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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4024 2014 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 127813, notificata in data 17/10/2023, relativa all'omesso versamento IMU per l'annualità 2014, e dei sottostanti atti presupposti (ingiunzione di pagamento n. 11999945 e preavviso di fermo n. 14032928) relativi all'IMU per l'anno d'imposta 2014.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione,
l'inesistenza del titolo esecutivo e la prescrizione del credito tributario. La parte ricorrente ha evidenziato come la pretesa impositiva, basata su un avviso di accertamento emesso nel 2019, risultasse ormai preclusa dal decorso dei termini di legge.
Si è costituita in giudizio la società Area S.r.l., contestando integralmente le avverse pretese e producendo documentazione atta a comprovare la regolarità della sequenza procedimentale. La resistente ha depositato in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 4024 del 15/03/2019, dell'ingiunzione di pagamento n. 11999945 notificata il 23/05/2022 e del preavviso di fermo amministrativo n. 14032928, notificato in data
21/11/2022. Sulla base di tali elementi, la società ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stati gli atti presupposti regolarmente ricevuti dal destinatario senza essere stati impugnati nei termini decadenziali.
All'odierna udienza questo giudice monocratico ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, si osserva che la documentazione versata in atti dalla società concessionaria Area S.r.l. smentisce l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti sollevata dal ricorrente. Risulta infatti provato che l'ingiunzione di pagamento n. 11999945 è stata notificata a mezzo posta il 23/05/2022 e che il preavviso di fermo n. 14032928 è stato notificato il 21/11/2022. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, la mancata impugnazione degli atti autonomamente impugnabili nei termini di sessanta giorni dalla notifica ne determina la definitività, precludendo al contribuente la possibilità di contestare nel merito la pretesa tributaria in sede di impugnazione degli atti successivi, se non per vizi propri di questi ultimi.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, essa risulta destituita di fondamento. L'avviso di accertamento IMU 2014 è stato emesso dal Comune di San Floro il 15/03/2019 e l'ingiunzione di pagamento
è stata notificata il 23/05/2022, ovvero entro il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza n. 3505 del 11/02/2021). Ogni atto della sequenza procedimentale, regolarmente notificato, ha spiegato efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile.
In ordine alla doglianza sulla motivazione e sulla legittimità dell'operato del concessionario, si rileva che Area S.r.l. ha agito in forza di regolare contratto di affidamento del servizio di riscossione stipulato con il
Comune di San Floro in data 28/07/2021 e successiva integrazione. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, indicando il titolo esecutivo sottostante, le somme dovute e le modalità di impugnazione, in conformità ai principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Area S.r.l., che liquida in complessivi euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, il 2.7.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4024 2014 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 127813, notificata in data 17/10/2023, relativa all'omesso versamento IMU per l'annualità 2014, e dei sottostanti atti presupposti (ingiunzione di pagamento n. 11999945 e preavviso di fermo n. 14032928) relativi all'IMU per l'anno d'imposta 2014.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione,
l'inesistenza del titolo esecutivo e la prescrizione del credito tributario. La parte ricorrente ha evidenziato come la pretesa impositiva, basata su un avviso di accertamento emesso nel 2019, risultasse ormai preclusa dal decorso dei termini di legge.
Si è costituita in giudizio la società Area S.r.l., contestando integralmente le avverse pretese e producendo documentazione atta a comprovare la regolarità della sequenza procedimentale. La resistente ha depositato in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 4024 del 15/03/2019, dell'ingiunzione di pagamento n. 11999945 notificata il 23/05/2022 e del preavviso di fermo amministrativo n. 14032928, notificato in data
21/11/2022. Sulla base di tali elementi, la società ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stati gli atti presupposti regolarmente ricevuti dal destinatario senza essere stati impugnati nei termini decadenziali.
All'odierna udienza questo giudice monocratico ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, si osserva che la documentazione versata in atti dalla società concessionaria Area S.r.l. smentisce l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti sollevata dal ricorrente. Risulta infatti provato che l'ingiunzione di pagamento n. 11999945 è stata notificata a mezzo posta il 23/05/2022 e che il preavviso di fermo n. 14032928 è stato notificato il 21/11/2022. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, la mancata impugnazione degli atti autonomamente impugnabili nei termini di sessanta giorni dalla notifica ne determina la definitività, precludendo al contribuente la possibilità di contestare nel merito la pretesa tributaria in sede di impugnazione degli atti successivi, se non per vizi propri di questi ultimi.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, essa risulta destituita di fondamento. L'avviso di accertamento IMU 2014 è stato emesso dal Comune di San Floro il 15/03/2019 e l'ingiunzione di pagamento
è stata notificata il 23/05/2022, ovvero entro il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza n. 3505 del 11/02/2021). Ogni atto della sequenza procedimentale, regolarmente notificato, ha spiegato efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile.
In ordine alla doglianza sulla motivazione e sulla legittimità dell'operato del concessionario, si rileva che Area S.r.l. ha agito in forza di regolare contratto di affidamento del servizio di riscossione stipulato con il
Comune di San Floro in data 28/07/2021 e successiva integrazione. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, indicando il titolo esecutivo sottostante, le somme dovute e le modalità di impugnazione, in conformità ai principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Area S.r.l., che liquida in complessivi euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, il 2.7.2025
Il Giudice Monocratico