Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1967, n. 1241
Articolo 2
Versione
10 gennaio 1968
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1968, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1968, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1967.
Entrata in vigore il 10 gennaio 1968