Rigetto
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/09/2025, n. 7270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7270 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07270/2025REG.PROV.COLL.
N. 07750/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7750 del 2023, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ceceri e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di CA (NA), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Marco Tiberii, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Chiara Moretti, in Roma, via Fracassini, n. 46;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Città Metropolitana di Napoli, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 983/2023 del 13 febbraio 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 2656/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione e difensiva del Comune di CA (NA);
Visti gli ulteriori documenti e la memoria dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Claudia De Curtis su delega dell’avv. Giuseppe Ceceri e l’avv. Antonio Deramo su delega dell’avv. Marco Tiberii;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 983/2023 del 13 febbraio 2023, chiedendone l’annullamento e/o la riforma;
- che la sentenza appellata ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal medesimo sig. -OMISSIS- contro la nota del Comune di CA del 1° aprile 2021 con cui il predetto Comune ha rappresentato l’impossibilità della sanatoria delle opere abusive realizzate dal ricorrente – consistenti nei muretti laterali rispetto all’ingresso dell’immobile di sua proprietà sito in via -OMISSIS- – perché difformi dall’art. 41 del regolamento edilizio comunale, che prescrive per tale tipologia di muretti un’altezza massima di mt. 1,50 (nel caso di specie non rispettata);
- che la declaratoria di irricevibilità è stata pronunciata dal T.A.R. sul presupposto che il ricorrente ha impugnato la suddetta nota assumendo che la stessa gli fosse stata trasmessa via P.E.C. il 13 aprile 2021, mentre in realtà la nota in questione gli è stata comunicata il 1° aprile 2021 e rispetto a tale data il ricorso, notificato il 14 giugno 2021, risulta tardivo;
- che, peraltro, il ricorrente ha omesso di impugnare l’ordinanza del Comune di CA -OMISSIS- del 12 aprile 2021 – provvedimento trasmessogli effettivamente via P.E.C. il 13 aprile 2021 – a mezzo della quale l’Amministrazione comunale, dopo avere ribadito l’incompatibilità dell’altezza dei muri con l’art. 41 del regolamento edilizio comunale, ha ingiunto al sig. -OMISSIS- la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che con memoria depositata il 2 luglio 2021 il ricorrente ha affermato che l’impugnativa avrebbe dovuto intendersi come avente in realtà a oggetto la citata ordinanza -OMISSIS-, ma il T.A.R. ha disatteso tale affermazione, poiché l’ordinanza del 12 aprile 2021 non è mai menzionata nel ricorso neppure implicitamente e non viene indicata né nell’epigrafe, né nelle conclusioni, tra gli atti di cui è chiesto l’annullamento ed inoltre i motivi del ricorso sono riferiti in modo esplicito alla nota del 1° aprile 2021: pertanto – conclude la sentenza – il ricorrente è incorso in un errore che non è rimediabile, in quanto la suindicata nota del 1° aprile 2021 non solamente è stata impugnata tardivamente (ciò che comporta la declaratoria di irricevibilità), ma neppure è un atto lesivo, avendo essa natura meramente interlocutoria;
Considerato inoltre:
- che nell’appello il sig. -OMISSIS- contesta l’ iter logico-giuridico e le motivazioni della sentenza di prime cure, articolando anzitutto con il primo motivo (privo di rubrica) le seguenti censure contro la declaratoria di irricevibilità del ricorso: a) erroneità della sentenza per non avere tenuto conto che a rilevare sarebbe non l’epigrafe del ricorso, ma l’effettiva volontà del ricorrente desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte; b) ulteriore erroneità della sentenza, poiché, anche laddove si assumesse che il ricorrente ha impugnato (solo) la nota del 1° aprile 2021, questa comunque esprimerebbe un contenuto provvedimentale, quantomeno in relazione all’istanza di compatibilità paesaggistica, e l’eventuale annullamento giurisdizionale del rigetto di tale istanza renderebbe doveroso un ripensamento della P.A. sull’ordine di demolizione;
- che di seguito l’appellante ha ripresentato i motivi del ricorso di primo grado, ancorché in ordine invertito rispetto a detto ricorso e con rinuncia al settimo motivo;
- che si è costituito in giudizio il Comune di CA con memoria di costituzione e difensiva, a mezzo della quale ha replicato in rito e nel merito alle censure dell’appellante, concludendo per la reiezione del gravame;
- che le altre Amministrazioni evocate (Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Ministero della Cultura, anche con la Soprintendenza) non si sono costituite in giudizio;
- che in vista dell’udienza di discussione della causa l’appellante ha depositato ulteriori documenti e una memoria, controbattendo alle eccezioni della difesa comunale ed insistendo per l’accoglimento dell’appello;
- che all’udienza pubblica del 5 giugno 2025 il Collegio, sentiti i difensori comparsi delle parti, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che le censure dell’appellante non possano trovare accoglimento, attesa l’infondatezza del primo motivo di appello, concernente la declaratoria di irricevibilità del ricorso, che rende superflua la disamina degli ulteriori motivi di ricorso (riproposti nel gravame);
Considerato, infatti:
- che dall’analisi degli atti di causa emerge l’errore in cui è caduto il privato nella proposizione del ricorso di primo grado, incorrendo in un equivoco tra la nota del Comune di CA del 1° aprile 2021 (atto endoprocedimentale, recante le controdeduzioni della P.A. alle osservazioni rese dal privato nel procedimento) e l’ordinanza -OMISSIS- del 12 aprile 2021 (il provvedimento che ingiunge la rimozione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi), con il riferire l’impugnazione (e le relative doglianze) alla prima e non anche alla seconda;
- che la conferma di quanto ora esposto si rinviene nella memoria depositata dal ricorrente innanzi al T.A.R. il 2 luglio 2021 – prima della costituzione in giudizio della P.A. –, dove lo stesso, accortosi dell’errore commesso, ha tentato di rimediarvi affermando che l’impugnazione si dovesse intendere riferita (anche) all’ordinanza -OMISSIS- del 12 aprile 2021: ma tale affermazione – osserva giustamente il primo giudice – trova smentita nel fatto che il ricorso non reca alcun diretto ed esplicito riferimento all’ordinanza -OMISSIS- cit. e che le censure sono a loro volta costantemente riferite alla nota del 1° aprile 2021: né in contrario depone la menzione, nel ricorso, della comunicazione degli atti da parte della P.A. effettuata in data 13 aprile 2021, poiché – nota ancora il T.A.R. con esattezza – essa viene riferita dal ricorrente alla nota del 1° aprile 2021, anziché al provvedimento demolitorio;
- che neppure la memoria del 2 luglio 2021 può valere ai fini dell’estensione del thema decidendum all’ordine di rimozione delle opere realizzate, sia perché tale estensione sarebbe tardiva, sia in ogni caso per l’inidoneità di essa a tal fine, trattandosi di una mera memoria non notificata a controparte e quindi ex se inidonea ad ampliare la materia del contendere (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3204; id., 26 marzo 2013, n. 1715; Sez. VII, 28 agosto 2023, n. 8016; id., 28 febbraio 2023, n. 2099; Sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188; Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493; Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5156; id., 12 maggio 2011, n. 2825) e in grado solo di assolvere al compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame (tra le tante: C.d.S., Sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862; id., 3 agosto 2023, n. 7521; Sez. II, 17 luglio 2020, n. 4620);
- che alla stregua di quanto esposto è senz’altro infondata la prima censura formulata dall’appellante, sopra riportata sub a) , poiché gli elementi da lui forniti (tra cui la comunicazione a mezzo P.E.C. del 13 aprile 2021) non dimostrano in alcun modo che l’impugnazione si estendesse pure all’ordinanza di rimozione: anzi, come sottolinea il T.A.R., oltre all’epigrafe, l’intero contenuto del ricorso di primo grado e, segnatamente, le censure in esso contenute, si riferiscono alla nota del 1° aprile 2021 e non anche al provvedimento demolitorio;
- che, pertanto, è proprio dall’applicazione al caso di specie dell’indirizzo giurisprudenziale invocato dall’appellante (per il quale, al fine di stabilire quali siano gli atti impugnati occorre valutare il tenore complessivo del gravame e il contenuto dei motivi proposti: cfr., ex multis , C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2023, n. 5209; id., 25 marzo 2016, n. 1242; Sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4449; Sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1806; id., 9 gennaio 2014, n. 36; Sez. III, 14 gennaio 2014 n. 101) che il primo giudice ha tratto il – condivisibile – convincimento della mancata inclusione tra gli atti impugnati dell’ordinanza di rimozione -OMISSIS- del 12 aprile 2021;
- che va del pari disattesa la seconda censura dell’appellante, sopra riportata sub b) , perché la semplice lettura della nota del 1° aprile 2021 ne dimostra la natura di mero atto endoprocedimentale, privo di effetti esterni e come tale non autonomamente impugnabile (C.d.S., Sez. V, 10 aprile 2024, n. 3290): ciò, senza peraltro trascurare che, anche se si volesse riconnettere alla suddetta nota un qualche effetto esterno, l’impugnazione della stessa è stata comunque tardiva, come accertato dalla sentenza di prime cure con statuizione non specificamente gravata nell’atto di appello e che deve perciò ritenersi ormai non più contestabile;
- che, peraltro, la doglianza in esame si dimostra infondata anche nel merito, poiché l’ordinanza di rimozione delle opere realizzate prescinde dal profilo dell’autorizzazione paesaggistica e si incentra, piuttosto, sul contrasto con l’art. 41 del regolamento edilizio comunale, sicché – al contrario di quanto opina l’appellante – il rilascio o meno dell’autorizzazione in discorso non incide in alcun modo sulla predetta rimozione;
Ritenuto in conclusione di dover respingere l’appello, dovendo trovare integrale conferma, per tutte le ragioni esposte, la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado contenuta nella sentenza appellata;
Ritenuta, nondimeno, la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di appello, attese le particolarità della fattispecie, non pronunciando sulle spese nei confronti delle parti non costituite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello tra le parti costituite, non facendo luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle Amministrazioni non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, dà mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di ogni dato idoneo a consentire l’identificazione della parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.