Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione possono intervenire soltanto i soggetti che hanno preso parte al processo nelle precedenti fasi di merito: è pertanto inammissibile il ricorso proposto "ad adiuvandum" da un soggetto che non ha partecipato al giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.
In caso di mancata trascrizione del relativo atto costitutivo, la servitù è inopponibile agli aventi causa, a titolo particolare, del proprietario del fondo servente, che abbiano acquistato in base ad un titolo regolarmente trascritto e sempre che la servitù non sia stata portata a loro conoscenza, ed implicitamente da essi accettata, nei rispettivi atti di trasferimento della proprietà, senza peraltro che, in quest'ultimo caso, ai fini di detta opponibilità sia sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l'atto di trasferimento contenga frasi generiche o di mero stile, ricorrenti negli atti notarili.
Commentario • 1
- 1. cosa sono e come funzionanoAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA IO - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato OTTAVIO MASUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato CIRO CENTORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA NT, RO LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIER VETTORI 19, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO BUONO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
MA AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 86/00 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 05/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Sirno BARNACCHI per delega dall'Avvocato CIRO CENTONE, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato BUONO Marcello difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.9.1997 i coniugi AM IO e OT EL convennero in giudizio innanzi al Pretore TR IA IO al fine di sentir dichiarare che costui non aveva titolo per esercitare il passaggio su una zona di terreno di cui essi unitamente a AM ER, loro dante causa, erano comproprietari e che era destinata a strada comune.
Lo IA si costituiva opponendosi alla domanda e chiamava in causa AM ER, che era stato pure suo dante causa, per i danni eventuali che gli sarebbero derivati dal disconoscimento della servitù e proponendo domanda riconvenzionale per la costituzione di una servitù coattiva. Il Pretore accoglieva la domanda dei coniugi AM - OT e dichiarava la propria incompetenza per valore e decidere sulla domanda di garanzia proposta per essere competente il Tribunale.
L'appello dello IA era rigettato dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi con sentenza 28.3 - 5.4.2000 sulla base, per quel che ancora interessa in questa sede, delle seguenti considerazioni:
a) la scrittura privata intercorsa tra AM ER e IA IO in data 9.5.1975, registrata ma non trascritta, era costitutiva di una servitù in favore del secondo ma non era opponibile ai coniugi AM in mancanza di espressa menzione della servitù stessa nell'atto di trasferimento ai coniugi attori e non essendo certa la previa conoscenza da parte di costoro del peso gravante sul fondo acquistato;
b) che non era applicabile alla specie la forma di costituzione di diritti reali sul fondo comune prevista dall'art. 1108 c. 3 c.c, mancando l'atto scritto recante il consenso di tutti i partecipanti alla comunione da poter impugnare nei termini;
c) che, quanto alla servitù coattiva, la relativa domanda doveva intendersi proposta anche nei confronti del AM ER e che tale domanda, cumulata a quella di danni, esulava dalla competenza del Pretore come esattamente ritenuto dallo stesso giudice. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IA IO con unico motivo articolato in due censure.
Tal IA SE, con atto notificato a IA IO, AM IO e OT EL, propone ricorso - intervento ad adiuvandum.
I coniugi AM - DI resistono con controricorso sia al ricorso dello IA IO sia a quello per intervento dello IA SE, deducendo pregiudizialmente la inammissibilità di entrambi. Di tali ricorsi è stata disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IO IA nell'unico motivo di censura deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c, "violazione dei principi tutti indicati, nei vari capi del detto art. 360".
Nella prima censura in cui sì articola il motivo come sopra rubricato, il ricorrente sostiene la opponibilità agli originari attori della scrittura privata in data 9.5.1975 sul presupposto che nell'atto di acquisto in favore degli stessi attori erano richiamate le servitù attive e passive "presenti sui beni" a costoro venduti;
che detto atto non poteva che riferirsi anche alla servitù di passaggio concessa pattiziamente dal comune dante causa, che, pertanto, l'atto stesso era esaustivo e ricognitivo della servitù stessa, esercitata e ben visibile, e della quale i proprietari del fondo servente avevano avuto conoscenza;
che aveva errato il Tribunale nel ritenere la necessità di un richiamo specifico delle servitù nell'atto di acquisto dei coniugi AM - OT.
1.a. Quanto al passaggio coattivo (secondo profilo di censura) viene dedotta la violazione "dei principi generali di diritto in materia di domanda riconvenzionale, sua formulazione ed estensione". Il Tribunale, dapprima dubbioso sulla formulazione delle domanda" l'aveva poi ritenuta proposta contro tutti gli appellati, mentre essa non era diretta contro il AM ER, nei confronti del quale i ricorrenti potevano già vantare una servitù convenzionale, per cui non era necessaria una nuova domanda per la costituzione della servitù "ex novo, ore iudicis". La domanda, quindi, preso atto di tanto, doveva essere accolta anziché ritenere il cumulo della domande nei confronti del AM ER che determinava lo spostamento della competenza.
2. Il ricorrente - interventore IA, premessi fatti dei causa, e premesso di essere proprietario di un fabbricato sito alle spalle di quello del ricorrente, aderisce alle conclusioni di quest'ultimo e giustifica il suo intervento sul presupposto che la sentenza emessa dal Tribunale gli precluderebbe ora in modo assoluto il passaggio di cui godeva anche con mezzi meccanici e sulla necessità di mantenere il passaggio stesso per le necessità di garantire alla moglie lo svolgimento della professione di fisioterapista.
3. Per il disposto di cui all'art 335 c.p.c, vanno pregiudizialmente riuniti il ricorso dello IA IO e quello qualificato come "intervento ad adiuvandum" ovvero "ricorso ad adiuvandum" proposto dalla IA SE.
4. Quest'ultimo, che, per essere rivolto alla cassazione della sentenza impugnata dallo IA IO, deve essere qualificato ricorso, va dichiarato inammissibile non essendo prevista dall'ordinamento processuale la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza terminativa di un giudizio nel quale non sia stato parte colui che insta per la cassazione della sentenza da altri impugnata o aderisca all'impugnazione del soggetto legittimato con qualsivoglia atto, comunque denominato. Il codice di rito, infatti, prevede solo per la ipotesi dell'appello l'intervento, peraltro da spiegarsi pacificamente nell'unica forma dell'intervento principale, da parte di coloro che, portatori di un diritto autonomo pregiudicato dalla sentenza di primo grado o dall'efficacia diretta dal giudicato, abbiano titolo per proporre la revocazione di terzo della emananda sentenza.
Quindi, non v'ha dubbio alcuno sul fatto che il ricorso proposto ad adiuvandum dallo IA SE, che è sorretto da un interesse mediato e derivato rispetto alla pronuncia impugnata, sia un atto del tutto extravagante rispetto al sistema processuale che regola il giudizio impugnatorio e quello di legittimità in particolare.
5. Il ricorso dello IA IO non merita accoglimento essendo inammissibili o infondate, per entrambi i profili, le censure proposte.
5.a. Quanto al primo, in cui si sostiene la opponibilità della scrittura per le ragioni e nei termini specificati, l'assunto del ricorrente è resistito dalla giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte.
Ora è pacifico che la scrittura 9.5.1975, costitutiva della servitù in favore dello IA IO, non era stata trascritta.
Ed, in proposito, la dottrina e la giurisprudenza convengono che, in materia di costituzione di servitù, la trascrizione (richiesta dall'art. 2643 n. 4 co.) non adempie, in genere, ad una funzione costitutiva ma serve a rendere opponibile il diritto al terzi i quali abbiano acquistato un diritto reale incompatibile con la servitù medesima (cfr. Cass. n. 3428/75): Ed, allora, affinché la trascrizione risponda al suo scopo di dare conoscenza ai terzi della avvenuta costituzione delle servitù, è necessario che la conoscenza stessa possa essere acquisita attraverso il semplice esame dei registri immobiliari poiché soltanto quelle parti della nota che menzionano la servitù sono rese pubbliche ed i terzi solo a queste devono attenersi: la trascrizione di un atto di trasferimento della proprietà senza che sia fatta in esso menzione delle servitù contestualmente costituite a favore dell'immobile trasferito non conferisce a questa alcuna pubblicità e non la rende opponibile ai terzi successivi acquirenti del fondo servente, tranne che nel caso in cui la servitù sia stata portata a loro conoscenza, ed implicitamente da essi accettata, nei rispettivi atti di trasferimento (Cass. n. 5626/85 e 3497/75). Ora, non è controverso, nel caso di specie, che, nell'atto di trasferimento in favore dei coniugi AM - OT, non venne fatto alcun riferimento, neppure indiretto, alla servitù passiva a carico del fondo da loro acquistato con la conseguenza che il relativo peso non è a costoro opponibile non potendo assumere rilievo al riguardo la dedotta generica menzione, avente carattere di stile negli atti notarili, contenuta anche nell'atto di acquisto da parte dei coniugi di tutte le servitù attive e passive "presenti sui beni" loro venduti in mancanza del formale atto di trascrizione e della individuazione nella sostanza dell'asserito ius in re aliena, non potendosi da tale generica espressione ricavare ne' la legale certezza della conoscenza, derivante solo dalla trascrizione, nè l'accettazione da parte degli acquirenti della servitù passiva vantata a carico del loro fondo, che poteva crearsi derivare solo da una espressa menzione di essa del fondo preteso servente (Cass. 2^, nn. 757/90; 884/ 90; 8038/90; 1329/96; 884/1999).
5.b. Quanto al secondo profilo di censura, il Collegio osserva che l'esistenza di una servitù volontaria (come dedotta dal convenuto in via riconvenzionale) non esclude automaticamente, in via logica, la validità dell'assunto del Tribunale che, una volta esclusa la opponibilità ai coniugi AM - OT delle servitù convenzionali, ben poteva ritenere diretta anche contro il AM ER - come litisconsorte necessario del AM IO - la domanda di servitù coattiva. Ed è appunto questa la "ratio decidendo" che ha condotto il Tribunale a ritenere il cumulo della domande nei confronti del AM ER con conseguente - e corretta - dichiarazione di incompetenza del giudice inferiore. Ebbene, tale aspetto della motivazione non è raggiunto dalla censura del ricorrente, al riguardo non solo meramente apodittica ma affatto generica laddove assume "la violazione dei principi generali in tema di domanda riconvenzionale". Ed, infatti, come questa Corte ha più volte evidenziato, il vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. deve contenere non solo la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata ma anche delle ragioni per le quali le affermazioni censurate si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo la interpretazione più corretta di essa sostenuta dal ricorrente o fornita dalla giurisprudenza e/o dalla prevalente dottrina, offrendo alla Corte regolatrice la possibilità di adempiere al suo compito istituzionale di dettare, mediante la comparazione delle diverse soluzioni motivatamente prospettate, quella più consona al governo della fattispecie.
Alla pronunzia di inammissibilità e di rigetto, rispettivamente dei ricorsi di IA SE ed IA IO, consegue la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese, liquidate, per ognuno, in complessivi euro di cui euro 1500 (millecinquecento) per onorario.
P.Q.M.
La Corte riunisce 1 ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da SE IA e rigetta quello proposto da IO IA. Condanna ciascuno dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei. controricorrenti. Liquida detta spese in euro 1615,50, cui 1500 (millecinquecento) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003