TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1301/2025 R.G. e promossa da
(avv.S.Serrani) Parte_1
attore contro
Controparte_1
convenuta contumace e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta
1 Oggetto : modifica condizioni di divorzio.
L'attore ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
L'attore chiede, a modifica della sentenza di questo Tribunale del 6.7.2018, la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno divorzile previsto in favore dell'ex moglie ( € 250,00 mensili ora aumentati ad € 295,00 a seguito dell'adeguamento Istat).
Deduce l'attore le migliorate condizioni economiche della ex moglie, che ora lavora stabilmente e vive con il nuovo compagno.
La revisione dell'assegno divorzile, che può investire sia l'an che il quantum, presuppone l'esistenza di fatti nuovi ed è preclusa una nuova valutazione giuridica degli stessi fatti posti a fondamento della sentenza di divorzio (vedere parte motiva di Cass.civ.n.11177/2019).
In mancanza di una modifica della situazione di fatto risulta pertanto irrilevante il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale.
Solo il mutamento delle condizioni di fatto può dunque legittimare l'applicazione dei nuovi principi giurisprudenziali elaborati in materia di assegno divorzile (vedere in questo senso Cass., n.1119/2020).
La era formalmente disoccupata alla data del divorzio. CP_1
Attualmente la , come emerge dalla relazione investigativa prodotta dall'attore, frequenta CP_1 abitualmente abitazioni di terze persone per varie ore della mattinata, dove quindi verosimilmente lavora come domestica.
E' credibile quindi che ora la percepisca, anche se non in regola, un reddito da lavoro. CP_1
E' peraltro anche verosimile che la abbia iniziato una nuova convivenza. CP_1
Le indagini investigative dimostrano infatti che la frequenta abitualmente l'abitazione di CP_1
, suo nuovo compagno, dove si ferma anche a dormire. Persona_1
In questo contesto va dunque revocato l'assegno divorzile della . CP_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le ragioni della decisione e la mancata opposizione giustificano la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
2 revoca, a far data dalla domanda, l'assegno divorzile in favore di compensa le spese di lite.
Così deciso in Pesaro in data 25 novembre 2025
; Controparte_1
Il Presidente dott.Davide Storti
3