Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2024, proposto da
EDIL BIANCHI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SEGRATE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Precetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione
di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza SUAP presentata dalla ricorrente il cui procedimento è stato (ri)avviato dal Comune con atto prot. 2023/42365 inviato a mezzo PEC in data 7 novembre 2023;
nonché
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Segrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la società Edil Bianchi s.r.l. chiede che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Segrate su una sua istanza di variante allo strumento urbanistico presentata ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Segrate.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Come anticipato, il ricorso in esame è stato proposto ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Segrate su una istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010.
Come risulta dagli atti tale istanza è alquanto risalente nel tempo in quanto presentata in data 30 maggio 2013. Parte ricorrente riferisce tuttavia di aver proposto all’Amministrazione, in data 30 giugno 2023, una richiesta di riattivazione del procedimento. Questa nuova richiesta non è stata depositata in giudizio; tuttavia, risulta altresì dagli atti che il Comune di Segrate, in data 6 novembre 2023, ha effettivamente riavviato il procedimento inviando una comunicazione di avviso di avvio del procedimento che richiama proprio la richiesta di riattivazione del 30 giugno 2023 (cfr. doc 1 di parte ricorrente).
Si ritiene pertanto che non vi siano sufficienti elementi per dichiarare la tardività del ricorso, e ciò anche considerando che parte resistente neppure ha sollevato eccezione in tal senso.
Ritiene però il Collegio che sia fondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune di Segrate.
A questo proposito va invero osservato che, con atto del 31 luglio 2024, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente che, essendo venuto a scadenza il documento di piano, l’istanza di cui si discute non può essere accolta. Con la medesima nota l’interessata è stata al contempo invitata a produrre documentazione in formato digitale al fine di valutare l’eventuale inclusione dell’istanza stessa nella nuova proposta di variante generale al P.G.T. in corso.
Si deve ritenere che questo atto, proprio perché esplicitamente esclude la possibilità di accoglimento dell’istanza, non possa considerarsi alla stregua di una mera “richiesta elaborati”, ma esprima un vero e proprio diniego, come detto motivato dall’intervenuta scadenza del documento di piano.
Essendo l’Amministrazione intervenuta con un atto espresso, è quindi venuto meno l’interesse della ricorrente alla dichiarazione di illegittimità del silenzio.
Va per questa ragione dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
L’andamento complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO