dei minori con provvedimento in data 4 febbraio 2010 affidava unicamente alla
Questura di IN la concreta esecuzione dei provvedimenti non ottemperati cui seguivano provvedimenti volti a collocare il minore presso una casa famiglia da individuarsi a cura del Servizio
Sociale di Sezze che parimenti risultava inerte, nonostante precise sollecitazioni. Nella narrativa si riportava inoltre il provvedimento del 13 aprile 2010 che disponeva l'allontanamento immediato del bambino con assegnazione ad una casa famiglia mentre madre e figlio si rendevano irreperibili e che seguiva una campagna mediatica diffamatoria che culminava con la richiesta di ricusazione del
Giudice del LE dei minori Dott. che era costretto a dimettersi e in un articolo Per_4 giornalistico in cui la madre compariva insieme ad un senatore ed al Sindaco di IN che mostrava solidarietà alla stessa criticando l'operato del LE . L'attore inoltre riportava un ulteriore tentativo di ottenere l'allontanamento del bambino dalla madre presso la scuola fallito a seguito dell'intervento del Presidente del LE dei minori che preannunciava la formalizzazione del relativo provvedimento. Si deduceva pertanto che i servizi sociali di Sezze ed il dovevano CP_10 ritenersi responsabili della grave situazione che avevano condotto l'attore a non poter vedere il figlio da due anni, avendo concorso e in alcuni casi contribuito attivamente ad impedire al padre di incontrare il figlio con comportamento ostativo protrattosi per anni che aveva avuto il culmine nella palese violazione del provvedimento del 15 dicembre 2009 del LE dei Minori e del 2 febbraio
2010 del Giudice tutelare di IN. Si assumeva pertanto il contributo attivo dato dagli operatori sociali a generare un clima di esasperazione attraverso l'omissione di ogni attività volta a favorire i rapporti del minore con il padre ed anche di ogni informativa sulle condizioni del figlio risultando precluso il rapporto al padre. Le principali omissioni contestate risultavano pertanto: omissione di attività per gli incontri del piccolo con il padre, l'inosservanza del provvedimento del 12 luglio 2006 per la regolamentazione degli incontri, , l'omessa comunicazione del piano ferie dell'estate del 2006, negazione del diritto di pernottamento da parte del Dott. , mancanza della indagine sulla Parte_3 famiglia materna, mancata esibizione dei certificati medici attestanti l'indisponibilità del piccolo agli incontri con il padre, mancata vigilanza sul minore per il 2007 e 2008, inosservanza del provvedimento del 26 maggio 2009 che disponeva la sospensione della potestà genitoriale della madre, mancato piano di organizzazione nell'esecuzione del provvedimento del 15 dicembre 2009, mancata valutazione nel tentativo di allontanamento del 21 dicembre 2009 dei precedenti ostativi della madre alla consegna del figlio, negligenza nell'avere avvertito la madre in ordine alla consegna del figlio, mancata ricerca del minore dal 21 dicembre 2009 al 21 gennaio 2010, desistenza dall'allontanamento del 26 gennaio 2010, violazione dei provvedimenti del LE come risultante dalla nota della dott.ssa del 27 gennaio 2010, violazione del provvedimento del giudice CP_1 tutelare del 2 febbraio 2010 che ordinava ai servizi di dare esecuzione ai provvedimenti del LE dei Minori la cui inottemperanza determinava la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in data 11 febbraio 2010, pubblicazione dell'articolo del 24 aprile 2010 che ritraeva la madre del bambino con il sindaco che si schierava contro il LE dei minori, l'omessa informativa da parte del Sindaco del ritrovamento della SInora e del minore che da tre Per_2 mesi risultavano nell'elenco scomparsi della Polizia. L'attore deduceva che, in conseguenza di tali plurime violazioni e della privazione del rapporto con il figlio, si era determinato una danno biologico-esistenziale nell'attore quantificato in termini economici nella misura di € 300.000,00 al cui pagamento si chiedeva che venissero condannati in solido le operatrici sociali convenute e il non solo per comportamenti diretti del Sindaco ma anche per il vincolo di CP_10 immedesimazione organica delle operatrici. Si costituiva il convenuto chiedendo il CP_10 rigetto della domanda attorea e contestando l'avversa deduzione dei fatti nonché sostenendo il puntuale adempimento con obiettività dei compiti affidati ai servizi sociali anche con riferimento alla necessaria informativa al LE dei Minori, tenuto conto dell'alta e persistente conflittualità tra i genitori e contestando l'accusa di colpevole inerzia da parte dei servizi a dare attuazione ai provvedimenti del LE di Minori, avendo agito le operatrici sociali con professionalità e competenza al fine di comporre i dissidi tra i genitori adottando tutte le misure necessarie ad evitare traumi psichici al bambino ed assumendo che le oggettive difficoltà dell'attore ad assumere serenamente e compiutamente al suo ruolo genitoriale non fossero loro imputabili. Venivano specificamente contestati gli addebiti circostanziati dell'attore. Si costituiva LA DD chiedendo il rigetto della avversa domanda e deducendo di non essere alle dipendenze del
[...]
ma della dal 1 luglio 2008 e di aver stipulato dal 20 febbraio CP_10 Controparte_14
2009 contratto di assunzione con la Oriente spa – Agenzia per il Lavoro al fine di consentire la somministrazione di lavoro presso il Comune di Sezze in qualità di assistente sociale, risultando in tal modo estranea ai fatti avvenuti e contestati per il periodo precedente. Detta convenuta contestava la sussistenza di propria responsabilità in considerazione del corretto espletamento degli incarichi assunti dal servizio;
veniva richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa della CO al fine di essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata stante il rapporto di lavoro organico ex art. 2059 cc.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e Controparte_1 contestando la sussistenza degli addebiti mossi ai servizi sociali del attesa la CP_10 costante informativa al LE dei Minori con dettagliata relazione circa la persistente conflittualità e l'adempimento all'incarico ricevuto nell'interesse del minore e senza alcun lassismo ostativo, tenuto anche conto delle molteplici autorità coinvolte e svolgendo un ruolo di controllo, supporto e coordinamento secondo le indicazioni del LE di minori e che l'accesa conflittualità tra i genitori si era ripercossa sulla già fragile evoluzione psicologica del bambino, onde il giudizio doveva ritenersi l'ennesimo tentativo di colpevolizzare i servizi sociali per l'assoluta incapacità dei genitori dal desistere dai reciproci astii a vantaggio dell'esclusivo interesse del minore. Si assumeva che, pertanto, l'agire dei servizi era stato improntato alla tutela del minore soprattutto psicologica, sfruttando la discrezionalità richiesta dal ruolo rivestito mentre proprio grazie ai continui aggiornamenti si erano susseguiti provvedimenti di modifica del regime di affidamento e delle condizioni di trasferimento e collocamento del minore. La convenuta deduceva inoltre di CP_1 essersi occupata del caso dal gennaio 2006 al giugno 2008 e dal dicembre 2009 al Parte_1 maggio 2010 e deduceva l'esistenza di copertura assicurativa con Controparte_16
of London di cui chiedeva la chiamata in causa al fine di essere
[...] CP_4 dagli stessi tenuta indenne e manlevata. Autorizzate le richieste chiamate in causa, si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda di manleva e deducendo la Controparte_16 estraneità dei danni lamentati dall'attore alle garanzie di polizza con decorrenza dal 20/10/2010 e l'esclusione operatività della stessa per le attività prestate prima del 20 ottobre 2008, con previsione di esclusione della copertura della responsabilità solidale della chiamante. Si chiedeva in via subordinata di limitare la copertura assicurativa al massimale di polizza e di suddividere l'eventuale esborso tra i coassicuratori ex art. 1910 cc. Si costituiva la Controparte_14 deducendo la estraneità della Dott.ssa DD per fatti accaduti prima del 23 febbraio 2009 e che, nella ritenuta ipotesi di sussistenza della responsabilità invocata, la stessa sarebbe dovuta ricadere sul presso il quale ed alle cui disposizione la lavoratrice risultava sottoposta. Nel CP_10 merito veniva contestata la sussistenza degli addebiti rivolti alla DD e la sussistenza del diritto al risarcimento del danno;
in via preliminare la CO chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Unipol UGF garante in forza di polizza di responsabilità civile al fine di essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata. Si costituiva inoltre la Compagnia terza chiamata CP_4 deducendo il difetto di legittimazione attiva della chiamante , tenuto conto che
[...] CP_1 la polizza richiamata dalla stessa risultava stipulata dal quale contraente ed CP_10 assicurato senza attribuzione dei diritti nascenti dal contratto ai dipendenti;
la compagnia deduceva inoltre la insussistenza di garanzia assicurativa per il danno biologico che fosse riconosciuto all'attore, risultando la polizza a copertura di responsabilità civile causativa di perdite patrimoniali per il terzo danneggiato. Si chiedeva quindi il rigetto della domanda di manleva e comunque di subordinare la eventuale operatività della polizza al rispetto della clausola claims made di cui all'art. 13. Nel merito si deduceva comunque la infondatezza delle pretese risarcitorie formulate dall'attore stante l'assenza di condotta colposa attribuibile alla . Si costituiva la eccependo CP_1 CP_3 la improcedibilità della domanda di manleva per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la nullità dell'atto di chiamata in causa notificato alla CO per erronea invocazione del titolo legittimante stante l'erronea indicazione dell'art. 2059 cc in luogo dell'art. 2049 cc e nel merito la non indennizzabilità del sinistro in quanto estraneo alla copertura assicurativa e la insussistenza di responsabilità dell'assicurato CO. Nel corso del giudizio la convenuta CP_1 rinuncia agli atti nei confronti di in quanto tenuta in secondo rischio. Espletate Controparte_16 le prove orali ammesse alle parti nonché CTU medico legale sulla persona dell'attore la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 28 novembre 2018”.
Il LE adito, con la sentenza impugnata ha così deciso: “a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “- Voglia la Corte di Appello RO, in accoglimento del presente appello, riformare totalmente la sentenza del LE di IN n. 2984 del 2019, pubblicata il 12.12.2019
e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dagli operatori dei servizi sociali di Sezze dott.ssa e la dott.ssa LA DD sia in via Controparte_1 contrattuale che ex art. 2043 c.c. nonché dal (LT) agli obblighi ed alle finalità del CP_10 proprio ufficio ai sensi dell'art. 2059 c.c. nonché per l'aver ripetutamente inosservato i provvedimenti del LE dei minori di RO e del LE di IN ed in ogni caso per tutte le condotte meglio descritte in premessa. 2) Condannare in solido il la dott.ssa Controparte_17
e LA DD al risarcimento del danno biologico-esistenziale (danno Controparte_1 non patrimoniale) nonché del danno morale in favore dell'attore nella misura di € 325.796,00 in applicazione della percentuale del 40% di invalidità per la causali sopra esposte ovvero in subordine nella somma di € 145.805,00 in applicazione della percentuale del 25% indicata dal CTU ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 3) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della citazione sino al soddisfo. 4) Vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione e Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, (a)
Dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi di cui al §4 del presente atto;
(b) In subordine, rigettare nel merito l'appello proposto per i motivi tutti indicati in parte motiva, in quanto infondato;
(c) In subordine, rigettare la domanda di garanzia nei confronti di per i CP_2 motivi esposti nel presente atto;
(d) In ulteriore subordine, accertare l'insussistenza della colpa dell'assicurato (e) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio CP_2 grado di giudizio”.
Inoltre si è costituita che ha così concluso: “Piaccia all'Ill.ma Controparte_1
Corte d'Appello di RO, contrariis rejectis, così giudicare: • rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal SI. confermando la sentenza Parte_1
n. 2984/'19 resa dal LE di IN, Dott.ssa VALERI, oggi oggetto di gravame;
• respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per tutti i motivi esposti in narrativa;
• vittoria del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Successivamente, si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni richiesta in contrario: a) in via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal SI. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
b) sempre in via principale, nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento anche solo parziale dell'avverso appello, dovesse essere accertata e dichiarata una responsabilità, esclusiva o concorrente della appellata SI.ra , accertare e
CP_1 dichiarare comunque: 1) la carenza di interesse e legittimazione ad agire della in base alla
CP_1 polizza invocata per i motivi esposti sin dal primo grado e qui reiterati;
2) l'inoperatività della polizza invocata per i motivi esposti fin dal primo grado ed in questa fase di giudizio reiterati, relativi alla mancata ricomprensione del danno da lesioni personali in quanto non rientrante nella garanzia di polizza, circoscritta alle “perdite patrimoniali”; c) in via del tutto subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata, in accoglimento anche parziale dell'appello, una responsabilità della SI.ra e non dovessero trovare accoglimento le difese
CP_1 in termini di sua carenza di legittimazione attiva e di inoperatività della polizza, con conseguente declaratoria dell'obbligo degli attuali comparenti di tenere indenne la SI.ra , si chiede che
CP_1
l'ammontare della prestazione assicurativa venga individuato e delimitato alla luce del complesso delle condizioni della polizza in questione, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a quella relativa al massimale, alla franchigia ed alla responsabilità solidale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Altresì si è costituito il così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_10
d'Appello adìta, contrariis reiectis: - in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 comma 1 cpc con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del LE di IN;
- nel merito confermare l'impugnata sentenza n. 2984/2019 del LE di IN, con conseguente integrale rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In seguito, si è costituita AR LA chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'avverso gravame poiché inammissibile per tutti i motivi esposti anche in ordine alla tardività e inammissibilità della domanda, formulata in palese violazione del divieto dello ius novorum di cui all'art. 345, 1 com., c.p.c., rappresentando, infatti, un thema decidendum nuovo rispetto a quello per il quale il giudizio è stato incardinato, e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2984/2019 emessa dal
LE di IN, Sez. II Civile, in data 12.12.2019. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge”.
Si è costituita, inoltre, che ha così Controparte_12 concluso: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di RO : - rigettare i motivi di appello proposti da l SI. , confermando la sentenza n. 2984 /201 9 resa dal LE di IN;
- Parte_1 nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale dell'appello, e in caso di riproposizione della domanda di manleva e garanzia, limitare la copertura assicurativa entro i limiti di risarcimento di Euro 260.000,00 per lesioni personali, circoscrivendo l'obbligo contrattuale della alla sola quota di responsabilità gravante sulla Dott.ssa Controparte_16
, indipendentemente dal vincolo di solidarietà dell'eventuale condanna, giusto il disposto CP_1 dell'art.
3.3 della polizza;
- condannare l'Appellante al rimborso delle spese del grado”.
Infine, si è costituita rassegnando le seguenti Controparte_14 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le ragioni esposte in premessa in via principale rigettare l'appello cui si resiste e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Rigettare comunque la domanda avanzata dalla d.ssa DD nei confronti di COTRAD in quanto infondata in fatto ed in diritto per essere responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. il con vittoria di spese ed onorari oltre IVA e CA in via CP_10 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice/appellante ove riconosciuta la responsabilità della comparente ex art 2049 c.c., condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_18 indenne e a manlevare la da ogni conseguenza negativa Controparte_14 dovesse derivare a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre oneri accessori”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa. Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_19
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Con atto di appello proposto, censura la sentenza sotto vari profili, nello Parte_1 specifico per a) Illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in presenza di argomentazioni contrastanti;
b) Omessa ed errata valutazione degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel processo;
c) Omessa motivazione su punti decisivi della controversia. L'appellante, in particolare contesta che la sentenza non avrebbe tenuto in debito conto, l'inadempimento dei servizi sociali, emersi dalla serie dei fatti e circostanze dedotti nell'appello, tra cui l'omessa consegna all'appellante e da parte dei servizi sociali delle relazioni inviate al LE dei Minori, e ciò in quanto padre del minore, in violazione della legislazione vigente oltre che del codice deontologico dei servizi sociali.
Altresì lamenta l'appellante che la pubblicazione della foto apparsa sul quotidiano del CP_20
24.04.2010, avrebbe comportato la lesione da parte del sindaco del Comune di Sezze del divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie ed immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento.
Inoltre, il LE di IN avrebbe erroneamente affermato che i servizi sociali avevano sempre relazionato al LE dei Minori, mentre, dalla documentazione versata in atti, emergerebbe che dal 5.11.2004 sino al 5.06.2006 non era stata inviata alcuna relazione da parte dei servizi sociali al LE dei minori e che anche successivamente gli stessi non avevano provveduto a depositare alcuna relazione mensile, come richiesto dal TM.
Deduce l'appellante, sotto altro profilo, la violazione delle norme che impongono ai servizi sociali, prima di rivolgersi al LE dei Minori, l'obbligo di effettuare un accurato studio della famiglia compilando le schede previste, nonché la mancata valutazione, da parte del giudicante, dell'omissione dei servizi che non avevano esibito all'appellante i certificati medici attestanti l'indisponibilità del minore.
Conseguentemente, secondo gli assunti dell'appellante, il LE di IN avrebbe affermato erroneamente che i servizi sociali erano immuni da responsabilità, affermazione invero smentita dall'operazione di allontanamento eseguita dal personale della Questura di IN avvenuta senza la collaborazione dei servizi sociali. Aggiunge il che la responsabilità del Parte_1 [...]
e delle assistenti sociali apparirebbe inequivocabile, posto che ogni provvedimento del CP_10
LE dei Minori veniva disatteso, e ciò soprattutto con particolare riferimento al decreto di quell'ufficio del 15.12.2009 ed al provvedimento del LE di IN del 2.02.2010.
Infine, deduce che la sentenza impugnata si sarebbe discostata dalla giurisprudenza dominante e dalle numerose pronunce della Corte di Strasburgo senza fornire alcuna motivazione adeguata, logica e ragionata. Evidenzia, pertanto la responsabilità dagli operatori dei servizi sociali di Sezze in via contrattuale oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c. nonché dal ai sensi dell'art. CP_10
2059 c.c. con il conseguente diritto al risarcimento del danno biologico-esistenziale nonché del danno morale in favore dell'appellante.
La sentenza impugnata è così motivata: “La domanda di parte attrice non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento. richiede in giudizio nei confronti del Parte_1
e delle operatrici sociali e LA DD il CP_10 Controparte_1 risarcimento del danno biologico-esistenziale subito a causa dell'asserito grave inadempimento posto in essere dagli stessi agli obblighi e finalità del loro ufficio e della ripetuta inosservanza ai provvedimenti del LE di RO e del LE di IN in ordine alla vicenda del contenzioso relativo all'affidamento del figlio che lo ha visto opposto alla madre Persona_3 Per_2
. Assume l'attore una serie di circostanziate violazioni che avrebbero definitivamente
[...] compromesso la sfera dei rapporti del padre con il figlio minore e condotto alla privazione del rapporto genitoriale, essendo stato egli esposto ad una campagna di delegittimazione sociale e morale da parte della madre del minore con l'appoggio dei servizi sociali. Nel lungo periodo che va dal 2003 ( data del primo provvedimento del LE dei minori) risultano documentate le innumerevoli iniziative assunte dal padre, dapprima per regolamentare il rapporto con il figlio che gli veniva negato, e poi per richiedere l'intervento giudiziale a fronte della inattuazione dei provvedimenti ottenuti. Secondo l'attore, i servizi sociali del Comune di Sezze hanno inadempiuto ai loro doveri schierandosi di fatto in favore della madre o comunque consentendo che la stessa determinasse la sua esautorazione dal ruolo di padre, in particolare non dando attuazione all'ordine di allontanamento del minore dalla madre oggetto di provvedimento del LE dei Minori in data
15 dicembre 2009 n. 154/08 . In tale provvedimento si evidenziava che la SInora si era Per_2 completamente sostituita alla figura genitoriale paterna, riuscendo a cancellarla impedendogli un regolare contatto con il figlio nonostante le indicazioni degli specialisti ed i ripetuti provvedimenti delle autorità che la riconducevano al rispetto delle regole e che la stessa aveva attuato una situazione di totale denigrazione ed esclusione della figura paterna che aveva condotto alla sua sospensione dalla sua potestà con provvedimento del 20 maggio 2009 ed aveva perseverato con la sua volontà di esclusione della figura paterna dalla vita del figlio, nonostante ogni prescrizione ed ogni decisione in contrasto con tale volontà tanto da giustificare la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale. In merito alle responsabilità per la inattuazione di tale provvedimento, dalle prove documentali in giudizio e dalle prove orali assunte risulta che la madre ebbe a rendere irreperibile il minore vanificando l'intervento del 21 dicembre 2009 e del 24 dicembre 2009. In data
26 gennaio 2009, gli assistenti sociali ed i Carabinieri chiamati in supporto non portavano a termine l'esecuzione del provvedimento in considerazione del comportamento del bambino e poiché lo stesso dichiarava di non volere andare con il padre;
nella relazione di servizio dei Carabinieri del 27 gennaio 2010, con riferimento ad ulteriore accesso per dare esecuzione al provvedimento di allontanamento del minore, le assistenti sociali e DD espressamente dichiaravano Per_5 che pertanto “sulla scorta della innumerevole legislazione nazionale e internazionale a tutela dei bambini, al fine di non arrecare ulteriore presumibile danno psicologico al minore” avevano
“ritenuto opportuno salvaguardare la condizione psicofisica del bambino”. Nel citato provvedimento del 4 febbraio 2010, a seguito di richiesta di sospensiva della madre, il LE dei Minori espressamente precisava che “l'opposizione del minore al provvedimento non debba essere ritenuta una causa che impedisca l'efficacia della decisione del tribunale rendendo altrimenti vane un grande numero di pronunce attraverso il suscitamento di un'opposizione dei bambini fortemente influenzati ed influenzabili dalle persone che li hanno in custodia”. Nelle more, a seguito di istanza al Giudice tutelare di IN, veniva disposta la convocazione delle operatrici sociali e all'udienza del 2 febbraio 2010, veniva disposto che il Servizio desse luogo all'attuazione del provvedimento coadiuvato da specialista di neuropsichiatria infantile della e dall'Ufficio minori della Parte_2
Questura di IN rinviando per la verifica al 11 febbraio 2010. Interveniva il provvedimento del
LE dei Minori del 10 febbraio 2010 con il quale si disponeva che, in luogo del collocamento presso il padre a seguito di allontanamento, il minore fosse collocato presso una casa famiglia.
All'udienza del 11 febbraio il Giudice tutelare, preso atto dei provvedimenti intervenuti non ancora comunicati ai Servizi, dichiarava chiusa la procedura ma disponeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica. Stanti le difficoltà insorte nella esecuzione del provvedimento n. 154/08, il
LE dei Minori in data 4 marzo 2010, sospendeva la decadenza della madre dalla potestà sul figlio e disponeva il collocamento del minore presso casa famiglia da individuarsi dal servizio sociale di Sezze. Con provvedimento del 13 aprile 2010, il LE rilevava che la madre continuava ad ostacolare l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari utilizzando l'ansia e la preoccupazione del figlio per la modifica della sua situazione attuale strumentale per la regolarizzazione dei rapporti per impedire che vengano eseguiti i provvedimenti di allontanamento da un nucleo familiare fortemente patologico e che il bambino era la vittima inconsapevole dello schieramento familiare materno e viveva la figura paterna in maniera angosciata come conseguenza della continua operazione di demonizzazione compiuta dalla madre e dalla nonna materna ed era naturale oppositivo rispetto all'allontanamento dalla situazione patologica nella quale era immerso;
secondo il LE, andava interrotto questo legame malato e che andasse ripristinata la conoscenza ed il rapporto del bambino con il padre per consentire al minore una crescita più corretta ed equilibrata aldilà dell'utilizzo effettuato dalla famiglia materna per risolvere le loro problematiche psicologiche e relazionali: per questo motivo di disponeva l'allontanamento immediato del bambino in via temporanea e strumentale allo scopo di sottrarlo al più presto dalle anzidette influenze negative ed al condizionamento che era costretto a subire per l'inserimento in una casa famiglia da indicarsi dal
Servizio sociale di Sezze. Si disponeva che l'esecuzione del provvedimento venisse attuato dalla
Polizia di Stato ufficio minori della Questura di IN che doveva procedervi “senza indugio, vincendo ogni resistenza ed opposizione all'esecuzione del provvedimento di allontanamento”.
Investita con tali provvedimenti della attuazione dell'ordine di allontanamento la Questura di IN, risulta dagli atti che in sede di accesso presso la scuola del minore per il prelevamento, lo stesso non venne attuato per le opposizione ivi rilevate ed anche in considerazione del preannunciato nuovo pronunciamento del LE dei Minori che, in diversa composizione ( Pres. Dott.ssa ) in Per_6 data 14 maggio 2010, ritenuto che dalla esecuzione del provvedimento potesse derivare un pericolo grave costituito nella fattispecie da conseguenze traumatiche o comunque da rilevante pregiudizio per l'equilibrio psico-fisico del bambino, disponeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento del 15 dicembre 2009. Dall'esame della mole dei documenti versati in atti, risulta dunque che la contesa sul piccolo ha avuto inizio fin dal momento della sua nascita Persona_3
(22 settembre 2002) allorchè risultava già cessato il rapporto sentimentale che aveva legato l'attore alla madre. Fin dall'inizio si è trattata di una vera e propria contesa che ha visto coinvolte anche le famiglie di origine con rivendicazioni che, pur risultando focalizzate sul presunto bene del minore, sono risultate in molte circostanze frutto di astio personale e capacità genitoriali irrisolte. L'esito ultimo di questa contesa è risultato il danneggiamento gravissimo del rapporto padre-figlio come risultato delle vicende protrattesi dal 2002 che sono state esposte dall'attore nel presente giudizio.
Sul tema della “alienazione genitoriale” risulta esemplare quanto affermato da Cass. 8 aprile 2016
n. 6919 ove si legge: “ in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015). Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell'affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le eSIenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull'altro genitore. Non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e morale del figlio minore dall'altro genitore. Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l'ascolto del minore) e anche le presunzioni
(desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori). Tali comportamenti, qualora accertati, pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto ,alla sua crescita equilibrata e serena. L'importanza di tale diritto è testimoniata dalla sentenza della Cedu 9 gennaio 2013, n.
25704, L. c. Rep.Italiana, che ha affermato la violazione dell'art. 8 della convenzione da parte dello
Stato italiano, in un caso in cui le autorità giudiziarie, a fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia minorenne, a che il padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, non si erano impegnate a mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere il legame familiare tra padre e figlia minore, attraverso un concreto ed effettivo esercizio del diritto di visita nel contesto di una separazione legale tra i genitori. In particolare, quelle autorità si erano limitate reiteratamente e con formule stereotipate a confermare i propri provvedimenti, nonché a prescrivere l'intervento dei servizi sociali, cui erano richieste di volta in volta informazioni e delegata una generica funzione di controllo, così determinandosi il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole per il padre, mentre avrebbero dovuto rapidamente adottare misure specifiche per il ripristino della collaborazione tra i genitori e dei rapporti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi della mediazione dei servizi sociali. In caso di separazione personale conflittuale tra coniugi, l'affidamento del figlio minorenne implica un diritto effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. L'assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e, talora, l'atteggiamento ostile (da dimostrare nel caso concreto) del genitore collocatario nei confronti dell'altro genitore) che impedisca di fatto al minore di frequentarlo, comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e non dispensa le autorità nazionali dall'obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori. Si deve enunciare il seguente principio: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come SInificativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente/a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
Con riferimento alla vicenda di nella perizia del CTU Persona_7 Persona_8 espletata in sede di LE dei Minori (in atti di parte attrice sub. 11), pur non risultando accertata la sussistenza di una PAS (Parental Alienation Syndrome) il consulente evidenzia una “reale e preoccupante conflittualità usata per governare ognuno le proprie dinamiche interne che oggi li rende ciechi di fronte ai vissuti del bambino cui non è permesso uno spazio di elaborazione delle sue emozioni e la possibilità di interiorizzare figure di riferimento stabili, sicure”. Si evidenziava che la parte lesa della vicenda risultava primariamente e poi il padre e la sua famiglia esclusa da Per_3 sempre da una normale frequentazione del bambino. Il consulente alla data del dicembre 2008 ha evidenziato la sussistenza di un “mobbing genitoriale” posto in essere dalla madre del bambino, finalizzato all'estromissione di un genitore dal proprio ruolo genitoriale nel contesto di una separazione giudiziale altamente conflittuale, senza partecipazione del minore nella campagna di denigrazione (laddove nella PAS elemento chiave viene ritenuto il personale contributo del minore alla vittimizzazione del genitore deSInato come bersaglio). A quella data a sei anni di età, secondo il consulente, il bambino appariva condizionato da un contesto materno che sembrava rifiutare la figura del e il legame controllante e fusionale con la madre che impediva al bambino di Parte_1 esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni potendo egli esprimere solo ciò che non delude il genitore affidatario, avendo così difficoltà di transizione nei periodi di visita presso il padre e reazioni di paura alla sola presenza del e mostrando di esprimere i suoi malesseri attraverso disturbi Parte_1 psicosomatici. Di converso veniva evidenziata la necessità che il padre proseguisse il sostegno terapeutico intrapreso con l'obiettivo di gestire i suoi tratti impulsivi e di elaborare la rabbia e frustrazioni accumulate negli anni. Il condizionamento e le ingerenze perpetrate dalla madre nel rapporto padre-figlio realizzate attraverso ostacoli alla frequentazione hanno condotto nella vicenda per cui è causa ad un susseguirsi di provvedimenti giudiziari piuttosto gravi nei confronti della potestà genitoriale della SInora salvo poi prendere atto che il danno alla relazione Per_2 genitoriale del era così grave da far ritenere un allontanamento del minore dalla madre Parte_1 un ancor più grave vulnus alla sua condizione psicologica. Tale esito risulta ratificato nella comunicazione del Direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria infantile di Priverno del 28 aprile
2009 dove, sia pure sulla base della sola documentazione e senza visitare il minore, con riferimento ai provvedimenti del LE dei Minori del 15 dicembre 2009 n. 154/08 (con il quale si disponeva la decadenza della madre dalla potestà genitoriale sul figlio con collocazione presso il padre a cura del servizio sociale) e del 4 febbraio 2020 (con il quale si rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento e disponeva la consegna al padre), si riteneva inopportuno un allontanamento forzato del minore dall'abitazione materna per il rischio di determinare un trauma psichico che destrutturasse acutamente lo stato emotivo del bambino assumendo il valore di un atto aggressivo diretto contro di lui, segnalando quindi il grave rischio psicopatologico che l'attuazione del provvedimento avrebbe comportato per il bambino. Da ultimo, come dianzi esposto, il provvedimento del LE dei Minori del 14 maggio 2010 ha sancito che l'attuazione del provvedimento di allontanamento dovesse essere sospeso per i danni che lo stesso avrebbe determinato sul minore.
Nella valutazione del comportamento delle operatrici sociali e del convenuto non può CP_10 dunque prescindersi da questa prolungata odissea e dal suo esito ultimo tutto a danno del bambino conteso. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla valutazione di responsabilità dei Servizi
Sociali del nell'aver procurato all'attore un danno biologico causato dalla CP_10 negligente gestione del caso del figlio. La CTU espletata dal Prof. ha concluso che Persona_9 lo stato psichico attuale del SI. sia connotato da profondo disagio su base Parte_1 ansioso/depressiva e da un quadro di emozionalità mista intensa e perdurante con intenso vissuto di sofferenza e ripercussioni sulla sfera relazione in generale, tale da configurare un disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti ed ha rilevato che il nesso di causalità tra tale stato di malessere ed il comportamento delle assistenti sociali, sul cui merito non si pronunzia, sia presente ma non parziale in quanto le conseguenze emotive ad esso sperimentate del SI. Parte_1 rappresentano la esacerbazione di una condizione emotiva peraltro già alterata in rapporto agli eventi precedenti al contenzioso. Il CTU ha chiarito che il vissuto soggettivo emozionale generale da parte del SI. nel corso del contenzioso può essere verosimilmente risultato accentuato Parte_1 in rapporto al suo profilo di base di personalità, caratterizzato da aspetti di rigidità, percezione di ostilità ambientale e rivendicatività che possono aver svolto in parte un ruolo concorrente nell'origine dei danni psicologici subiti anche in rapporto a comportamenti a loro volta connessi a tali caratteristiche di personalità ma che, anche in verosimile presenza di tale concorrenza, la risposta del SI. in termini di sofferenza psicologica appare aver presentato una sua Parte_1 autonoma dimensione indipendentemente dagli aspetti personologici di base e deve essere considerata quindi influenzata ma non determinata da questi. La CTU ha accertato che la serie di eventi successivi alla nascita del figlio nel 2002 ha comportato per il SI. l'esperienza di Parte_1 una protratta condizione di stress e di incremento di aspetti disattativi già presenti nel profilo di base della sua personalità attraverso un vissuto clinico di intensa emozionalità negativa, prevalentemente connotata in senso depressivo, ansioso rabbioso e rivendicativo. Secondo il CTU si può riconoscere come danno subito dal SI. lo sviluppo di un disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi Parte_1 misti a decorso cronico in rapporto al protrarsi della situazione dalla sua origine e che il comportamento degli operatori del Servizio sociale di Sezze appare aver svolto un ruolo di ulteriore esacerbazione di tale reazione emotiva anche se tale esacerbazione non ha rappresentato appunto obiettivamente il momento iniziale della sofferenza psicologica del SI. collocandosi Parte_1 lungo una linea di continuità tra eventi e risposte precedenti e successive.. Il CTU ha concluso che un evidente danno morale può essere riconosciuto nella perdurante frustrazione dell'attore del desiderio di assunzione del ruolo di padre e di instaurazione di un adeguato rapporto padre/figlio anche in rapporto all'intenso vissuto soggettivo di torto e di ingiustizia da lui percepito con la relativa elaborazione affettiva ed emozionale e che si connota una condizione di danno esistenziale per non avere egli potuto vivere l'esperienza della paternità e dell'educazione del bambino, acuito dalla progressiva consapevolezza della non recuperabilità attuale e verosimilmente futura del rapporto. Secondo il Prof. il danno morale ed esistenziale subiti dal Sig. hanno Per_9 Parte_1 contribuito ad accentuare il vissuto di sofferenza psicologica a sua volta associato allo sviluppo di un danno biologico e che il danno totale in rapporto alle vicende estese dal 2002 possa essere valutato nella misura del 20%. Se alla stregua di tali risultanze può affermarsi che il vissuto soggettivo del SI. correlato alle vicende della contesa del figlio ed in particolare della Parte_1 gestione da parte dei operatrici dei servizi sociali del Comune di Sezze sia sfociato in un danno non patrimoniale, occorre valutare se dal punto di vista oggettivo vi siano elementi certi per affermare la responsabilità civile del convenuto in proprio e quale ente da cui dipendono i servizi CP_10 sociali ex art. 2049 cc e delle operatrici sociali evocate in giudizio. Va certamente valutato il ruolo determinante assunto nella vicenda dal comportamento della madre del bambino, lungamente e tenacemente ostativo al rapporto padre-figlio, nonostante in alcun documento si evinca qualsivoglia elemento di accusa che potesse giustificare una motivazione a sostegno dell'impedimento al padre di frequentare il figlio se non la sola scarsa frequentazione e dunque la mancata confidenza provocata dalla stessa madre e dalla sua famiglia. Dalle relazioni dei servizi risulta del resto una personalità della prona a quella della figura materna ed alla stessa totalmente asservita. Per_2
Per quanto concerne il ruolo svolto ai Servizi sociali del convenuto, risulta necessario CP_10 procedere ad una ricostruzione dei compiti attribuiti giudizialmente sulla base della documentazione in atti. Il LE dei Minorenni di RO, nel procedimento instaurato su ricorso dell'odierno attore per ottenere la regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figlio, dopo aver adottato un regime transitorio di frequentazione all'udienza del 4 marzo 2003 ( dunque a pochi mesi dalla nascita del bambino il 22 settembre 2002), con decreto del 9 giugno 2003 rilevava l'elevata conflittualità tra i genitori del minore e i rispettivi nuclei familiari e riteneva necessaria una indagine socio ambientale sui genitori del minore e sulle famiglie ad opera del servizio sociale territorialmente competente e l'espletamento di CTU in ordine alla idoneità genitoriale di entrambe le parti e alla natura del loro rapporto con il minore;
provvedendo in via transitoria ed urgente, disponeva l'affidamento del minore alla madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e con incarico al Servizio Sociale di Sezze ( luogo di residenza della madre) di sorvegliare sull'andamento di tali incontri riferendo al LE su ogni inosservanza delle parti e con incarico ai medesimi
Servizi e a quelli di ER di IN ( in ragione della residenza del padre) di svolgere una approfondita indagine socio-ambientale sui genitori e le loro famiglie con comunicazione dei risultati. Con relazione del 9 ottobre 2013, i Servizi Sociali del Comune di Sezze relazionavano il
LE dei Minorenni dell'esito delle indagini sulla ( nata il [...]) e sul suo Per_2 nucleo familiare;
nella relazione del 17 novembre 2003, la psicologa del servizio segnalava che il SI. aveva notificato all'ufficio diverse comunicazioni ed aveva segnalato per le vie brevi Parte_1 che per diverse volte la non gli aveva fatto vedere il figlio. Con decreto del 22 dicembre Per_2
2003/8 gennaio 2014, il LE, acquisite le risultanze della disposta CTU e viste le relazioni dei
Servizi sociali incaricati, rilevata ancora una volta la elevata conflittualità tra le parti, sempre in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 336 u.c. cc confermava l'affidamento del minore alla madre “ sotto l'osservanza ed il controllo del Servizio Sociale di Sezze” disciplinando i giorni di frequentazione del padre con il bambino “ con scambio che avverrà nella sede del servizio stesso alla presenza di un operatore sociale”; veniva prescritto ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione al fine di attenuare il conflitto in atto e si incaricava il Servizio sociale di Sezze di assisterli nella realizzazione di un progetto di mediazione con obbligo di relazione. Con relazione del 4 marzo 2004, i servizi sociali del di Sezze, relazionavano in merito all'andamento CP_10 dell'attuazione del provvedimento;
con relazione del 19 maggio 2004 si segnalavano le difficoltà di attuazione del provvedimento riportando l'esito dettagliato dei contatti per l'organizzazione degli incontri del bambino con il padre e si evidenziava che non vi era alcuna possibilità di dialogo da parte dei genitori del bambino né tanto meno dalle famiglie di origine che interferivano nella loro vita e che risultava opportuno tutelare il minore e salvaguardare il suo benessere psicologico e si chiedeva una specificazione dei provvedimenti in merito agli obblighi giuridici delle parti e la necessità di vincolarli ad un percorso di mediazione. Con decreto del 9 luglio 2004, il LE rilevava che l'elevatissima conflittualità tra i genitori del minore si era ulteriormente aggravata, come rilevato dagli operatori dei servizi sociali con relazione del 19 maggio 2004 e del 6 luglio 2004
e che tale conflittualità che si manifestava in ogni occasione di frequentazione e si concretizzava anche con il ricorso a reciproche denunce-querele, rischiava di determinare gravi disturbi sul minore compromettendone l'equilibrio psicofisico e facendolo diventare un pericoloso strumento di contesa in una lotta senza quartiere tra i genitori e i loro congiunti;
risultando tale situazione di elevato rischio valido e giustificato motivo per imporre limitazioni alla potestà genitoriale di entrambi, il Part LE disponeva l'affidamento del minore al servizio sociale dell' di IN, in collaborazione con il servizio sociale di Sezze, con incarico di predisporre ogni opera di vigilanza e di sostegno anche psicologico del minore e dei genitori, attivando gli idonei e necessari progetti di mediazione tra questi ultimi, e ordinava che il minore rimanesse temporaneamente collocato presso la madre e incaricava il servizio affidatario di controllare l'osservanza delle modalità di incontro del minore con il padre secondo il regime già fissato. Con relazione del 21 luglio 2004, i Servizi comunicavano con riguardo ai decreti del 22/12/2003 confermato il 26 marzo 2004, che il progetto di mediazione offerto dal Servizio Sociale del Comune di ER di IN era stato avviato e in data 11 ottobre 2004, avuta la comunicazione in data 15 luglio 2004 del decreto del 9 luglio 2004, Part che non risultava chiaro se il servizio investito dell'affidamento fosse quello della sede di IN
o di referente per il territorio di appartenenza e che nelle more non si era ritenuto di dare Per_10 comunicazione alla madre del decreto presso il Comune ove la stessa era in vacanza, seguendo le indicazioni della madre della “ vista la delicata situazione della SInora con il servizio” Per_2
e “nell'esclusivo interesse della difesa del minore”; si segnalava inoltre che la SInora aveva messo in discussione la competenza professionale, la disponibilità e l'etica dell'operatrice facendo illazioni circa una presunta “simpatia” personale nei confronti del Si relazionava che il servizio Parte_1 specialistico di Neuropsichiatria infantile di Priverno aveva iniziato ad operare incontrando la coppia e che vi erano stati incontri del minore con il padre presso la sede del servizio materno Part infantile della di IN. Con decreto del 5 novembre 2004, il LE a seguito di iniziativa del Pubblico Ministero su segnalazione del Servizio Sociale di Sezze, rilevata la persistente altissima Part conflittualità genitoriale confermava l'affidamento del minore al servizio sociale dell' di IN in collaborazione con quello del Comune di Sezze con collocazione presso la madre e rinnovava ai genitori la prescrizione di attenersi puntualmente alle prescrizioni degli operatori sociali dei servizi incaricati di portare a termine il progetto di mediazione familiare tra i genitori e di definire e controllare l'osservanza delle modalità di incontri padre-figlio. Risulta in atti la relazione del Centro di Psichiatria dell'infanzia Asl IN di Priverno circa la mediazione sull'alto livello di conflittualità dei genitori del minore e il monitoraggio sul diritto di visita del padre confermando che il livello di conflittualità era rimasto elevato ed erano stato raggiunti risultati minimi e che il SI. Parte_1 aveva incentivato i toni di rivendicazione con gli operatori dei servizi arrivando ad aggressioni verbali sia telefoniche che dirette e a dichiarazioni di sfiducia nei confronti del loro operato. Si specificava anche che risultava approfondita altresì la causa di conflitto costituita dagli impedimenti medici frapposti dalla madre all'esercizio del diritto di visita del padre per chiarire le vicende mediche del minore;
si segnalava che la SInora dal settembre 2004 risultava aver contratto matrimonio. Con relazione di aggiornamento della assistente sociale Dott.ssa del 5 giugno CP_1
2006, veniva relazionato il LE della situazione e con decreto del 13 luglio 2006 veniva regolata in via temporanea dal LE la frequentazione per il periodo di agosto 2006. Con relazione del 3 novembre 2006 la dott.ssa dava conto dell'esito della gestione del periodo CP_1 estivo segnalando acceso litigio tra la nonna materna e il SI. alla presenza del bambino Parte_1
e si confermava l'alta conflittualità tra i genitori del minore;
in data 13 novembre 2006 il Dirigente dell'Ufficio Dott. e la Dott.ssa chiedevano al LE un incontro urgente Parte_3 CP_1 con i servizi affidatari in ragione della conflittualità anche nei confronti degli operatori. Risulta inoltre in atti la relazione del servizio di Neuropschiatria dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù del 15 gennaio 2007 in cui si definisce per il minore una condizione di disagio emotivo correlato ad incuria psicologica e violenza assistita. A seguito del ricorso dell'odierno attore per i comportamenti di esclusione della figura paterna nei confronti del figlio con richiesta di collocamento del figlio presso di sé, il LE dei minori, con decreto del 20 maggio 2009 già citato, disponeva la sospensione della dalla potestà genitoriale per un anno e disponeva che il padre fosse Per_2
l'unico esercente la potestà sul figlio provvisoriamente collocato presso la madre;
a tal fine si evidenziava che si era constatata nel corso degli anni la pervicace intenzione della madre di escludere il padre dalla relazione con il figlio, ad onta di ogni indicazione degli specialisti, di consulenti tecnici , di disposizioni del LE e della Corte di Appello e che nonostante il danno per il minore la madre non aveva mutato il proprio atteggiamento esclusivo ed ostruzionistico. Si evidenziava che il bambino di sei anni dormiva ancora nel letto con la madre che presentava numerosi disturbi psicosomatici scaturiti dalla pressione cui era sottoposto, “ in una triangolazione che costringe ad una alleanza inevitabile con il genitore segregante in un obbligatorio rifiuto di una figura paterna che non ha potuto interiorizzare e che conosce in maniera soprattutto fantastica attraverso le denigrazioni della madre e della nonna” e che era “a serio rischio di evoluzione psicopatologica”. Il LE constatava l'ennesima violazione delle disposizioni del LE e l'ennesima “manifestazione di onnipotenza” della SInora , preso atto delle relazioni del Per_2 servizio sociale di Sezze e del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Bambino Gesù; si regolamentava il diritto di visita del padre e si dava incarico al Servizio sociale di Sezze di verificare l'osservanza delle disposizioni del LE. Si giungeva al già citato decreto n. 154/08 del 15 dicembre 2009 con il quale si disponeva la decadenza della dalla potestà genitoriale con Per_2 collocazione presso il padre a cura del servizio territoriale di Sezze;
risulta in atti la relazione delle operatrici sociali convenuta circa i fatti che avevano condotto al tentativo di allontanamento del 21 dicembre 2009 corredato dalle relazioni di servizio degli agenti di Polizia intervenuti, confermate in giudizio. Con il già citato decreto del 4 febbraio 2010 veniva rigettata dal LE la richiesta di sospensione del provvedimento presentata dalla madre e con il decreto del 10 febbraio 2010 veniva disposta, in esito all'allontanamento dalla madre a cura della Questura di IN, la collocazione del minore presso una casa famiglia. Risulta l'attivazione dei servizi di Sezze per l'individuazione di tale struttura . Alla stregua di tali complessive risultanze, deve ritenersi che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore i Servizi Sociali del Comune di Sezze abbiano adempiuto ai doveri del loro ufficio nella gestione degli incarichi loro affidati nei termini dei provvedimenti che via via si sono succeduti nel tempo, rilevando che gli stessi hanno dovuto operare in un contesto di grave conflittualità che non solo ha riguardato i genitori ma anche i rapporti degli stessi con i Servizi tacciati, oltre che dalla , dal di inosservanze in realtà imputabili alla parte Per_2 Parte_1 avversa, in un clima di astio che non ha giovato ma che anzi ha costretto gli operatori dal desistere da iniziative autonome che non fossero nel solco pedissequo dei provvedimenti del LE. L'unica effettiva presa di posizione assunta riguarda l'attuazione del provvedimento di allontanamento in data 21 dicembre 2009 a seguito del decreto del 15 dicembre 2009 allorchè le assistenti sociali convenute vi hanno desistito in ragione della opposizione mostrata dal bambino che pure era risultata chiaramente indicata come la ragione primaria della necessità di sottrarlo dall'ambiente condizionante e dannoso cui era sottoposto. Le vicende successive e l'inattuazione del provvedimento anche quando vi fu l'incarico alla Questura di IN e la successiva sospensione con il decreto del
14 maggio 2010 hanno dimostrato che il perpetuarsi di condotte finalizzate solo alla tutela a breve termine del minore evitandogli l'allontanamento dalla madre avevano raggiunto ormai il loro coronamento, rendendo impossibile il distacco dal genitore che così gravemente lo aveva condizionato e danneggiato. Tale esito coincide con il finale danno psicologico subito anche dal SI. il quale si è vista preclusa ogni possibilità di recuperare il rapporto con il figlio e rende Parte_1 ragione della valutazione del CTU circa la percezione di irreversibilità della perdita lamentata nel rapporto genitoriale. Nella condizione di grave conflittualità già segnalata, i Servizi Sociali del
Comune di Sezze, luogo di residenza della famiglia della madre, dovendo mostrare di non parteggiare per una delle parti in contesa, hanno finito per risultare certamente non a favore di colui che era danneggiato dal grave comportamento ostruzionistico più volte denunciato a carico della madre. Le legittime rimostranze del hanno finito per acuire il clima di conflittualità anche Parte_1 nei riguardi di chi era deputato a sorvegliare l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, innescando una personalizzazione del conflitto che è risultata tale non solo da parte dell'attore, anche in considerazione dell'ambito territoriale in cui i servizi si muovevano. Su tale clima ha certamente influito anche il fatto che il Sindaco della città da cui dipendevano i servizi si sia mostrato solidale con la madre che si opponeva all'allontanamento disposto per il bene del bambino e con l'esponente politico che ha ritenuto di intervenire nella contesa in favore della , confermando in tal Per_2 modo la percezione di diretto parteggiamento per colei che, secondo tutte le valutazioni neuropsichiatriche ed i provvedimenti del LE, stava gravemente danneggiando suo figlio sottraendogli e negandogli la figura paterna. Parimenti le remore dei Servizi di Sezze all'attuazione dell'ordine di allontanamento , motivate dalla volontà di evitare una traumatica esecuzione con la forza, si sono mostrate nella tempistica non stringata del suo primo tentativo mentre il successivo era demandato alla Questura di IN I Servizi risultano essersi attivati con riguardo alla individuazione della casa famiglia nella quale collocare il minore e il percorso di mediazione poi fallito tra i genitori ed acquisito i riscontri specialistici necessari;
gli stessi hanno adempiuto agli oneri di informativa nei confronti del LE che grazie a tali relazioni è più volte intervenuto con plurimi provvedimenti conseguenti al precipitare della situazione . Tuttavia i Servizi del CP_10
hanno mancato nella adeguata informativa all'attore se è vero che il dirigente del servizio fino
[...] al 2008, Dott. ha confermato in giudizio che non vi era obbligo di divulgazione delle Parte_3 valutazioni compiute dall'ufficio e risulta che le relazioni dei servizi sono state conosciute solo nella presente sede, con ciò confermando una percezione di parzialità, non risultando a disposizione nel fascicolo come confermato in giudizio dall'allora difensore del Avv. Maddalena Di Parte_1
Girolamo. Tali rilievi tuttavia non possono condurre a ritenere sussistente la responsabilità evocata in giudizio risultando l'operato dei servizi sociali in ogni caso alla base di provvedimenti del
LE dei Minori che ebbe a vagliarlo e tenuto conto della attivazione per gli interventi richiesti dai provvedimenti stessi, non potendo gli stessi raggiungere risultati che neppure le autorità giudiziarie e gli altri uffici coinvolti non hanno potuto assicurare all'attore. La percezione psicologica dell'attore di tale operato come negligente e tale da avergli provocato un grave ed indubitabile danno psicologico e morale non può dunque valere a fondarne una valutazione in termini oggettivi come di inadempimento ai doveri dell'ufficio pur segnalandosi, come detto, elementi di biasimo a carico dei convenuti nella gestione complessiva della vicenda. Alla stregua di tali complessive risultanze la domanda attorea deve pertanto essere rigettata. Dovendo trovare applicazione l'art. 92 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma introdotta con il d.l. 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, la complessità dell'apprezzamento della portata del materiale probatorio introdotto dalle parti e le considerazioni esposte si reputano idonee ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti e costituisce, pertanto, grave ed eccezionale motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Le doglianze dell'appellante attengono ad una asserita non corretta valutazione da parte del
LE di fatti emersi nel corso del giudizio e dai quali avrebbe dovuto trarsi la conclusione dell'inadempimento dei servizi sociali e del agli obblighi a vario e diverso titolo su di essi CP_10 gravanti.
Riferisce ancora l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto del fatto che le assistenti sociali in una occasione non avessero proceduto ad informare il LE dei minori sugli esiti dei loro accertamenti non inviando le relazioni da loro stesse redatte.
Ed ancora che il LE non avrebbe tenuto nella debita considerazione il fatto che il
Sindaco avesse preso parte ad un gruppo di persone, nel 2010, che criticavano le decisioni del
LE dei minori allorquando, infine, aveva dato ragione all'appellante.
I rilievi non sono fondati.
Dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento da cui poter ricavare che il Sindaco del sia intervenuto o abbia illecitamente interferito, orientando o condizionando CP_10
l'attività svolta dagli uffici preposti dell'Ente che rappresentava nella gestione della complessa vicenda che vedeva coinvolto il oltretutto vale la considerazione che le funzioni di Parte_1 sindaco hanno carattere di indirizzo politico, non potendo tale figura istituzionale gestire casi specifici rientranti nell'autonomia funzionale dei dipendenti, in quanto richiedenti una competenza professionale assai particolare come quella dei servizi sociali. Né vi sono evidenze che le dedotte condotte tenute dal sindaco in punto di critica alle decisioni assunte dal LE abbiano assunto connotati tali da porsi oltre il confine del libero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.
Infine nessuna legittimazione sussiste in punto di divieto di divulgazione dell'immagine non avendo l'attore agito in primo grado anche in nome del proprio figlio.
Detto ciò, non sussiste nella specie alcuna violazione di legge per aver omesso le operatrici dei Servizi Sociali di mettere a disposizione del le relazioni inviate al LE dei Parte_1 Minori. Al contrario, è emerso nel corso del giudizio, ed il giudice ne dà pure atto, che le assistenti sociali consegnarono al LE dei Minori che le aveva incaricate tutta la documentazione loro pervenuta e le relazioni redatte, attenendosi alle indicazioni di volta in volta ricevute.
Del resto, è stato anche accertato come i servizi sociali fossero tenuti a relazionarsi solo al
LE dei Minori, unico legittimato ad assumere provvedimenti e a dare disposizioni vincolanti per le operatrici, anche in considerazione della particolare delicatezza e complessità della vicenda.
Non vi è prova alcuna che il anche per il tramite dei suoi legali, non conoscesse la Parte_4 documentazione depositata attesa la possibilità comunque di accedere direttamente al fascicolo del
LE dei Minori, circostanza questa comprovata e dimostrata dal contenuto dei pacifici numerosi ricorsi dinanzi allo stesso proposti da parte del stesso. Fermo restando che non si Parte_4 riscontra alcuna legame eziologico (vedi infra) con il danno lamentato dal che Parte_1
è emerso essere stato conseguente unicamente all'atteggiamento ostile e ostativo della madre di che ha impedito al padre di vedere il figlio e non certo dei servizi Parte_5 sociali.
In particolare e quanto alle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado l'aspetto che emerge in maniera chiara ed inequivocabile è che i servizi sociali ed in particolare le assistenti sociali convenute, hanno messo in campo tutti i tentativi possibili per comporre i dissidi e le liti continue tra il e la trovandosi a fronteggiare un atteggiamento Parte_1 Per_2 niente affatto collaborativo di entrambi, i quali avevano riversato la loro conflittualità personale sul minore, rifiutandosi di fatto di farsi aiutare a costruire un sereno e quanto più possibile normale rapporto parentale con il figlio.
Dalla prova acquisita è infatti emerso che, ripetutamente, le assistenti sociali ebbero a conSIliare e sollecitare il ad assumere un atteggiamento meno aggressivo e più Parte_1 affettuoso nei confronti del minore indirizzato a percorsi di terapia genitore-figlio, i cui esiti sono documentati dalle relazioni depositate in atti. (Si vedano sul punto le relazioni dei servizi sociali n. prot. 0016108 del 17/07/2009, n. prot. 0018306 del 24/08/2009, n. prot. 0024407 CP_10 del 20/10/2009 ).
Dalle stesse di evince l'oggettiva difficoltà del ad assumere il proprio Parte_1 ruolo genitoriale, innegabilmente anche conseguente all'atteggiamento della ma Per_2 certamente non ascrivibile ai servizi sociali.
Tali risultanze emergono anche dalle relazioni delle altre strutture interessate e coinvolte nella vicenda e dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla Dott.ssa , psicologa della ASL Testimone_2 di IN Dipartimento di Psichiatria Infantile di Priverno la quale ha così deposto: “si faceva fatica ad attuare le nostre proposte a causa dell'alto tasso di conflittualità tra i genitori del minore”. Il teste Dirigente dei servizi sociali presso il Comune di Sezze affermava “non c'è stata Testimone_3 mai una condivisione di vedute per attuare le direttive del LE finalizzate alla mediazione”. La teste , che prestava attività lavorativa presso la atina, ha riferito che a seguito Testimone_4 Pt_2 del Decreto del LE dei Minori, con il quale venne stabilito l'affiancamento ai Servizi Sociali del Comune di Sezze nell'attività di mediazione tra i genitori del minore, in un primo momento i e collaborarono e seguirono le indicazioni degli operatori, tanto da rendere Parte_1 Per_2 possibile l'incontro e l'interazione tra il padre e il minore presso la struttura, il quale ultimo era ben disposto non solo a stare con lui ma anche ad allontanarsi e ad essere riaccompagnato dopo alcune ore. Tuttavia, in un secondo momento la conflittualità tra il e la si era riaccesa Parte_1 Per_2
e a causa “della sfiducia che entrambi i genitori avevano verso di noi”, non fu possibile proseguire oltre nell'azione di mediazione. E ciò a riprova del fatto che il problema non era rappresentato dalle presunte omissioni delle Assistenti Sociali quanto e più propriamente l'interazione irrisolta e conflittuale tra loro. È poi risultato che tale loro atteggiamento ha investito persino la Divisione di
Neuropsichiatria dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di RO.
In sostanza, nel giudizio di primo grado è stato provato che le operatrici dei Servizi Sociali hanno fatto quanto necessario e possibile per dare attuazione ai provvedimenti emanati, dal LE dei Minori non potendo rientrare nelle loro funzioni l'adozione di atti coartanti la volontà delle parti al fine di imporre il rispetto dei provvedimenti delle autorità competenti né l'esplicazione di attività ispettive dei luoghi, nello specifico delle abitazioni all'interno delle quali il minore poteva trovarsi di volta in volta.
Tanto è vero che è emerso in atti che ogni qual volta il LE dei Minori ha previsto l'esecuzione forzata dei provvedimenti adottati, ha sempre stabilito che le assistenti dovessero essere coadiuvate dai Carabinieri o dalla Polizia di Stato. Ed invero le dichiarazioni della Dott.ssa Tes_5
, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di IN e del Maresciallo dei
[...]
Carabinieri TT ZZ hanno confermato che, nelle occasioni in cui sono stati chiamati per dare attuazione coattiva ai provvedimenti del LE dei Minori, la decisione di soprassedere e rinviarne l'applicazione non è mai stata unicamente ed esclusivamente delle Assistenti Sociali, ma sempre oggetto di una valutazione comune e condivisa sul presupposto dell'inopportunità di procedere in presenza di elementi oggettivi che lo sconSIliavano e nell'interesse unico del minore. La Dott.ssa ha rappresentato, inoltre, che in una di queste occasioni la decisione di non Testimone_5 procedere veniva addirittura assunta da lei direttamente, dopo essersi informata telefonicamente presso il LE dei Minori circa l'intervenuta revoca del provvedimento cui avrebbe dovuto dare esecuzione. La dichiarava infatti: “…ero presente in due occasioni, come Dirigente della Tes_5
Questura di IN. La prima volta sono stata tutta la mattinata al telefono per convincere la madre del bambino e poi il padre mi ha detto che ci avrebbe pensato lui, anche se poi lo stesso il minore non fu portato in Questura. La seconda volta mi recai alla scuola del minore ma la nonna materna dello stesso mi riferì che stava per arrivare un provvedimento di revoca da parte del LE dei minorenni. Riuscivo quindi a contattare telefonicamente un magistrato dell'Ufficio che mi confermò tale circostanza”.
Il Maresciallo dei Carabinieri TT ZZ, che all'epoca prestava servizio presso la
Stazione dei Carabinieri di Sezze, ha confermato i ripetuti interventi e le continue ricerche per individuare dove si trovasse il minore unitamente alla madre e che, nell'occasione di cui alla relazione in atti, furono tutti gli operatori intervenuti a decidere di non procedere con l'esecuzione forzata del provvedimento perché il minore “tremava ed aveva timore” e pertanto “si ritenne opportuno lasciarlo con la madre”. TT ZZ dichiarava: “Abbiamo collaborato per diversi interventi, con il
Servizio Sociale di Sezze, nella persona della Dott.ssa e di DD poiché Controparte_21
l'ex moglie impediva al di vedere il figlio. Lei non si faceva trovare e le assistenti Parte_1 procedevano a formalizzare i verbali” ADR “Confermo di aver assistito la Dott.ssa quando CP_21 ci chiedeva di intervenire per prelevare il minore e farlo andare con il padre” ADR “Siamo andati più di una volta, ma non siamo mai riusciti a trovare la madre con il figlio” ADR “Confermo la relazione a mia firma del 26.01.2010” ADR “Confermo altresì che nell'occasione di cui alla relazione, il bimbo si rifiutò di andare con il padre. Poiché tremava ed aveva timore si ritenne opportuno lasciarlo con la madre). Riguardo poi l'attuazione forzata dei provvedimenti del LE dei Minori del 15/12/2009
e del 04/02/2010, che disponevano l'allontanamento coattivo del minore dall'abitazione materna, a giudicarli inopportuni e lesivi della psiche del bambino non furono le Assistenti Sociali e la scelta di Parte non sedarlo non venne presa dalle stesse ma dal Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile della come si evince dalla relazione del 28 aprile 2009 a firma del Dott. . Nella suddetta Persona_11 relazione si legge infatti “…dalla lettura della documentazione clinica e dalla perizia in nostro possesso si ritiene assolutamente inopportuno un allontanamento forzato del minore dall'abitazione materna, per il rischio di determinare un trauma psichico che destrutturi acutamente lo stato emotivo del bambino, assumendo il valore di un atto aggressivo e diretto contro di lui. Si sottolinea inoltre che non sono assolutamente ipotizzabili interventi di natura farmacologica, sia per l'età del bambino (non esistono, infatti, farmaci psicoattivi autorizzati all'uso su bambini di questa fascia di età), sia per motivi di natura strettamente deontologica professionale. Si ritiene quindi importante segnalare alla
Vs. attenzione il grave rischio psicopatologico che l'attuazione di questa ordinanza comporterebbe per il bambino”
Conclusivamente, non ha pregio l'assunto di parte appellante circa un mancato puntuale espletamento dei compiti affidati ai servizi sociali dal LE dei Minori, i quali è provato che hanno sempre agito sinergicamente con le altre strutture sanitarie e sociali e con i Carabinieri e la
Polizia di Stato e hanno avuto come unico obiettivo la ricerca di soluzioni alla problematica che non ledessero la psiche del minore compromettendone definitivamente la possibilità di costruire un rapporto normale e sereno con il padre.
Inoltre, e contrariamente a quanto affermato dall'appellante, sulla base della documentazione prodotta
è emerso che i Servizi Sociali regolamentarono il diritto di visita del padre, attenendosi alle decisioni del LE dei Minori e degli altri servizi specialistici coinvolti, in particolare i Servizi di Parte Neuropsichiatria Infantile della di IN e dell'Ospedale Bambino Gesù di RO e predisposero per l'anno 2006 un piano ferie. La sua mancata attuazione dipese solo dalla conflittualità tra il da un parte e la e la di lei famiglia dall'altra. Parte_1 Persona_2
E' poi emerso che il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Sezze si limitava a svolgere un ruolo di supervisione generale, senza mai entrare nel merito degli interventi e delle scelte adottate dalle operatrici rappresentando altresì al che lui ed i Servizi Sociali si sarebbero attenuti Parte_4 scrupolosamente a quanto previsto dalla legge e disposto dal LE dei Minori.
Le operatrici e DD, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, misero a CP_1 disposizione dell'Ospedale Bambino Gesù di RO tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari. D'altra parte, è emerso come fu proprio la dott.ssa a richiedere tale intervento. CP_1
Per quanto riguarda poi la doglianza afferente alla certificazione medica delle malattie del bambino va rilevato come questa non potesse essere esibita dai Servizi Sociali ma solo dalla madre Per_2
perché è pacifico che quest'ultima aveva omesso la consegna;
nè il servizio affidatario
[...] avrebbe potuto costringerla a farlo, non avendone i poteri.
Ancora, nessuna omissione di vigilanza è emersa in capo ai Servizi Sociali negli anni 2007 e 2008 per l'attuazione dei provvedimenti del LE dei Minori;
ciò in quanto la documentazione risalente a quel periodo e prodotta in atti dimostra che il proprio in quell'arco temporale Parte_1 venne indirizzato a seguire insieme con la e il bambino il percorso terapeutico Persona_2 del Progetto Girasole dell'Ospedale Bambino Gesù di RO, sia pure con gli esiti riscontrabili nelle relazioni prodotte.
Quanto sin qui rilevato non sembra possa essere scalfito dalle dichiarazioni dei testi di parte appellante che da una parte si sono rivelate ininfluenti ai fini della ricostruzione dei fatti e dall'altra inattendibili, in quanto gli stessi riportano fatti e circostanze di cui non hanno avuto cognizione diretta limitandosi a riferire quanto loro raccontato dall'appellante. D'altra parte, nessun testimone è mai stato presente agli incontri tra e presso i servizi sociali. Parte_1 Persona_2
Riguardo poi alla telefonata di cui ha riferito , padre dell'appellante, intercorsa tra Testimone_6 il e le assistenti sociali ne va evidenziata la ininfluenza e comunque scarsa Parte_1 attendibilità circa le dichiarazioni rese;
ciò perché manca il riscontro oggettivo che la telefonata che il teste ha dichiarato di avere ascoltato fosse avvenuta in quel determinato momento, che il contenuto fosse quello riferito e che il presunto interlocutore fossero le assistenti sociali convenute. Senza considerare poi che non è provato che il teste avesse conoscenza specifica e diretta delle iniziative e delle azioni pregresse e in programma delle operatrici, finalizzate a comporre la conflittualità tra il e la . Parte_1 Persona_2
Il teste , infatti, in udienza dichiarava “Ho ascoltato le telefonate di mio figlio, con Testimone_6 telefono e viva voce, con i servizi sociali i quali si limitavano a riferire che la madre non voleva far vedere il bambino al padre. Spesso ho accompagnato mio figlio presso l'ufficio dei servizi sociali…”
E nelle altre risposte il teste rispondeva “me lo diceva mio figlio”… Sempre con Testimone_6 riferimento alla telefonata sopra richiamata specificava: “Io ero fuori dalla porta e Testimone_6 non so dire chi abbia parlato e chi fosse presente” ADR “anche quando mio figlio parlava al telefono e ho sentito a viva voce le conversazioni non sono riuscito ad individuare l'identità dell'interlocutore, anche se in generale era una persona dei servizi sociali”.
L'alterazione fino all'annullamento del rapporto parentale tra ed il minore, Parte_1
, non è risultato dunque evento imputabile ai servizi sociali o al Persona_3 CP_10
La causa del lamentato danno in capo al è emerso essere stato causato, più logicamente Parte_4
e coerentemente dalle accertate difficoltà relazionali genitoriali come riscontrate e valutate da diversi servizi specialistici, dalla incapacità dei genitori di di incardinare con il bambino Persona_3 un rapporto sereno, dalla conflittualità tra loro e con i relativi parenti, dalla mancanza di volontà di collaborare ai percorsi di mediazione familiare e terapeutici posti in essere dai Servizi Sociali, dal Parte Servizio di Neuropsichiatria Infantile della , dall'Ospedale Bambin Gesù di RO, e Parte_2 infine dalle autorità di polizia. Anzi, va rilevato come nessuna azione di intermediazione, di composizione e di sostegno all'esercizio genitoriale potesse sortire effetti positivi in mancanza di una reale e concreta volontà di collaborare delle parti.
Il Giudice di primo grado, in definitiva, ha basato la propria decisione sulle incontrovertibili risultanze istruttorie ed è giunto correttamente alla conclusione che la domanda non poteva essere accolta in quanto del tutto insussistente era il lamentato inadempimento ai doveri d'ufficio delle operatrici dei Servizi Sociali del e faceva difetto di conseguenza il nesso di causalità CP_10 tra la condotta posta in essere da queste ultime e i presunti danni lamentati dall'odierno appellante.
Il LE di IN ha accertato che le operatrici dei servizi sociali del CP_10 nella gestione della vicenda affidata alle loro cure, avevano fatto tutto quanto era in loro potere per dare attuazione ai provvedimenti emessi dai diversi organi giurisdizionali intervenuti, in modo particolare alle ripetute pronunce del LE dei Minori, trovandosi loro malgrado nella oggettiva impossibilità di ottenere risultati per l'indisponibilità a collaborare delle parti coinvolte a causa dell'elevatissima conflittualità personale che contrapponeva il alla madre del bambino, Parte_1
e anche delle sue difficoltà caratteriali rilevate, evidenziate e certificate in modo Persona_2 incontrovertibile dal CTU svolta nel primo grado.
Neppure sussiste la dedotta contraddittorietà delle motivazioni della sentenza, atteso che l'appellante sovrappone il piano della percezione personale del e quindi il modo in cui lo Parte_1 stesso ha vissuto l'attività delle operatrici dei Servizi Sociali e di tutte le altre strutture socio- assistenziali intervenute e quello oggettivo degli atti effettivamente posti in essere. È oltremodo evidente che la pretesa risarcitoria vantata dal per trovare accoglimento doveva essere Parte_4 fondata su manchevolezze, omissioni, violazioni di obblighi e doveri colposi o dolosi che avrebbero dovuto essere causa del danno.
Quanto alle doglianze mosse alle risultanze della relazione del CTU in ordine Persona_9 all'esistenza del danno esistenziale lamentato dall'attore va rilevato che queste, oltre che assorbite, nel merito neppure colgono nel segno.
Nell'elaborato peritale il CTU afferma che “si può comunque facilmente individuare nella storia psicologica del Sig. dalla nascita del figlio ad oggi una condizione protratta di stress, in Parte_1 relazione ad una complessa situazione emotiva, caratterizzata da coesistenza ed alternanza di vissuti di rabbia, ansia, preoccupazione, delusione, impotenza, frustrazione, elaborazione alternatamente depressiva e persecutoria del SInificato delle difficoltà incontrate, ect” e più avanti di “un profilo psicologico di base già di per sé caratterizzato da aspetti di rigidità e di tendenza alla elaborazione ostile delle difficoltà relazionali” (pag. 2 della CTU). Si afferma inoltre che gli effetti negativi sulla psiche dell'attore sono riconducibili al complesso della situazione vissuta dopo la nascita del figlio e quindi addebitabili al comportamento limitativo ed escludente la sua genitorialità di cui si è resa responsabile . L'elemento fondamentale evidenziato nella CTU è che la risposta Persona_2 psicologica del alle attività delle operatrici del Servizio Sociale del non Parte_1 CP_10
è legata ad atti e scelte delle stesse non rispondenti ai propri doveri istituzionali, ma alla percezione che egli ne ha e all'elaborazione che ne fa nel proprio vissuto condizionato dalla forte conflittualità con la madre di suo figlio. La ragione della sua condizione di stress emotivo viene individuata nel
“brevissimo tempo realmente trascorso dal Sig. con il figlio e, in misura non trascurabile, Parte_1 la rigida inclusione di questo nel sistema familiare della madre, sia in termini concreti che psicologici” tanto da aver “di fatto impedito al di sviluppare e vivere in modo anche Parte_1 minimamente adeguato il proprio ruolo genitoriale”.
Le conclusioni peritali sono sufficienti ad escludere in modo netto una riconducibilità del danno lamentato dal all'attività dei Servizi Sociali e del Comune posto che esse Parte_1 evidenziano chiaramente la differenza tra la percezione soggettiva negativa che lo stesso può aver avuto, è la oggettiva situazione venutasi a creare non essendo configurabile alcuna imputabilità della dedotta responsabilità sulla base delle personali percezioni o convincimenti condizionati da fattori emotivi. Lo stesso ctu afferma che “Più che in termini di un diretto nesso di causalità appare Per_9 più corretto definire la relazione tra condotta delle assistenti sociali e reazione del Sig. Parte_1 nei termini di una situazione che ha obiettivamente esacerbato una condizione di malessere già preesistente e la ha consolidata nel suo rapporto tra vissuto emozionale ed elaborazione cognitiva”.
“…..anche se tale esacerbazione non ha appunto rappresentato obiettivamente il momento iniziale della sofferenza psicologica del Sig. collocandosi lungo una linea di continuità tra eventi Parte_1
e risposte precedenti e successive”. Particolarmente rilevante è infine la conclusione del ctu Per_9 sulla scorta della valutazione complessiva della vicenda: “Il livello generale di salute psicofisica del
Sig. appare compromesso in diretto rapporto non tanto all'azione dell'una o dell'altra Parte_1 figura coinvolta nella storia quanto al prolungarsi ed al non lasciare intravvedere soluzioni da parte della storia stessa, in misura tale da rendere riconoscibile una reale situazione di danno di media entità nel riguardo generale della vita e della salute dell'interessato”.
Da quanto detto è emersa l'assenza di ogni elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità ascrivibile alle parti appellate.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto con assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione da € 260.001 a € 520.000) con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi del giudizio attesa l'assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare complessità.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del LE Ordinario di IN, n. 2984/2019, pubblicata in data 12/12/2019, pubblicata il così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di , di , degli Controparte_2 Controparte_1
del di DD LA, della Controparte_4 CP_10 Controparte_16
di Contrad le spese del presente grado, liquidate in favore di ciascuna parte in
[...] complessivi € 10.060 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva imponibile e non detraibile e cpa come per legge, disponendo la distrazione delle spese in favore del procuratore di Controparte_1
avv. Francesco Valente, dichiaratosi antistatario.
[...]
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in RO l'8 luglio 2025.
Il conSIliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-