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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1874/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Estensore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLOCCA Parte_1 C.F._1
IDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIBIN DANIEL
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“NEL MERITO:
In via principale:
pagina 1 di 10 1)- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Milano il 21.9.2002 tra e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
Per_ 2)- affidare in maniera condivisa ai genitori i figli minori e con Persona_2
collocazione prevalente degli stessi presso la madre, dove avranno la residenza anagrafica, disponendo che ciascun genitore eserciti disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3)- disporre che il padre possa vedere e tenere seco i figli:
- ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21 (come da accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita);
- come da accordi intervenuti all'udienza del 24.11.23, tutti i mercoledì dalle 16.30 fino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola e, in caso di chiusura della scuola, alla residenza alle 8, salvo diversi accordi;
- per metà delle vacanze natalizie dal 24.12 al 30.12. e dal 31.12 al 6.1 ad anni alterni;
- durante le vacanze di Pasqua, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni;
- ventuno giorni – anche non consecutivi
- durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e in difetto di accordo nel mese di agosto;
4)- disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
Per_
e , fino alla loro autonomia di reddito, entro il giorno 5 di ogni mese, un Persona_2
assegno mensile di Euro 650,00 (seicentocinquanta/00; Euro 325,00 a figlio) o di diverso importo ritenuto equo dall'Ill.mo Tribunale adito, da rivalutarsi annualmente e automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT del costo della vita;
- disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli Per_
e come da Linee guida recepite dall'Ill.mo Tribunale adito secondo il Persona_2
seguente schema:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
pagina 2 di 10 - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
- respingere in quanto infondata ogni diversa domanda formulata da controparte.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di controparte volta a ripristinare – nonostante gli accordi intervenuti all'udienza del 24.11.23 e la più volte manifestata opposizione dei figli, con conseguente mancata attuazione – il regime di visita paterno nei giorni infrasettimanali come da ordinanza presidenziale:
1)- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Milano il 21.9.2002 tra e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
Per_ 2)- affidare in maniera condivisa ai genitori i figli minori e con Persona_2
collocazione prevalente degli stessi presso la madre, dove avranno la residenza anagrafica, disponendo che ciascun genitore eserciti disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3)- disporre che il padre possa vedere e tenere seco i figli:
- ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21 (come da accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita);
- per metà delle vacanze natalizie dal 24.12 al 30.12. e dal 31.12 al 6.1 ad anni alterni;
- durante le vacanze di Pasqua, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni;
pagina 3 di 10 - ventuno giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e in difetto di accordo nel mese di agosto;
4)- disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
Per_
e - tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza presso il padre - fino alla Persona_2
loro autonomia di reddito, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 800,00
(ottocento/00; Euro 400,00 a figlio) o di diverso importo ritenuto equo dall'Ill.mo Tribunale adito, da rivalutarsi annualmente e automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT del costo della vita;
- disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli
Per_
e come da Linee guida recepite dall'Ill.mo Tribunale adito secondo il Persona_2
seguente schema:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
- respingere in quanto infondata ogni diversa domanda formulata da controparte.
IN OGNI CASO con il favore delle spese e compensi professionali con maggiorazioni forfetarie
15%, CPA e IVA”
pagina 4 di 10 Conclusioni per Controparte_1
“In via principale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 21.09.2002 tra e , con ogni consequenziale provvedimento;
Parte_1 Controparte_1
Per_ 2) disporre l'affidamento condiviso dei minori e , con collocamento prevalente Per_2
presso la madre;
3) disporre che il padre possa vedere i figli e tenerli con sé per n. due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici degli stessi,
e nei weekend alternati dal venerdì alle ore 16:30 sino alla domenica sera sino alle ore 19:30;
4) disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del sig. a favore CP_1
dei figli nella misura di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 ciascuno), ovvero in altra misura ridotta in caso di aumento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese, oltre all'annuale rivalutazione ISTAT. Inoltre, disporre il pagamento / rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, subordinatamente alla previa concertazione tra le parti e alla relativa documentazione, conformemente ai criteri stabiliti nelle Linee Guida per le spese extra assegno adottate dal
Tribunale di Milano in data 14.11.2017, con facoltà, quanto alle spese relative ad , di Per_2
imputare prioritariamente gli esborsi alle indennità statali da questi percepite in ragione della sua condizione di disabilità.
In ogni caso:
5) si chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, dei diritti e degli onorari di difesa relativi al presente procedimento”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.6.2021 ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e la regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento dei figli Controparte_1
minori e . Per_1 Persona_2
pagina 5 di 10 Con comparsa depositata in data 11.11.2021 si è costituito , il quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine ai due figli.
All'esito della prima udienza, in cui è comparsa la sola ricorrente, avendo il resistente depositato istanza di rinvio, la Presidente, con ordinanza del 25.11.2021, ha emanato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) conferma le condizioni di separazione quanto ad affido e collocamento e visite dei minori ad eccezione di quelle infrasettimanali che saranno regolate secondo quanto richiesto dal
; CP_1
2) pone a carico del padre assegno di euro 450,00 complessivi oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 21.9.2002 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 980, parte II, serie A, anno 2002) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
31.7.2007 e il 10.2.2011. Persona_2
Le parti si sono separate con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 d.l. 132/2014, sottoscritto in data 28.12.2018, depositato in data 3.1.2019 e autorizzato dal PM in data 7.1.2019. In quella sede le parti hanno concordato l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e la fissazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli in complessivi € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti inoltre hanno concordato di vendere la casa coniugale.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Per quanto attiene all'affido dei figli minori e , non vi sono ragioni per Per_1 Persona_2
discostarsi dalla richiesta di affido condiviso domandata da entrambe le parti.
pagina 6 di 10 Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
4.1 Quanto al collocamento, deve essere confermato il collocamento prevalente di e Per_1 Per_2
presso la madre, come già disposto in sede di separazione e confermato nel corso del
[...] presente procedimento con l'ordinanza presidenziale.
4.2 Quanto alla regolamentazione delle visite, occorre distinguere la posizione dei due minori.
Quanto a , non pare opportuno dettare alcun calendario delle visite, tenuto conto del fatto Per_1
che la ragazza il 31.7.2025 compirà 18 anni.
Per quanto riguarda , lo stesso, sentito all'udienza del 25.2.2025, ha dichiarato: Persona_2
“abito a Milano a casa dei nonni, con mia mamma, mia sorella e i nonni. Vado d'accordo con tutti. Mi sveglio alle 7,30 circa e vado a scuola all' “ . Il lunedì e il mercoledì finisco Persona_3
più tardi verso le 16,30. Gli altri giorni verso le 14,00. Dopo la scuola vado a tennis il martedì oppure resto a casa. Vedo mio papà il mercoledì ma è scomodo. Sabato e domenica sono alternati: una volta con mia madre e una volta con mio padre con pernotto. Mercoledì è scomodo perché dobbiamo andare a dormire presto. Ci dobbiamo svegliare molto presto, alle 6, per andare a scuola e mi addormento sul banco. La domenica invece il papà ci riaccompagna dalla mamma. Ci vuole un'ora e mezza per andare a scuola da casa del papà. Non vado a scuola al sabato. Il finesettimana che tocca al papà, ci viene a prendere a scuola il venerdì.
Ultimamente vado d'accordo con mio papà. Ci vado volentieri da lui. C'è stato un periodo in cui ci veniva a prendere dopo scuola e andavamo al parco o al bar ma all'epoca ero più piccolo, ora mi annoierei. Con quella modalità non ci trovavamo bene”.
Tutto ciò considerato, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti Persona_2
modalità, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze del ragazzo:
- a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30;
pagina 7 di 10 - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei figli, occorre analizzare le condizioni economiche delle parti.
in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come dipendente presso Parte_1 CP_2 percependo uno stipendio di circa € 2.300,00 al mese;
la stessa inoltre ha riferito che il figlio per la patologia di cui soffre (epilessia pluriforme) percepisce una pensione di invalidità Per_2 di € 500,00 al mese, che viene versata su un conto corrente intestato al minore.
La ricorrente, poi, sentita all'udienza presidenziale, ha dichiarato “Io guadagno 2300,00 euro mensili comprensivi di tredicesima e quattordicesima e assegni familiari pago 900,00 di canone comprese le spese”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti risulta che ha dichiarato un Parte_1 reddito complessivo pari a € 32.223,00 in relazione all'anno 2018, € 38.011,00 in relazione all'anno 2019, € 44.010,00 in relazione all'anno 2020, € 43.892,00 in relazione all'anno 2021, €
44.672,00 in relazione all'anno 2022 e € 49.848,00 in relazione all'anno 2023 (cfr. doc. 15, 16,
34, 35 e 36).
Nelle more del giudizio ha lasciato la casa condotta in locazione e si è trasferita Parte_1
con i figli dai propri genitori. La stessa, sentita sul punto all'udienza del 25.2.2025, ha dichiarato:
“è una situazione temporanea, sto cercando un'altra abitazione ma gli affitti sono molto alti e con il mio stipendio è difficile. Sto cercando a Milano perché io lavoro a Milano e i miei figli vanno a scuola, hanno tutti gli amici e le attività a Milano”.
in sede di costituzione ha dichiarato di essere un graduato dell'Esercito e Controparte_1 di aver comprato un immobile a Marudo per il quale paga € 305,00 al mese a titolo di rata del mutuo.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 30.539,00 in relazione all'anno 2020, € 30.589,00 in relazione all'anno
2021, € 32.328,00 in relazione all'anno 2022 e € 33.581,00 in relazione all'anno 2023.
pagina 8 di 10 5.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto della condizione economica delle parti come sopra ricostruita e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, deve essere confermato per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e la presente sentenza il contributo paterno fissato in sede presidenziale, pari ad € 450,00 al mese. Dalla sentenza, invece, il contributo paterno per il mantenimento dei figli deve essere aumentato ad € 500,00 al mese, tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli, i quali hanno quasi 18 e 14 anni.
Le spese straordinarie, invece, individuate come da protocollo in vigore presso la Corte
d'Appello di Milano, sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Milano in data 21.9.2002 (matrimonio trascritto nei registri
[...] Controparte_1
dello stato civile del predetto Comune al n. 980, parte II, serie A, anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti Persona_2
modalità, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze del ragazzo:
- a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 9 di 10 5) dispone che corrisponda a , a titolo di contributo per Controparte_1 Parte_1
il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 450,00, dalla domanda fino alla sentenza, ed €
500,00 a far data dal deposito della sentenza, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
6) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano oltre, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Estensore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLOCCA Parte_1 C.F._1
IDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIBIN DANIEL
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“NEL MERITO:
In via principale:
pagina 1 di 10 1)- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Milano il 21.9.2002 tra e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
Per_ 2)- affidare in maniera condivisa ai genitori i figli minori e con Persona_2
collocazione prevalente degli stessi presso la madre, dove avranno la residenza anagrafica, disponendo che ciascun genitore eserciti disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3)- disporre che il padre possa vedere e tenere seco i figli:
- ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21 (come da accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita);
- come da accordi intervenuti all'udienza del 24.11.23, tutti i mercoledì dalle 16.30 fino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola e, in caso di chiusura della scuola, alla residenza alle 8, salvo diversi accordi;
- per metà delle vacanze natalizie dal 24.12 al 30.12. e dal 31.12 al 6.1 ad anni alterni;
- durante le vacanze di Pasqua, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni;
- ventuno giorni – anche non consecutivi
- durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e in difetto di accordo nel mese di agosto;
4)- disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
Per_
e , fino alla loro autonomia di reddito, entro il giorno 5 di ogni mese, un Persona_2
assegno mensile di Euro 650,00 (seicentocinquanta/00; Euro 325,00 a figlio) o di diverso importo ritenuto equo dall'Ill.mo Tribunale adito, da rivalutarsi annualmente e automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT del costo della vita;
- disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli Per_
e come da Linee guida recepite dall'Ill.mo Tribunale adito secondo il Persona_2
seguente schema:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
pagina 2 di 10 - spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
- respingere in quanto infondata ogni diversa domanda formulata da controparte.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di controparte volta a ripristinare – nonostante gli accordi intervenuti all'udienza del 24.11.23 e la più volte manifestata opposizione dei figli, con conseguente mancata attuazione – il regime di visita paterno nei giorni infrasettimanali come da ordinanza presidenziale:
1)- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Milano il 21.9.2002 tra e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;
Per_ 2)- affidare in maniera condivisa ai genitori i figli minori e con Persona_2
collocazione prevalente degli stessi presso la madre, dove avranno la residenza anagrafica, disponendo che ciascun genitore eserciti disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3)- disporre che il padre possa vedere e tenere seco i figli:
- ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21 (come da accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita);
- per metà delle vacanze natalizie dal 24.12 al 30.12. e dal 31.12 al 6.1 ad anni alterni;
- durante le vacanze di Pasqua, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni;
pagina 3 di 10 - ventuno giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e in difetto di accordo nel mese di agosto;
4)- disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
Per_
e - tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza presso il padre - fino alla Persona_2
loro autonomia di reddito, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 800,00
(ottocento/00; Euro 400,00 a figlio) o di diverso importo ritenuto equo dall'Ill.mo Tribunale adito, da rivalutarsi annualmente e automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT del costo della vita;
- disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli
Per_
e come da Linee guida recepite dall'Ill.mo Tribunale adito secondo il Persona_2
seguente schema:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
- respingere in quanto infondata ogni diversa domanda formulata da controparte.
IN OGNI CASO con il favore delle spese e compensi professionali con maggiorazioni forfetarie
15%, CPA e IVA”
pagina 4 di 10 Conclusioni per Controparte_1
“In via principale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 21.09.2002 tra e , con ogni consequenziale provvedimento;
Parte_1 Controparte_1
Per_ 2) disporre l'affidamento condiviso dei minori e , con collocamento prevalente Per_2
presso la madre;
3) disporre che il padre possa vedere i figli e tenerli con sé per n. due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici degli stessi,
e nei weekend alternati dal venerdì alle ore 16:30 sino alla domenica sera sino alle ore 19:30;
4) disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del sig. a favore CP_1
dei figli nella misura di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 ciascuno), ovvero in altra misura ridotta in caso di aumento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese, oltre all'annuale rivalutazione ISTAT. Inoltre, disporre il pagamento / rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, subordinatamente alla previa concertazione tra le parti e alla relativa documentazione, conformemente ai criteri stabiliti nelle Linee Guida per le spese extra assegno adottate dal
Tribunale di Milano in data 14.11.2017, con facoltà, quanto alle spese relative ad , di Per_2
imputare prioritariamente gli esborsi alle indennità statali da questi percepite in ragione della sua condizione di disabilità.
In ogni caso:
5) si chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, dei diritti e degli onorari di difesa relativi al presente procedimento”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.6.2021 ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e la regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento dei figli Controparte_1
minori e . Per_1 Persona_2
pagina 5 di 10 Con comparsa depositata in data 11.11.2021 si è costituito , il quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine ai due figli.
All'esito della prima udienza, in cui è comparsa la sola ricorrente, avendo il resistente depositato istanza di rinvio, la Presidente, con ordinanza del 25.11.2021, ha emanato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) conferma le condizioni di separazione quanto ad affido e collocamento e visite dei minori ad eccezione di quelle infrasettimanali che saranno regolate secondo quanto richiesto dal
; CP_1
2) pone a carico del padre assegno di euro 450,00 complessivi oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 21.9.2002 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 980, parte II, serie A, anno 2002) e dalla loro unione sono nati due figli, il Per_1
31.7.2007 e il 10.2.2011. Persona_2
Le parti si sono separate con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 d.l. 132/2014, sottoscritto in data 28.12.2018, depositato in data 3.1.2019 e autorizzato dal PM in data 7.1.2019. In quella sede le parti hanno concordato l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e la fissazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli in complessivi € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti inoltre hanno concordato di vendere la casa coniugale.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Per quanto attiene all'affido dei figli minori e , non vi sono ragioni per Per_1 Persona_2
discostarsi dalla richiesta di affido condiviso domandata da entrambe le parti.
pagina 6 di 10 Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
4.1 Quanto al collocamento, deve essere confermato il collocamento prevalente di e Per_1 Per_2
presso la madre, come già disposto in sede di separazione e confermato nel corso del
[...] presente procedimento con l'ordinanza presidenziale.
4.2 Quanto alla regolamentazione delle visite, occorre distinguere la posizione dei due minori.
Quanto a , non pare opportuno dettare alcun calendario delle visite, tenuto conto del fatto Per_1
che la ragazza il 31.7.2025 compirà 18 anni.
Per quanto riguarda , lo stesso, sentito all'udienza del 25.2.2025, ha dichiarato: Persona_2
“abito a Milano a casa dei nonni, con mia mamma, mia sorella e i nonni. Vado d'accordo con tutti. Mi sveglio alle 7,30 circa e vado a scuola all' “ . Il lunedì e il mercoledì finisco Persona_3
più tardi verso le 16,30. Gli altri giorni verso le 14,00. Dopo la scuola vado a tennis il martedì oppure resto a casa. Vedo mio papà il mercoledì ma è scomodo. Sabato e domenica sono alternati: una volta con mia madre e una volta con mio padre con pernotto. Mercoledì è scomodo perché dobbiamo andare a dormire presto. Ci dobbiamo svegliare molto presto, alle 6, per andare a scuola e mi addormento sul banco. La domenica invece il papà ci riaccompagna dalla mamma. Ci vuole un'ora e mezza per andare a scuola da casa del papà. Non vado a scuola al sabato. Il finesettimana che tocca al papà, ci viene a prendere a scuola il venerdì.
Ultimamente vado d'accordo con mio papà. Ci vado volentieri da lui. C'è stato un periodo in cui ci veniva a prendere dopo scuola e andavamo al parco o al bar ma all'epoca ero più piccolo, ora mi annoierei. Con quella modalità non ci trovavamo bene”.
Tutto ciò considerato, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti Persona_2
modalità, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze del ragazzo:
- a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30;
pagina 7 di 10 - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Al fine di decidere in ordine al mantenimento dei figli, occorre analizzare le condizioni economiche delle parti.
in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come dipendente presso Parte_1 CP_2 percependo uno stipendio di circa € 2.300,00 al mese;
la stessa inoltre ha riferito che il figlio per la patologia di cui soffre (epilessia pluriforme) percepisce una pensione di invalidità Per_2 di € 500,00 al mese, che viene versata su un conto corrente intestato al minore.
La ricorrente, poi, sentita all'udienza presidenziale, ha dichiarato “Io guadagno 2300,00 euro mensili comprensivi di tredicesima e quattordicesima e assegni familiari pago 900,00 di canone comprese le spese”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti risulta che ha dichiarato un Parte_1 reddito complessivo pari a € 32.223,00 in relazione all'anno 2018, € 38.011,00 in relazione all'anno 2019, € 44.010,00 in relazione all'anno 2020, € 43.892,00 in relazione all'anno 2021, €
44.672,00 in relazione all'anno 2022 e € 49.848,00 in relazione all'anno 2023 (cfr. doc. 15, 16,
34, 35 e 36).
Nelle more del giudizio ha lasciato la casa condotta in locazione e si è trasferita Parte_1
con i figli dai propri genitori. La stessa, sentita sul punto all'udienza del 25.2.2025, ha dichiarato:
“è una situazione temporanea, sto cercando un'altra abitazione ma gli affitti sono molto alti e con il mio stipendio è difficile. Sto cercando a Milano perché io lavoro a Milano e i miei figli vanno a scuola, hanno tutti gli amici e le attività a Milano”.
in sede di costituzione ha dichiarato di essere un graduato dell'Esercito e Controparte_1 di aver comprato un immobile a Marudo per il quale paga € 305,00 al mese a titolo di rata del mutuo.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 30.539,00 in relazione all'anno 2020, € 30.589,00 in relazione all'anno
2021, € 32.328,00 in relazione all'anno 2022 e € 33.581,00 in relazione all'anno 2023.
pagina 8 di 10 5.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto della condizione economica delle parti come sopra ricostruita e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, deve essere confermato per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e la presente sentenza il contributo paterno fissato in sede presidenziale, pari ad € 450,00 al mese. Dalla sentenza, invece, il contributo paterno per il mantenimento dei figli deve essere aumentato ad € 500,00 al mese, tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli, i quali hanno quasi 18 e 14 anni.
Le spese straordinarie, invece, individuate come da protocollo in vigore presso la Corte
d'Appello di Milano, sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Milano in data 21.9.2002 (matrimonio trascritto nei registri
[...] Controparte_1
dello stato civile del predetto Comune al n. 980, parte II, serie A, anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti Persona_2
modalità, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze del ragazzo:
- a fine settimana alternate dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 9 di 10 5) dispone che corrisponda a , a titolo di contributo per Controparte_1 Parte_1
il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 450,00, dalla domanda fino alla sentenza, ed €
500,00 a far data dal deposito della sentenza, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
6) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano oltre, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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