Decreto cautelare 18 luglio 2025
Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Decreto cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03672/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3672 del 2025, proposto da
Planetaria S.r.l., B. Energy S.p.A., Trincone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6AE291F7D, rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Vitale, Francesco Migliarotti, Gabriele Vitale, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.M.A. Campania S.p.A. - Sistemi per la Meteorologia e L’Ambiente Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Maya S.r.l., non costituita in giudizio;
AS High Tech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
per l'annullamento
- dell’avviso del 3 luglio 2025 prot. n. 0008216/2025, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva in favore del RTI AS/Maya della procedura di gara per l’affidamento del “servizio di caratterizzazione, movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art.184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli est e dall’impianto di grigliatura di Foce Regi Lagni ” - Codice Identificativo Gara (CIG): B6AE291F7D;
- del suindicato provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara;
- del verbale di gara del 13 giugno 2025, prot. gen. 0007003/2025, con cui è stata proposta l’aggiudicazione della gara al R.T.I. composto dalla società DO HI CH PA (mandataria) e dalla società YA RL (mandante), con un punteggio pari a 96.2 punti (di cui punteggio tecnico 67,75);
- del verbale di gara del 11 giugno 2025, Prt.G.0006858/2025, con cui sono stati attribuiti i punteggi relativi all’offerta tecnica;
- del bando di gara, del disciplinare e del capitolato di appalto, dei verbali di gara, ove e per quanto lesivi, ivi compreso l’atto di approvazione, ove esistente, di cui si ignorano gli estremi ed esatto contenuto, delle analisi chimiche prodotte dal laboratorio ARACE, poste a base degli atti di gara e pubblicate approssimativamente in data 22 maggio 2025, relative alla classificazione del maggior rifiuto da conferire, ovvero il fango (EER 19.08.05);
- della nota 15 luglio 2025, prot. n. 0008743/2025, con cui la S.A. ha formalmente respinto l’atto di diffida, trasmesso dal ricorrente R.T.I. in data 11 luglio 2025;
- di ogni altro atto o provvedimento, connesso e conseguente, per quanto lesivo della posizione della ricorrente società;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato a seguito della definitiva aggiudicazione, ai sensi e per effetti di cui agli artt.121 e 122 del D.Lgs.n.104/2010;
per l'accertamento del diritto del ricorrente R.T.I. all'aggiudicazione dell'appalto, con subentro nell'esecuzione dell’appalto per l’affidamento del servizio di caratterizzazione, movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli est e dall’impianto di grigliatura di Foce Regi Lagni;
per la condanna dell'Amministrazione intimata a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 104/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.M.A. Campania S.p.A. - Sistemi per la Meteorologia e L’Ambiente Campania S.p.A. e della AS High Tech S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa GE Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il R.T.I. ricorrente ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento del “ servizio di caratterizzazione, movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art.184 del decreto legislativo n°152/2006 e s.m.i. prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli est e dall’impianto di grigliatura di foce regi lagni ” - Codice Identificativo Gara (CIG): B6AE291F7D, con importo a base d’asta pari ad euro 12.151.771,63, come si evince nel disciplinare di gara al punto n. 3.
2. Con verbale di gara del 13 giugno 2025, prot. gen. 0007003/2025, è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria della gara al R.T.I. composto dalla società DO HI CH s.p.a. (mandataria) e dalla società YA s.r.l. (mandante), con un punteggio complessivo pari a 96.2 punti (di cui punteggio tecnico 67,75). La ricorrente ha ottenuto, invece, un punteggio totale pari a 92.32 punti (di cui punteggio tecnico 69,25).
L’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata è stata poi comunicata in data 3 luglio 2025.
3. Con ricorso notificato in data 17/7/2025, l’ATI Planetaria S.r.l. ha impugnato la predetta aggiudicazione, unitamente agli atti di gara.
Con ordinanza cautelare TAR Campania Napoli sez. IV n. 1894 del 8/9/2025, è stata respinta la domanda cautelare e l’ordinanza è stata confermata in sede di appello.
I motivi di ricorso sono sintetizzabili come segue.
4. Vizio di eccesso di potere per violazione del Disciplinare di gara e, segnatamente, del sub-criterio 2 (disponibilità dei siti) della tabella riportata al punto 18.1. dello stesso Disciplinare rubricato “ Criteri di Valutazione dell’offerta Tecnica ” (deve ritenersi un refuso l’indicazione del punto 1.8 del Disciplinare contenuto nel ricorso):
4.1. Secondo parte ricorrente vi sarebbe una “ macroscopica irragionevolezza ” dell’attribuzione del punteggio massimo alla controinteressata per la “disponibilità dei siti”, poiché la valutazione non ha tenuto conto della “ legittimazione degli impianti di smaltimento ” non essendo essi idonei a “ ricevere il maggior rifiuto costituente l’appalto, ovvero il fango EER 19.08.05 (>90% dell’intero appalto) e il rifiuto EER 19.08.01 ”.
4.2. La suddetta illegittima attribuzione, a sua volta, sarebbe derivata da una inattendibile analisi tecnica di laboratorio ARACE (25RI00006 rev. 1) poiché contraddittoria con precedenti analisi che hanno dato luogo a risultati diversi (quelle del laboratorio Analisis, n. 230525072).
Tale questione era stata già sollevata in sede procedimentale dalla ricorrente, con nota del 16 giugno 2025, ma senza esito favorevole, ai fini del riesame del provvedimento di aggiudicazione.
Parte ricorrente precisa anche i motivi di presunta “ inidoneità” degli impianti: in particolare, con riferimento a AS e ACEA, parte ricorrente sostiene che, anche se questi impianti sono autorizzati al recupero (R3), il prodotto finale deve rispettare gli standard tecnici di composizione chimica previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 “ Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ”.
4.3. In sintesi, la Commissione avrebbe attribuito il punteggio massimo sulla base di una rappresentazione “falsata” della composizione chimica dei fanghi – rifiuto speciale non pericoloso – in particolare prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli est, ed avrebbe invece omesso di verificare l’idoneità sostanziale degli impianti dichiarati dalla controinteressata a ricevere tale rifiuto, come composto effettivamente sotto il profilo chimico-biologico.
Parte ricorrente, a sostegno della correttezza tecnico-scientifica della propria ricostruzione, ha anche depositato plurime relazioni tecniche: una relazione peritale sottoscritta da uno specialista del settore, iscritto all’ordine dei chimici della Regione Campania, che avrebbe evidenziato la contraddittorietà interna all’analisi ARACE (sostanzialmente, il valore del 27% sarebbe incompatibile con i valori riscontrati di residuo secco a 105° e di residuo a 600° C); l’integrazione a tale relazione (depositata in data 29 agosto 2025); nonché una successiva consulenza tecnica depositata il 19 dicembre 2025, sottoscritta da un professore ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale.
5. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione del punto 2.4 del capitolato speciale, poiché l’aggiudicataria non avrebbe proposto, come invece richiesto dalla lex specialis , alcuna soluzione rispetto a eventuali variazioni dei parametri, in corso di esecuzione del servizio.
6. Con la terza doglianza, viene contestata la violazione del punto 16.1 del disciplinare di gara, poiché sarebbe stata omessa la descrizione dettagliata degli impianti, proposti per l’espletamento del servizio.
7. Infine, parte ricorrente deduce la violazione del punto 6.2 del capitolato speciale di appalto rubricato “ organizzazione del servizio ”, non avendo, parte controinteressata, messo a disposizione “ contenitori di adeguato numero e dimensioni ”, come prescritto dal predetto punto.
8. Nel giudizio si sono costituite sia la stazione appaltante che la controinteressata.
Con memoria depositata in data 29 agosto 2025, la stazione appaltante ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, per mancanza di interesse, poiché la stessa ricorrente avrebbe indicato, nella propria offerta, gli stessi impianti di cui, con il ricorso, censura l’idoneità in concreto (gli impianti GE.S.I.A. spa e I.P.S.) e, in quanto gestore uscente, adotta la medesima filiera di trattamento del rifiuto (R13, messa in riserva), che contesta all’aggiudicataria (“ Come risulta dall’attestazione di avvio a recupero, trasmessa da Planetaria S.r.l. alla Stazione appaltante, con nota del 25.7.2025 prot. n. 193/pe, tutti i rifiuti EER 19.08.05, prodotti da SMA Campania, sono stati oggetto dell’operazione intermedia di recupero R13, per essere successivamente avviati all’operazione di recupero finale R3 (cfr. attestazioni degli impianti De TO srl - Progest Spa - Ambiente Spa- B.Energy Spa, allegati alla nota del 25.7.2025) ”.
L’Amministrazione peraltro precisa che, ferma restando la valutazione tecnico-discrezionale operata in sede di gara, l’aggiudicazione a favore della controinteressata è dipesa, in concreto, dal maggior punteggio ottenuto per l’offerta economica (28,45 a fronte del punteggio di 23,07 ottenuto dalla ricorrente); cosicché l’eventuale inidoneità degli impianti, contenuti anche nell’offerta tecnica della ricorrente medesima, determinerebbe un ulteriore distacco tra i diversi punteggi tra le due concorrenti, poiché la variazione di punteggio in diminuzione dovrebbe riguardare entrambe.
Nel merito, eccepisce: a) l’erronea interpretazione dei dati tecnici delle analisi di laboratorio; b) l’erronea applicazione degli standard di composizione chimica su cui si sofferma la ricorrente, richiesti solo per lo “ spandimento diretto dei fanghi in agricoltura ”, che non rientra nell’oggetto dell’appalto di servizi; c) l’esistenza di autorizzazioni degli impianti, per le operazioni di recupero proposte, con riguardo a tutti gli impianti oggetto di valutazione.
In relazione alle restanti censure, deduce che esse attengono a requisiti di esecuzione e non di partecipazione, con conseguente irrilevanza ai fini della legittimità dell’aggiudicazione.
9. Con memoria depositata in data 29 agosto 2025, l’aggiudicataria ha eccepito che le considerazioni tecniche contenute nel ricorso introduttivo, circa la composizione chimica dei fanghi oggetto di “ trattamento ”, non colgono nel segno, alla luce dell’oggetto della gara che è costituito dal servizio di “ compostaggio e recupero ” dei fanghi risultanti da depurazione acque reflue e non dall’utilizzo dei fanghi in agricoltura (per la fertilizzazione).
Ne consegue, ad avviso della controinteressata, che la disciplina applicabile alla fattispecie è dettata dal d. lgs. 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” concernente il “ trattamento e il riutilizzo di questi materiali derivanti da processi di depurazione delle acque reflue o da altre attività industriali con l'obiettivo di trasformare i fanghi in un prodotto riutilizzabile, evitando il loro smaltimento come rifiuti ” che pone standard di requisiti, diversi da quelli sui quali si concentra la censura di parte ricorrente, relativi invece allo spandimento diretto in agricoltura dei prodotti derivanti dall’operazione di recupero.
10. Il ricorso non può essere accolto.
11. Il primo motivo di ricorso non è condivisibile.
Può sorvolarsi sulle eccezioni di inammissibilità, per carenza di interesse, sollevate dalle controparti, poiché esso è comunque infondato nel merito.
L’esame di tale doglianza, sulla quale, invero, s’è concentrato il contraddittorio processuale, involve sia una questione interpretativa, sia una questione tecnica, che è stata peraltro oggetto di approfondita disamina, avendo sia la ricorrente che la controinteressata prodotto relazioni sottoscritte da professionisti del settore.
11.1. Sotto il profilo ermeneutico, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; ciò significa che, come osservato dalla più recente giurisprudenza, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto.
È pertanto “ necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall'art. 1363, anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all'intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871 che richiama Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 25090) (…) Con la regola codificata nell'art. 1363, è stato introdotto nel nostro ordinamento il canone della totalità; dai singoli elementi di cui l'atto è formato si ricava il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante. Si tratta di un canone particolarmente importante nell'ambito della interpretazione degli atti di gara posto che, dichiarazioni rappresentative, o descrittive, o enunciative, devono intendersi prive di un qualche significato se quello che l'interprete gli attribuisce viola il canone della totalità (…) In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis (ambiguità che peraltro qui non è in alcun modo rilevabile), in ossequio al principio del favor partecipationis - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295) ” (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2026, n.13).
11.2 Ne discende, per quanto qui rileva, la necessità di scongiurare interpretazioni della lex specialis , tanto più in procedure connotate da elevato tasso di tecnicità, quale quella oggetto del presente giudizio, che finiscano per introdurre criteri o requisiti di valutazione dell’offerta tecnica non espressamente previsti dalla disciplina di gara.
È infatti esclusivamente sulla base dei requisiti desumibili dal dato testuale e sistematico del Capitolato di appalto, che l’operatore economico struttura la propria offerta e partecipa consapevolmente al confronto concorrenziale, in un rapporto di reciproca fiducia con l’Amministrazione pubblica che invera tutte le fasi della negoziazione pubblica, ivi compresa l’interpretazione della disciplina di gara.
12. Le coordinate ermeneutiche sopra menzionate inducono a ritenere infondata la suggestiva doglianza di parte ricorrente.
12.1 Emerge, dalla complessiva lettura del capitolato di gara, che la composizione chimica dei fanghi oggetto di trattamento (oltre che variabile) non costituisce comunque criterio di valutazione di idoneità degli impianti, autorizzati alle operazioni di recupero.
In particolare, la gara di appalto ha ad oggetto un servizio di smaltimento/trattamento/recupero di rifiuti, classificati con CER 19.08.05, 19.08.01 e 19.08.02, da eseguirsi nel rispetto delle autorizzazioni ambientali vigenti, di cui devono essere dotati (anche) gli impianti. Rilevano in tal senso, il punto 7 “ l’Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio utilizzando mezzi, impianti e attrezzature omologati alla destinazione d’uso e corredati delle certificazioni e delle autorizzazioni in corso di validità ”, già di per sé significativo dell’idoneità riferita ai mezzi e agli impianti e certificata con il possesso di autorizzazioni valide; il punto 10 “ l’Appaltatore, all’atto dell’avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, è tenuto a garantire il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso e che ne hanno consentito l’affidamento ”, dal quale si evince che il capitolato lega l’affidamento a requisiti autorizzativi, non a parametri chimico-fisici del rifiuto, che sono naturalmente variabili e tecnici; il punto 11 “ la Stazione Appaltante si riserva di disporre opportune verifiche ispettive sui mezzi, impianti ed attrezzature al fine di accertare l’idoneità e regolarità di tutte le documentazioni a corredo, ivi incluse le autorizzazioni necessarie ”, dal quale si ricava che il controllo a valle è, anch’esso, incentrato sulla documentazione concernente l’autorizzazione, non sul controllo “selettivo” della composizione del fango.
Dirimente, ai fini della lettura sistematica delle clausole di gara, è peraltro il punto 15 che, facendo tesoro della variazione chimica nel tempo della composizione dei fanghi e confermando che tale composizione non incide sui parametri a monte di attribuzione del punteggio, dispone quanto segue: “ Qualora durante il servizio si riscontrassero variazioni qualitative tali da modificare la classificazione dei rifiuti o che comportino la necessità di una destinazione diversa da quella prevista dagli impianti indicati dell’Appaltatore […] l’Appaltatore si impegna a proporre […] soluzioni idonee allo smaltimento dei rifiuti interessati, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti in sede di aggiudicazione ”. In ogni caso, la parte descrittiva dell’oggetto dell’appalto, di cui al punto 2, è incentrata sull’esigenza che il servizio di smaltimento/trattamento sia svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, la cui conformità è attestata dalle autorizzazioni rilasciate ai singoli impianti.
12.2. In sostanza, la composizione chimica del fango non entra, neanche indirettamente, nei criteri di attribuzione del punteggio conferito all’offerta tecnica; né, alla luce della lex specialis , vi sarebbero spazi, per la Commissione, di mettere in discussione le autorizzazioni rilasciate a favore degli impianti indicati (per le specifiche operazioni di recupero ivi indicate e classificabili ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), espressamente invece richieste nella tabella del punto 18.1 del Disciplinare di gara.
Dalla lettura sistematica delle clausole del disciplinare sopra menzionate emerge che la competizione tra le offerte tecniche è volta a premiare la capacità dell’operatore economico di garantire, rispetto alle altre operazioni, il “recupero” dei rifiuti, in coerenza con la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del D. Lgs. 152/2006, graduando i punteggi dal massimo di 20 al minimo di 5 (20 punti per il solo recupero; 15 punti per le operazioni miste - trattamento/smaltimento/recupero; 10 punti, per il solo trattamento e smaltimento; 5 punti per il solo smaltimento).
Il focus della valutazione tecnica riservata alla Commissione di gara è pertanto incentrato sull’assetto impiantistico – che invero ha premiato anche la medesima ricorrente – e quindi autorizzatorio, non sulle caratteristiche chimico-fisiche del fango, di per sé variabili.
Alla stregua di tale tabella, i criteri di attribuzione del punteggio tecnico, come delineati dal disciplinare di gara, risultano chiaramente ancorati alla tipologia di operazioni offerte (recupero, trattamento, smaltimento) ed alla disponibilità di impianti muniti delle prescritte autorizzazioni ambientali.
Nessuna disposizione della lex specialis subordina l’attribuzione del punteggio alla verifica preventiva delle caratteristiche chimico-fisiche del fango, sicché le censure fondate sulla presunta non idoneità del rifiuto al compostaggio introducono un parametro valutativo estraneo al regolamento di gara e, come tale, anche astrattamente inidoneo a fare emergere l’irragionevolezza tecnica della decisione di aggiudicazione, impugnata in questa sede.
13. Tanto premesso, come anticipato, il primo motivo è infondato anche sotto il profilo tecnico.
14. L’Amministrazione resistente, con una ricostruzione tecnico-discrezionale persuasiva ed esente da profili di palese irragionevolezza, ha evidenziato che la presunta contraddittorietà “ logico-matematica ” su cui si incentra la doglianza di parte ricorrente è inesistente in concreto.
Ciò in quanto i due parametri chimici messi a confronto, nelle due diverse analisi oggetto di comparazione, non sono elementi comparabili.
Nel Rapporto di prova ARACE n. 25RI00006 REV 01 del 15/05/2025 si legge in modo inequivoco che il parametro indicato come Carbonio organico totale % s.s ha il valore di 27,0% (con variazione minima percentuale) ma la percentuale è calcolata sulla “sostanza secca” (viene indicato anche il metodo di analisi seguito, Reg CE 2003/2003, Metodo 6.1). Nella precedente analisi del laboratorio Analisis si riporta invece un valore diverso, indicato come T.O.C. Total Organic Carbon che è riferito, come chiarito dalle plurime relazioni prodotte dalle parti, al campione “tal quale” ossia non essiccato e quindi, naturalmente, influenzato dall’umidità.
Si tratta di grandezze e metodi di analisi diversi, il cui confronto non fa pertanto emergere, ai fini di farne derivare una irragionevolezza tecnica e persino l’inattendibilità dell’attribuzione del punteggio, una palese contraddittorietà, tale da consentire il vaglio giudiziale sul metodo seguito dalla Commissione.
15. Giova peraltro precisare che, sebbene tali argomentazioni siano state solo accennate nel ricorso introduttivo e poi sviluppate più diffusamente nelle memorie successive, la valorizzazione premiale dell’attività di “recupero”, quale emergente dai criteri di attribuzione del punteggio di cui al punto 18.1 del disciplinare di gara, non implica affatto la sua coincidenza con l’utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione.
In tale ultima ipotesi, infatti, assumerebbero rilievo i parametri chimico-biologici più volte invocati dalla parte ricorrente, che risultano invece estranei al perimetro valutativo, delineato dalla lex specialis.
Lo spandimento in agricoltura (operazione R10) costituisce, del resto, una soltanto delle possibili modalità di recupero, senza rappresentarne né l’esito necessario, né quello esclusivo dell’intera filiera, risultando, soprattutto, estraneo all’oggetto della procedura di gara, qui controversa.
Il punto è chiarito dal legislatore, il quale distingue nettamente, nell’ambito della disciplina sui rifiuti, tra le diverse operazioni di recupero, senza che possa operarsi una sovrapposizione automatica tra la nozione generale di “recupero” e quella specifica di utilizzazione agronomica.
L’art. 183 lett. t del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 definisce, infatti, “ recupero ” “ qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale ” e poi rinvia all’Allegato C della parte IV per l’elenco (peraltro “ non esaustivo ”) delle operazioni di recupero (R).
Tale Allegato annovera 13 diverse tipologie di recupero, tra cui anche le operazioni “intermedie” (R 13, Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 ) e, appunto tra le altre, quella identificata come R10, ossia il “ Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia ”.
È solo a questa specifica operazione di recupero che si riferisce, sempre stando al dato normativo, il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 “ Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ” (l’art. 2, infatti precisa che, in tale impianto normativo, per “utilizzazione” si intende “ il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo ”).
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, il primo motivo è, pertanto, infondato.
16. Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione del punto 2.4 del Capitolato Speciale, assumendo che il RTI aggiudicatario non avrebbe indicato, in sede di offerta, “ soluzioni alternative ” da adottare, nell’ipotesi di variazione dei parametri qualitativi dei rifiuti conferiti.
In primo luogo, la disposizione invocata dalla ricorrente non introduce un requisito di partecipazione alla gara, né un elemento di valutazione dell’offerta tecnica, ma disciplina un obbligo operativo, riferito esclusivamente alla fase esecutiva del contratto. Essa mira, infatti, a garantire la continuità del servizio, nel corso dell’esecuzione, imponendo all’affidatario di individuare, ove necessario, soluzioni idonee a fronteggiare eventuali e future variazioni delle caratteristiche dei rifiuti (come peraltro evidenziato anche in sede di esame del primo motivo).
Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo non è richiesto ex ante , in sede di presentazione dell’offerta, né la lex specialis prevede l’onere di dettagliare preventivamente le soluzioni alternative, trattandosi di evenienze, per loro natura, future, incerte e non predeterminabili.
17. Non può essere accolta la terza censura, concernente la presunta violazione del punto 16 del Disciplinare. Parte ricorrente sostiene che l’offerta del RTI AS S.p.A. sarebbe incompleta, per non aver fornito una descrizione dettagliata degli impianti proposti.
L’analisi della clausola, condotta ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., induce a ritenere che nessun obbligo di descrizione dettagliata degli impianti sia stato violato, nella fattispecie concreta. La clausola si limita ad individuare la sezione documentale dell’offerta tecnica; ma non prevede né un livello minimo di dettaglio, né profili valutativi rilevanti, ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, i quali sono integralmente disciplinati dal successivo punto 18 e dalla relativa tabella di cui al punto 18.1, che, come sopra osservato, ancorano l’attribuzione del punteggio esclusivamente alla tipologia di operazioni autorizzate (recupero/smaltimento) e alla disponibilità di impianti muniti di autorizzazioni ambientali validi.
18. Infine, non può essere accolto, ai fini dell’annullamento dell’aggiudicazione, il quarto motivo di ricorso.
La clausola di cui del punto 6.2 del Capitolato speciale integra, in modo univoco, un obbligo di esecuzione del servizio e non un requisito di partecipazione o di valutazione dell’offerta tecnica.
Ciò emerge sulla base dei seguenti indici testuali: a) il soggetto destinatario dell’obbligo è individuato testualmente nell’“ Appaltatore ” e non nell’operatore economico concorrente o offerente, con ciò presupponendo l’intervenuta aggiudicazione e l’instaurazione del rapporto contrattuale; b) la finalità espressamente dichiarata della clausola è quella di “ garantire il servizio ”, locuzione che rinvia, in modo diretto e inequivoco, alla fase di svolgimento delle prestazioni contrattuali e non alla fase selettiva; c) si prevede una verifica successiva, in quanto “ l’idoneità di tali contenitori e la loro accettazione è soggetta alla verifica da parte della Stazione Appaltante ”, verifica che pertanto rileva corso di esecuzione; d) le prescrizioni riguardano requisiti funzionali dei contenitori (tenuta dei liquidi, sistemi di copertura, strumenti di misurazione, modalità di travaso), ossia profili operativi e logistici che attengono all’organizzazione concreta del servizio ed alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
In assenza di qualsiasi richiamo, nel disciplinare di gara, a tali profili come elementi dell’offerta tecnica o criteri di attribuzione del punteggio, deve escludersi, pertanto, la fondatezza della doglianza rispetto alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione.
19. In conclusione, la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. va rigettata. Devono pertanto conseguentemente rigettarsi sia la domanda dichiarativa di inefficacia del contratto, ove stipulato a seguito della definitiva aggiudicazione, ai sensi e per effetti di cui agli artt.121 e 122 c.p.a. che quella volta all'accertamento del diritto del ricorrente R.T.I. all'aggiudicazione dell'appalto, con subentro nell'esecuzione dell’appalto per l’affidamento del servizio.
20. La regolazione delle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza, con condanna della ricorrente al pagamento delle stesse in favore sia dell’Amministrazione che della controinteressata costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori come per legge, e da attribuirsi in parti uguali (2.500,00 ciascuno) in favore dell’Amministrazione e della controinteressata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
GE Lo PI, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo PI | PA SE |
IL SEGRETARIO