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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO NT FRANCESCO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 4 - Sede Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Lecce elettivamente domiciliato presso Email_5
Prefetture Prefettura U.t.g. - Lecce - Via Xxv Luglio 1 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0592249015504055000 IMPOSTE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150003164140000 IMPOSTA IPOTECA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150025058966000 SANZIONI DOGANE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150025058966000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180022202191000 SANZIONI DOGANE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_5 Comune di Viareggio - Via Machiavelli Nicolo 55049 Viareggio LU
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230001719963000 RECUPEROCREDITI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1390/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 12.12.2024, limitatamente a n. 4 cartelle di pagamento presupposte per un importo complessivo di euro 10.297,45.
Deduce il ricorrente: 1) Nullità dell'ingiunzione di pagamento per prescrizione quinquennale del credito, sanzioni e interessi riportati nelle cartelle;
2) Nominativo_1 notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/
o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, Ufficio delle Dogane di Lecce
e la Camera di Commercio di Lecce resistendo al ricorso.
Le altre parti sono rimaste intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico va prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Segnatamente:
1) la cartella di pagamento n. 05920150003164140000, anno 2012, emessa dalla Direzione provinciale di
Lecce – Ufficio territoriale di Lecce - risulta notificata il 16.05.2015;
2) la cartella di pagamento n. 05920150025058966000, anno 2012, emessa dall'Ufficio delle Dogane di
Lecce, risulta notificata il 10.03.2016.
3) la cartella di pagamento n.05920180022202191000, anno 2016, emessa dall'Ufficio delle Dogane di
Lecce, risulta notificata il 19.06.2019;
4) la cartella di pagamento n. 05920230001719963000, anno 2013, emessa dal Comune di Viareggio, risulta notificata il 06.10.2023. Riguardo a tale cartella è in atti provvedimento di discarico sicché, in parziale accoglimento del ricorso, deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla suddetta cartella.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che, posto che il termine di prescrizione per i tributi erariali e i diritti camerali è decennale, in considerazione dell'anno di imposta e della data di notifica delle cartelle di pagamento nonché degli atti interruttivi prodotti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non risulta maturata la eccepita prescrizione di tributi, sanzioni e interessi. Va poi rammentato che il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 24322/2014).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque accolto limitatamente cartella di pagamento n.
05920230001719963000.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO NT FRANCESCO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 4 - Sede Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Lecce elettivamente domiciliato presso Email_5
Prefetture Prefettura U.t.g. - Lecce - Via Xxv Luglio 1 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0592249015504055000 IMPOSTE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150003164140000 IMPOSTA IPOTECA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150025058966000 SANZIONI DOGANE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150025058966000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180022202191000 SANZIONI DOGANE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_5 Comune di Viareggio - Via Machiavelli Nicolo 55049 Viareggio LU
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230001719963000 RECUPEROCREDITI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1390/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 12.12.2024, limitatamente a n. 4 cartelle di pagamento presupposte per un importo complessivo di euro 10.297,45.
Deduce il ricorrente: 1) Nullità dell'ingiunzione di pagamento per prescrizione quinquennale del credito, sanzioni e interessi riportati nelle cartelle;
2) Nominativo_1 notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/
o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, Ufficio delle Dogane di Lecce
e la Camera di Commercio di Lecce resistendo al ricorso.
Le altre parti sono rimaste intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico va prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Segnatamente:
1) la cartella di pagamento n. 05920150003164140000, anno 2012, emessa dalla Direzione provinciale di
Lecce – Ufficio territoriale di Lecce - risulta notificata il 16.05.2015;
2) la cartella di pagamento n. 05920150025058966000, anno 2012, emessa dall'Ufficio delle Dogane di
Lecce, risulta notificata il 10.03.2016.
3) la cartella di pagamento n.05920180022202191000, anno 2016, emessa dall'Ufficio delle Dogane di
Lecce, risulta notificata il 19.06.2019;
4) la cartella di pagamento n. 05920230001719963000, anno 2013, emessa dal Comune di Viareggio, risulta notificata il 06.10.2023. Riguardo a tale cartella è in atti provvedimento di discarico sicché, in parziale accoglimento del ricorso, deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla suddetta cartella.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che, posto che il termine di prescrizione per i tributi erariali e i diritti camerali è decennale, in considerazione dell'anno di imposta e della data di notifica delle cartelle di pagamento nonché degli atti interruttivi prodotti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non risulta maturata la eccepita prescrizione di tributi, sanzioni e interessi. Va poi rammentato che il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 24322/2014).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque accolto limitatamente cartella di pagamento n.
05920230001719963000.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite.