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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°6964 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 16 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 17/09/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 6964 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._1 CP_1
10.08.1970, col ministero dell'Avv.to Francesco Cipolla, appellante
CONTRO
Controparte_2
C.F. in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 col ministero del'Avv.to Marilena Filpi, appellato
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 16 settembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI
1. Il giudizio investe l'appello di avverso la sentenza n. 3113/22, Parte_2 con la quale il Giudice di Pace di , accogliendo l'opposizione del CP_1
(d'ora in avanti “ ) Controparte_2 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5310/19 – ottenuto su istanza dell'appellante per l'importo di € 4.740,03, preteso a titolo di compenso per l'attività di amministratore condominiale svolta dal mese di settembre 2018 al mese di febbraio
2019 – revocava il provvedimento monitorio e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal in sede di opposizione, condannava il CP_1 al risarcimento del danno, quantificato equitativamente in € 1.500,00. Pt_1 2. Avverso detta sentenza ha interposto appello, Parte_2 riproponendo le medesime difese già spiegate in primo grado e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, la conferma del decreto opposto, con condanna del al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Nel CP_1 costituirsi in giudizio, il si è opposto a tutti i motivi di appello, CP_1 ritenendoli infondati in fatto e in diritto, e chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il GdP dichiarato inammissibile l'opposizione in ragione dell'asserito difetto di rappresentanza in capo all'amministratore pro tempore (dott. ; per altro CP_3 verso, addebita al giudice l'errore di aver ritenuto valida la nomina di detto amministratore, invocando la nullità di cui all'art. 1129, co. 14, c.c.
Entrambi i motivi sono superabili.
È noto che «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione processuale di convenuto, l'amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma,
c.c.» (Cass. 12622.2010), nel senso che l'amministratore ha l'autonomia, una volta ricevuta la notifica di un decreto ingiuntivo, di nominare un avvocato di propria fiducia e di incaricarlo di predisporre l'opposizione, non necessitando della previa autorizzazione dell'assemblea, nel caso in cui la vertenza rientri per legge tra le attribuzioni di competenza dell'Amministratore. Nel caso di specie, il credito fatto valere in giudizio, riferendosi al compenso professionale per l'attività svolta dal precedente amministratore (odierno appellante) nell'interesse del CP_1 rinviene il suo fondamento nella gestione dei servizi comuni e nell'erogazione delle spese relative a tale gestione (art. 1130, cc. 2 e 3, c.c.), rientrando certamente tra le obbligazioni assunte per l'esercizio dei servizi condominiali, e dunque nei limiti di cui all'articolo 1130 c.c., sì che non sussiste l'obbligo di ottenere una previa autorizzazione, né è necessaria la successiva ratifica da parte dell'assemblea per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo e per il successivo giudizio di appello (cfr. Cass. 19151/2017). Consegue la piena legittimazione del dott.
a promuovere il giudizio di primo grado. CP_3
Viceversa, in relazione alla domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale dal dove l'amministratore non ha legittimazione CP_1 attiva in assenza di apposita autorizzazione assembleare, poiché detta azione esubera i limiti delle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c., il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato, con effetti retroattivi, solo da una delibera assembleare che ratifichi il suo operato (v. Cass. n. 12525.2018; Cass. n. 27236.2017).
Nel caso che ci occupa, il ha prodotto sin dal primo grado di giudizio CP_1 il verbale di assemblea del 31.1.2020 contenente la ratifica dell'operato dell'amministratore, il quale relazionava circa l'avvenuto affidamento dell'incarico incarico professionale all'Avv.to Filpi del Foro di al fine di tutelare i diritti CP_1 del avverso il D.I. notificato da con richiesta di CP_1 Parte_2 risarcimento dei danni in conseguenza dell'inadempimento per mala gestio.
Non viene in rilievo alcuna nullità della nomina dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129, c. 14 c.c., risultando prodotta la delibera di nomina del dott.
regolarmente approvata dall'assemblea dei condomini in data CP_3
18.03.2019 previo vaglio di taluni preventivi pervenuti in busta chiusa richiamati in seno al verbale ed allo stesso allegati (cfr. doc. 4 fascicolo di I grado, “note autorizzate
+ allegati). Per mero scrupolo, giova rammentare che l'accertamento sulla validità o meno della nomina dell'attuale amministratore condominiale involge esclusivamente un rapporto tra il nuovo amministratore e i singoli condomini, nel cui ambito questi ultimi possono far valere la dedotta nullità, ma non anche l'amministratore revocato. La ratio dell'art. 1129, c. 14, c.c. è infatti quella di garantire la massima trasparenza nel rapporto tra amministratori e condomini, consentendo a questi ultimi di conoscere nel dettaglio gli oneri economici derivanti dall'incarico.
2. Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il GdP ha ritenuto infondato il credito dallo stesso preteso a titolo di compenso professionale per l'attività di amministratore svolta in favore del
CP_1
La doglianza non merita accoglimento.
Deve invero rammentarsi che l'amministratore di condominio che rivendica dei crediti a titolo di compensi non corrisposti deve provare il requisito della esigibilità
e liquidità con l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea condominiale.
Il contratto di amministrazione di condominio è pacificamente riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (S.U. n. 20957.2004), sicché il diritto del mandatario al proprio compenso è subordinato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea alla previsione e ratifica delle spese condominiali, in difetto della quale il diritto al compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Cass. n. 14197.2011;
Cass. n. 17713.2023).
Sul punto, si osserva che la trasparenza della contabilità è condizione essenziale ai fini del pagamento delle competenze dell'amministratore, sicché, ad esempio, l'assenza di un registro della contabilità condominiale, con la consequenziale impossibilità di ricostruire entrate e uscite, impedisce di far valere le proprie ragioni in giudizio ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei compensi. Nello specifico, è noto che la contabilità presentata dall'amministratore del , seppure non deve essere redatta con forme rigorose analoghe a CP_1 quelle prescritte per i bilanci delle società, deve però essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi dell'entità causale degli esborsi fatti e di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, nonché di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia uniformato ai criteri di buona amministrazione, di guisa che in assenza di tale adempimento il credito dell'amministratore non può ritenersi provato, poiché, come detto, il diritto al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. È fermo il principio secondo cui il contratto tipico di amministrazione di condominio è comunque riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (v. Cass. Sez. Un. 29/10/2004, n. 20957) e il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 08/03/1979;
Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Cass. n. 17713.2023; Cass. n. 14197.2011; Cass. n. 7874.2021). Nella fattispecie in esame, la nomina del è stata approvata con Pt_1 delibera del 30.01.2017, ma non risulta che dall'01.02.2017 al 18.03.2019, data in cui l'appellante è stato revocato ed è stato nominato quale nuovo amministratore sia mai stata convocata l'assemblea o sia stato Parte_3 spontaneamente presentato un rendiconto: la mancanza di una contabilità regolare e della tempestiva predisposizione e conseguente approvazione del rendiconto annuale di gestione non consente, quindi, di ritenere sussistente il credito vantato dall'appellante, né vale a superare le predette omissioni la consegna della documentazione effettuata all'atto del passaggio di consegne del 10.05.2019, giacché operata allorché l'inadempimento del mandatario, il cui mandato era scaduto nel marzo del 2019, era già conclamato (v. pec inviata dal dott. il 9.4.2019 ) CP_3 nonché per effetto delle sollecitazioni del CP_1
Pertanto, applicando i principi ut supra richiamati e considerando gli elementi di fatto che emergono dalla documentazione prodotta, ben può evincersi come l'appellante non abbia diligentemente espletato il proprio incarico.
3. Fondati appaiono, di contro, il quarto e il quinto motivo di gravame, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione tematica;
con essi l'appellante addebita al giudice di aver erroneamente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dal Condominio opponente, lamentando altresì l'ingiusta liquidazione di detto danno in € 1.500,00.
A parere di codesto Tribunale, infatti, la richiesta risarcitoria avanzata dal non è sostenuta da una previa e sufficiente dimostrazione dell'idoneità CP_1 causale dell'omissione imputata all'appellante a produrre il danno subìto dal
CP_1
Con riferimento al pregiudizio economico addotto dal per aver CP_1 dovuto sopportare l'emissione di un decreto ingiuntivo per consegna documenti ad opera dei condomini e seguìto dall'instaurazione del CP_4 CP_5 procedimento di opposizione, entrambi asseritamente determinati dal ritardo nel passaggio di consegna della documentazione al nuovo amministratore CP_3 risulta ex actis (v. d. i. di cui al doc. 9 accluso alla citazione del primo grado) che la richiesta di consegna di copia del verbale assembleare del 18.03.2019 di nomina del dott. quale nuovo amministratore, con i relativi allegati delle offerte dei CP_3 professionisti, fu avanzata dai citati condomini il 9 Luglio 2019, allorché il libro dei verbali d'assemblea era stato già consegnato dal (il 10.05.2019: v. doc. 8 Pt_1 fasc. appellante) sia pur dimenticando le offerte menzionate nel detto verbale, che il sollecitò formalmente dopo ulteriori 16 giorni con nota pec del CP_3
25.07.2019 (v. doc. 15 fasc. appellante primo grado), che il Pt_1 tempestivamente riscontrò con pec di risposta del 29.07.2019 (v. doc. 16 fasc. appellante primo grado), segnalando che detta documentazione era stata dimenticata in occasione del passaggio delle consegne e rendendosi disponibile alla consegna. In difetto di prova circa la successiva resistenza o inerzia dell'appellante alla consegna degli allegati, non v'è modo di concludere che sia stata proprio l'omissione del (e non, per ipotesi, l'indugio del all'indomani Pt_1 CP_3 alla ricezione della pec del 9.7.2019) a determinare la produzione del danno conseguito al deposito del ricorso monitorio avvenuto il 27.08.2019 e del correlato giudizio di opposizione.
Anche con riguardo ai danni lamentati dal per essere stato CP_1 convenuto (sempre per colpa della mancata consegna della pertinente documentazione: v. pag. 13 atto di citazione di primo grado) in un giudizio di merito instaurato, con notifica del 29.6.2019 e a seguito di precedente ATP, dai condomini e ai danni del difetta la prova del nesso Parte_4 Pt_5 CP_1 eziologico tra condotta e danno, posto che, in occasione del passaggio di consegne del 10.5.2019, fu consegnata la carpetta n. 4 contenente gli atti dell'ATP precedentemente azionato contro il in più, leggendo la comparsa di CP_1 costituzione depositata dal nel giudizio di merito avviato dal CP_1 risulta che con delibera del 04.09.2018 il si era impegnato a Parte_4 CP_1 provvedere al rifacimento del lastrico solare nella sua interezza, deliberando l'istituzione di apposito fondo straordinario di accantonamento a far data dal mese di ottobre 2018. Di talché, non appare corretto addebitare all'appellante i costi del giudizio che il dovette affrontare per resistere all'azione risarcitoria CP_1 dei condomini.
Deve allora riformarsi la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale del Convenuto quale contenuta al capo 2 del dispositivo gravato
4. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per Parte_2 l'effetto, ad integrale riforma del capo 2 del dispositivo contenuto nella sentenza n.
3113/22, emessa dal GdP di Palermo, rigetta la domanda riconvenzionale del ed a integrale riforma del successivo capo 3, compensa integralmente CP_1 le spese processuali del primo grado;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa integralmente le spese del grado.
Palermo, 17 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°6964 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 16 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 17/09/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 6964 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._1 CP_1
10.08.1970, col ministero dell'Avv.to Francesco Cipolla, appellante
CONTRO
Controparte_2
C.F. in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 col ministero del'Avv.to Marilena Filpi, appellato
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 16 settembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI
1. Il giudizio investe l'appello di avverso la sentenza n. 3113/22, Parte_2 con la quale il Giudice di Pace di , accogliendo l'opposizione del CP_1
(d'ora in avanti “ ) Controparte_2 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5310/19 – ottenuto su istanza dell'appellante per l'importo di € 4.740,03, preteso a titolo di compenso per l'attività di amministratore condominiale svolta dal mese di settembre 2018 al mese di febbraio
2019 – revocava il provvedimento monitorio e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal in sede di opposizione, condannava il CP_1 al risarcimento del danno, quantificato equitativamente in € 1.500,00. Pt_1 2. Avverso detta sentenza ha interposto appello, Parte_2 riproponendo le medesime difese già spiegate in primo grado e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, la conferma del decreto opposto, con condanna del al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Nel CP_1 costituirsi in giudizio, il si è opposto a tutti i motivi di appello, CP_1 ritenendoli infondati in fatto e in diritto, e chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il GdP dichiarato inammissibile l'opposizione in ragione dell'asserito difetto di rappresentanza in capo all'amministratore pro tempore (dott. ; per altro CP_3 verso, addebita al giudice l'errore di aver ritenuto valida la nomina di detto amministratore, invocando la nullità di cui all'art. 1129, co. 14, c.c.
Entrambi i motivi sono superabili.
È noto che «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione processuale di convenuto, l'amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma,
c.c.» (Cass. 12622.2010), nel senso che l'amministratore ha l'autonomia, una volta ricevuta la notifica di un decreto ingiuntivo, di nominare un avvocato di propria fiducia e di incaricarlo di predisporre l'opposizione, non necessitando della previa autorizzazione dell'assemblea, nel caso in cui la vertenza rientri per legge tra le attribuzioni di competenza dell'Amministratore. Nel caso di specie, il credito fatto valere in giudizio, riferendosi al compenso professionale per l'attività svolta dal precedente amministratore (odierno appellante) nell'interesse del CP_1 rinviene il suo fondamento nella gestione dei servizi comuni e nell'erogazione delle spese relative a tale gestione (art. 1130, cc. 2 e 3, c.c.), rientrando certamente tra le obbligazioni assunte per l'esercizio dei servizi condominiali, e dunque nei limiti di cui all'articolo 1130 c.c., sì che non sussiste l'obbligo di ottenere una previa autorizzazione, né è necessaria la successiva ratifica da parte dell'assemblea per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo e per il successivo giudizio di appello (cfr. Cass. 19151/2017). Consegue la piena legittimazione del dott.
a promuovere il giudizio di primo grado. CP_3
Viceversa, in relazione alla domanda di risarcimento del danno svolta in via riconvenzionale dal dove l'amministratore non ha legittimazione CP_1 attiva in assenza di apposita autorizzazione assembleare, poiché detta azione esubera i limiti delle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c., il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato, con effetti retroattivi, solo da una delibera assembleare che ratifichi il suo operato (v. Cass. n. 12525.2018; Cass. n. 27236.2017).
Nel caso che ci occupa, il ha prodotto sin dal primo grado di giudizio CP_1 il verbale di assemblea del 31.1.2020 contenente la ratifica dell'operato dell'amministratore, il quale relazionava circa l'avvenuto affidamento dell'incarico incarico professionale all'Avv.to Filpi del Foro di al fine di tutelare i diritti CP_1 del avverso il D.I. notificato da con richiesta di CP_1 Parte_2 risarcimento dei danni in conseguenza dell'inadempimento per mala gestio.
Non viene in rilievo alcuna nullità della nomina dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129, c. 14 c.c., risultando prodotta la delibera di nomina del dott.
regolarmente approvata dall'assemblea dei condomini in data CP_3
18.03.2019 previo vaglio di taluni preventivi pervenuti in busta chiusa richiamati in seno al verbale ed allo stesso allegati (cfr. doc. 4 fascicolo di I grado, “note autorizzate
+ allegati). Per mero scrupolo, giova rammentare che l'accertamento sulla validità o meno della nomina dell'attuale amministratore condominiale involge esclusivamente un rapporto tra il nuovo amministratore e i singoli condomini, nel cui ambito questi ultimi possono far valere la dedotta nullità, ma non anche l'amministratore revocato. La ratio dell'art. 1129, c. 14, c.c. è infatti quella di garantire la massima trasparenza nel rapporto tra amministratori e condomini, consentendo a questi ultimi di conoscere nel dettaglio gli oneri economici derivanti dall'incarico.
2. Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il GdP ha ritenuto infondato il credito dallo stesso preteso a titolo di compenso professionale per l'attività di amministratore svolta in favore del
CP_1
La doglianza non merita accoglimento.
Deve invero rammentarsi che l'amministratore di condominio che rivendica dei crediti a titolo di compensi non corrisposti deve provare il requisito della esigibilità
e liquidità con l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea condominiale.
Il contratto di amministrazione di condominio è pacificamente riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (S.U. n. 20957.2004), sicché il diritto del mandatario al proprio compenso è subordinato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea alla previsione e ratifica delle spese condominiali, in difetto della quale il diritto al compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Cass. n. 14197.2011;
Cass. n. 17713.2023).
Sul punto, si osserva che la trasparenza della contabilità è condizione essenziale ai fini del pagamento delle competenze dell'amministratore, sicché, ad esempio, l'assenza di un registro della contabilità condominiale, con la consequenziale impossibilità di ricostruire entrate e uscite, impedisce di far valere le proprie ragioni in giudizio ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei compensi. Nello specifico, è noto che la contabilità presentata dall'amministratore del , seppure non deve essere redatta con forme rigorose analoghe a CP_1 quelle prescritte per i bilanci delle società, deve però essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi dell'entità causale degli esborsi fatti e di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, nonché di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia uniformato ai criteri di buona amministrazione, di guisa che in assenza di tale adempimento il credito dell'amministratore non può ritenersi provato, poiché, come detto, il diritto al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. È fermo il principio secondo cui il contratto tipico di amministrazione di condominio è comunque riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (v. Cass. Sez. Un. 29/10/2004, n. 20957) e il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 08/03/1979;
Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Cass. n. 17713.2023; Cass. n. 14197.2011; Cass. n. 7874.2021). Nella fattispecie in esame, la nomina del è stata approvata con Pt_1 delibera del 30.01.2017, ma non risulta che dall'01.02.2017 al 18.03.2019, data in cui l'appellante è stato revocato ed è stato nominato quale nuovo amministratore sia mai stata convocata l'assemblea o sia stato Parte_3 spontaneamente presentato un rendiconto: la mancanza di una contabilità regolare e della tempestiva predisposizione e conseguente approvazione del rendiconto annuale di gestione non consente, quindi, di ritenere sussistente il credito vantato dall'appellante, né vale a superare le predette omissioni la consegna della documentazione effettuata all'atto del passaggio di consegne del 10.05.2019, giacché operata allorché l'inadempimento del mandatario, il cui mandato era scaduto nel marzo del 2019, era già conclamato (v. pec inviata dal dott. il 9.4.2019 ) CP_3 nonché per effetto delle sollecitazioni del CP_1
Pertanto, applicando i principi ut supra richiamati e considerando gli elementi di fatto che emergono dalla documentazione prodotta, ben può evincersi come l'appellante non abbia diligentemente espletato il proprio incarico.
3. Fondati appaiono, di contro, il quarto e il quinto motivo di gravame, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione tematica;
con essi l'appellante addebita al giudice di aver erroneamente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dal Condominio opponente, lamentando altresì l'ingiusta liquidazione di detto danno in € 1.500,00.
A parere di codesto Tribunale, infatti, la richiesta risarcitoria avanzata dal non è sostenuta da una previa e sufficiente dimostrazione dell'idoneità CP_1 causale dell'omissione imputata all'appellante a produrre il danno subìto dal
CP_1
Con riferimento al pregiudizio economico addotto dal per aver CP_1 dovuto sopportare l'emissione di un decreto ingiuntivo per consegna documenti ad opera dei condomini e seguìto dall'instaurazione del CP_4 CP_5 procedimento di opposizione, entrambi asseritamente determinati dal ritardo nel passaggio di consegna della documentazione al nuovo amministratore CP_3 risulta ex actis (v. d. i. di cui al doc. 9 accluso alla citazione del primo grado) che la richiesta di consegna di copia del verbale assembleare del 18.03.2019 di nomina del dott. quale nuovo amministratore, con i relativi allegati delle offerte dei CP_3 professionisti, fu avanzata dai citati condomini il 9 Luglio 2019, allorché il libro dei verbali d'assemblea era stato già consegnato dal (il 10.05.2019: v. doc. 8 Pt_1 fasc. appellante) sia pur dimenticando le offerte menzionate nel detto verbale, che il sollecitò formalmente dopo ulteriori 16 giorni con nota pec del CP_3
25.07.2019 (v. doc. 15 fasc. appellante primo grado), che il Pt_1 tempestivamente riscontrò con pec di risposta del 29.07.2019 (v. doc. 16 fasc. appellante primo grado), segnalando che detta documentazione era stata dimenticata in occasione del passaggio delle consegne e rendendosi disponibile alla consegna. In difetto di prova circa la successiva resistenza o inerzia dell'appellante alla consegna degli allegati, non v'è modo di concludere che sia stata proprio l'omissione del (e non, per ipotesi, l'indugio del all'indomani Pt_1 CP_3 alla ricezione della pec del 9.7.2019) a determinare la produzione del danno conseguito al deposito del ricorso monitorio avvenuto il 27.08.2019 e del correlato giudizio di opposizione.
Anche con riguardo ai danni lamentati dal per essere stato CP_1 convenuto (sempre per colpa della mancata consegna della pertinente documentazione: v. pag. 13 atto di citazione di primo grado) in un giudizio di merito instaurato, con notifica del 29.6.2019 e a seguito di precedente ATP, dai condomini e ai danni del difetta la prova del nesso Parte_4 Pt_5 CP_1 eziologico tra condotta e danno, posto che, in occasione del passaggio di consegne del 10.5.2019, fu consegnata la carpetta n. 4 contenente gli atti dell'ATP precedentemente azionato contro il in più, leggendo la comparsa di CP_1 costituzione depositata dal nel giudizio di merito avviato dal CP_1 risulta che con delibera del 04.09.2018 il si era impegnato a Parte_4 CP_1 provvedere al rifacimento del lastrico solare nella sua interezza, deliberando l'istituzione di apposito fondo straordinario di accantonamento a far data dal mese di ottobre 2018. Di talché, non appare corretto addebitare all'appellante i costi del giudizio che il dovette affrontare per resistere all'azione risarcitoria CP_1 dei condomini.
Deve allora riformarsi la statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale del Convenuto quale contenuta al capo 2 del dispositivo gravato
4. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per Parte_2 l'effetto, ad integrale riforma del capo 2 del dispositivo contenuto nella sentenza n.
3113/22, emessa dal GdP di Palermo, rigetta la domanda riconvenzionale del ed a integrale riforma del successivo capo 3, compensa integralmente CP_1 le spese processuali del primo grado;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa integralmente le spese del grado.
Palermo, 17 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi