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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1128/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CONSENTINO NINO GIUSEPPE
APPELLANTE
e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), già e per Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
essa, quale mandataria, (C.F , Controparte_3 P.IVA_3
assistita e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO
INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 196/2021 pubblicata il
12.01.2021 avente ad oggetto: rapporti bancari.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 665/2021 R.G. pubbl. il
12.01.2021 dal Tribunale di Catania in seno al giudizio n. 10996/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni statuizione
e declaratoria del caso: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di - accertare e dichiarare la nullità dei contratti di Controparte_1
finanziamento attesa la violazione degli artt. 821, 1283, 1284 c.c. e 117 T.U.B.
Con vittoria di spese. In via istruttoria ammettersi CTU al fine di accertare la presenza di anatocismo genetico all'interno della rata del finanziamento.
Per Parte Appellata:
In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 cpc e/o dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito: 2) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 196/2021 del 12/1/2021 (RG n. 10996/2018) del Tribunale di
Catania, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e rimborso spese generali 15%; 3) In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si allega: (All. A) procura alle liti;
(All. B) atto di citazione in appello;
(All. C) duplicato informatico dell'intero fascicolo di parte di primo grado compreso il fascicolo del monitorio, contenente tutti gli atti
e i documenti;
(All. D) duplicato informatico sentenza del Tribunale di Catania
n. 196/2021 del 12/1/2021 (RG n. 10996/2018) (doc. 1) certificato camerale storico;
(doc. 2) procura da a dott.ssa (doc. 3) procura CP_2 Per_1 [...]
– ; (doc. 4) visura Controparte_2 Controparte_3 [...]
; (doc. 5) procura da a dott.ssa (doc. 6) CP_3 CP_3 Per_1
estratto atto di conferimento del ramo d'azienda (doc. 7) atto ricognitivo del conferimento;
(doc. 8) elenco crediti conferiti omissato;
(doc. 9) GU 92/2018;
(doc. 10) visura camerale storica dell'interveniente-appellante; (doc. 11) elenco crediti conferiti omissato;
(doc. 12) elenco crediti conferiti omissato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 196/2021 pubblicata in data 12/01/2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
pag. 2/7 avverso il decreto ingiuntivo n.1719/18 emesso dal Tribunale di Catania, col quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di €.30.626,07, oltre interessi e spese del procedimento, decreto che dichiarava definitivamente esecutivo, condannando gli opponenti a rimborsare all'opposta le spese di lite.
In particolare il primo giudice rigettava:
CP_
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , ritenendo generica la contestazione di parte opponente la quale si era limitata ad addurre che in data
20/02/08, successivamente al deposito del ricorso per DI, tale RU AL li avrebbe diffidati al pagamento della somma di € 27.022,45, informandoli “della cessione del credito vantato da a;
CP_1 CP_4
- l'eccezione sollevata in punto di presunta differenza numerica tra il “dato contrattuale” e gli estratti conto, poiché generica e comunque non fondata attesa l'insussistenza di alcuna differenza numerica tra i contratti con i rispettivi estratti conto;
- l'asserita violazione dell'art. 124 TUB, essendo stato il contratto stipulato in forma scritta e rilasciato in copia ai clienti, ed indicando lo stesso con chiarezza i costi;
- le eccezioni di vessatorietà della clausola relativa agli interessi e dell'applicazione di tassi usurari, perché non specificamente dedotta;
- l'eccezione di applicazione dell'anatocismo poiché generica, evidenziando CP_ comunque, in via dirimente che aveva chiesto gli interessi convenzionali
“da calcolarsi sul solo capitale”, così escludendo in radice la sussistenza di un fenomeno anatocistico in concreto, finanziamenti che peraltro prevedevano un rimborso prestabilito (sistema di ammortamento alla francese) ad ogni pagamento di rata (che comprendeva quota capitale e quota interessi) e gli interessi maturati erano integralmente pagati e residuava il solo capitale, venendo così meno anche il presupposto stesso dell'anatocismo, ossia un interesse scaduto il quale genera a sua volta altri interessi.
pag. 3/7 e hanno impugnato la predetta Parte_1 Parte_2
statuizione, per le ragioni meglio esaminate in motivazione, formulando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita e per essa la mandataria Controparte_2 [...]
intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale titolare attuale del credito CP_3
conteso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita CP_1
con conseguente sua contumacia.
[...]
Indi, all'udienza del 21/06/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza in punto di rigetto del difetto di legittimazione attiva di , deducendo in particolare che “in CP_1
caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art.
58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale (a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta).
Il motivo è inammissibile.
All'uopo è bene ricordare che secondo l'orientamento pacifico della Corte di
Cassazione “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con
pag. 4/7 la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (cfr. tra le tante Cass. 27/06/2018, n. 16904).
Orbene, nella presente fattispecie, gli stessi appellanti, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di , deducendo espressamente che “per stessa ammissione della CP_1
ricorrente, i sig.ri e sono stati più volte informati dell'avvenuta Pt_2 Parte_1
cessione pro soluto del credito. Orbene, occorre immediatamente rilevare e portare all'attenzione del Giudicante che in data 20.02.2018 - successivamente al deposito del ricorso monitorio avvenuto in data 14.12.2017 - gli odierni opponenti venivano diffidati dalla (all. 1) al pagamento della Controparte_5 somma di € 27.022,45”.
Ne consegue che, non solo gli stessi non hanno contestato la titolarità del credito in capo alla cessionaria , ma anzi l'hanno esplicitamente CP_1 riconosciuta, dando atto di essere stati “più volte informati dell'avvenuta cessione pro soluto del credito”, sicchè l'eccezione proposta in questa fase di gravame si palesa tardiva e inammissibile ed esonera la parte appellata dall'onere di provare la sua legittimazione.
Con il secondo motivo di appello, i sig.ri e hanno Pt_2 Parte_1
denunciato la omessa e/o falsa applicazione degli artt. 821, 1283 e 1284 c.c. e dell'art. 117 T.U.B.
Sostengono che nel caso in esame sarebbe stato applicato il regime della capitalizzazione composta senza che nulla fosse stato indicato nel contratto determinando l'assoluta incertezza del tasso di interesse di fatto applicato. con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse.
Il motivo è infondato.
Ed invero sulla questione si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione le quali hanno espressamente stabilito che l'assenza di una pag. 5/7 pattuizione e dell'indicazione della modalità di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi non determina la nullità del mutuo bancario con un piano di ammortamento "'alla francese", precisando che (in tema di mutuo bancario, ma con principi applicabili anche al caso in esame) in caso di “rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. . Cassazione civile sez. un. - 29/05/2024, n. 15130).
L'appello risulta, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta, esclusa la fase di trattazione non espletata nella presente fase di gravame).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_2
196/2021 pubblicata in data 12/01/2021 così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida pag. 6/7 in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 12/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1128/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CONSENTINO NINO GIUSEPPE
APPELLANTE
e
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), già e per Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
essa, quale mandataria, (C.F , Controparte_3 P.IVA_3
assistita e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO
INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 196/2021 pubblicata il
12.01.2021 avente ad oggetto: rapporti bancari.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 665/2021 R.G. pubbl. il
12.01.2021 dal Tribunale di Catania in seno al giudizio n. 10996/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni statuizione
e declaratoria del caso: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di - accertare e dichiarare la nullità dei contratti di Controparte_1
finanziamento attesa la violazione degli artt. 821, 1283, 1284 c.c. e 117 T.U.B.
Con vittoria di spese. In via istruttoria ammettersi CTU al fine di accertare la presenza di anatocismo genetico all'interno della rata del finanziamento.
Per Parte Appellata:
In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 cpc e/o dell'art. 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito: 2) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 196/2021 del 12/1/2021 (RG n. 10996/2018) del Tribunale di
Catania, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e rimborso spese generali 15%; 3) In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si allega: (All. A) procura alle liti;
(All. B) atto di citazione in appello;
(All. C) duplicato informatico dell'intero fascicolo di parte di primo grado compreso il fascicolo del monitorio, contenente tutti gli atti
e i documenti;
(All. D) duplicato informatico sentenza del Tribunale di Catania
n. 196/2021 del 12/1/2021 (RG n. 10996/2018) (doc. 1) certificato camerale storico;
(doc. 2) procura da a dott.ssa (doc. 3) procura CP_2 Per_1 [...]
– ; (doc. 4) visura Controparte_2 Controparte_3 [...]
; (doc. 5) procura da a dott.ssa (doc. 6) CP_3 CP_3 Per_1
estratto atto di conferimento del ramo d'azienda (doc. 7) atto ricognitivo del conferimento;
(doc. 8) elenco crediti conferiti omissato;
(doc. 9) GU 92/2018;
(doc. 10) visura camerale storica dell'interveniente-appellante; (doc. 11) elenco crediti conferiti omissato;
(doc. 12) elenco crediti conferiti omissato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 196/2021 pubblicata in data 12/01/2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
pag. 2/7 avverso il decreto ingiuntivo n.1719/18 emesso dal Tribunale di Catania, col quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di €.30.626,07, oltre interessi e spese del procedimento, decreto che dichiarava definitivamente esecutivo, condannando gli opponenti a rimborsare all'opposta le spese di lite.
In particolare il primo giudice rigettava:
CP_
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , ritenendo generica la contestazione di parte opponente la quale si era limitata ad addurre che in data
20/02/08, successivamente al deposito del ricorso per DI, tale RU AL li avrebbe diffidati al pagamento della somma di € 27.022,45, informandoli “della cessione del credito vantato da a;
CP_1 CP_4
- l'eccezione sollevata in punto di presunta differenza numerica tra il “dato contrattuale” e gli estratti conto, poiché generica e comunque non fondata attesa l'insussistenza di alcuna differenza numerica tra i contratti con i rispettivi estratti conto;
- l'asserita violazione dell'art. 124 TUB, essendo stato il contratto stipulato in forma scritta e rilasciato in copia ai clienti, ed indicando lo stesso con chiarezza i costi;
- le eccezioni di vessatorietà della clausola relativa agli interessi e dell'applicazione di tassi usurari, perché non specificamente dedotta;
- l'eccezione di applicazione dell'anatocismo poiché generica, evidenziando CP_ comunque, in via dirimente che aveva chiesto gli interessi convenzionali
“da calcolarsi sul solo capitale”, così escludendo in radice la sussistenza di un fenomeno anatocistico in concreto, finanziamenti che peraltro prevedevano un rimborso prestabilito (sistema di ammortamento alla francese) ad ogni pagamento di rata (che comprendeva quota capitale e quota interessi) e gli interessi maturati erano integralmente pagati e residuava il solo capitale, venendo così meno anche il presupposto stesso dell'anatocismo, ossia un interesse scaduto il quale genera a sua volta altri interessi.
pag. 3/7 e hanno impugnato la predetta Parte_1 Parte_2
statuizione, per le ragioni meglio esaminate in motivazione, formulando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita e per essa la mandataria Controparte_2 [...]
intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale titolare attuale del credito CP_3
conteso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita CP_1
con conseguente sua contumacia.
[...]
Indi, all'udienza del 21/06/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza in punto di rigetto del difetto di legittimazione attiva di , deducendo in particolare che “in CP_1
caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art.
58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale (a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta).
Il motivo è inammissibile.
All'uopo è bene ricordare che secondo l'orientamento pacifico della Corte di
Cassazione “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con
pag. 4/7 la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (cfr. tra le tante Cass. 27/06/2018, n. 16904).
Orbene, nella presente fattispecie, gli stessi appellanti, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di , deducendo espressamente che “per stessa ammissione della CP_1
ricorrente, i sig.ri e sono stati più volte informati dell'avvenuta Pt_2 Parte_1
cessione pro soluto del credito. Orbene, occorre immediatamente rilevare e portare all'attenzione del Giudicante che in data 20.02.2018 - successivamente al deposito del ricorso monitorio avvenuto in data 14.12.2017 - gli odierni opponenti venivano diffidati dalla (all. 1) al pagamento della Controparte_5 somma di € 27.022,45”.
Ne consegue che, non solo gli stessi non hanno contestato la titolarità del credito in capo alla cessionaria , ma anzi l'hanno esplicitamente CP_1 riconosciuta, dando atto di essere stati “più volte informati dell'avvenuta cessione pro soluto del credito”, sicchè l'eccezione proposta in questa fase di gravame si palesa tardiva e inammissibile ed esonera la parte appellata dall'onere di provare la sua legittimazione.
Con il secondo motivo di appello, i sig.ri e hanno Pt_2 Parte_1
denunciato la omessa e/o falsa applicazione degli artt. 821, 1283 e 1284 c.c. e dell'art. 117 T.U.B.
Sostengono che nel caso in esame sarebbe stato applicato il regime della capitalizzazione composta senza che nulla fosse stato indicato nel contratto determinando l'assoluta incertezza del tasso di interesse di fatto applicato. con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse.
Il motivo è infondato.
Ed invero sulla questione si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione le quali hanno espressamente stabilito che l'assenza di una pag. 5/7 pattuizione e dell'indicazione della modalità di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi non determina la nullità del mutuo bancario con un piano di ammortamento "'alla francese", precisando che (in tema di mutuo bancario, ma con principi applicabili anche al caso in esame) in caso di “rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. . Cassazione civile sez. un. - 29/05/2024, n. 15130).
L'appello risulta, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta, esclusa la fase di trattazione non espletata nella presente fase di gravame).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di e con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_2
196/2021 pubblicata in data 12/01/2021 così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida pag. 6/7 in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 12/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7