Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 27/03/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2026, proposto da
Associazione "Petra Aps", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ambra Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Sebastiana Fonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bottega Culturale Isole dell'Entroterra Siciliano Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 305 del 31/12/2025, con cui il Comune di Enna, nell’ambito della procedura di Democrazia Partecipata per l’anno 2025, ha assunto l'impegno di spesa per la realizzazione della proposta "Luminaria", formulata da “Bottega Culturale Isole dell'entroterra Siciliano Società Cooperativa”;
- del verbale delle operazioni di spoglio schede del 28/01/2026, pubblicato il 03/02/2026, con cui il Comune di Enna ha provveduto a cristallizzare i risultati della procedura di Democrazia Partecipata anno 2025, proclamando “Luminaria” quale proposta vincitrice della medesima;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale delle operazioni di spoglio schede del 31/12/2025, pubblicato in pari data;
- nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell'avviso pubblico relativo alla Democrazia Partecipata anno 2025, nonché per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi , patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza dell’illegittima esclusione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AO AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione ricorrente ha partecipato, unitamente ad altre 10 concorrenti, tra cui l’odierna controinteressata, alla procedura avviata dal Comune di Enna con delibera di giunta n. 273 del 29.10.2025 nell’ambito dei cd. strumenti di “democrazia partecipata”, per l’individuazione, tramite consultazione popolare, di un progetto a cui destinare la percentuale di risorse derivate di cui all’art. 6 della L.r. n. 5/20214, per l’importo fissato in €. 18.000,00.
2. Con delibera di giunta n. 325 del 19.12.2025, l’Amministrazione comunale ha approvato il Documento di Partecipazione, ex art. 4 del Regolamento per il bilancio partecipato, contenente le proposte ammesse al voto, tra cui quella della ricorrente, denominata “Enna torna al Cinema, avente ad oggetto la realizzazione di una cinerassegna per la comunità, e quella della controinteressata, denominata “Luminaria”.
3. Con successivo avviso, l’Amministrazione ha comunicato i requisiti e le modalità di espressione delle preferenze da parte dei cittadini, prevedendo che ogni cittadino residente di almeno sedici anni di età potesse esprimere una sola preferenza per una delle proposte in gara, compilando l’apposita scheda predisposta e consegnandola presso la sede fisica all’uopo istituita (Ufficio Eventi), nei giorni e negli orari prestabiliti, ovvero inviandola, unitamente a copia di valido documento di riconoscimento, all’apposito indirizzo mail dedicato, entro le ore 18:00 del 29 dicembre 2025.
4. Scaduto il termine per l’invio delle preferenze, il gruppo di lavoro appositamente costituito si è riunito nelle giornate del 30 e del 31 dicembre 2025 per dare seguito alle operazioni di “spoglio”, di cui è stato dato conto nel verbale di pari data. Da quest’ultimo emerge che la proposta che, all’esito del primo spoglio, è risultata aver ottenuto il maggior numero di preferenze validamente espresse è stata la n. 5, denominata “Luminaria”, presentata dalla cooperativa controinteressata.
5. Nella stessa giornata del 31.12.2025, con determinazione n. 305, pubblicata sull’Albo Pretorio in pari data, l’Amministrazione ha assunto l’impegno di spesa di €. 18.000,00 per la realizzazione della proposta risultata vincitrice.
6. Sospettando irregolarità nelle operazioni di spoglio, la ricorrente, in data 1.1.2026, ha presentato istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa.
7. Con avviso pubblicato in data 7.1.2026, il Comune di Enna ha informato della necessità di procedere ad un ri-conteggio delle preferenze espresse, avendo appurato che alcune schede pervenute a mezzo mail non erano state conteggiate dal gruppo di lavoro, in quanto automaticamente smistate dal sistema informatico nella cartella “spam”.
8. Con ulteriore PEC del 12.1.2026, la ricorrente ha chiesto informazioni circa la tempistica del ri-conteggio, formulando espressa richiesta di partecipazione alle relative operazioni. Anche tale richiesta è rimasta inevasa.
9. In data 3.2.2026 è stato pubblicato il verbale delle operazioni di ri-conteggio, che, tuttavia, ha confermato la classificazione al primo posto per numero di preferenze ricevute della proposta n.5 “Luminaria”, con 695 voti validi; a seguito del ri-conteggio, invece, la proposta “Enna torna al cinema” presentata dalla ricorrente (precedentemente classificatasi terza), si è posizionata al secondo posto, con 595 voti validi.
10. In data 10.2.2026 la ricorrente, unitamente al proprio legale, si è recata presso gli uffici comunali e ha eseguito l’accesso agli atti della documentazione afferente alla procedura, accesso completato nella giornata successiva, con la ricezione dell’ulteriore documentazione inviatale dal Comune.
11. In data 12.2.2026, la ricorrente ha formulato le proprie osservazioni sulla procedura, le quali sono rimaste prive di ulteriore esito.
12. Con il ricorso in esame, pertanto, la ricorrente si è determinata ad impugnare i verbali redatti dal gruppo di lavoro nelle giornate del 30-31/12/2025 e del 28.1.2026 (quest’ultimo pubblicato il 3.2.2026), nonché la determina n. 305 del 31.12.2025 di assunzione dell’impegno di spesa, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L.R. Sicilia n. 5/2014; violazione della lex specialis; violazione degli artt. 1, 3 e 97 Cost.; violazione degli artt. 1, 7, 10 e 22 ss. l. n. 241/1990; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione procedimentale; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e carenza di pubblicità.
L’amministrazione non avrebbe rispettato i principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione procedimentale che sarebbe tenuta a rispettare in ogni procedura comparativa o selettiva, quale sarebbe quella in questione, in quanto non avrebbe consentito la partecipazione (specificamente richiesta da un Consigliere comunale, per il primo spoglio, e dalla ricorrente, per il secondo), adducendo a sostegno di tale decisione ragioni inconferenti.
Inoltre, i verbali sarebbero stati redatti in modo poco trasparente, in quanto si limiterebbero a dare atto dell’esito numerico finale delle operazioni di spoglio, senza analiticamente descrivere e modalità con cui queste sono state svolte, circostanza che impedirebbe un controllo esterno sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
II) Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura (Avviso pubblico e Regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata); violazione dell’art. 6 L.R. Sicilia n. 5/2014; violazione degli artt. 1, 3 e 97 Cost.; violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990; violazione dei principi di tassatività delle forme procedimentali, par condicio, trasparenza e imparzialità; eccesso di potere per violazione dell’autovincolo, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
La quasi totalità delle schede di preferenza conteggiate in favore della controinteressata sarebbe stata acquisita mediante consegna a mani di copia cartacea delle stesse all’ufficio protocollo (previa richiesta di annullamento delle schede già pervenute via mail), modalità che non era prevista né dal Regolamento di democrazia partecipata, né nell’avviso pubblico che disciplinava le relative modalità di espressione.
Le modalità ammesse secondo l’avviso, infatti, erano esclusivamente quelle della consegna diretta della scheda da parte dei singoli cittadini presso l’Ufficio Eventi o, in alternativa, dell’inoltro della stessa via mail, unitamente al documento di identità, modalità che, a dire del ricorrente, erano funzionali a garantire l’identificazione del votante e, dunque, l’unicità della preferenza e la tracciabilità delle operazioni. In tal modo, l’Amministrazione avrebbe violato un autovincolo impostosi, disapplicando in corso di procedimento le regole dalla essa stessa predisposte, con conseguente violazione della par condicio tra i partecipanti, posto che una tale modalità non sarebbe stata consentita anche ad altri.
La ricorrente ha, inoltre, rilevato che la comunicazione del 29.12.2025 con cui è stato chiesto di non considerare i voti pervenuti via mail in favore della proposta della controinteressata sarebbe stata ricompresa tra i messaggi smistati nella cartella “spam”, con la conseguenza che la stessa non sarebbe stata conosciuta al momento del conteggio delle preferenze, determinando la probabile duplicazione dei voti conteggiati in favore della controinteressata, la quale avrebbe giovato tanto di quelli pervenuti via mail quanto di quelli consegnati al protocollo.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L.R. Sicilia n. 5/2014; violazione del Regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata; violazione degli artt. 1, 7, 10 e 22 ss. della L. n. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione procedimentale e imparzialità; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà.
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente impedito la partecipazione alle operazioni di conteggio delle preferenze da parte di chi ne aveva fatto richiesta, adducendo ragioni di “serenità e imparzialità delle operazioni” e di separazione tra il potere amministrativo e quello politico che non giustificherebbero un tale vuluns alla trasparenza e alla partecipazione procedimentale, con la conseguenza che le operazioni sarebbero viziate per difetto di pubblicità.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 183 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); violazione dell’art. 6 L.R. Sicilia n. 5/2014; violazione dei principi di tipicità e funzione dell’impegno di spesa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di presupposto, sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta.
L’Amministrazione non sarebbe intervenuta in autotutela sulla determina n. 305, emessa in data 31.12.2025, subito dopo il primo conteggio dei voti, poi rivelatosi non definitivo; dunque, l’atto sarebbe affetto da illegittimità derivata in quanto fondato sull’errato presupposto che i risultati di cui al primo verbale di spoglio fossero corretti.
V) In via subordinata. Domanda risarcitoria. Danno da perdita di chance.
Le illegittimità sopra rilevate avrebbero inciso sull’esito finale della procedura, alterando la corretta formazione della volontà amministrativa. Ciò avrebbe comportato per la ricorrente un danno ingiusto in termini di perdita della chance concreta di aggiudicarsi la procedura, oltre che in termini di spese inutilmente sostenute, danni addebitabili a colpa dell’Amministrazione e di cui la ricorrente ha chiesto disporsi il risarcimento, anche ai sensi dell’art.1226 c.c.
13. La ricorrente ha, altresì, proposto istanza cautelare volta alla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo il concreto rischio di realizzazione, nelle more del giudizio, del progetto della controinteressata, con conseguente determinarsi della irreversibile frustrazione del proprio interesse.
14. Si è costituito in giudizio il Comune di Enna, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza dell’interesse ad agire. Questo, infatti, avrebbe ad oggetto atti di natura endoprocedimentale e preparatoria, e dunque non lesivi, in quanto non attinenti ad una procedura di affidamento, bensì ad un procedimento di mera consultazione, finalizzato esclusivamente a orientare l’Amministrazione verso la scelta più condivisa dai cittadini, atti a cui dovrà comunque far seguito un successivo ed eventuale procedimento di evidenza pubblica, in presenza del quale, soltanto, l’interesse vantato dalla ricorrente potrà dirsi attuale e concreto. Ne deriverebbe che l’eventuale accoglimento del presente ricorso non comporterebbe alcun beneficio per la ricorrente, posto che non sussisterebbe allo stato alcuna concreta lesione dei relativi interessi.
Il ricorso sarebbe in ogni caso improcedibile, a dire dell’Amministrazione, per sopravvenuta carenza di interesse, posto che nel marzo del 2026 il Comune avrebbe separatamente avviato una indagine di mercato volta a conoscere la disponibilità di operatori economici a partecipare ad una successiva procedura per l’affidamento dell’attività di proiezione cinematografica, attività che soddisferebbe l’esigenza della comunità sottesa alla proposta presentata dalla ricorrente.
Infine, l’Amministrazione ha, in ogni caso, chiesto il rigetto nel merito del ricorso in quanto infondato.
15. Non si è costituita in giudizio la controinteressata, seppure ritualmente evocata.
16. All’udienza camerale del 24 marzo 2026, il Collegio si è riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; quindi, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
17. Si può prescindere dall’esame delle numerose questioni in rito evidenziate dal Comune resistente, in parte condivisibili, in particolare, sotto il profilo della dubbia sussistenza di un valido interesse a ricorrere, posto che l’impugnazione è comunque infondata nel merito in relazione a tutti i motivi di censura formulati dalla ricorrente, dei quali è possibile effettuare una valutazione congiunta.
17.1. In estrema sintesi, il vulnus lamentato dalla ricorrente al proprio interesse legittimo (avente ad oggetto il bene della vita consistente nella possibilità di vedersi attribuito il numero di maggiore di preferenze espresse nell’ambito della procedura in contestazione in questione) deriverebbe dall’asserita duplicazione dei voti conteggiati in favore della controinteressata, a cui il gruppo di lavoro sarebbe giunto a causa delle irregolarità procedimentali evidenziate in seno al ricorso.
In particolare, a dire della ricorrente, la circostanza che la richiesta di non conteggiare i voti pervenuti a mezzo mail in favore della proposta “Luminaria” sia stata smistata, unitamente alle altre preferenze, nella cartella “spam”, avrebbe comportato che tale mail sarebbe rimasta sconosciuta all’Amministrazione al momento del conteggio dei voti, con la conseguenza che il gruppo di lavoro avrebbe verosimilmente conteggiato in favore della controinteressata tanto le schede di voto pervenute via mail, quanto quelle cartacee dalla medesima consegnate in via precauzionale all’ufficio protocollo in sostituzione delle prime, le quali, tuttavia, vi erano ricomprese.
17.1.1. L’assunto è rimasto meramente teorico e sfornito di prova.
Come rappresentato dalla medesima ricorrente (pag. 7 del ricorso), quest’ultima ha avuto modo, unitamente al suo legale, di fare accesso a tutta la documentazione relativa alla procedura, essendo stata, pertanto, messa nelle condizioni di eseguire ella stessa il ri-conteggio delle schede pervenute nelle differenti modalità.
Era pertanto possibile e doveroso per la ricorrente provare l’eventuale erroneità delle operazioni di calcolo eseguite dal gruppo di lavoro e dunque dei dati finali di cui al verbale del 28.1.2026 (pubblicato il 3.2.2026). Ma di tale prova non vi è traccia, essendosi parte ricorrente limitata a dedurre e ipotizzare una supposta duplicazione dei voti conteggiati in favore della controinteressata in considerazione del conteggio delle schede consegnate all’Ufficio protocollo, che, in tesi, sarebbero state aggiunte ai voti pervenuti via mail, non effettivamente annullati.
17.1.2. Dal canto proprio, il Comune ha invece rappresentato in giudizio che, conformemente con la volontà manifestata dalla controinteressata, si è tenuto conto, nel conteggio delle preferenze espresse in favore della stessa, esclusivamente delle schede cartacee tempestivamente consegnate il 29.12.2025 (e non, come affermato dalla ricorrente in ricorso, il 31.12.2025) presso l’ufficio protocollo (unitamente ai documenti dei votanti), non computando quelle già pervenute via mail (ad eccezione delle n. 5 schede che erano state smistate nella cartella “spam” - comunque irrilevanti nell’ottica del punteggio finale, posto che lo scarto di voti tra la ricorrente e la controinteressata ammonta a circa 100 voti).
Tale affermazione è rimasta priva di concreta contestazione, e dunque non può considerarsi validamente smentita.
17.1.3. Inoltre, nel verbale del 28.1.2026 il gruppo di lavoro ha dato atto di aver fatto ricorso, proprio al fine di evitare duplicazioni di voto e assicurare la verifica dell’unicità della preferenza espressa da ogni cittadino votante, all’utilizzo di apposito software in grado di consentire l’analisi sistematica dei dati raccolti, tramite filtraggio e confronto delle informazioni inserite, e dunque dei dati anagrafici dei sottoscrittori, circostanza anche questa non contestata dalla ricorrente e che, invece, appare significativa in quanto fornisce un elemento indiziario idoneo a sconfessare l’ipotesi delle supposte duplicazioni.
A tale elemento si aggiunge anche il dato numerico ricavabile dagli atti prodotti dalla stessa ricorrente. Ed invero, a fronte della consegna a mani di 691 schede (cfr. doc. 12 allegato al ricorso) e di un punteggio finale attribuito alla controinteressata pari a 695 preferenze, è evidente che non possa esservi stato alcun doppio conteggio dei voti.
17.1.4. Era, dunque, preciso onere della ricorrente, ai sensi dell’art. 1697 c.c., contestare specificamente le risultanze del verbale, e fornire una compiuta prova (o quanto meno dei validi elementi indiziari) del lamentato erroneo conteggio in proprio danno delle preferenze espresse dai cittadini.
17.2. In assenza di tale prova (che può paragonarsi alla cd. “prova di resistenza” di cui si fa applicazione nell’ambito delle procedure concorsuali e, in generale, di evidenza pubblica), le presunte irregolarità rilevate con i motivi di ricorso non possono che risultare inevitabilmente dequotate.
17.2.1. In materia di procedure concorsuali, ma con principi applicabili anche al caso di specie, trattandosi pur sempre di procedura comparativa, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale 'defensor legitimitatis', un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto ” ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 18/09/2025, n. 7370).
Il meccanismo della prova di resistenza, infatti, consente di contemperare l'esigenza sottesa al ripristino della legalità violata con quella di salvaguardare il risultato della consultazione popolare, laddove le evidenziate irregolarità non avessero determinato alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi (in tal senso, in materia elettorale, ma con principi applicabili anche alla procedura in esame, cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 9/10/2025, n. 17352, e giurisprudenza ivi richiamata).
Del resto, l’onere di fornire la cd. prova di resistenza può considerarsi un precipitato del principio generale di “dequotazione dei vizi procedimentali” ricavabile dall’art. 21 octies della L. 241/1990, in forza del quale, in presenza di attività provvedimentale vincolata (a cui può assimilarsi, a maggior ragione, quella di specie, che, a prescindere dalla relativa natura, si riduce comunque ad un mero conteggio di preferenze espresse) non consente di pronunciare l'annullamento degli atti laddove il loro contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso (principio dell’ utile per inutile non vitiatur ).
17.2.2. Pertanto, pur a voler ritenere sussistente un interesse a ricorrere in relazione alla asserita erroneità del conteggio, con conseguente frustrazione della chance della ricorrente di vedere la favorita la propria proposta, deve in ogni caso concludersi che di tale erroneità non è stata fornita prova, dacché ne deriva, inevitabilmente, il rigetto del ricorso nel merito, posto che non risulta provato che le irregolarità rilevate abbiano influito sul risultato della consultazione.
17.3. L’assenza di tale prova comporta, inevitabilmente, l’irrilevanza delle diverse irregolarità procedimentali lamentate dal ricorrente.
17.3.1. Ed invero, pur a ritenere che l’Amministrazione abbia violato le regole auto imposte in relazione alle modalità di espressione del voto ammesse, conteggiando anche i voti pervenuti attraverso modalità non consentite, va rilevato come la ricorrente non abbia fornito prova del fatto che il rispetto delle predette modalità avrebbe comportato un diverso risultato finale.
Più nello specifico, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’omesso conteggio delle preferenze espresse nelle schede cartacee consegnate a mani dalla controinteressata all’ufficio protocollo - stante la pretesa inammissibilità della predetta modalità di espressione del voto - avrebbe significativamente influito sul numero complessivo dei voti totalizzati dalla proposta “Luminaria”, modificando l’esito della consultazione in favore della ricorrente.
Avendo fatto accesso agli atti della procedura, infatti, la ricorrente era in grado di acquisire (e fornire), oltre che il numero delle schede cartacee consegnate all’ufficio protocollo, anche quello delle preferenze pervenute via mail, verificando in tal modo la correttezza del conteggio finale effettuato dal gruppo di lavoro.
In altre parole, la ricorrente aveva l’onere di verificare e dimostrare che, non conteggiando le schede acquisite dall’Amministrazione nella modalità non ammessa (consegna di copia cartacea all’ufficio protocollo), le preferenze comunque manifestate a mezzo mail in favore della proposta della controinteressata, sarebbero state inferiori rispetto a quelle espresse per la propria proposta o comunque diverso da quello riportato nel verbale del 28.1.2026.
Di tale circostanza non vi è prova.
17.3.2. Altrettanto generiche e non sorrette da idoneo interesse sono le censure inerenti all’impedita partecipazione alle operazioni di “spoglio” da parte dei soggetti interessati e al difetto di trasparenza e pubblicità delle stesse, posto che tali asseriti vizi risultano, comunque, superati dall’accesso agli atti consentito ex post alla ricorrente, la quale ha avuto modo di effettuare l’auspicato controllo esterno dell’operato del gruppo di lavoro.
Peraltro, ancora una volta, la ricorrente non ha evidenziato in che modo tali irregolarità procedimentali abbiano concretamente influito sull’esito della procedura, posto che non è stato utilmente messo in discussione il conteggio finale delle preferenze espresse.
17.3.3. Priva di fondamento è, poi, la censura secondo cui non sarebbe stato analiticamente dato conto delle modalità di espletamento delle operazioni di spoglio, considerato che, come anticipato, emergono chiaramente dai verbali le informazioni circa le modalità in cui è stata garantita l’unicità della preferenza espressa da ogni singolo cittadino (filtro dei relativi nominativi tramite apposito software ). Quanto alla mancata specificazione delle distinte modalità in cui sarebbero state espresse le preferenze, il Collegio rileva che trattasi un dato che poteva essere verificato dalla ricorrente in occasione dell’accesso agli atti effettuato, e che comunque è neutro rispetto al risultato finale.
17.4. Alla luce di tutto quanto sopra, non possono considerarsi sussistenti nemmeno i lamentati profili di illegittimità derivata della determina n. 305 con cui l’Amministrazione ha impegnato le somme in favore della proposta risultata “vincitrice” all’esito della procedura di consultazione.
Ed invero, seppure la stessa sia stata adottata prima del ri-conteggio delle preferenze del 28.1.2026, non può non rilevarsi come tale ri-conteggio abbia sostanzialmente confermato la preferenza espressa da parte della maggioranza dei votanti per la proposta “Luminaria”, con la conseguenza che l’atto, anche ove eventualmente annullato, sarebbe stato ri-emesso con il medesimo contenuto da parte dell’Amministrazione.
18. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente reiezione anche della proposta domanda risarcitoria, peraltro formulata in termini generici.
19. Sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti costituite, in considerazione particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
AO AN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AN ZZ | NE AN RO |
IL SEGRETARIO