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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/12/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC LA IL RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2875 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, viale Mellusi, 7, Parte_1 presso lo studio degli avv. Rosanna Ascierto e Giovanna Maria Berruti, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 17/07/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3363/2024) e chiedendo al Tribunale di:
“dichiarare che la ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella che l'adito giudicante riterrà equo stabilire, è in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla titolarità e alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, maggiorandolo di interessi di legge e, se dovuta, di rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese e compensi del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 1 apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva;
Impianto di pacemaker definitivo monolaterale per sindrome bradi/tachi in fibrillazione atriale persistente;
Portatrice di valvole meccaniche tricuspidale e mitralica;
Depressione endoreattiva grave;
Artrosi polidistrettuale;
Esiti di frattura femore sx trattata con chiodo placca” e ha concluso ritenendo l'istante invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/1992.
In particolare, il CTU ha dato atto, nella perizia, di avere riscontrato, all'esame obiettivo, che l'istante era collaborante, lucida, orientata nei parametri temporo-spaziali, che non manifestava turbe comportamentali, deficit cognitivi evidenti e turbe dell'equilibrio, che il tono dell'umore era deflesso e che deambulazione e passaggi posturali erano totalmente autonomi con uso di bastone, anche se rallentati.
La ricorrente non ha sollevato specifiche contestazioni in relazione alla perizia, evidenziando errori od omissioni diagnostiche o lacune motivazionali, ma si è limitata a dedurre che la stessa sarebbe erronea e non adeguatamente motivata e che il CTU avrebbe omesso di valutare l'oggettiva incapacità di compiere alcuni atti della vita quotidiana in autonomia, nello specifico lavarsi e cambiare gli ausili per l'incontinenza, oltre ad avere sottostimato la patologia cardiologica e quella ortopedica.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze
2 non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate nel caso di specie – si sostanziano in una mera divergenza di valutazione non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Ed invero, le conclusioni raggiunte dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione agli atti, dalla quale non emergono dati tali da farle ritenere incongrue (non potendosi, peraltro, ritenere che il CTU sia vincolato ai contenuti di carattere valutativo espressi da altri medici).
Esse sono, peraltro, coerenti con il costante insegnamento della S.C., secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà
(ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Ne discende, stante l'acclarata insussistenza dei requisiti sanitari e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il rigetto del ricorso.
In presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite;
le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
EC LA IL RI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC LA IL RI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2875 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento, viale Mellusi, 7, Parte_1 presso lo studio degli avv. Rosanna Ascierto e Giovanna Maria Berruti, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 17/07/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3363/2024) e chiedendo al Tribunale di:
“dichiarare che la ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quella che l'adito giudicante riterrà equo stabilire, è in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla titolarità e alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, maggiorandolo di interessi di legge e, se dovuta, di rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese e compensi del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 1 apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva;
Impianto di pacemaker definitivo monolaterale per sindrome bradi/tachi in fibrillazione atriale persistente;
Portatrice di valvole meccaniche tricuspidale e mitralica;
Depressione endoreattiva grave;
Artrosi polidistrettuale;
Esiti di frattura femore sx trattata con chiodo placca” e ha concluso ritenendo l'istante invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/1992.
In particolare, il CTU ha dato atto, nella perizia, di avere riscontrato, all'esame obiettivo, che l'istante era collaborante, lucida, orientata nei parametri temporo-spaziali, che non manifestava turbe comportamentali, deficit cognitivi evidenti e turbe dell'equilibrio, che il tono dell'umore era deflesso e che deambulazione e passaggi posturali erano totalmente autonomi con uso di bastone, anche se rallentati.
La ricorrente non ha sollevato specifiche contestazioni in relazione alla perizia, evidenziando errori od omissioni diagnostiche o lacune motivazionali, ma si è limitata a dedurre che la stessa sarebbe erronea e non adeguatamente motivata e che il CTU avrebbe omesso di valutare l'oggettiva incapacità di compiere alcuni atti della vita quotidiana in autonomia, nello specifico lavarsi e cambiare gli ausili per l'incontinenza, oltre ad avere sottostimato la patologia cardiologica e quella ortopedica.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze
2 non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate nel caso di specie – si sostanziano in una mera divergenza di valutazione non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Ed invero, le conclusioni raggiunte dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione agli atti, dalla quale non emergono dati tali da farle ritenere incongrue (non potendosi, peraltro, ritenere che il CTU sia vincolato ai contenuti di carattere valutativo espressi da altri medici).
Esse sono, peraltro, coerenti con il costante insegnamento della S.C., secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà
(ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Ne discende, stante l'acclarata insussistenza dei requisiti sanitari e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il rigetto del ricorso.
In presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite;
le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
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