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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3207/2025
tra
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Varotto Roberta, con domicilio eletto in Vicenza, via Framarin, n. 14
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Francesca Rando, con domicilio eletto in Schio, via Veneto, n. 2
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: «1) nella parte incompatibile con gli odierni accordi,
mantenimento delle condizioni di cui al decreto n. 5158/2017, per come emendato con decreto
del 1.12.2017;
2) parte resistente si impegna a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma complessiva
Pers di € 300,00, a titolo di mantenimento dei due figli minori e . Somma di € 150,00 a Per_2
figlio. Somma da rivalutarsi annualmente secondo parametri ISTAT a decorrere dal mese di
novembre 2026. Oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza;
3) la madre percepirà per intero l'assegno unico;
4) affido congiunto della prole e collocazione prevalente presso la madre. Tuttavia, sin d'ora,
parte resistente esprime il consenso affinché la madre possa portare i due figli in Perù. Parte
resistente si impegna inoltre ad esprimere oggi il consenso affinché i figli possano partecipare a
gite scolastiche, ferma la regolamentazione sul punto in tema di spese da parte del protocollo del
Tribunale di Vicenza.
5) il regime di visita rimane quello pattuito già con decreto n. 5158/2017. Parte resistente si
impegna sul punto a rispettare la volontà dei figli e ad assecondarla.
6) Spese compensate»;
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 2.7.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente onde conseguire la revisione delle condizioni di affido e mantenimento dei figli, per come indicate nel decreto n. 5158/2017 (per come emendato con decreto del 1.12.2017) pronunciato dal
Tribunale di Vicenza.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente la quale, per tutti i motivi esposti in sede di costituzione, concludeva in via principale per il rigetto delle domande avversarie.
Nel corso dell'udienza del 13.11.2025, le parti raggiungevano un accordo per una bonaria definizione della controversia nei termini indicati in epigrafe di sentenza.
Le concordi conclusioni raggiunte dalle parti sono da ritenersi meritevoli di accoglimento, nulla ostando al loro recepimento.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della prole, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre e alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della prole a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 1) Dispone che le condizioni di cui al decreto n. 5158/2017 (per come emendato con decreto del 1.12.2017) pronunciato inter partes dal Tribunale di Vicenza, siano modificate nei termini indicati in epigrafe di sentenza;
2) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3207/2025
tra
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Varotto Roberta, con domicilio eletto in Vicenza, via Framarin, n. 14
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Francesca Rando, con domicilio eletto in Schio, via Veneto, n. 2
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: «1) nella parte incompatibile con gli odierni accordi,
mantenimento delle condizioni di cui al decreto n. 5158/2017, per come emendato con decreto
del 1.12.2017;
2) parte resistente si impegna a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma complessiva
Pers di € 300,00, a titolo di mantenimento dei due figli minori e . Somma di € 150,00 a Per_2
figlio. Somma da rivalutarsi annualmente secondo parametri ISTAT a decorrere dal mese di
novembre 2026. Oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza;
3) la madre percepirà per intero l'assegno unico;
4) affido congiunto della prole e collocazione prevalente presso la madre. Tuttavia, sin d'ora,
parte resistente esprime il consenso affinché la madre possa portare i due figli in Perù. Parte
resistente si impegna inoltre ad esprimere oggi il consenso affinché i figli possano partecipare a
gite scolastiche, ferma la regolamentazione sul punto in tema di spese da parte del protocollo del
Tribunale di Vicenza.
5) il regime di visita rimane quello pattuito già con decreto n. 5158/2017. Parte resistente si
impegna sul punto a rispettare la volontà dei figli e ad assecondarla.
6) Spese compensate»;
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 2.7.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente onde conseguire la revisione delle condizioni di affido e mantenimento dei figli, per come indicate nel decreto n. 5158/2017 (per come emendato con decreto del 1.12.2017) pronunciato dal
Tribunale di Vicenza.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente la quale, per tutti i motivi esposti in sede di costituzione, concludeva in via principale per il rigetto delle domande avversarie.
Nel corso dell'udienza del 13.11.2025, le parti raggiungevano un accordo per una bonaria definizione della controversia nei termini indicati in epigrafe di sentenza.
Le concordi conclusioni raggiunte dalle parti sono da ritenersi meritevoli di accoglimento, nulla ostando al loro recepimento.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della prole, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre e alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della prole a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 1) Dispone che le condizioni di cui al decreto n. 5158/2017 (per come emendato con decreto del 1.12.2017) pronunciato inter partes dal Tribunale di Vicenza, siano modificate nei termini indicati in epigrafe di sentenza;
2) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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