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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato in data 22.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 294/2021 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
CA ME come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Duomo n. 296;
APPELLANTE
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Arcangelo Zampella come da procura in atti ed elettivamente domiciliati in Caivano al Corso Umberto n. 321
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 106/2021 del Tribunale di Nocera inferiore in funzione di giudice del lavoro
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con autonomi ricorsi per decreto ingiuntivo gli appellati indicati in epigrafe chiedevano al
Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di giudice del lavoro di ingiungere a il Parte_1 pagamento dei crediti lavorativi relativi a TFR ed indennità di fine rapporto e, a sostegno della propria domanda, deducevano di aver lavorato alle dipendenze della società ingiunta dal 24.4.2014 al 31.1.2020 nonché di essere creditori per le causali e per gli importi precisati nei distinti ricorsi.
Il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva in favore di il decreto ingiuntivo n. CP_1
264/2020 del 17.6.2020, per un importo di € 16.443,26 (€ 11.618,38 a titolo di TFR ed € 4.824,88 a titolo di indennità di fine rapporto), in favore di il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
307/2020 del 27.6.2020 per un importo di € 16.821,21 (€ 11.771,23 a titolo di TFR e quello lordo ed € 5.049,98 a titolo di indennità di fine rapporto), in favore di il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 303/2020 del 27.6.2020 per un importo di € 10.067,99 (€ 5.031,30 a titolo di TFR ed €
5.036,69 a titolo di indennità di fine rapporto), in favore di il decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 300/2020 del 27.6.2020 per un importo di € 16.778,93 (€ 14.126,38 a titolo di TFR ed
€ 2.652,55 a titolo di indennità di fine rapporto) e in favore di il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 304/2020 del 27.6.2020 per un importo di € 18.738,67 (€ 11.755,19 a titolo di TFR ed
€ 6.983,48 a titolo di indennità di fine rapporto).
Avverso i predetti decreti la società appellante proponeva autonomi ricorsi in opposizione, poi riuniti in corso di procedimento, al fine di ottenere la revoca dei provvedimenti in questione. A sostegno delle proprie opposizioni deduceva quanto al T.F.R.: di averlo versato al Fondo Tesoreria costituito presso l' in quanto nel periodo relativo ai rapporti lavorativi in questione la società CP_6 aveva sempre occupato alle proprie dipendenze almeno 50 addetti;
che l' aveva revocato alla CP_6 società, con decorrenza dall'1.10.2019, il codice di autorizzazione (C.A.) “1R – azienda con almeno
50 addetti”, e che detta revoca le aveva inibito la trasmissione di denunce Uniemens contenenti versamenti al Fondo di Tesoreria e, in particolare, il versamento al Fondo Tesoreria delle quote di
TFR al fine di operare il conguaglio con quelle già versate al predetto fondo e liquidate ai dipendenti cessati;
che con comunicazione del 5.3.2020 l' , in risposta ad un quesito posto dalla CP_6 società al fine di conoscere il processo di liquidazione delle quote del TFR versate al Fondo
Tesoreria ai dipendenti il cui rapporto di lavoro si era risolto dopo la revoca del codice di autorizzazione, aveva informato l'impresa che le spettanze dovute ai predetti lavoratori a titolo di tfr ed accantonate al Fondo di Tesoreria sarebbero state pagate direttamente dall'Istituto; che, pertanto, aveva presentato la domanda volta a consentire l'erogazione diretta da parte dell' del TFR CP_6 versato al Fondo di Tesoreria. Quanto poi alle pretese azionate a titolo di indennità di fine rapporto deduceva di averle erogate tramite pagamento eseguito con bonifico bancario del 9.6.2020 per un valore corrispondente agli importi netti risultanti dal cedolino di fine rapporto relativo agli istanti, contestando in ogni caso la quantificazione dei crediti oggetto di ingiunzione e lo stesso criterio di calcolo utilizzato per la loro determinazione in quanto basato su astratti calcoli matematici scollegati dalle spettanze effettivamente maturate in conseguenza dello svolgimento del rapporto. Chiedeva in ogni caso, ove fosse stato ritenuto sussistente un credito residuo dei lavoratori, di defalcare dell'importo dei decreti gli importi già corrisposti ai lavoratori ed in ogni caso, qualora CP_ l' non avesse corrisposto le prestazioni in questione, di disporsi l'integrazione del contradittorio con l' . CP_7
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati si costituivano deducendo di aver ricevuto pagamenti del
TFR da parte dell' e rimarcando che gli importi in questione risultavano solo parzialmente CP_6 satisfattivi dei crediti vantati, sicchè il datore di lavoro restava debitore della relativa differenza ed in ogni caso unico legittimato passivo dell'obbligo di liquidare il TFR accantonato.
Con la sentenza n. 106/2021 publicata il 4.2.2021 e qui impugnata il Tribunale di Nocera Inferiore, provvedendo sui giudizi riuniti, rigettava i ricorsi in opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che, a fronte dell'ammissione da parte dell'opponente della sussistenza dei crediti azionati dai lavoratori, non fosse stata fornita documentazione sufficiente relativa al versamento al Fondo di CP_ Tesoreria dell' degli importi cui faceva riferimento la società datrice di lavoro negli atti di opposizione riuniti in corso di giudizio e definiti con la pronuncia di cui sopra.
Con atto di appello depositato il 4.5.2021 la censurava la sentenza di primo grado Parte_1 chiedendone in particolare la riforma per effetto dell'inesistente accertamento e mancata pronuncia sul thema decidendum conseguenti all'omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, attesa la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice dei versamenti effettuati dalla società al CP_ Fondo di Tesoreria come anche dei bonifici, documentati in atti, posti in essere dall'appellante in favore dei lavoratori. L'appellante deduceva altresì l'erronea qualificazione della fattispecie da parte della Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto il datore di lavoro obbligato anche per le quote versate al predetto Fondo di Tesoreria ed in relazione alle quali l'azienda avrebbe potuto CP_ esperire azione di recupero nei confronti dell'
La società concludeva nel merito nei seguenti termini: “3- in via principale: riformare integralmente la sentenza n. 106/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di Giudice del
Lavoro, Dott. Carlo Mancuso, pubblicata in data 4.2.2021 e non notificata, e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi e dichiarare infondata la pretesa degli appellati azionata con i decreti opposti.
5 - in via gradata: previa revoca, in ogni caso, dei decreti ingiuntivi, accertare e di chiarare la sussistenza di crediti per cui ricorre e se ricorre ancora l'obbligo di pagamento datoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la minore somma eventualmente dovuta agli appellati.
6 - in via estremamente gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata ed in ogni caso di condanna dell'appellante al paga mento del TFR, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' in persona del Presidente, legale CP_6 rappresentante pro tempore, dichiarare il diritto dell'appellante ad essere manlevata e tenuta indenne dall' da ogni e qualsivoglia conseguenza di carattere economico possa derivare dalla CP_6 sentenza impugnata a titolo di TFR per la quota versata al Fondo Tesoreria e nel presente giudizio effettivamente accertato anche quale azione in via di regresso.
7 - in ogni caso, condannare gli appellati alla refusione delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
8 - in via gradata: ove vi sia accoglimento parziale del presente appello, rideterminare anche le spese di giudizio del primo grado oltre che del presente.”
Instaurato nuovamente il contraddittorio, gli appellati si costituivano nel presente grado di giudizio resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'impugnazione della e rimarcando Parte_1 in particolare che, con riferimento ai versamenti del t.f.r. da effettuarsi presso il Fondo di Tesoreria CP_ dell' il datore di lavoro non potesse essere considerato un mero adiectus solutionis causa rispetto all'Istituto, ma dovesse essere qualificato come effettivo debitore delle somme dovute a tale titolo ai lavoratori.
Concludevano chiedendo alla Corte di disattendere l'appello della con vittoria di spese. Parte_1
Definito come da ordinanza in atti il subprocedimento relativo all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza proposta dalla società appellante, venivano acquisite in corso di procedimento, sulla base dei provvedimenti istruttori emessi dalla CP_ Corte ed in applicazione dei principi di cui all'art. 437 c.p.c., informazioni presso le sedi di
SA e LA in ordine agli esatti importi dei pagamenti effettuati dall'Istituto a titolo di t.f.r. in favore degli appellati.
All'odierna udienza, a seguito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Come emerge dal contenuto dei verbali e degli atti di causa, i procuratori delle parti hanno concordemente prospettato la cessazione della materia del contendere tra la società e gli appellati e , sicchè va pronunciata tra le stesse la relativa declaratoria, con CP_2 CP_3 compensazione delle spese di lite come da congiunta richiesta dei rispettivi difensori.
Quanto alla posizione degli altri appellati, l'appello va parzialmente accolto nei termini di cui si dirà.
Va intanto preso atto delle ammissioni da parte degli odierni appellati dell'avvenuta riscossione di importi parziali relativi alle voci di credito vantate dagli stessi (cfr. memorie di costituzione depositate nell'ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare pag. 9 delle stesse).
Tanto precisato, va altresì rilevato che, come emerge dalle informazioni fornite dalle sedi territoriali CP_ dell' l' ha corrisposto a titolo di t.f.r. ai lavoratori per i quali non va dichiarata la CP_7 cessazione della materia del contendere gli importi lordi di euro 6.298,80 in favore di , di CP_1 euro 3.401,80 in favore di e di euro 9.866,08 in favore di Controparte_4 Controparte_5
Tanto precisato in fatto, si rammenta che il Fondo di tesoreria fu istituito dalla L. 27 dicembre 2006,
n. 296, nell'ambito di una serie di interventi normativi orientati a incrementare il ricorso dei lavoratori alla previdenza complementare, per controbilanciare in una qualche misura la riduzione dei trattamenti previdenziali collegata all'adozione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni. Si pose, dunque, a carico delle imprese medio-grandi (quelle con almeno cinquanta dipendenti) l'obbligo di versare a un soggetto pubblico le quote di TFR maturate da ciascun dipendente e non destinate, per scelta dei lavoratori interessati, a fondi di previdenza complementare. Le risorse risultanti, utilizzate in precedenza dalle imprese per autofinanziarsi, dovevano confluire in un Fondo costituito presso la tesoreria dello Stato e, al netto del TFR da corrispondere a mano a mano agli aventi diritto, sarebbero state utilizzate, per l'appunto, dallo Stato, per finanziare gli interventi di cui all'elenco 1 allegato alla medesima L. n. 296. Rispetto al Fondo, un ruolo rilevante avrebbe svolto anche l' , da un lato, per l'accertamento e la riscossione delle CP_6 risorse, e, dall'altro, per l'erogazione del TFR ai lavoratori.
Così brevemente delineato il quadro in cui si colloca il caso in esame, vanno richiamate, per la parte rilevante ai fini della decisione, le disposizioni che regolano la materia e, in particolare, la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755, 756 e 757, secondo cui:
"comma 755. Con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello
Stato, dall su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il CP_6 predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma
756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. comma 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art.
3, u.c., maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756- bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
(...).
Comma 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il decreto previsto dal richiamato art. 1, comma 757 si identifica nel D.M. 30 gennaio 2007, che, all'art. 1, comma 1, prevede:
"Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007".
Il citato art. 1, comma 756 dispone dunque chiaramente che il Fondo di tesoreria corrisponda il TFR nei limiti dei versamenti effettuati, restando il residuo a carico del datore di lavoro inadempiente: "La liquidazione del trattamento di fine rapporto... al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datare di lavoro... limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datare di lavoro".
Tanto assodato, vanno dunque sottratti agli importi lordi oggetto dei decreti ingiuntivi opposti gli CP_ importi lordi versati dall' ai lavoratori come anche gli ulteriori importi versati dal datore di lavoro, documentati in atti e neppure specificamente contestati dai lavoratori (cfr. copia dei bonifici bancari effettuati dalla società in favore degli appellati a mezzo banca Credit Agricole), da considerarsi parimenti al lordo, come da prospettazione della società negli atti di opposizione non specificamente contestata dai lavoratori, e corrispondenti ad euro 728,07 per , ad euro CP_1
543,08 lordi per e ad euro 390,79 per Controparte_4 Controparte_5
La società appellante va dunque condannata agli importi indicati in dispositivo, oltre accessori di legge, il tutto previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Ritiene la Corte di dover compensare tra le parti la quota di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, tanto in ragione del tortuoso andamento della presente vicenda processuale e del complessivo comportamento processuale delle parti, in particolare della non sovrapponibilità della posizione difensiva degli appellati a quella già sviluppata nella precedente fase processuale, elemento, il predetto, che ha determinato la necessità di richiedere informazioni alle sedi territoriali CP_ sui pagamenti concretamente effettuati in favore dei lavoratori. La residua quota cede a carico della società in ragione del principio di soccombenza.
Atteso il contenuto della presente pronuncia non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 4.5.2021 da Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , ,
[...] CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 106/2021 del Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello della ed in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1 revocati i decreti ingiuntivi nn. 264/2020, 307/2020, 303/2020, 300/2020, 304/2020 del Tribunale di
Nocera Inferiore, dichiara cessata la materia del contendere tra la società appellante e gli appellati e , con compensazione delle spese di lite tra gli stessi;
condanna la CP_2 CP_3 Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di euro 7.638,57 oltre accessori di legge dalla CP_1 domanda al soddisfo, in favore di dell'importo di euro 5.191.30 oltre accessori Controparte_4 di legge dalla domanda al soddisfo, in favore di dell'importo di euro 3.512,39 Controparte_5 oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo, compensando per 2/3, con riferimento al relativo rapporto processuale, le spese del doppio grado di giudizio e liquidando la residua quota per il giudizio di primo grado in euro 1.433,33 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in euro 1.549,86 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore degli appellati di cui sopra;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 22.9.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato in data 22.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 294/2021 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
CA ME come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Duomo n. 296;
APPELLANTE
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Arcangelo Zampella come da procura in atti ed elettivamente domiciliati in Caivano al Corso Umberto n. 321
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 106/2021 del Tribunale di Nocera inferiore in funzione di giudice del lavoro
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con autonomi ricorsi per decreto ingiuntivo gli appellati indicati in epigrafe chiedevano al
Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di giudice del lavoro di ingiungere a il Parte_1 pagamento dei crediti lavorativi relativi a TFR ed indennità di fine rapporto e, a sostegno della propria domanda, deducevano di aver lavorato alle dipendenze della società ingiunta dal 24.4.2014 al 31.1.2020 nonché di essere creditori per le causali e per gli importi precisati nei distinti ricorsi.
Il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva in favore di il decreto ingiuntivo n. CP_1
264/2020 del 17.6.2020, per un importo di € 16.443,26 (€ 11.618,38 a titolo di TFR ed € 4.824,88 a titolo di indennità di fine rapporto), in favore di il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
307/2020 del 27.6.2020 per un importo di € 16.821,21 (€ 11.771,23 a titolo di TFR e quello lordo ed € 5.049,98 a titolo di indennità di fine rapporto), in favore di il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 303/2020 del 27.6.2020 per un importo di € 10.067,99 (€ 5.031,30 a titolo di TFR ed €
5.036,69 a titolo di indennità di fine rapporto), in favore di il decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 300/2020 del 27.6.2020 per un importo di € 16.778,93 (€ 14.126,38 a titolo di TFR ed
€ 2.652,55 a titolo di indennità di fine rapporto) e in favore di il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 304/2020 del 27.6.2020 per un importo di € 18.738,67 (€ 11.755,19 a titolo di TFR ed
€ 6.983,48 a titolo di indennità di fine rapporto).
Avverso i predetti decreti la società appellante proponeva autonomi ricorsi in opposizione, poi riuniti in corso di procedimento, al fine di ottenere la revoca dei provvedimenti in questione. A sostegno delle proprie opposizioni deduceva quanto al T.F.R.: di averlo versato al Fondo Tesoreria costituito presso l' in quanto nel periodo relativo ai rapporti lavorativi in questione la società CP_6 aveva sempre occupato alle proprie dipendenze almeno 50 addetti;
che l' aveva revocato alla CP_6 società, con decorrenza dall'1.10.2019, il codice di autorizzazione (C.A.) “1R – azienda con almeno
50 addetti”, e che detta revoca le aveva inibito la trasmissione di denunce Uniemens contenenti versamenti al Fondo di Tesoreria e, in particolare, il versamento al Fondo Tesoreria delle quote di
TFR al fine di operare il conguaglio con quelle già versate al predetto fondo e liquidate ai dipendenti cessati;
che con comunicazione del 5.3.2020 l' , in risposta ad un quesito posto dalla CP_6 società al fine di conoscere il processo di liquidazione delle quote del TFR versate al Fondo
Tesoreria ai dipendenti il cui rapporto di lavoro si era risolto dopo la revoca del codice di autorizzazione, aveva informato l'impresa che le spettanze dovute ai predetti lavoratori a titolo di tfr ed accantonate al Fondo di Tesoreria sarebbero state pagate direttamente dall'Istituto; che, pertanto, aveva presentato la domanda volta a consentire l'erogazione diretta da parte dell' del TFR CP_6 versato al Fondo di Tesoreria. Quanto poi alle pretese azionate a titolo di indennità di fine rapporto deduceva di averle erogate tramite pagamento eseguito con bonifico bancario del 9.6.2020 per un valore corrispondente agli importi netti risultanti dal cedolino di fine rapporto relativo agli istanti, contestando in ogni caso la quantificazione dei crediti oggetto di ingiunzione e lo stesso criterio di calcolo utilizzato per la loro determinazione in quanto basato su astratti calcoli matematici scollegati dalle spettanze effettivamente maturate in conseguenza dello svolgimento del rapporto. Chiedeva in ogni caso, ove fosse stato ritenuto sussistente un credito residuo dei lavoratori, di defalcare dell'importo dei decreti gli importi già corrisposti ai lavoratori ed in ogni caso, qualora CP_ l' non avesse corrisposto le prestazioni in questione, di disporsi l'integrazione del contradittorio con l' . CP_7
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati si costituivano deducendo di aver ricevuto pagamenti del
TFR da parte dell' e rimarcando che gli importi in questione risultavano solo parzialmente CP_6 satisfattivi dei crediti vantati, sicchè il datore di lavoro restava debitore della relativa differenza ed in ogni caso unico legittimato passivo dell'obbligo di liquidare il TFR accantonato.
Con la sentenza n. 106/2021 publicata il 4.2.2021 e qui impugnata il Tribunale di Nocera Inferiore, provvedendo sui giudizi riuniti, rigettava i ricorsi in opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che, a fronte dell'ammissione da parte dell'opponente della sussistenza dei crediti azionati dai lavoratori, non fosse stata fornita documentazione sufficiente relativa al versamento al Fondo di CP_ Tesoreria dell' degli importi cui faceva riferimento la società datrice di lavoro negli atti di opposizione riuniti in corso di giudizio e definiti con la pronuncia di cui sopra.
Con atto di appello depositato il 4.5.2021 la censurava la sentenza di primo grado Parte_1 chiedendone in particolare la riforma per effetto dell'inesistente accertamento e mancata pronuncia sul thema decidendum conseguenti all'omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, attesa la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice dei versamenti effettuati dalla società al CP_ Fondo di Tesoreria come anche dei bonifici, documentati in atti, posti in essere dall'appellante in favore dei lavoratori. L'appellante deduceva altresì l'erronea qualificazione della fattispecie da parte della Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto il datore di lavoro obbligato anche per le quote versate al predetto Fondo di Tesoreria ed in relazione alle quali l'azienda avrebbe potuto CP_ esperire azione di recupero nei confronti dell'
La società concludeva nel merito nei seguenti termini: “3- in via principale: riformare integralmente la sentenza n. 106/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di Giudice del
Lavoro, Dott. Carlo Mancuso, pubblicata in data 4.2.2021 e non notificata, e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi e dichiarare infondata la pretesa degli appellati azionata con i decreti opposti.
5 - in via gradata: previa revoca, in ogni caso, dei decreti ingiuntivi, accertare e di chiarare la sussistenza di crediti per cui ricorre e se ricorre ancora l'obbligo di pagamento datoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la minore somma eventualmente dovuta agli appellati.
6 - in via estremamente gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata ed in ogni caso di condanna dell'appellante al paga mento del TFR, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' in persona del Presidente, legale CP_6 rappresentante pro tempore, dichiarare il diritto dell'appellante ad essere manlevata e tenuta indenne dall' da ogni e qualsivoglia conseguenza di carattere economico possa derivare dalla CP_6 sentenza impugnata a titolo di TFR per la quota versata al Fondo Tesoreria e nel presente giudizio effettivamente accertato anche quale azione in via di regresso.
7 - in ogni caso, condannare gli appellati alla refusione delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
8 - in via gradata: ove vi sia accoglimento parziale del presente appello, rideterminare anche le spese di giudizio del primo grado oltre che del presente.”
Instaurato nuovamente il contraddittorio, gli appellati si costituivano nel presente grado di giudizio resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'impugnazione della e rimarcando Parte_1 in particolare che, con riferimento ai versamenti del t.f.r. da effettuarsi presso il Fondo di Tesoreria CP_ dell' il datore di lavoro non potesse essere considerato un mero adiectus solutionis causa rispetto all'Istituto, ma dovesse essere qualificato come effettivo debitore delle somme dovute a tale titolo ai lavoratori.
Concludevano chiedendo alla Corte di disattendere l'appello della con vittoria di spese. Parte_1
Definito come da ordinanza in atti il subprocedimento relativo all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza proposta dalla società appellante, venivano acquisite in corso di procedimento, sulla base dei provvedimenti istruttori emessi dalla CP_ Corte ed in applicazione dei principi di cui all'art. 437 c.p.c., informazioni presso le sedi di
SA e LA in ordine agli esatti importi dei pagamenti effettuati dall'Istituto a titolo di t.f.r. in favore degli appellati.
All'odierna udienza, a seguito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Come emerge dal contenuto dei verbali e degli atti di causa, i procuratori delle parti hanno concordemente prospettato la cessazione della materia del contendere tra la società e gli appellati e , sicchè va pronunciata tra le stesse la relativa declaratoria, con CP_2 CP_3 compensazione delle spese di lite come da congiunta richiesta dei rispettivi difensori.
Quanto alla posizione degli altri appellati, l'appello va parzialmente accolto nei termini di cui si dirà.
Va intanto preso atto delle ammissioni da parte degli odierni appellati dell'avvenuta riscossione di importi parziali relativi alle voci di credito vantate dagli stessi (cfr. memorie di costituzione depositate nell'ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare pag. 9 delle stesse).
Tanto precisato, va altresì rilevato che, come emerge dalle informazioni fornite dalle sedi territoriali CP_ dell' l' ha corrisposto a titolo di t.f.r. ai lavoratori per i quali non va dichiarata la CP_7 cessazione della materia del contendere gli importi lordi di euro 6.298,80 in favore di , di CP_1 euro 3.401,80 in favore di e di euro 9.866,08 in favore di Controparte_4 Controparte_5
Tanto precisato in fatto, si rammenta che il Fondo di tesoreria fu istituito dalla L. 27 dicembre 2006,
n. 296, nell'ambito di una serie di interventi normativi orientati a incrementare il ricorso dei lavoratori alla previdenza complementare, per controbilanciare in una qualche misura la riduzione dei trattamenti previdenziali collegata all'adozione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni. Si pose, dunque, a carico delle imprese medio-grandi (quelle con almeno cinquanta dipendenti) l'obbligo di versare a un soggetto pubblico le quote di TFR maturate da ciascun dipendente e non destinate, per scelta dei lavoratori interessati, a fondi di previdenza complementare. Le risorse risultanti, utilizzate in precedenza dalle imprese per autofinanziarsi, dovevano confluire in un Fondo costituito presso la tesoreria dello Stato e, al netto del TFR da corrispondere a mano a mano agli aventi diritto, sarebbero state utilizzate, per l'appunto, dallo Stato, per finanziare gli interventi di cui all'elenco 1 allegato alla medesima L. n. 296. Rispetto al Fondo, un ruolo rilevante avrebbe svolto anche l' , da un lato, per l'accertamento e la riscossione delle CP_6 risorse, e, dall'altro, per l'erogazione del TFR ai lavoratori.
Così brevemente delineato il quadro in cui si colloca il caso in esame, vanno richiamate, per la parte rilevante ai fini della decisione, le disposizioni che regolano la materia e, in particolare, la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755, 756 e 757, secondo cui:
"comma 755. Con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello
Stato, dall su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il CP_6 predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma
756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. comma 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art.
3, u.c., maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756- bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
(...).
Comma 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il decreto previsto dal richiamato art. 1, comma 757 si identifica nel D.M. 30 gennaio 2007, che, all'art. 1, comma 1, prevede:
"Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007".
Il citato art. 1, comma 756 dispone dunque chiaramente che il Fondo di tesoreria corrisponda il TFR nei limiti dei versamenti effettuati, restando il residuo a carico del datore di lavoro inadempiente: "La liquidazione del trattamento di fine rapporto... al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datare di lavoro... limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datare di lavoro".
Tanto assodato, vanno dunque sottratti agli importi lordi oggetto dei decreti ingiuntivi opposti gli CP_ importi lordi versati dall' ai lavoratori come anche gli ulteriori importi versati dal datore di lavoro, documentati in atti e neppure specificamente contestati dai lavoratori (cfr. copia dei bonifici bancari effettuati dalla società in favore degli appellati a mezzo banca Credit Agricole), da considerarsi parimenti al lordo, come da prospettazione della società negli atti di opposizione non specificamente contestata dai lavoratori, e corrispondenti ad euro 728,07 per , ad euro CP_1
543,08 lordi per e ad euro 390,79 per Controparte_4 Controparte_5
La società appellante va dunque condannata agli importi indicati in dispositivo, oltre accessori di legge, il tutto previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Ritiene la Corte di dover compensare tra le parti la quota di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, tanto in ragione del tortuoso andamento della presente vicenda processuale e del complessivo comportamento processuale delle parti, in particolare della non sovrapponibilità della posizione difensiva degli appellati a quella già sviluppata nella precedente fase processuale, elemento, il predetto, che ha determinato la necessità di richiedere informazioni alle sedi territoriali CP_ sui pagamenti concretamente effettuati in favore dei lavoratori. La residua quota cede a carico della società in ragione del principio di soccombenza.
Atteso il contenuto della presente pronuncia non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 4.5.2021 da Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , ,
[...] CP_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 106/2021 del Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello della ed in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1 revocati i decreti ingiuntivi nn. 264/2020, 307/2020, 303/2020, 300/2020, 304/2020 del Tribunale di
Nocera Inferiore, dichiara cessata la materia del contendere tra la società appellante e gli appellati e , con compensazione delle spese di lite tra gli stessi;
condanna la CP_2 CP_3 Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di euro 7.638,57 oltre accessori di legge dalla CP_1 domanda al soddisfo, in favore di dell'importo di euro 5.191.30 oltre accessori Controparte_4 di legge dalla domanda al soddisfo, in favore di dell'importo di euro 3.512,39 Controparte_5 oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo, compensando per 2/3, con riferimento al relativo rapporto processuale, le spese del doppio grado di giudizio e liquidando la residua quota per il giudizio di primo grado in euro 1.433,33 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in euro 1.549,86 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore degli appellati di cui sopra;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 22.9.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)