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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 1865/2023 R.G., introdotta da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Bergamin Elisa, nei confronti di:
(C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata ed assistita dall'avv. Marina Pezzotta
e
Società unipersonale (C.F., P.IVA , e per essa, Controparte_2 P.IVA_2
quale mandataria per la gestione del credito (P.IVA Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino P.IVA_3
ha emesso la seguente
SENTENZA
In data 12.4.2024 il Sig. citava in giudizio, in riassunzione Parte_1
dell'opposizione ex art. 616 c.p.c., e Controparte_1 [...]
chiedendo al Giudice di: CP_2
1. accertare e dichiarare che il fondo patrimoniale, costituito con atto a rogito del Notaio dott.ssa di PA del 15.11.2007 n. 5103 Per_1
Rep., n. 3548 Racc., trascritto alla Conservatoria RR.II. di PA il 21.11.2007 annotato a margine dell'atto di matrimonio, sarebbe opponibile ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva n.
214/2019 R.G.E.I. del Tribunale di PA: i) il fondo patrimoniale risulterebbe regolarmente trascritto il 21.11.2007 e annotato a margine dell'atto di matrimonio il 17.7.2008; i creditori sarebbero stati, dunque,
a conoscenza della situazione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale;
iii) le posizioni debitorie degli opponenti sarebbero del tutto estranee rispetto ai bisogni della famiglia;
2. dichiarare, pertanto, improcedibile il procedimento esecutivo o dichiarare improcedibile o inammissibile la partecipazione al procedimento esecutivo dei singoli creditori.
In data 13.7.2024 si costituiva , Controparte_1
chiedendo di rigettare l'opposizione in quanto infondata, deducendo che:
1. nessuna contestazione sarebbe mai stata formalizzata nei confronti dei crediti precisati nell'atto di intervento dell'Ente del 27.2.2020 per il totale di € 150.538,48;
2. l'eccezione dell'opponibilità all'esecuzione del vincolo di inespropriabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale non potrebbe essere accolta in quanto: i) il debitore non avrebbe provato che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia;
ii) il debitore non avrebbe provato nemmeno la non inerenza del credito ai bisogni della famiglia;
3. il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo andrebbe ricercato nella relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia. Nel caso di specie la presunzione per la quale i debiti del signor sarebbero stati contratti per soddisfare i bisogni della Pt_1
famiglia sarebbe stata vinta dalla prova fornita dall'odierno opposto.
In data 2.9.2024 si costituiva anche deducendo come: Controparte_2
1. l'eccezione dell'opponibilità all'esecuzione del vincolo di inespropriabilità dei beni del fondo patrimoniale non potrebbe trovare accoglimento: il debitore non avrebbe adempiuto all'onere di provare la conoscenza del creditore circa l'estraneità dei crediti ai bisogni della famiglia;
2. graverebbe, inoltre, sul debitore opponente anche l'onere di dimostrare che i debiti sarebbero stati contratti per scopi estranei alle necessità familiari: nel caso di specie, però, l'opponente non avrebbe dimostrato tale circostanza.
Nella memoria ex art. 171 – ter, co. 1, n. 2, c.p.c. d.d. 11.9.2024, l'opponente rimarcava come i debiti contratti sarebbero riconducibili all'ambito familiare. Del resto, non convincerebbe la tesi della CP_1 Controparte_1
, per cui vi sarebbe una presunzione in tal senso: se i debiti sono
[...]
stati contratti nell'esercizio di attività di impresa, gli stessi non potrebbero dirsi presuntivamente riconducibili al soddisfacimento dei bisogni familiari.
In tale memoria l'opponente chiedeva l'ammissione di prova testimoniale.
Nella memoria ex art. 171 – ter, co. 1, n. 2, c.p.c., ribadiva Controparte_2
come: i) l'eccezione dell'opponibilità del vincolo di inespropriabilità dei beni del fondo patrimoniale non possa trovare accoglimento;
ii) il creditore munito di titolo esecutivo potrebbe, dunque, intraprendere l'azione esecutiva anche su un immobile confluito in un fondo patrimoniale costituito e trascritto prima del pignoramento;
iii) la richiesta di prova testimoniale risulterebbe pleonastica, autoreferenziale e superflua.
All'udienza del 1.10.2024 comparivano tutte le parti: i) parte opponente insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze, eccependo Con l'inammissibilità delle richieste di prova orale formulate da ii) CP_2
e si riportavano alle proprie difese,
[...] Controparte_1
insistendo per il rigetto della domanda di parte attrice.
Il Giudice si riservava quanto alle istanze istruttorie, che venivano dallo stesso rigettate in data 24.10.2024.
All'udienza del 4.2.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla scorta delle seguenti conclusioni:
Parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che il fondo patrimoniale costituito con atto a rogito del Notaio dott.ssa i PA del 15.11.2007 n. 5103 Rep., n. 3548 Per_1
Racc., trascritto alla Conservatoria RR.II. di PA il 21.11.2007 n. 31354
R.G. e n. 60005 R.P. e annotato a margine dell'atto di matrimonio presso il
Comune di CA IC (VI) il 17.07.2008, è opponibile ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva n. 214/2019 R.G.E.I. del Tribunale di
PA , Agente della Riscossione Controparte_1
per la Provincia di PA e poiché i relativi crediti sono Controparte_2
estranei ai bisogni della famiglia tutelati dal fondo patrimoniale e che i creditori stessi non hanno quindi diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni oggetto di pignoramento immobiliare;
dichiarare, conseguentemente, improcedibile l'intero procedimento esecutivo o comunque dichiarare improcedibile o inammissibile la partecipazione al procedimento esecutivo dei singoli creditori
[...]
, Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_1
PA e a cui risulta opponibile il fondo patrimoniale. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ogni più ampia riserva nel merito e in via istruttoria nei termini di legge.”
Parte opposta, : Controparte_4
“in via principale: respingersi la domanda attorea di improcedibilità dell'intero procedimento esecutivo e comunque di inammissibilità della partecipazione al procedimento esecutivo dei singoli creditori
[...]
e per asserita opponibilità del fondo Controparte_1 CP_2
patrimoniale perché del tutto infondata per le ragioni esposte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Parte opposta, Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito: respingersi la domanda attorea di improcedibilità dell'intero procedimento esecutivo e comunque di inammissibilità della partecipazione al procedimento esecutivo dei singoli creditori e per asserita Controparte_1 CP_2 opponibilità del fondo patrimoniale perché del tutto infondata per le ragioni esposte.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.”
Motivi della decisione
Il Giudice ritiene che l'opposizione sia infondata, in ragione dell'inopponibilità all'esecuzione del vincolo di inespropriabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
È, invero, pacifico che “l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., ed in particolare, […], che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale
(Cass. n. 1652 del 29/01/2016; Cass. n. 4011 del 19/02/2013; Cass. n. 12730 del 30/05/2007; Cass. n. 12998 del 31/05/2006)” (v. Cass. n. 5696, 2.3.2021).
Tale conclusione si impone in ragione della ratio dell'istituto del fondo patrimoniale. La stessa non si rinviene nell'esigenza e finalità di poter porre uno o più beni in patrimonio separato al riparo dai rischi dell'attività economica svolta da uno o da entrambi i coniugi, ma piuttosto (e per l'appunto) in quella di vincolare dei beni per soddisfare i bisogni famiglia.
Solo tale finalità può giustificare la separazione dei beni destinati al fondo dal patrimonio dei coniugi, dunque il divieto di esecuzione sugli stessi.
In sostanza, è necessariamente colui che vuole giovarsi degli effetti di segregazione patrimoniale (impignorabilità dei beni) derivanti dalla costituzione di un fondo patrimoniale a dover fornire la prova della sussistenza della suddetta finalità.
Ciò vale anche nel caso in cui i debiti siano stati contratti dai coniugi nell'ambito della loro attività lavorativa.
Invero, già a decorrere da Cass. n. 134/1984, è stato ammesso che anche dall'attività lavorativa, anche ove non realizzata mediante la gestione o la valorizzazione dei beni in fondo, possono scaturire obbligazioni dirette a soddisfare i bisogni della famiglia. Del resto, sia dalla normativa costituzionale (artt. 2 e 29), sia da quella codicistica (artt. 143 e 144 c.c.) è possibile ricavare il principio per cui i redditi derivanti dal lavoro dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale.
Pertanto, i creditori muniti di titolo esecutivo ben possono intraprendere l'azione esecutiva anche su un immobile confluito in un fondo patrimoniale costituito e trascritto prima del pignoramento, anche nel caso in cui i debiti siano stati contratti nell'esercizio di attività lavorativa-professionale- imprenditoriale dei coniugi, spettando a chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni l'onere della prova dei presupposti di applicabilità di cui all'art. 170 c.c.
Nel caso di specie, dunque, il Sig. avrebbe dovuto provare sia che il Pt_1
creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, o meglio la assenza di una relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, sia la non inerenza del credito ai bisogni della famiglia.
Così, però, non è stato.
L'opponente, infatti, si è limitato a dichiarare che i debiti contratti sarebbero estranei ai bisogni familiari in quanto: i) le causali del debito di cui alle cartelle di pagamento allegate all'atto di intervento “sono tutte maturate nell'ambito dell'attività imprenditoriale e professionale del signor ”; Pt_1
ii) le garanzie personali da lui rilasciate relative al contratto di leasing stipulato dalla società sono state rilasciate per operazioni Parte_2
imprenditoriali.
Tali asserzioni non possono ritenersi sufficienti a fornire la prova suddetta: se
è pur vero che i debiti sono stati contratti nell'esercizio di attività imprenditoriale-professionale, non è possibile escludere che gli stessi siano stati contratti per soddisfare esigenze della famiglia.
Non è possibile presumersi – come auspica parte opponente – che i presupposti di opponibilità del fondo patrimoniale – ossia la mancanza di una relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia e la conoscenza di ciò da parte dei creditori – siano in re ipsa quando il debitore – come nel caso di specie – presta fideiussione per garantire l'obbligazione di un terzo.
Del resto, in una materia come questa, regolata dalla eccezionalità, il Giudice non può ammettere nessun automatismo probatorio.
Ne discende che la opposizione non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
2. CONDANNA il Sig. a rifondere le spese del presente Parte_1
procedimento a favore di , che si Controparte_1
liquidano in € 2.906,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.;
3. CONDANNA il Sig. a rifondere le spese del presente Parte_1
procedimento a favore di che si liquidano in € 3.809,00, Controparte_2
oltre spese generali, Iva e c.p.a.
PA, 13.5.2025
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni