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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3560 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/10/1964,
e
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/09/1960, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PAGNIN MASSIMO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Marco in Lamis (FG) il 01.09.1991, da cui l'atto trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Marco in Lamis (FG), nell'Anno 1991,
1 Numero 94, Parte II, serie A.
Affidamento delle figlie
Nulla disporsi per le figlie, in quanto ora maggiorenni ed autosufficienti.
Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi dispongono di propri redditi e pertanto nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco.
Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà di terzi, sita in Vicenza, Via Randaccio n. 2, resta in uso alla sig.ra . Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Marco in Lamis (FG) in data
01/09/1991.
All'esito delle udienze del 07/01/2025 e del 03/03/2025 sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/03/1999 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
2 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in San Marco in Lamis (FG) il 01/09/1991
[...] Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Marco in Lamis (FG) al n. 94, parte II, serie A, anno 1991;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3560 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/10/1964,
e
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/09/1960, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PAGNIN MASSIMO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Marco in Lamis (FG) il 01.09.1991, da cui l'atto trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Marco in Lamis (FG), nell'Anno 1991,
1 Numero 94, Parte II, serie A.
Affidamento delle figlie
Nulla disporsi per le figlie, in quanto ora maggiorenni ed autosufficienti.
Mantenimento dell'altro coniuge
I coniugi dispongono di propri redditi e pertanto nulla disporsi a titolo di mantenimento reciproco.
Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà di terzi, sita in Vicenza, Via Randaccio n. 2, resta in uso alla sig.ra . Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Marco in Lamis (FG) in data
01/09/1991.
All'esito delle udienze del 07/01/2025 e del 03/03/2025 sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/03/1999 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
2 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in San Marco in Lamis (FG) il 01/09/1991
[...] Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Marco in Lamis (FG) al n. 94, parte II, serie A, anno 1991;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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