Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN TA HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) in persona della mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Nicola Maione che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Cristiano Augusto Tofani che li rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Tommaso Banchieri che lo rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_4
( C.F.: ) Controparte_5 CodiceFiscale_5
APPELLATI
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del venti febbraio 2017 chiedeva e otteneva dal Tribunale di Controparte_6
Velletri decreto ingiuntivo ( n. 763/2017 ) dell'importo di € 615.712,90 oltre accessori e spese nei confronti di Parte_3 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e in solido, in qualità di garanti di Controparte_5 Controparte_4 Parte_4
il ventotto novembre 2005 aveva contratto con ( poi
[...] Controparte_7 CP_6
) un mutuo fondiario ( con codice identificativo per la banca 001/1466640 ) a rogito
[...] notaio rep. 10055 e racc. 1047 per la somma di € 500.000,00; € 100.000,00 Persona_1 erano state erogate con rogito del quindici marzo 2006, € 89.481,90 il sette dicembre 2006 ed € 310.518,10 il ventisei marzo 2007.
L'ammortamento era di venticinque anni da rimborsare in trecento rate mensili decorrenti dal trenta aprile 2007.
Il sette gennaio 2014 la banca comunicava la risoluzione del rapporto per inadempimento evidenziando cinquantuno rate insolute pari a € 184.800,55, interessi di mora pari a €103,10
e un capitale residuo pari a € 438.961,01.
Nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio ( periodo dal primo luglio 2014 al nove novembre 2016 ) erano conteggiate, a luglio 2014, rate insolute e capitale residuo per
€612.650,35 nonché ulteriori pagamenti e maturazione di interessi al tasso legale, come indicato nella specifica sottostante per un saldo a detta data di € 615.762,90, come poi riportato nel decreto ingiuntivo, oltre interessi legali successivi.
Gli ingiunti proponevano opposizione ritenendo le clausole del contratto di mutuo illegittime sotto diversi profili.
Si costituiva in qualità di cessionaria ex art. 58 TUB chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione.
2 Il due novembre 2017 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto.
L'istruttoria consisteva in produzioni documentali e nell'espletamento di CTU.
Con sentenza 1869/2019 il Tribunale così statuiva :
“ accoglie l'opposizione proposta d Parte_3 Controparte_1 CP_2 CP_4
, e avverso il decreto ingiuntivo n. 763/17,
[...] Controparte_3 Controparte_5 depositato il 13/3/17, del Tribunale di Velletri, che va pertanto revocato;
2) condanna peraltro in solido gli opponenti al pagamento, in favore della banca oppost Controparte_6
(ora , della somma di € 523.441,44, oltre interessi legali dal Parte_1
11/6/19, fino al saldo effettivo;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese delle C.t.u. svolte, con rivalsa interna del 50%”. proponeva appello chiedendo che fosse respinta l'opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
Il ventotto ottobre 2024 il processo era interrotto per il decesso di Parte_3
A seguito di riassunzione si costituivano solo e Controparte_1 CP_2 CP_3
[...]
L'appellante concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: per le ragioni di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 1869/19 Rg. 3095/17 Tribunale di Velletri Giud. Dott. pubblicata in data 24.10.2019, Per_2
e per l'effetto condannare gli odierni appellati al pagamento della somma di € 615.762,90 oltre interessi come da decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: disporre la rinnovazione della Ctu contabile al fine di determinare, in considerazione dei motivi di cui in narrativa, il rapporto di dare/avere tra le parti in causa e per l'effetto condannare gli appellati al pagamento della relativa somma dovuta. Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge, del doppio grado di giudizio, oltre Iva e cpa.”
e concludevano chiedendo : Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via principale: confermare integralmente la sentenza impugnata, n. 1869/2019 depositata dal Tribunale ordinario di Velletri, Dott. il Per_2
24/10/2019 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante poiché (in parte) inammissibili e comunque (integralmente) infondate in fatto e diritto e non adeguatamente provate per tutti i motivi suesposti. Con condanna di Parte_1
e per essa al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore del
[...] Parte_2 sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario nella comparsa di costituzione in riassunzione.”
3 concludeva chiedendo : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, In via principale: confermare integralmente la sentenza impugnata, n. 1869/2019 depositata dal Tribunale ordinario di Velletri, Dott. il Per_2
24/10/2019 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante poiché (in parte) inammissibili e comunque (integralmente) infondate in fatto e diritto e non adeguatamente provate per tutti i motivi suesposti;
In ogni caso: condannare
[...]
e per ess al rimborso delle spese (specifiche e generali), Parte_1 Parte_2 delle competenze e degli onorari di giudizio, oltre C.P.A. ed IVA, da liquidarsi ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014”.
La Corte all'esito dell'udienza del cinque maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2015, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia di ed Controparte_4 Controparte_5 non costituite dopo l'interruzione nonostante la rituale notifica dell'atto di riassunzione.
******
Motivo di appello
“Errata rideterminazione del credito effettuata dal Giudice di prime cure, omessa valutazione in merito alle contraddittorietà della Ctu espletata – Violazione di cui al disposto dell'art 115 cpc.”
Il Tribunale avrebbe recepito pedissequamente la CTU laddove l'elaborato peritale aveva detratto dall'importo dovuto alcune somme attribuite a pagamenti che in realtà non erano stati documentati né gli opponenti li avevano menzionati mentre erano stati indicati solo nella relazione stragiudiziale allegata all'atto di opposizione.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che nella lettera di revoca dei finanziamenti del sette gennaio 2014
(allorquando secondo il piano di ammortamento avrebbero dovuto essere corrisposte 81 rate) si dava atto di solo 51 rate insolute pari a € 184.800,55; interessi di mora pari a
€103,10; capitale residuo € 438.961,01 per cui già i pagamenti parziali erano stati conteggiati.
4 Nel ricorso monitorio poi l'importo richiesto è inferiore evidentemente per aver detratto ulteriori pagamenti effettuati nelle more.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli odierni appellati hanno affermato che nel ricorso monitorio non erano stati conteggiati ulteriori pagamenti effettuati ma hanno depositato una valutazione contabile redatta da un professionista di fiducia in cui si dava atto testualmente “ i pagamenti sono stati caricati in base all'elenco dei bonifici bancari presentati dalla società cliente la quale ha dichiarato di non possedere le singole quietanze di pagamento ma di disporre soltanto di un semplice elenco dei bonifici avvenuti in base alle disponibilità monetarie esistenti sul conto corrente di appoggio”.
Gli opponenti peraltro non hanno depositato dette contabili bancarie da cui poter dedurre l'esistenza dei bonifici a pagamento delle rate del mutuo in numero maggiore rispetto a quelle già considerate dalla banca.
L'opposta costituendosi in primo grado ha contestato l'esistenza dei pagamenti suddetti affermando testualmente :
“Non può che rilevarsi che onere del creditore è la dimostrazione dei fatti costitutivi, il quale è stato ampiamente provato con la documentazione presente in atti. Per contro, l'onere di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi e modificativi, spetta ai debitori, circostanza che non si è verificata;
invero, sarebbe alquanto fantasioso e illogico far gravare sulla banca creditrice l'onere di produrre in giudizio le contabili dei versamenti effettuati dalla parte mutuataria…”
La CTU invero ha affermato a pag 26 e 27 che non vi sarebbe stata invece contestazione da parte della creditrice, in contrasto con quanto sopra indicato e ha detratto dall'importo dovuto detti pagamenti in assenza di documentazione a supporto;
ebbene, a riscontro invece della contestazione effettuata, il ctp della banca nelle osservazioni ha continuato a rilevare detta incongruenza e il CTU ha convenuto sull'assenza di documentazione e ha riportato detta assenza nella risposta finale al quesito.
Atteso quanto detto, trattandosi di azione di adempimento contrattuale, sulla base dei criteri generali di ripartizione della prova, il titolare del credito assolve il proprio probatorio dimostrando la dazione della somma mutuata e allegando la mancata restituzione delle rate concordate.
E' onere della mutuataria, che allega di aver effettuato pagamenti ulteriori, dimostrare il proprio assunto.
5 In mancanza di detta prova e in presenza di specifica contestazione, come nel caso di specie, deve essere affermato il diritto della banca mutuante a ottenere gli importi derivanti dalle rate scadute e dal capitale residuo come richiesto correttamente dall'appellante.
Per il resto lo stesso Tribunale, come condivisibilmente rilevato dall'appellante, ha affermato:
“riguardo alla relazione tecnica di parte opponente come discorso di carattere generale va evidenziato che la C.t.p. costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. 2063/10);”(…) compendiando, va ribadito che le doglianze degli opponenti, oltre che estremamente generiche, sono comunque infondate;
riguardo ad esse è sufficiente rilevare che, nonostante la produzione da parte della banca della documentazione contabile relativa al rapporto dedotto in giudizio e comprovante credito vantato, parte opponente non ha specificatamente allegato alcunché in ordine al asserita infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, né ha analiticamente contestato l'ammontare del credito vantato dalla controparte, continuando permanere nel corso del giudizio in quell'ambito di estrema genericità, che caratterizza stesso atto di opposizione. Invero, parte opponente non ha fornita prova certa su errati addebiti di interessi, commissioni o remunerazioni non dovute: non sono state concretamente indicate somme illecitamente imputate non sono state infine documentate contestazioni nel corso del rapporto.”.
Atteso quanto detto come richiesto dall'appellante gli appellati devono essere condannati in solido, in proprio e quali eredi di a pagare l'importo di cui al decreto ingiuntivo Parte_3
( € 615.712,90 ) oltre interessi legali dalla notifica del suddetto decreto ( quattordici marzo
2017 ) al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria per l'appello in quanto non espletata. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido ferma restando la solidarietà tra tutte le parti in favore del CTU.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di ed Controparte_4 Controparte_5
condanna, e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_5 CP_4
in solido, sia in proprio che, per le rispettive quote, come eredi di a
[...] Parte_3 pagare a € 615.712,90 oltre interessi legali dal quattordici marzo Parte_1
2017 al saldo;
6 condanna e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_5 CP_4 in solido a pagare a le spese di entrambi i gradi di giudizio
[...] Parte_1 liquidate per il primo grado in € 15.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in € 9.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Pone definitivamente a carico di Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e in solido le spese di CTU di primo grado ( ferma la Controparte_5 Controparte_4 solidarietà tra tutte le parti in favore del CTU ).
Roma, camera di consiglio del sedici giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN TA HE de Courtelary
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