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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli - sezione lavoro - dott.ssa Maria Rosaria Lombardi ha emesso a seguito di note ex art 127 ter cpc , la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 114 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avente ad oggetto: differenze retributive pendente,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv Stefania Capobianco Parte_1
RICORRENTE
E
Contr
l in persona del legale rap.nte p.t. rap.ta e difesa dall'avv.Saverio Marrone RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso del 03.01.2024 , la ricorrente in epigrafe, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di
Napoli, per sentir accogliere le seguenti concusioni:
“1.Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della ''indennità perequativa'' e della ''indennità compensativa'', così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva e di secondo livello configgenti con la ''nozione europea di retribuzione'' e comunque la nullità dell' art. 2 dell' Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell' art. 4 dell'Accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato ''nuova struttura della retribuzione normale'', dell' art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE.
1. Per l'effetto condannare _2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, l'importo di € 2.364,91 (euro duemilatrecentosessantaquattro virgola novantuno) oltre rivalutazione monetaria ed interessi Cont calcolati per legge;
2. Condannare (breviter: ) P. IV _2
, in personale del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede P.IV_1 legale della società, sita in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 alla refusione delle spese di lite con attribuzione all' Avvocato Capobianco che se né dichiara antistatario.” Il ricorrente dipendente della resistente , lamentava la mancata inclusione di alcuni voci retributive nella retribuzione prevista per il periodo di ferie nel periodo da luglio 2014 ad agosto 2019.
Si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto della domanda
Nel corso del giudizio le parti conciliavano la lite come da separato verbale di transazione e, quindi, in ragione del quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, la conciliazione intercorsa determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese che vanno compensate in ragione della loro regolamentazione in sede conciliativa .
P.Q.M.
così provvede:
- 1)dichiara cessata la materia del contendere
- 2)compensa le spese
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 29.1.2024
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli - sezione lavoro - dott.ssa Maria Rosaria Lombardi ha emesso a seguito di note ex art 127 ter cpc , la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 114 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avente ad oggetto: differenze retributive pendente,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv Stefania Capobianco Parte_1
RICORRENTE
E
Contr
l in persona del legale rap.nte p.t. rap.ta e difesa dall'avv.Saverio Marrone RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso del 03.01.2024 , la ricorrente in epigrafe, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di
Napoli, per sentir accogliere le seguenti concusioni:
“1.Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della ''indennità perequativa'' e della ''indennità compensativa'', così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva e di secondo livello configgenti con la ''nozione europea di retribuzione'' e comunque la nullità dell' art. 2 dell' Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell' art. 4 dell'Accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato ''nuova struttura della retribuzione normale'', dell' art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE.
1. Per l'effetto condannare _2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, l'importo di € 2.364,91 (euro duemilatrecentosessantaquattro virgola novantuno) oltre rivalutazione monetaria ed interessi Cont calcolati per legge;
2. Condannare (breviter: ) P. IV _2
, in personale del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede P.IV_1 legale della società, sita in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 alla refusione delle spese di lite con attribuzione all' Avvocato Capobianco che se né dichiara antistatario.” Il ricorrente dipendente della resistente , lamentava la mancata inclusione di alcuni voci retributive nella retribuzione prevista per il periodo di ferie nel periodo da luglio 2014 ad agosto 2019.
Si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto della domanda
Nel corso del giudizio le parti conciliavano la lite come da separato verbale di transazione e, quindi, in ragione del quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, la conciliazione intercorsa determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese che vanno compensate in ragione della loro regolamentazione in sede conciliativa .
P.Q.M.
così provvede:
- 1)dichiara cessata la materia del contendere
- 2)compensa le spese
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 29.1.2024