Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SE Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'01/04/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “Indennità sostitutiva delle ferie non godute dai docenti a tempo determinato”,
PROMOSSA DA
nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro C.F._1
Santonicola, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis del c.p.c., dott. Controparte_2
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/01/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo:
- di essere per l'anno allora in corso dipendente del Controparte_1
per il quale ha svolto la professione d'insegnante in virtù di contratto a
[...] tempo determinato decorrente dall'01/09/2023 al 30/06/2024 per la supplenza di un posto di sostegno psicofisico presso l'Istituto Scolastico “E. Fermi - Guttuso” di
Giarre (CT);
- di aver prestato servizio per il convenuto quale insegnante supplente CP_1 con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 dal 27/10/2017 al 30/06/2018; nell'a.s. 2018/2019 dal 19/10/2018 al 30/06/2019; nell'a.s. 2019/2020 dal 30/10/2019 al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021 dal 24/09/2020 al 30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022 dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
- di aver usufruito soltanto sporadicamente delle ferie volontarie a sua disposizione, venendo, invece, sistematicamente collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato nei predetti anni scolastici, tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 45,58 giorni di ferie, comprensivi di n. 3 giorni di festività soppresse per ogni anno, già detratti i giorni di sospensione delle lezioni, in applicazione di quanto disposto dal calendario scolastico regionale;
1
“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”;
- che il D.L. 95/2012, così come convertito dalla legge 135/2012, ha previsto all'articolo 5, comma 8, il divieto delle Pubbliche Amministrazioni di liquidare economicamente le ferie maturate e non godute dal personale;
- che la legge di stabilità n. 228/2012 ha mitigato tale divieto prevedendo la possibilità di liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie;
- che l'art. 1, comma 54 della medesima legge ha disposto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
- che in conseguenza delle due normative citate il docente ha diritto alla liquidazione della indennità di ferie non godute pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati, in rapporto al servizio effettivamente prestato, e i giorni di sospensione dalle lezioni per un totale complessivo di € 3.048,17;
- di aver diffidato il alla corresponsione di quanto dovuto in forza dei CP_1 predetti titoli con pec del 17 febbraio 2023, rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni. - Condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/20219, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della somma totale di €. 3.048,17 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93
c.p.c.”.
Con memoria difensiva depositata in data 23/05/2024 si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto, contestando la computazione delle cd. CP_1 festività soppresse e richiamando la nota n. 72696 del 4 settembre 2013, emanata dal , secondo la quale devono ritenersi Controparte_3
2 giorni di sospensione delle lezioni, non solo quelli di giugno successivi alla fine delle lezioni, ma altresì le vacanze natalizia e pasquale e l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e/o per i concorsi sicché, alla luce dei conteggi elaborati anno per anno, il differenziale delle ferie residuate sarebbe negativo piuttosto che positivo.
Eccepita, altresì, la prescrizione del diritto, ha formulato le seguenti conclusioni: “-
Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Dichiarare, in alternativa, infondato il ricorso per carenza di prova;
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di monetizzazione dei giorni aggiuntivi per festività soppresse;
- Contenere, in tutto subordine, la monetizzazione richiesta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività; - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c. maggiorati ai sensi del D.M. 37/2018”. Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza dell'01/04/2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
*******
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal convenuto è infondata in ragione della ritenuta natura mista CP_1 dell'indennità per ferie non godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al tempo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Sul punto si richiama l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020,
n.3021).
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 624/2025 emessa in data 11/02/2025 nel proc. n. 11015/2024 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –
3 e sentenza n. 5522/2024 emessa in data 8.12.2024 nel proc. n. 5737/2024 R.G. – est. dott.ssa V. Scardillo).
“Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha quindi proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono
4 liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non
è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa
5 censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi
54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre
2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012,
6 così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di
7 sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr.
Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente
a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicchè, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del
Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro” (Trib. Catania sent. n. 5522/2024 cit.).
Venendo al caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha svolto attività di docente sino al termine delle attività didattiche alle dipendenze del convenuto dall'a.s. 2017/2018 sino all'a.s. 2021/2022 (cfr. contratti CP_1 di supplenza, attestazioni di servizio e stato matricolare).
8 Si osserva, inoltre, che è riconosciuto dal resistente un numero di ferie CP_1 maturate persino maggiore rispetto a quanto conteggiato da parte ricorrente, per un complessivo di 115,83 giornate (cfr. memoria di costituzione e all.ti 3, 4 e 5 alla memoria) e che, altresì, le parti concordano sulla fruizione a domanda di 11 giorni di ferie (di cui 2 nell'a.s. 2019/2020; 6 nell'a.s. 2020/2021 e 3 nell'a.s. 2021/2022) sicché, alla luce dei principi sopra esposti, la ricorrente ha un residuo di ferie non godute pari a giorni 104,83, ricavato dalla differenza tra quanto maturato in relazione al servizio effettivamente prestato, e quanto usufruito a domanda, non venendo in rilievo il periodo di sospensione delle lezioni.
Alla quantificazione testé operata devono aggiungersi i 3 giorni maturati dal docente in ciascun anno scolastico a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, nel più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n. 8926).
Sul diritto alla conversione economica delle ferie non godute, nulla parte resistente ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Sul quantum della pretesa può senz'altro prendersi come paramento di calcolo quanto indicato in ricorso atteso che il convenuto non ha specificatamente CP_1 contestato le somme poste alla base dei calcoli.
Purtuttavia, deve rilevarsi che parte ricorrente, conformemente alle deduzioni avanzate in ricorso, nel formulare le proprie conclusioni ha pedissequamente chiesto “accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti
d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni” sicché, in ossequio al principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., con divieto di pronunciare ultrapetita (ossia di attribuire un bene della vita non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda), non può riconoscersi un'indennità maggiore di quella esplicitamente cristallizzata in domanda nella misura di € 3.048,17 (in assenza di domanda di condanna formulata con riferimento alla somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio che - lungi dall'avere un contenuto meramente formale - consente al giudice di provvedere alla giusta liquidazione della somma senza essere vincolato dall'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche - cfr Cass. 12/05/2021 n. 12686).
9 Facendo dunque applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e in aderenza al principio della domanda, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto nell'a.s. 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nella misura indicata in ricorso pari a 45,58 giorni, con conseguente condanna del Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 3.048,17, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M.
147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva delle Parte_1 ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie CP_4 non goduti pari a 45,58 giorni nella misura di € 3.048,17, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Così deciso in Catania, in data 02 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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